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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.4.2025 da
nata a [...] il [...] residente a [...]
Giuseppe, 14 professione Parrucchiera;
titolo di studio medie inferiori;
codice fiscale cittadina italiana C.F._1
e nato il [...] in [...] residente a [...]
Giuseppe, 14 professione rappresentante di commercio;
titolo di studio terza media inferiore;
codice fiscale cittadino italiano C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo , dall'avv. Laura
Maria Rachele Salvetti ( – PEC . CodiceFiscale_3 Email_1 Email_2
ecavvocati.it) del Foro di MI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
[...] quest'ultima, in MI, c.so Buenos Aires 10, e presso la pec sopra indicata ai fini delle comunicazioni e notifiche di cancelleria
- I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MI il 5.2.1989 trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di MI al n. 186 Serie A P II REG. 1.
- Dal matrimonio sono nati:
nata il [...] in [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._4
maggiorenne autosufficiente;
nato il [...] in [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._5
maggiorenne autosufficiente;
, nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_2 C.F._6
maggiorenne autosufficiente;
tutti cittadini italiani;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di MI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali, che verranno integralmente anticipate dalla signora e poi compensate tra le parti in sede di rogito come di seguito precisato;
Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
2) La casa familiare sita a MI, via Saragat, 14c, di proprietà del signor , rimane assegnata Pt_2
alla moglie, che intende acquistarla, come da pattuizioni che seguono;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) La casa coniugale di MI, via Saragat, 14 c, con le pertinenze e tutto ciò che la compone e l'arreda, verrà trasferita dal signor alla signora in sede notarile, usufruendo Pt_2 Parte_1
delle agevolazioni relative al trasferimento degli immobili in sede di separazione, finalizzato alla composizione della crisi coniugale. Il sig. riconosce sin da ora la piena proprietà di tutte le Pt_2
suppellettili, nessuna esclusa inserite nella casa coniugale e nel box di pertinenza, alla signora
Parte_1
4) In conformità agli specifici accordi raggiunti tra i coniugi, il signor ai fini della Pt_2
composizione della crisi coniugale, promette di trasferire, come trasferirà, alla signora Parte_1
che a sua volta promette di accettare, entro il 31.12.2025 quale termine perentorio per
[...] la stipula del rogito, la propria piena proprietà immobiliare unitariamente costituente la dimora già coniugale, e relative pertinenze sita in MI, in via Saragat 14c, e consistente in:
La porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di MI come segue: Dati identificativi:
Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186 Subalterno 8 Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186 COSTITUZIONE del 15/12/2000 Pratica n. 268313 in atti dal 15/12/2000 COSTITUZIONE (n. 6709.1/2000) Indirizzo
VIA GIUSEPPE SARAGAT n. 14/C Scala C Piano 3-S1 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del
15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.
57408.1/2001), Dati di classamento- Rendita: Euro 795,34 Rendita: Lire 1.540.000 Zona censuaria
3, Categoria A/3b), Classe 3, Consistenza 7,0 vani VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del
15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.
57408.1/2001) Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) Dati di superficie Totale: 116 m2 Totale escluse aree scoperte c): 109 m2 Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 15/12/2000, prot. n. 268313, e l'ulteriore immobile pertinenziale costituito da: Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186 Subalterno 45 - Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186
COSTITUZIONE del 15/12/2000 Pratica n. 268313 in atti dal 15/12/2000 COSTITUZIONE (n.
6709.1/2000) Indirizzo VIA GIUSEPPE SARAGAT n. 14/C Piano S1 VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 57408.1/2001) Dati di classamento Rendita: Euro 87,54 Rendita: Lire
169.500 Zona censuaria 3, Categoria C/6a), Classe 7, Consistenza 15 m2 VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 57408.1/2001) Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)
Dati di superficie Totale: 16 m2 Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 15/12/2000, prot. n. 268313 Intestazione attuale degli immobili dal n. 2 al n.
3 - totale righe intestati: 1 1. (CF ) nato Parte_2 C.F._2
a TIVOLI (RM) il 29/04/1961 Diritto di: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni (deriva dall'atto 1) 1. Atto del 03/12/2004 Pubblico ufficiale ELIA EN ON Sede IL
(MI) Repertorio n. 59454 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
59611.1/2004 Reparto PI di IL 1 in atti dal 14/12/2004 Catasto Fabbricati Immobili siti nel comune di IL (F205)Numero immobili: 2 Rendita: euro 882,88 Vani: 7,0 Superficie: 15 m2
.
