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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11957/2022 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tedeschi e dall'avv. Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono e dall'avv.
Nicola Nero;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*
Con ricorso depositato in data 8/11/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza 9/9/2019, inquadrato con parametro 140 C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri, Operatore di esercizio, lamentava che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato le voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base, quali: diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta, indennità di presenza. Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente
l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda nonché l'inammissibilità della domanda per il periodo successivo all' 1/7/2022, essendo in data 10/5/2022 intervenuto l'Accordo Nazionale con cui le parti sociali avevano previsto una peculiare
“indennità di retribuzione ferie” quantificata in € 8,00 da corrispondere, da parte delle aziende ai propri dipendenti, a partire dall'1/7/2022.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.
Premetteva che, non essendovi una nozione di retribuzione feriale “europea”, spettava al legislatore nazionale determinare le condizioni e l'entità di tale retribuzione e deduceva che era demandata al giudice nazionale la verifica in concreto delle condizioni di
“sufficienza” della retribuzione feriale;
esaminava le singole indennità, illustrandone la genesi e l'irrilevanza ai fini della presente controversia.
Inoltre, contestava che le indennità di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento fossero effettivamente volte a compensare un disagio correlato all'ordinario svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto dal lavoratore o comunque
Pag. 2 di 23 attenessero al suo status professionale personale e che l'esclusione complessiva di tali indennità avesse determinato un effetto dissuasivo “rilevante”.
A tal proposito, rimarcava che il lavoratore avesse omesso di fornire elementi utili ai fini di prova;
invocava, a sostegno della non pertinenza delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia UE, il principio di irrinunciabilità delle ferie come sancito dall'art. 36 Cost.
In tale quadro, eccepiva come il lavoratore ricorrente avesse significativamente fruito per intero delle ferie a sua disposizione e, parallelamente, la decurtazione prevista dalle fonti di contrattazione collettiva era del tutto priva di potenzialità dissuasiva del godimento dei giorni di riposo.
Osservava come le indennità indicate in ricorso, secondo le risultanze delle buste paga, neppure erano state percepite in misura fissa e continuativa.
Si soffermava, poi, sulle singole voci, al fine di evidenziare come nessuna di esse potesse reputarsi finalizzata a compensare un incomodo discendente dall'espletamento delle mansioni assegnate oppure fosse correlata allo status professionale dei lavoratori istanti.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente.
Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pag. 3 di 23 Nel merito, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo
Tribunale in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Pag. 4 di 23 Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23).
Pag. 5 di 23 Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione
Pag. 6 di 23 ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
Pag. 7 di 23 - ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, è obbligato a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
In ogni caso, sulla medesima questione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav.,
10/10/2023, n. 28320) ha recentemente osservato quanto segue: “ai fini della tutela di
Pag. 8 di 23 questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì
l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente
... questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno ... questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile … è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina
Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva
2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte
G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ ”. Per_4
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Pag. 9 di 23 Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, sebbene dalle buste paga risulti che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento della sua pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo fisso (sul versante del loro ammontare) e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo), non si ritiene che tale aspetto possa avere portata dirimente.
L'unico compito che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affidato ai giudici nazionali è quello di verificare se le voci escluse dalla retribuzione nei giorni di ferie presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate ai ricorrenti nonché con il loro status professionale (vedi infra).
Non si ritiene, in altri termini, di dover effettuare, nella presente controversia, la medesima indagine di non occasionalità che, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c., è imposta ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
A tal fine, infatti, proprio nella prospettiva teleologica delineata dalla giurisprudenza sovranazionale, si tratta esclusivamente di definire un parametro astratto di quantificazione e, a questo proposito, vale il discorso relativo alla individuazione della
“media” degli importi percepiti “su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Il primato del diritto dell'Unione Europea e la garanzia di irrinunciabilità di ferie retribuite, in altri termini, mal si conciliano con valutazioni caso per caso - suscettibili degli esiti più disparati ed arbitrari - postulando piuttosto un principio generale di mantenimento e, quindi, la sola necessità di comprendere quanto sia stato conseguito prima dei giorni di ferie, per trasporlo proporzionalmente alle 4 settimane indicate dalla direttiva.
