Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2047/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2190/2021 del 24 maggio 2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...]in largo Filadelfio Fichera n. 14 e quivi C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Francesco Saladino che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto intro-
duttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede ad Arcole (Verona) in via Augusto Ruffo n. 36 ed elettiva-
mente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Giovanni Roveda che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione del primo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
1
Nel merito ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è veri-
ficato per esclusiva colpa della . Controparte_2
Conseguentemente condannare l'appellata per le motivazioni e causali già espresse a corrispondere all'attore il risarcimento dei danni tutti, biologico,
morale, esistenziale, materiali, patrimoniali e alla vita di relazione nonché per spese mediche, dal decidente, anche sulla base della consulenza tecnica d'uffi-
cio medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dall'oc-
corso a quella del soddisfo
Con vittoria di spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi nei confronti del Procuratore antistatario esistendone i presupposti di legge.
Per l'appellata
Respingere la impugnazione proposta in quanto inammissibile.
Respingere le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2190/2021 pubblicata in data 24 maggio 2021 dal Tribunale di Palermo.
In subordine, respingere le domande dell'appellante ex art. 1227, 2°
comma, Cc.
In subordine, limitare ogni eventuale risarcimento tenuto conto del con-
corso di colpa di parte appellante ex art. 1227, 1° comma, Cc.
In ogni ipotesi con integrale rifusione di spese e competenze del pre-
sente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 1. Con la sentenza n. 2190/2021 del 24 maggio 2021, il Tribunale di
Palermo ha respinto la domanda di , la quale aveva chie- Parte_1
sto la condanna di al risarcimento dei danni «biologico, morale, Controparte_1
esistenziale, materiali, patrimoniali e alla vita di relazione nonché per spese mediche», esponendo che il 22 dicembre 2015, nell'avanzare a piedi verso l'uscita nel punto vendita di via Bernini in Palermo di detta società, le ante scorrevoli automatiche si erano chiuse improvvisamente ed ella, per evitare di rimanere schiacciata, si ritraeva, cadendo rovinosamente a terra.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la . Dal Pt_1
canto suo, ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità del gra- Controparte_1
vame ex artt. 342 e 348-bis Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 17 gennaio 2025 sono stati concessi termini di venticinque giorni e di altri venti giorni per il deposito, ri-
spettivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, con ordinanza del 29 aprile 2022 resa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviò per la pre-
cisazione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348 ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (nella
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3 formulazione ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia):
si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non rav-
visare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la deci-
sione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giu-
dice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
2.1. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc va disattesa –
almeno per il primo motivo di gravame – giacché l'impugnazione contiene
(come richiesto dalla Corte Suprema nell'interpretazione dello stesso art. 342
sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012:
Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argo-
mentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe affermarsi la responsabilità dell'appellata) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di condanna della medesima appellata).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito di gravame, con il cui primo motivo la appellante sostiene che «l'assunto, secondo il quale non vi è
stato alcun malfunzionamento della porta scorrevole, è errato e la motivazione assolutamente illogica». In particolare, la , richiamato l'art. 2051 Cc, Pt_1
afferma che dall'esame della prova testimoniale dell'unico teste oculare era emerso che questi, che la precedeva, era passato innescando il circuito e fa-
cendo aprire le porte, che poi si chiudevano al suo (di lei, la appellante) passag-
gio; dunque – conclude la – «evidentemente una delle due cellule (o Pt_1
tutte e due) di apertura e/o chiusura non ha funzionato o sono entrate in con-
flitto, determinando l'anomala chiusura delle ante al passaggio della appel-
lante».
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4 3.1. Con il secondo motivo, poi, ci si duole che il Tribunale non abbia ammesso la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in vista della quantifi-
cazione del danno.
3.2. Ciò posto, essendo (in teoria correttamente) invocato, ai fini della decisione, l'art. 2051 Cc, occorre premettere quanto segue:
- la responsabilità ex art. 2051 Cc postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa,
tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass.
15761/2016);
- a integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 Cc (ex multis, Cass.
4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- la norma contenuta nell'art. 2051 Cc prevede, dunque, una responsa-
bilità oggettiva (per tutte, Cass. 12027/2017) con possibilità di prova liberato-
ria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il
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5 nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, l'art. 2051 Cc
prevede, in deroga alla regola generale risultante dal combinato disposto de-
gli artt. 2043 e 2697 Cc, l'inversione dell'onere della prova, il custode potendo vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, e quindi dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. 8811, 8466 e 11096, tutte del 2020): dunque, pro-
vando di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività
di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e comunque del principio generale del neminem lae-
dere;
- ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 Cc è d'altro canto necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alte-
razione dello stato della medesima (Cass. 3651/2006), solamente in quest'ul-
tima ipotesi potendo configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere,
nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo deter-
minatasi (Cass. 4495/2011 e 11096/2020);
- tale inversione dell'onere probatorio indubbiamente incide sulla posi-
zione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggra-
vando quella del danneggiante (Cass. 21244/2006, 25029/2008 e 11096/2020);
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6 - quale presunto responsabile, il custode può dedurre e provare il con-
corso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, Cc (Cass. 3651/2006,
17377/2007, 6529/2011 e 11096/2020);
- ove non sia abnorme o dolosa, la condotta del danneggiato non può
considerarsi idonea a interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa –
quand'anche con colpa grave – determinato (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e
4035/2021), e cioè a porsi quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa l'evento non si sarebbe (o si sarebbe in termini diversi) verificato (Cass. 15761/2016), potendo – come detto
– rilevare eventualmente sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227, 1°
comma, Cc (Cass. 9547/2015, 26527/2020 e 4035/2021).
