Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1986/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LIOI DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto il ripristino della rendita ridotta dall' -con il CP_1 provvedimento del 19/12/2023 in atti- in sede di revisione d'ufficio, allorquando l' accertò un miglioramento delle condizioni fisiche del titolare CP_2 dell'indennizzo ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già riconosciuto dall' , tale da CP_1 determinare una riduzione dal 20 % al 16 % dei postumi permanenti di invalidità della parte ricorrente.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso è fondato e deve essere accolto perché il nominato CTU ha escluso che vi sia stato il miglioramento delle condizioni fisiche della parte ricorrente ritenuto invece sussistente dall' nel provvedimento del 19/12/2023 in atti. CP_1
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica, anche perché il CTU ha chiarito -nella risposta alle osservazioni dell' che la CP_1 patologia da cui è affetto l'assicurato non è suscettibile di miglioramento (in ogni caso da escludersi anche alla luce della documentazione radiologica in atti evidenziante la sussistenza di una fibrosi consolidata).
1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 20 %, con decorrenza dall'1/11/2023). Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.800 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 06/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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