In questa prospettiva, pertanto, va intesa l'affermazione secondo la quale la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie deve essere “paragonabile” a quella ricevuta per i giorni di
Pag. 10 di 23 lavoro effettivo, laddove l'eventuale scarsa rilevanza della percezione di un certo emolumento è perfettamente compensata dal rilievo che il relativo valore economico è trasposto, in modo proporzionalmente corrispondente, nell'ammontare della retribuzione feriale, tramite l'applicazione del divisore delle giornate effettivamente lavorate nel periodo giudicato rappresentativo.
Ciò, con l'unica eccezione delle maggiorazioni orarie, poiché, come si vedrà a breve, la frequenza di lavoro straordinario deve essere effettivamente valutata quale indice di prevedibilità della relativa richiesta datoriale in tutti i periodi dell'anno (e, quindi, anche nei periodi corrispondenti a quello di fruizione delle ferie).
Tale eccezione, però, si giustifica sulla scorta del rilievo che i compensi per lavoro straordinario non si correlano all'espletamento in sé delle mansioni ma solo alla estensione temporale della loro esecuzione. Quindi, in questo frangente, l'affidamento di determinati compiti al dipendente non è sufficiente per stabilire un nesso funzionale ed il mantenimento delle voci anche per i giorni di ferie effettivamente rischia di attribuire al lavoratore il godimento di somme che sarebbero, con alta probabilità logica, negati nel caso in cui lo stesso periodo fosse stato lavorato.
Un giudizio positivo delle pretese dell'odierno istante, peraltro, va formulato anche a fronte dell'eccezione di scarsa incidenza formulata dalla società convenuta.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia non postula neanche su questo versante una valutazione casistica ma si limita solo ad escludere l'ipotesi limite in cui l'omesso computo di determinate componenti retributive conduca a differenze irrisorie.
E' significativo, in tal senso, quanto si legge nel paragrafo 21 della sentenza CGUE
Williams, ossia che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Se, tra l'altro, si discorre di potenzialità dissuasiva, quest'ultima sussiste sempre e comunque, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza elevata, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza ridotta ed il richiamo operato dalla Corte di Giustizia a
Pag. 11 di 23 fattispecie di notevole perdita non è stato certamente effettuato dalla stessa al fine di escludere ipotesi di contenute decurtazioni della retribuzione nei giorni di ferie.
Ad opinare diversamente, si finirebbe col trascurare che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_3
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione
Europea, ma non è questo il caso.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
In ordine alla maggiorazione per lavoro notturno, ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Medesime considerazioni devono essere svolte in ordine alla maggiorazione per lavoro straordinario citato nella premessa del ricorso, che non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Pag. 12 di 23 Ancora, ad avviso del Tribunale, l'indennità di produttività non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
La produttività, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati;
in altri termini, si tratta di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
In ordine agli ulteriori emolumenti oggetto del presente giudizio, si richiamano le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 191/2025, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari in data 11/2/2025, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, a cui questo Giudicante ritiene di dover dare continuità, in quanto condivisibili: “Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all delle mansioni e sia correlato allo>
“status” personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. nn. 14011 del 2024 (nonché Cass. n. 11760 e 13321 del
2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo CP_1
computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
Pag. 13 di 23 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13245 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e di treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero CP_1 state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione).
5.6 Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre
2019 prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, <<… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni con o senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)>>. E' evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che << per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60>>. Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico
“il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso. Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “fuori nastro” (la quale era appunto
Pag. 14 di 23 riservata al “settore esercizio-personale turnista viaggiante”, v. pag.1 dell'accordo del
1° agosto 1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
Non v'è dubbio poi che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa
l'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo nazionale del 21 maggio
1981.