3.3. Orbene, alla luce dei suindicati principi, ritiene questa Corte che l'appello debba respingersi.
3.3.1. Invero, il teste , sentito all'udienza del 3 febbraio Testimone_1
2020, ha dichiarato:
«Adr Ho assistito al sinistro per cui è causa, ero insieme all'attrice al
momento del sinistro. Stavamo uscendo dal centro commerciale ed io ero pochi
passi avanti rispetto alla sig.ra . Pt_1
Adr È accaduto che al mio passaggio le porte si sono aperte, ma poi si
sono improvvisamente richiuse al momento in cui stava passando la signora
dietro di me che è caduta ed ha riportato delle ferite. Pt_1
Adr Non ho visto il momento della chiusura delle porte, io ero davanti.
Quando mi sono girato ho visto la signora a terra, non so se è caduta perché
le porte l'hanno urtata oppure se è caduta per evitarle o per il panico».
Dunque, il teste non visto come si sono svolti realmente i fatti («Non ho
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7 visto il momento della chiusura delle porte, […] non so se [la signora] è caduta
perché le porte l'hanno urtata oppure se è caduta per evitarle o per il panico),
di talché è mancata qualunque prova dell'esistenza di un rapporto causale tra il dedotto malfunzionamento delle porte (pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado: «Effettuati gli acquisti e corrisposto quando dovuto, si accingeva ad
uscire dai locali, quando le ante scorrevoli della porta automatica, evidente-
mente per un mal funzionamento, si chiudevano improvvisamente») e il danno lamentato dalla . Pt_1
In altri termini: è certo che quest'ultima sia caduta all'interno del punto
CP_ vendita di via Bernini in Palermo di può, parimenti, ritenersi pacifico che ella ebbe a riportare lesioni personali a seguito dei fatti. E tuttavia, l'attività
istruttoria non ha consentito di acclarare che quella caduta sia da porsi in rela-
zione a un malfunzionamento delle porte d'ingresso di quel centro – id est a una repentina e anomala richiusura delle stesse –, tale da porre la Pt_1
nell'alternativa tra l'andare a sbattere addosso a quelle porte (se non, addirit-
tura, rimanervi incastrata) e l'indietreggiare per «tentare di tirarsi indietro»
(così, ancora, l'atto di citazione di primo grado).
3.3.2. Ovviamente, a diversa conclusione questo collegio sarebbe per-
venuto ove fosse stato provato un urto contro quelle porte, potendosi, in questo caso, ipotizzare un guasto nel relativo meccanismo automatico di apertura e chiusura;
e ciò conformemente alla giurisprudenza della Corte Suprema, la quale con l'ordinanza 16224/2022 ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051 Cc la responsabilità del gestore di un supermer-
cato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorre-
voli.
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8 Ciò non è stato dimostrato nella vicenda sottoposta al vaglio di questa
Corte, sicché non può in alcun modo affermarsi che all'azione di quelle porte possa attribuirsi il ruolo di antecedente che, con efficienza causale, abbia con-
tribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento.
3.3.3. Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha altresì ritenuto di non dover procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di attività superflua ai fini della decisione (per inciso, si osserva che, con la richiamata ordinanza del 29 aprile 2022, anche questa Corte ha ritenuto irrile-
vante, ai fini della decisione, procedere a consulenza d'ufficio).
4. Con il terzo motivo, infine, la appellante si duole che il Tribunale
l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite.
4.1. La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.
4.1.1. Inammissibile, perché non esplicita le ragione che giustifichereb-
bero una conclusione diversa da quella a cui è pervenuto il primo giudice (il motivo è, infatti, di questo tenore letterale: «Il Giudice di prime cure ha errato
nel condannare l'appellante alle spese di lite, stante che la stessa doveva avere
il favore delle spese o quantomeno le stesse dovevano essere compensate»).
Infondata, perché il Tribunale ha fatto applicazione della regola gene-
rale contenuta nel 1° comma dell'art. 91 Cpc, che dalla soccombenza di una parte fa discendere la condanna della stessa al rimborso, a favore dell'altra,
delle spese di lite.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
6. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al
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9 rimborso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre,
tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei pre-
supposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento,
da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribu- Parte_1
nale di Palermo n. 2190/2021 del 24 maggio 2021, respinge il gravame;
condanna al rimborso, a delle Parte_1 Controparte_1
spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 6 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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