Il tutto, come sin qui descritto, salvo errori e come meglio in fatto, in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla promissaria acquirente, anche per quanto concerne i servizi e gli impianti tecnologici in rapporto alle vigenti normative, con ogni vincolo e peso a favore di terzi, iscrizione e trascrizione pregiudizievoli, onere reale, privilegio e gravame, azione, servitù attiva e passiva anche non apparente, accessione, pertinenza, fisso ed infisso, come pervenne al signor in forza di atto come qui sopra identificato. Parte_2
Con riguardo alle iscrizioni gravanti sull'unità immobiliare, il sig. dichiara di ben conoscere Pt_2 che l'unità è gravata dall'iscrizione ipotecaria di primo grado concessa per la complessiva somma di
272.687,91 a garanzia del mutuo ipotecario concesso allo stesso dalla come Controparte_3
risultante da contratto di mutuo a rogito Notaio Elia Benedetto Antonio stipulato in data 3.12.2004 al n° 59457di Rep. e n° 11602 di Racc., atto registrato a MI D.P. 1 9.12.2004 al n° 13893 S1T.
5) Le parti, al momento della stipulazione dell'atto notarile definitivo di trasferimento della quota del
100% del diritto di piena proprietà del predetto immobile dal signor alla signora Pt_2
dichiareranno al notaio che il trasferimento avviene in esecuzione degli accordi assunti Parte_1
dagli stessi coniugi in sede di separazione personale, al fine di fruire di tutte le agevolazioni e/o sgravi fiscali previsti per legge e di cui potranno avvalersi.
16) Il signor rinuncerà nell'atto di trasferimento all'ipoteca legale, esonerando il Parte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsivoglia responsabilità in merito. Entrambe le parti dichiareranno altresì di esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità, chiedendo che il trasferimento della quota della piena proprietà venga trascritta sui competenti Registri Immobiliari.
17) Tasse, imposte, spese ed oneri tutti anche notarili per il trasferimento della proprietà di detta quota immobiliare saranno integralmente sostenute da parte del signor . Il notaio rogante Parte_2
verrà scelto dalla signora e il Notaio provvederà a comunicare per iscritto al signor Parte_1 [...]
il preventivo di spesa, il luogo, giorno ed ora che sarà stabilita per la stipula del contratto Pt_2
definitivo di trasferimento da aversi entro il 31 dicembre 2025.
18) La signora per l'acquisto dell'intera piena proprietà della casa di v. Parte_1
Saragat 14c, a MI, verserà, quale prezzo finale, al sig. , la somma di euro 200.000,00, Pt_2
che verrà corrisposta come segue: quanto ad euro 1.400,00 mensili (circa in quanto tasso variabile), quale anticipazione del prezzo, mediante versamento dell'intera quota di mutuo gravante sul signor di per l'acquisto della casa, Pt_2
dal mese di aprile 2025 incluso al rogito, che dovrà avvenire perentoriamente entro il 31.12.2025;
Al momento del rogito la signora verserà la somma derivante dalla differenza tra il Parte_1 capitale di euro 200mila promesso per l'acquisto della casa e le rate di mutuo versate dall'aprile 2025 alla data del rogito (e quindi euro 11.200,00 circa) e dall'ulteriore differenza derivante dalla detrazione della metà delle residue rate di mutuo che la signora si accollerà per il futuro Parte_1 dalla data del rogito;
alla data del rogito pertanto la signora si assumerà l'intero mutuo, Parte_1
mediante accensione di mutuo rinnovato con estinzione del mutuo vigente, per le somme corrispondenti alle rate residue del mutuo bancario a suo tempo acceso e conseguito dalla banca
“Intesa San Paolo S.p.A.” per l'acquisto della stessa casa familiare così come al pagamento di tutte le spese, tasse ed imposte relative all'unità abitativa stessa.
19) le spese del procedimento di separazione e divorzio verranno sostenute da entrambe le parti, e anticipate dalla signora con compensazione della metà dei costi del procedimento al Parte_1
momento del rogito;
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni di legge.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MI il 5.2.1989 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di MI al n. 186 Serie A P II REG. 1.
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dr. Fulvia De Luca
Così deciso in MI, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.4.2025 da
nata a [...] il [...] residente a [...]