Orbene, sul punto va premesso che ai fini che qui interessano il contenuto delle disposizioni contrattuali va disapplicato ove in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale e, in particolare, dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale – come visto - ha ripetutamente affermato che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe esser idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Non v'è dubbio, quindi, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett.
a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
Infondate sono ancora le doglianze nella parte in cui ci si duole del riconoscimento del compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019.
In particolare, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito << compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora>>, mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che
<< per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto al trasporto dei
passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora>>.
Pag. 15 di 23 E' di tutta evidenza, dunque, che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al “trasporto” passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio.
Nella sostanza, quindi, detti emolumenti risultano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame. Inoltre, essi hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo-
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Deve ritenersi invece fondata l'impugnazione proposta da laddove attinge CP_1
l'errata inclusione del compenso giornaliero di presenza istituito solo dall'Accordo del
13.12.2019, (art. 19 comma 1) il quale ha sostituito la ridetta indennità giornaliera e questa volta ricomprende espressamente le giornate di “congedo ordinario”, per cui viene pacificamente liquidato anche per i giorni di ferie.
Fondate sono altresì le doglianze di natura contabile nei limiti di cui appresso, siccome di prestano comunque a incidere sull'esatta configurazione del diritto qui azionata, tenuto conto dell'erroneità della simulazione di cui alle pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo.
Ed invero, con riguardo al numero totale di ferie indicato nel prospetto contabile di cui al suddetto ricorso (prospetto che fa riferimento al complessivo numero di giornate di ferie contrattualmente previsto) – devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass.
23 giugno 2022, n. 20216 – i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “ in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive”
(così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punti 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie 5.7.Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il
Pag. 16 di 23 numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata ), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale: tutti infatti si determinano (al pari delle retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato)
“dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.8. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile
l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del
2033 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicchè l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie, è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante principale, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. in particolare quanto dedotto a pag. 46 dell'appello principale).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacchè ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica
Pag. 17 di 23 erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di giustizia 15 settembre 2011, C-155/10,
Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che quanto sopra <<si evince inoltre che un determinata ad livello appena sufficiente evitare serio rischio il lavoratore non prenda le sue ferie soddisfa prescrizioni del diritto dell>>.
Sul punto v. ancora Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Orbene, precisato dunque che a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo, si osserva che- sotto questo punto di vista – la censura della società appellante risulta del tutto generica;
premesso infatti che la domanda attorea a ben vedere è stata formulata (ed accolta) in termini di mera condanna generica, e dunque prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria, vi è che FAL nel caso di specie, in modo sintomatico non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi – v. sopra – e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo;
sintomatica è sul punto la simulazione contabile – non specificamente contestata – sviluppata a pag.
9 del ricorso introduttivo la quale evidenzia, sia pure per il solo anno 2020 ( e sia pure rettificando il relativo importo finale in relazione al cennato minor numero di ferie – 24
– qui indennizzabile) un'incidenza del mancato computo di siffatti emolumenti di oltre €
Pag. 18 di 23 500,00, rispetto ad una retribuzione lorda che, per quell'anno, si è attestata in media intorno agli euro 2.000,00.
Risulta decisiva, quindi, non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivare l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ o.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_5
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie di cui ha diritto.
Pag. 19 di 23 Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 ,maggio 2014, Loch, C-539/12,
EU:C:2014:251, punto 21)”.
Tanto premesso, vale la pena di rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda, ex plurimis, Cass, n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato la parte ricorrente-creditrice l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto-
(asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuto fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condanna alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo del giudizio, ad eccezione delle voci indicate nella parte motiva della presente sentenza.
Va, tuttavia, precisato che, a decorrere dall'entrata in vigore del verbale di accordo del
10/5/2022 e, più nello specifico, dalla mensilità di luglio 2022, percepisce mensilmente la somma di € 8,00 a titolo di indennità di ferie;
tale importo, come si trae dall'allegato verbale, è erogato “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante il periodo di lavoro viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da
Pag. 20 di 23 corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie … Detta indennità sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli elementi di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”.
Alla stregua di tanto, l'accertamento e la consequenziale condanna devono essere temporalmente limitati dal 9/9/2019 (giorno dell'assunzione) sino al giorno 30/6/2022, in quanto l'accordo nazionale del 10/5/2022 ha previsto, con effetti a partire dall'1/7/2022, una disciplina innovativa sul punto.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci riportate nell'atto introduttivo, ad eccezione di quelle indicate in parte motiva a far data dal 9/9/2019 sino al 30/6/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.
429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att. c.p.c. (alla luce di Corte Cost. m. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì della maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, il ricorso deve essere accolto.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite e per la restante quota, liquidata come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, sono poste a carico della parte resistente;
va, altresì, liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie e deve essere operata la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari.
Per la determinazione del valore della causa, si ritiene di poter fare sicuro affidamento proprio sull'importo di € 8,00 a titolo di “indennità di retribuzione ferie”, come prevista dall'accordo nazionale del 10/5/2022 che ha appunto disciplinato la questione in
Pag. 21 di 23 argomento anche se in relazione ai periodi di tempo successivi moltiplicato per tutte le giornate di ferie spettanti al lavoratore in relazione agli anni causa.
La sicura attendibilità del riferimento economico appena citato è ulteriormente confermata dalla constatazione che il presente giudizio verte solo sul differenziale economico effettivamente versato in relazione ai giorni di ferie e trattamento economico spettante in ragione delle considerazione delle ulteriori poste suddette e per le stesse giornate laddove “l'indennità di retribuzione ferie” è stata calcolata dalla contrattazione collettiva in considerazione di tutto il trattamento economico spettante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 8/11/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo dal 9/9/2019 sino al 30/6/2022;
- per l'effetto, condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione dal 9/9/2019 al 30/6/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- compensa le spese di lite per metà e condanna la società convenuta al pagamento della residua metà che liquida in complessivi € 260,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 16/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
Pag. 22 di 23
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11957/2022 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tedeschi e dall'avv. Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono e dall'avv.
Nicola Nero;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*
Con ricorso depositato in data 8/11/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza 9/9/2019, inquadrato con parametro 140 C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri, Operatore di esercizio, lamentava che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato le voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base, quali: diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta, indennità di presenza. Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente
l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda nonché l'inammissibilità della domanda per il periodo successivo all' 1/7/2022, essendo in data 10/5/2022 intervenuto l'Accordo Nazionale con cui le parti sociali avevano previsto una peculiare
“indennità di retribuzione ferie” quantificata in € 8,00 da corrispondere, da parte delle aziende ai propri dipendenti, a partire dall'1/7/2022.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.
Premetteva che, non essendovi una nozione di retribuzione feriale “europea”, spettava al legislatore nazionale determinare le condizioni e l'entità di tale retribuzione e deduceva che era demandata al giudice nazionale la verifica in concreto delle condizioni di
“sufficienza” della retribuzione feriale;
esaminava le singole indennità, illustrandone la genesi e l'irrilevanza ai fini della presente controversia.
Inoltre, contestava che le indennità di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento fossero effettivamente volte a compensare un disagio correlato all'ordinario svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto dal lavoratore o comunque
Pag. 2 di 23 attenessero al suo status professionale personale e che l'esclusione complessiva di tali indennità avesse determinato un effetto dissuasivo “rilevante”.
A tal proposito, rimarcava che il lavoratore avesse omesso di fornire elementi utili ai fini di prova;
invocava, a sostegno della non pertinenza delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia UE, il principio di irrinunciabilità delle ferie come sancito dall'art. 36 Cost.
In tale quadro, eccepiva come il lavoratore ricorrente avesse significativamente fruito per intero delle ferie a sua disposizione e, parallelamente, la decurtazione prevista dalle fonti di contrattazione collettiva era del tutto priva di potenzialità dissuasiva del godimento dei giorni di riposo.
Osservava come le indennità indicate in ricorso, secondo le risultanze delle buste paga, neppure erano state percepite in misura fissa e continuativa.
Si soffermava, poi, sulle singole voci, al fine di evidenziare come nessuna di esse potesse reputarsi finalizzata a compensare un incomodo discendente dall'espletamento delle mansioni assegnate oppure fosse correlata allo status professionale dei lavoratori istanti.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente.
Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate.
Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare.
Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pag. 3 di 23 Nel merito, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo
Tribunale in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Pag. 4 di 23 Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23).
Pag. 5 di 23 Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione
Pag. 6 di 23 ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
Pag. 7 di 23 - ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, è obbligato a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
In ogni caso, sulla medesima questione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav.,
10/10/2023, n. 28320) ha recentemente osservato quanto segue: “ai fini della tutela di
Pag. 8 di 23 questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì
l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente
... questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno ... questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile … è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina
Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva
2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte
G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ ”. Per_4
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Pag. 9 di 23 Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, sebbene dalle buste paga risulti che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento della sua pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo fisso (sul versante del loro ammontare) e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo), non si ritiene che tale aspetto possa avere portata dirimente.
L'unico compito che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affidato ai giudici nazionali è quello di verificare se le voci escluse dalla retribuzione nei giorni di ferie presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate ai ricorrenti nonché con il loro status professionale (vedi infra).
Non si ritiene, in altri termini, di dover effettuare, nella presente controversia, la medesima indagine di non occasionalità che, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c., è imposta ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
A tal fine, infatti, proprio nella prospettiva teleologica delineata dalla giurisprudenza sovranazionale, si tratta esclusivamente di definire un parametro astratto di quantificazione e, a questo proposito, vale il discorso relativo alla individuazione della
“media” degli importi percepiti “su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Il primato del diritto dell'Unione Europea e la garanzia di irrinunciabilità di ferie retribuite, in altri termini, mal si conciliano con valutazioni caso per caso - suscettibili degli esiti più disparati ed arbitrari - postulando piuttosto un principio generale di mantenimento e, quindi, la sola necessità di comprendere quanto sia stato conseguito prima dei giorni di ferie, per trasporlo proporzionalmente alle 4 settimane indicate dalla direttiva.
In questa prospettiva, pertanto, va intesa l'affermazione secondo la quale la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie deve essere “paragonabile” a quella ricevuta per i giorni di
Pag. 10 di 23 lavoro effettivo, laddove l'eventuale scarsa rilevanza della percezione di un certo emolumento è perfettamente compensata dal rilievo che il relativo valore economico è trasposto, in modo proporzionalmente corrispondente, nell'ammontare della retribuzione feriale, tramite l'applicazione del divisore delle giornate effettivamente lavorate nel periodo giudicato rappresentativo.
Ciò, con l'unica eccezione delle maggiorazioni orarie, poiché, come si vedrà a breve, la frequenza di lavoro straordinario deve essere effettivamente valutata quale indice di prevedibilità della relativa richiesta datoriale in tutti i periodi dell'anno (e, quindi, anche nei periodi corrispondenti a quello di fruizione delle ferie).
Tale eccezione, però, si giustifica sulla scorta del rilievo che i compensi per lavoro straordinario non si correlano all'espletamento in sé delle mansioni ma solo alla estensione temporale della loro esecuzione. Quindi, in questo frangente, l'affidamento di determinati compiti al dipendente non è sufficiente per stabilire un nesso funzionale ed il mantenimento delle voci anche per i giorni di ferie effettivamente rischia di attribuire al lavoratore il godimento di somme che sarebbero, con alta probabilità logica, negati nel caso in cui lo stesso periodo fosse stato lavorato.
Un giudizio positivo delle pretese dell'odierno istante, peraltro, va formulato anche a fronte dell'eccezione di scarsa incidenza formulata dalla società convenuta.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia non postula neanche su questo versante una valutazione casistica ma si limita solo ad escludere l'ipotesi limite in cui l'omesso computo di determinate componenti retributive conduca a differenze irrisorie.
E' significativo, in tal senso, quanto si legge nel paragrafo 21 della sentenza CGUE
Williams, ossia che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Se, tra l'altro, si discorre di potenzialità dissuasiva, quest'ultima sussiste sempre e comunque, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza elevata, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza ridotta ed il richiamo operato dalla Corte di Giustizia a
Pag. 11 di 23 fattispecie di notevole perdita non è stato certamente effettuato dalla stessa al fine di escludere ipotesi di contenute decurtazioni della retribuzione nei giorni di ferie.
Ad opinare diversamente, si finirebbe col trascurare che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_3
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione
Europea, ma non è questo il caso.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
In ordine alla maggiorazione per lavoro notturno, ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Medesime considerazioni devono essere svolte in ordine alla maggiorazione per lavoro straordinario citato nella premessa del ricorso, che non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Pag. 12 di 23 Ancora, ad avviso del Tribunale, l'indennità di produttività non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
La produttività, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati;
in altri termini, si tratta di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
In ordine agli ulteriori emolumenti oggetto del presente giudizio, si richiamano le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 191/2025, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari in data 11/2/2025, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, a cui questo Giudicante ritiene di dover dare continuità, in quanto condivisibili: “Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all delle mansioni e sia correlato allo>
“status” personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. nn. 14011 del 2024 (nonché Cass. n. 11760 e 13321 del
2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo CP_1
computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
Pag. 13 di 23 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13245 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e di treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero CP_1 state in concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione).
5.6 Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre
2019 prevede che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, <<… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni con o senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)>>. E' evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che << per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a € 1,60>>. Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico
“il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso. Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “fuori nastro” (la quale era appunto
Pag. 14 di 23 riservata al “settore esercizio-personale turnista viaggiante”, v. pag.1 dell'accordo del
1° agosto 1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
Non v'è dubbio poi che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa
l'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo nazionale del 21 maggio
1981.
Orbene, sul punto va premesso che ai fini che qui interessano il contenuto delle disposizioni contrattuali va disapplicato ove in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale e, in particolare, dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale – come visto - ha ripetutamente affermato che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe esser idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Non v'è dubbio, quindi, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett.
a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
Infondate sono ancora le doglianze nella parte in cui ci si duole del riconoscimento del compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto di cui all'art. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019.
In particolare, con l'art. 17, punto 2, è stato istituito << compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora>>, mentre con il successivo punto 3 è stato previsto che
<< per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto al trasporto dei
passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora>>.
Pag. 15 di 23 E' di tutta evidenza, dunque, che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al “trasporto” passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio.
Nella sostanza, quindi, detti emolumenti risultano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame. Inoltre, essi hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo-
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Deve ritenersi invece fondata l'impugnazione proposta da laddove attinge CP_1
l'errata inclusione del compenso giornaliero di presenza istituito solo dall'Accordo del
13.12.2019, (art. 19 comma 1) il quale ha sostituito la ridetta indennità giornaliera e questa volta ricomprende espressamente le giornate di “congedo ordinario”, per cui viene pacificamente liquidato anche per i giorni di ferie.
Fondate sono altresì le doglianze di natura contabile nei limiti di cui appresso, siccome di prestano comunque a incidere sull'esatta configurazione del diritto qui azionata, tenuto conto dell'erroneità della simulazione di cui alle pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo.
Ed invero, con riguardo al numero totale di ferie indicato nel prospetto contabile di cui al suddetto ricorso (prospetto che fa riferimento al complessivo numero di giornate di ferie contrattualmente previsto) – devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass.
23 giugno 2022, n. 20216 – i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “ in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive”
(così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punti 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie 5.7.Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il
Pag. 16 di 23 numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata ), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale: tutti infatti si determinano (al pari delle retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato)
“dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
5.8. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile
l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del
2033 ha inteso evitare. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicchè l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie, è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante principale, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. in particolare quanto dedotto a pag. 46 dell'appello principale).
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacchè ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica
Pag. 17 di 23 erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di giustizia 15 settembre 2011, C-155/10,
Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che quanto sopra <<si evince inoltre che un determinata ad livello appena sufficiente evitare serio rischio il lavoratore non prenda le sue ferie soddisfa prescrizioni del diritto dell>>.
Sul punto v. ancora Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Orbene, precisato dunque che a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo, si osserva che- sotto questo punto di vista – la censura della società appellante risulta del tutto generica;
premesso infatti che la domanda attorea a ben vedere è stata formulata (ed accolta) in termini di mera condanna generica, e dunque prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria, vi è che FAL nel caso di specie, in modo sintomatico non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi – v. sopra – e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo;
sintomatica è sul punto la simulazione contabile – non specificamente contestata – sviluppata a pag.
9 del ricorso introduttivo la quale evidenzia, sia pure per il solo anno 2020 ( e sia pure rettificando il relativo importo finale in relazione al cennato minor numero di ferie – 24
– qui indennizzabile) un'incidenza del mancato computo di siffatti emolumenti di oltre €
Pag. 18 di 23 500,00, rispetto ad una retribuzione lorda che, per quell'anno, si è attestata in media intorno agli euro 2.000,00.
Risulta decisiva, quindi, non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivare l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ o.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_5
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie di cui ha diritto.
Pag. 19 di 23 Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 ,maggio 2014, Loch, C-539/12,
EU:C:2014:251, punto 21)”.
Tanto premesso, vale la pena di rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda, ex plurimis, Cass, n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato la parte ricorrente-creditrice l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto-
(asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuto fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condanna alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo del giudizio, ad eccezione delle voci indicate nella parte motiva della presente sentenza.
Va, tuttavia, precisato che, a decorrere dall'entrata in vigore del verbale di accordo del
10/5/2022 e, più nello specifico, dalla mensilità di luglio 2022, percepisce mensilmente la somma di € 8,00 a titolo di indennità di ferie;
tale importo, come si trae dall'allegato verbale, è erogato “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante il periodo di lavoro viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da
Pag. 20 di 23 corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie … Detta indennità sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli elementi di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto”.
Alla stregua di tanto, l'accertamento e la consequenziale condanna devono essere temporalmente limitati dal 9/9/2019 (giorno dell'assunzione) sino al giorno 30/6/2022, in quanto l'accordo nazionale del 10/5/2022 ha previsto, con effetti a partire dall'1/7/2022, una disciplina innovativa sul punto.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci riportate nell'atto introduttivo, ad eccezione di quelle indicate in parte motiva a far data dal 9/9/2019 sino al 30/6/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.
429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att. c.p.c. (alla luce di Corte Cost. m. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì della maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, il ricorso deve essere accolto.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite e per la restante quota, liquidata come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, sono poste a carico della parte resistente;
va, altresì, liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie e deve essere operata la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari.
Per la determinazione del valore della causa, si ritiene di poter fare sicuro affidamento proprio sull'importo di € 8,00 a titolo di “indennità di retribuzione ferie”, come prevista dall'accordo nazionale del 10/5/2022 che ha appunto disciplinato la questione in
Pag. 21 di 23 argomento anche se in relazione ai periodi di tempo successivi moltiplicato per tutte le giornate di ferie spettanti al lavoratore in relazione agli anni causa.
La sicura attendibilità del riferimento economico appena citato è ulteriormente confermata dalla constatazione che il presente giudizio verte solo sul differenziale economico effettivamente versato in relazione ai giorni di ferie e trattamento economico spettante in ragione delle considerazione delle ulteriori poste suddette e per le stesse giornate laddove “l'indennità di retribuzione ferie” è stata calcolata dalla contrattazione collettiva in considerazione di tutto il trattamento economico spettante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 8/11/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo dal 9/9/2019 sino al 30/6/2022;
- per l'effetto, condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione dal 9/9/2019 al 30/6/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ciascun credito al saldo;
- compensa le spese di lite per metà e condanna la società convenuta al pagamento della residua metà che liquida in complessivi € 260,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 16/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
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