Giuseppe, 14 professione Parrucchiera;
titolo di studio medie inferiori;
codice fiscale cittadina italiana C.F._1
e nato il [...] in [...] residente a [...]
Giuseppe, 14 professione rappresentante di commercio;
titolo di studio terza media inferiore;
codice fiscale cittadino italiano C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo , dall'avv. Laura
Maria Rachele Salvetti ( – PEC . CodiceFiscale_3 Email_1 Email_2
ecavvocati.it) del Foro di MI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
[...] quest'ultima, in MI, c.so Buenos Aires 10, e presso la pec sopra indicata ai fini delle comunicazioni e notifiche di cancelleria
- I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MI il 5.2.1989 trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di MI al n. 186 Serie A P II REG. 1.
- Dal matrimonio sono nati:
nata il [...] in [...] (C.F. ), Persona_1 C.F._4
maggiorenne autosufficiente;
nato il [...] in [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._5
maggiorenne autosufficiente;
, nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_2 C.F._6
maggiorenne autosufficiente;
tutti cittadini italiani;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di MI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali, che verranno integralmente anticipate dalla signora e poi compensate tra le parti in sede di rogito come di seguito precisato;
Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
2) La casa familiare sita a MI, via Saragat, 14c, di proprietà del signor , rimane assegnata Pt_2
alla moglie, che intende acquistarla, come da pattuizioni che seguono;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) La casa coniugale di MI, via Saragat, 14 c, con le pertinenze e tutto ciò che la compone e l'arreda, verrà trasferita dal signor alla signora in sede notarile, usufruendo Pt_2 Parte_1
delle agevolazioni relative al trasferimento degli immobili in sede di separazione, finalizzato alla composizione della crisi coniugale. Il sig. riconosce sin da ora la piena proprietà di tutte le Pt_2
suppellettili, nessuna esclusa inserite nella casa coniugale e nel box di pertinenza, alla signora
Parte_1
4) In conformità agli specifici accordi raggiunti tra i coniugi, il signor ai fini della Pt_2
composizione della crisi coniugale, promette di trasferire, come trasferirà, alla signora Parte_1
che a sua volta promette di accettare, entro il 31.12.2025 quale termine perentorio per
[...] la stipula del rogito, la propria piena proprietà immobiliare unitariamente costituente la dimora già coniugale, e relative pertinenze sita in MI, in via Saragat 14c, e consistente in:
La porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di MI come segue: Dati identificativi:
Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186 Subalterno 8 Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186 COSTITUZIONE del 15/12/2000 Pratica n. 268313 in atti dal 15/12/2000 COSTITUZIONE (n. 6709.1/2000) Indirizzo
VIA GIUSEPPE SARAGAT n. 14/C Scala C Piano 3-S1 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del
15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.
57408.1/2001), Dati di classamento- Rendita: Euro 795,34 Rendita: Lire 1.540.000 Zona censuaria
3, Categoria A/3b), Classe 3, Consistenza 7,0 vani VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del
15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.
57408.1/2001) Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) Dati di superficie Totale: 116 m2 Totale escluse aree scoperte c): 109 m2 Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 15/12/2000, prot. n. 268313, e l'ulteriore immobile pertinenziale costituito da: Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186 Subalterno 45 - Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di IL (F205) (MI) Foglio 86 Particella 186
COSTITUZIONE del 15/12/2000 Pratica n. 268313 in atti dal 15/12/2000 COSTITUZIONE (n.
6709.1/2000) Indirizzo VIA GIUSEPPE SARAGAT n. 14/C Piano S1 VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 57408.1/2001) Dati di classamento Rendita: Euro 87,54 Rendita: Lire
169.500 Zona censuaria 3, Categoria C/6a), Classe 7, Consistenza 15 m2 VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 15/12/2001 Pratica n. 1223590 in atti dal 15/12/2001 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 57408.1/2001) Annotazioni: Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)
Dati di superficie Totale: 16 m2 Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 15/12/2000, prot. n. 268313 Intestazione attuale degli immobili dal n. 2 al n.
3 - totale righe intestati: 1 1. (CF ) nato Parte_2 C.F._2
a TIVOLI (RM) il 29/04/1961 Diritto di: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni (deriva dall'atto 1) 1. Atto del 03/12/2004 Pubblico ufficiale ELIA EN ON Sede IL
(MI) Repertorio n. 59454 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
59611.1/2004 Reparto PI di IL 1 in atti dal 14/12/2004 Catasto Fabbricati Immobili siti nel comune di IL (F205)Numero immobili: 2 Rendita: euro 882,88 Vani: 7,0 Superficie: 15 m2
.
Il tutto, come sin qui descritto, salvo errori e come meglio in fatto, in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla promissaria acquirente, anche per quanto concerne i servizi e gli impianti tecnologici in rapporto alle vigenti normative, con ogni vincolo e peso a favore di terzi, iscrizione e trascrizione pregiudizievoli, onere reale, privilegio e gravame, azione, servitù attiva e passiva anche non apparente, accessione, pertinenza, fisso ed infisso, come pervenne al signor in forza di atto come qui sopra identificato. Parte_2
Con riguardo alle iscrizioni gravanti sull'unità immobiliare, il sig. dichiara di ben conoscere Pt_2 che l'unità è gravata dall'iscrizione ipotecaria di primo grado concessa per la complessiva somma di
272.687,91 a garanzia del mutuo ipotecario concesso allo stesso dalla come Controparte_3
risultante da contratto di mutuo a rogito Notaio Elia Benedetto Antonio stipulato in data 3.12.2004 al n° 59457di Rep. e n° 11602 di Racc., atto registrato a MI D.P. 1 9.12.2004 al n° 13893 S1T.
5) Le parti, al momento della stipulazione dell'atto notarile definitivo di trasferimento della quota del
100% del diritto di piena proprietà del predetto immobile dal signor alla signora Pt_2
dichiareranno al notaio che il trasferimento avviene in esecuzione degli accordi assunti Parte_1
dagli stessi coniugi in sede di separazione personale, al fine di fruire di tutte le agevolazioni e/o sgravi fiscali previsti per legge e di cui potranno avvalersi.
16) Il signor rinuncerà nell'atto di trasferimento all'ipoteca legale, esonerando il Parte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsivoglia responsabilità in merito. Entrambe le parti dichiareranno altresì di esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità, chiedendo che il trasferimento della quota della piena proprietà venga trascritta sui competenti Registri Immobiliari.
17) Tasse, imposte, spese ed oneri tutti anche notarili per il trasferimento della proprietà di detta quota immobiliare saranno integralmente sostenute da parte del signor . Il notaio rogante Parte_2
verrà scelto dalla signora e il Notaio provvederà a comunicare per iscritto al signor Parte_1 [...]
il preventivo di spesa, il luogo, giorno ed ora che sarà stabilita per la stipula del contratto Pt_2
definitivo di trasferimento da aversi entro il 31 dicembre 2025.
18) La signora per l'acquisto dell'intera piena proprietà della casa di v. Parte_1
Saragat 14c, a MI, verserà, quale prezzo finale, al sig. , la somma di euro 200.000,00, Pt_2
che verrà corrisposta come segue: quanto ad euro 1.400,00 mensili (circa in quanto tasso variabile), quale anticipazione del prezzo, mediante versamento dell'intera quota di mutuo gravante sul signor di per l'acquisto della casa, Pt_2
dal mese di aprile 2025 incluso al rogito, che dovrà avvenire perentoriamente entro il 31.12.2025;
Al momento del rogito la signora verserà la somma derivante dalla differenza tra il Parte_1 capitale di euro 200mila promesso per l'acquisto della casa e le rate di mutuo versate dall'aprile 2025 alla data del rogito (e quindi euro 11.200,00 circa) e dall'ulteriore differenza derivante dalla detrazione della metà delle residue rate di mutuo che la signora si accollerà per il futuro Parte_1 dalla data del rogito;
alla data del rogito pertanto la signora si assumerà l'intero mutuo, Parte_1
mediante accensione di mutuo rinnovato con estinzione del mutuo vigente, per le somme corrispondenti alle rate residue del mutuo bancario a suo tempo acceso e conseguito dalla banca
“Intesa San Paolo S.p.A.” per l'acquisto della stessa casa familiare così come al pagamento di tutte le spese, tasse ed imposte relative all'unità abitativa stessa.
19) le spese del procedimento di separazione e divorzio verranno sostenute da entrambe le parti, e anticipate dalla signora con compensazione della metà dei costi del procedimento al Parte_1
momento del rogito;
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni di legge.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MI il 5.2.1989 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di MI al n. 186 Serie A P II REG. 1.
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dr. Fulvia De Luca
Così deciso in MI, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG