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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12994 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice Dr. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44688 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 142, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Manlio Morcella che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Lara Cerni in virtù di procura a margine della citazione.
PARTE ATTRICE
E
(c.f. ), in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico II n. Controparte_2
4, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico, che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
1
OGGETTO: responsabilità̀ sanitaria.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 4.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 09 luglio 2021, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti e patiendi in conseguenza di due interventi chirurgici, asseritamente mal eseguiti, posti in essere nel corso del 2015.
A sostegno della domanda, parte attrice ha riferito che in data 08.09.2014 effettuava un esame
RX del bacino e delle anche presso l' di Roma, Via Portuense, con referto Controparte_1
di: "esiti di pregresso intervento chirurgico di artroprotesi d'anca a sinistra apparentemente ben posizionata in assenza di alterazioni reattive del tessuto osseo periprotesico. Avanzata coxoartrosi a destra con osteofitosi marginale sia acetabolare che femorale e deformazione della testa femorale. Modesti segni di entesopatia cronica a livello del grande trocantere bilateralmente. Sacro-ileite cronica bilaterale più evidente a destra. Modesta sclerosi delle superfici contrapposte a livello della sinfisi pubica".
In seguito, dopo aver consultato il Prof. presso l' veniva Persona_1 Controparte_1
ricoverata in data 04.05.2015, con la diagnosi di "coxartrosi destra con sintomatologia alg.”, per sottoporsi ad intervento chirurgico di impianto artroprotesi all'anca destra presso la predetta struttura sanitaria, con una degenza di dieci giorni.
Dal verbale operatorio risultava "Decubito supino. Incisione della cute. Capsulotomia.
Osteotomia del collo femorale. Preparazione acetabolare e femorale. Si impianta cotile 54, stelo
10, testina 36 ... sutura per piani. Medicazione, mentre l'esame RX eseguito in seguito
2 all'intervento veniva così refertato: "protesi di anca a destra proiettivamente in sede. Sono presenti cateteri di drenaggio".
In data 10.05.2015, in seguito all'insorgenza di un dolore improvviso all'anca destra mentre tentava di salire un gradino delle scale dell'ospedale adiacenti al reparto sotto il controllo del fisioterapista, veniva ricondotta nella propria camera di degenza su una sedia a rotelle.
Nel diario giornaliero del fisioterapista veniva annotato che "il giorno 10.05.15 alle ore 11,00 circa durante il normale decorso della fisioterapia la Sig.a accusava un dolore Parte_1
inguinale anca dx, ritornava accompagnata dal fisioterapista con le canadesi deambulando nella sua stanza. In serata veniva effettuata una RX di controllo che metteva in evidenza una frattura del femore".
La RX effettuata all'anca destra certificava una "frattura sottotrocanterica della diafisi prossimale del femore destro in sede periprotesica".
Pertanto, in seguito ad una nuova valutazione del Prof. in data 11.05.2015 veniva Per_1
sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per la riduzione della frattura periprotesica ed osteosintesi mediante l'apposizione di 3 cerchiaggi.
Una ulteriore RX, effettuata in data 15.05.2015, indicava: "esiti di recente intervento di correzione di frattura periprotesica del femore con cerchiaggi dello stelo in buona riduzione per quanto valutabile nella singola proiezione AP. Rimossi i drenaggi".
Dopo diciotto giorni di degenza e due interventi, in data 22.05.2015 veniva dimessa;
la relativa lettera di dimissione riportava "... diagnosi clinica: Coxartrosi destra, frattura periprotesica femore prossimale ... deambula con due canadesi con carico sfiorante per l'arto inferiore destro.
Indossa calze antitromboemboliche per 30 gg. dal giorno dell'intervento. Evitare movimenti di adduzione ed extrarotazione per l'arto inferiore destro. E' vietata la flessione del tronco oltre i 90°
... Sono vietate inoltre manovre di massaggi sulla zona dell'intervento ..." .
In seguito, veniva prescritta fisiokinesiterapia all'anca destra per il rafforzamento muscolare da abbinare a linfodrenaggio.
Nondimeno, nell'aprile 2018 ancora lamentava dolore all'estremità femorale prossimale,
l'extrarotazione dell'anca durante la deambulazione, estrema difficoltà nel salire le scale e
3 minor impedimento nello scendere, facile stancabilità alla deambulazione prolungata. Ciò la induceva a rivolgersi al Prof. specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Persona_2
che redigeva una consulenza medico-legale dalla quale emergevano profili di responsabilità a carico degli operatori sanitari della struttura che l'aveva avuta in cura.
In particolare, l'intervento chirurgico del 04.05.2015 non era stato eseguito secondo le leges artis, tenuto conto della assenza della dovuta delicatezza ed accortezza nell'inserimento dello stelo protesico nel femore. Inoltre, la scelta del secondo intervento chirurgico, risalente all'11.05.2015, evidenziava una condotta censurabile da parte dei medici operanti, dovendosi considerare l'apposizione di un cerchiaggio scelta terapeutica non confacente al caso di specie.
Infatti, tenuto conto della natura della frattura peri-protesica presente proprio nel punto di presa della protesi, il trattamento più idoneo sarebbe stato quello di sostituzione della protesi con l'impianto di uno stelo cementato o di uno stelo a presa distale. Pertanto, in considerazione delle ritenute erronee scelte trattamentali, essa attrice aveva subìto un più lungo periodo di malattia quantificabile in giorni 40 di inabilità biologica temporanea totale al 100% nonché un periodo di 60 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%, oltre ad un danno differenziale del 10% rispetto ad un intervento ben riuscito.
Conclusivamente, la ha chiesto la condanna dell' al Pt_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti, per l'importo complessivo di € 45.000,00, ovvero per il diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche liquidato dal Tribunale in via equitativa, oltre refusione delle spese sostenute, comprese le spese vive affrontate per l'
[...]
CP_3
Con comparsa del 29 novembre 2021, si è costituito in giudizio l Controparte_1
contestando le richieste, anche istruttorie, di parte attrice e sostenendo l'assenza di coinvolgimento della struttura per colpa di organizzazione, posto che ogni attività inerente all'intervento veniva gestita in totale autonomia dal prof. che si avvaleva della Persona_1
propria equipe e fatturava direttamente alla paziente, essendosi la imitata Controparte_1
esclusivamente ad una “prestazione alberghiera” con fornitura di strumentazione ed assistenza paramedica.
4 Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda risarcitoria dal momento che rispetto al danno psicologico lamentato nessun sintomo era stato rappresentato in sede di A.T.P. e pertanto, in via subordinata, chiedeva che il risarcimento venisse limitato al solo danno differenziale quantificato in € 21.432,88, dovendo rigettarsi ogni ulteriore pretesa e compensarsi le spese processuali.
-----------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre muovere dagli esiti della consulenza tecnica svolta in fase di ATP (a firma del Dott.
Medico Chirurgo e specialista in medicina legale, e del Dott. Persona_3 Persona_4
Medico Chirurgo e specialista in ortopedia), adeguatamente argomentata ed immune da errori o vizi logici, che viene integralmente condivisa dal Tribunale.
La ricorrente OR , in quanto affetta da coxartrosi destra, fu sottoposta in Parte_1
data 04.5.2015 ad intervento chirurgico di impianto artroprotesi anca destra presso la Casa di
Cura Nel decorso post-operatorio, durante il percorso riabilitativo, insorgeva Controparte_1
un violento episodio doloroso alla coscia destra, che un successivo esame radiografico rilevò essere causato da una "frattura sottotrocanterica della diafisi prossimale del femore destro, in sede periprotesica".
In ragione della rilevata frattura, la ricorrente fu sottoposta, in data 11.05.2015, ad un intervento chirurgico di revisione, nel corso del quale fu realizzata una osteosintesi della frattura con tre cerchiaggi metallici.
Orbene, dopo aver analiticamente ripercorso la storia clinica della paziente ed esaminato la documentazione sanitaria in atti (in particolare le radiografie precedenti e successive all'intervento) i consulenti si sono espressi nei seguenti termini: “L'intervento chirurgico ebbe a verificarsi, durante le manovre di preparazione del canale diafisario femorale, e/o durante il posizionamento dello stelo protesico femorale, una frattura periprotesica in regione metafisaria prossimale, di natura iatrogena. La fissurazione della diafisi femorale in occasione dell'applicazione di protesi d'anca è evento avverso che rientra statisticamente tra le possibili complicanze, senza di per sé configurare estremi di colpa medica, essendo condizionato da
5 variabili indipendenti dall'azione del chirurgo operatore, quali ad esempio una parafisiologica condizione di rarefazione del tono calcico, frequente in soggetti di sesso femminile nella post menopausa.
L'esame della documentazione radiografica prodotta evidenzia come ebbe a verificarsi una frattura in regione trocanterica con distacco parziale di frammento osseo nel versante mediale.
La frattura fu correttamente ridotta con tre cerchiaggi metallici in occasione dell'intervento
"riparatore" dell'11.5.2015; peraltro in occasione del suddetto secondo intervento, nell'applicare lo stelo femorale, questi non avendo un appoggio metafisario idoneo, si "infossò" leggermente, fatto questo che è alla base della attuale dismetria di lunghezza degli arti inferiori. In questo aspetto si rileva dunque una criticità nel comportamento dei sanitari operatori”.
Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU del 27.11.2019, suffragate da un'adeguata conoscenza della letteratura scientifica in materia e da un ragionamento immune da vizi logici, anche tenuto conto che nessuna osservazione alla bozza di C.T.U. è pervenuta dal C.T.P. del medesimo ritiene parzialmente fondata la censura della parte attrice Controparte_1
con riguardo alla condotta imperita del personale medico curante riconducibile, in via esclusiva, al secondo intervento.
Ed infatti, con riguardo al primo intervento del 04.05.2015 è doveroso escludere una responsabilità professionale degli operanti, in considerazione del fatto che la protesi impiantata fu correttamente posizionata, con i giusti rapporti articolari, e che l'"incrinatura" del femore nella regione sotto trocanterica verificatasi nel corso dell'intervento deve ritenersi una complicanza non imputabile a imperizia o comunque a colpa professionale dei medici, in quanto evento prevedibile ma non evitabile.
Quanto, invece, al secondo intervento chirurgico di osteosintesi, posto in essere in ragione della rilevata scomposizione del frammento trocanterico mediale, gli operatori sanitari agirono correttamente nel ridurre il frammento mediante osteosintesi con tre cerchiaggi metallici, ma non riposizionarono correttamente lo stelo femorale, che si era infossato nella diafisi femorale, né adottarono una strategia di impianto di stelo protesico di revisione.
Ora, è noto che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità,
6 secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. sent. n. 18392/2017;
Cass. Ord. n. 21511 del 2024).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. civ. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. civ. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. civ.
20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez III, 26 luglio 2017, n. 18392;
Cass. civ. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. civ. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. civ. 29 ottobre
2019, n. 27606).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e stando a quanto stabilito dai consulenti nella loro relazione, il nesso causale deve considerarsi pienamente provato.
Di contro, l' non ha dimostrato in alcun modo il verificarsi Controparte_1
dell'interruzione del nesso eziologico ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Non appare dirimente, invero, l'argomentazione difensiva concernente la estraneità della struttura rispetto all'operato “autonomo” del Prof. Persona_1
Infatti, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente risponde ex art. 1228 c.c. degli illeciti commessi dai propri ausiliari, trattandosi di responsabilità da obbligazione propria, ma allo stesso tempo indiretta, in quanto per fatto altrui (cfr. Cass. n. 6243/2015 e Cass.
n. 12833/2014). Più specificamente, Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
7 dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13953 del 14/06/2007).
Di conseguenza, non è sostenibile la tesi, richiamata dalla dell'assenza di Controparte_1
responsabilità per non esserle addebitabili censure sotto il profilo organizzativo, perché alla stregua della giurisprudenza dianzi citata, la struttura è responsabile non solo per colpa propria
(quanto all'apprestamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie), ma anche per la condotta del personale sanitario che opera presso di essa e dalla medesima utilizzato, a prescindere dal tipo di rapporto interno che lo lega alla struttura medesima, salva l'eventualità di una eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (devianza che nel caso di specie non sussiste).
Quanto alla liquidazione del danno, emerge indubbiamente, allo stato dei fatti accertati in sede di consulenza tecnica, la presenza di postumi diversi ed ulteriori rispetto a quelli attendibili in presenza di un trattamento medico-chirurgico correttamente praticato.
Si ravvisa infatti, sulla scorta di quanto accertato dalla CTU, un danno differenziale pari al 7%, evinto anche sulla base di un'analisi condotta su un'analoga protesi d'anca presente sul lato sinistro del corpo della parte attrice dalla quale è emersa una maggiore disfunzionalità dell'anca destra rispetto a quella controlaterale.
8 Più precisamente, tenuto conto del fatto che l'impianto corretto di una protesi di anca comporta comunque postumi permanenti tra il 15% ed il 18% (nella fattispecie 15% data l'ottima riuscita della protesizzazione a sinistra), mentre la protesi all'anca destra ha comportato postumi del
22%, il danno differenziale può essere individuato nella misura del 7%.
--------------
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato a , tenuto conto dell'età al momento del secondo intervento (anni 66) e Parte_1
dell'entità dei postumi permanenti (danno differenziale del 7%), l'importo di € 27.598,91 (il 22% pari ad € 60.097,25 – il 15% pari ad € 32.498,34 = €27.598,91).
A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 2.345,91 (secondo un valore medio pari a circa l'8,5
% del danno biologico).
Tale somma costituisce la necessaria riparazione per il danno subito consistente nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Si perviene dunque ad un importo finale di € 29.944,82.
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di parte attrice concernente un ulteriore risarcimento da asserito danno per postumi di natura psicologica.
Invero la documentazione prodotta dalla parte – di cui ai documenti 26 e 27 allegati all'atto di citazione – riguardante le attestazioni di specialisti del Servizio di Psicologia Ospedaliera del
Santa Maria di Terni, relative alla rilevazione di disturbi da ansia, stress e depressione, non
9 risulta sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra i disturbi psicologici attualmente sofferti dalla Sig.ra l'operazione subita nel corso del 2015. Pt_1
I suddetti certificati risultano redatti entrambi nel corso del 2020, in un'epoca molto distante da quella dell'operazione, rivelandosi illogico ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che vi sia un collegamento causale tra i due eventi.
Non risultano in atti, infatti, certificazioni concernenti visite o terapie psicologiche del quinquennio precedente e, quindi, prossime all'intervento subito.
Peraltro, la documentazione non è stata neppure allegata e, dunque, esaminata in fase di A.T.P. nel corso del 2019.
Infine, la stessa teste medico di base, ha affermato di prescrivere ansiolitici ed Tes_1
antidepressivi alla olo a partire dal 2020. Pt_1
Non vi è necessità di ulteriore personalizzazione del risarcimento, in quanto per un verso alcune delle attività allegate cui l'attrice avrebbe rinunziato (partecipazione a viaggi, frequentazione della biblioteca) non appaiono discostarsi da quelle dinamico - relazionali di una persona normale (essendo quindi già comprese nella valutazione del danno biologico standard), mentre sotto altro profilo l'asserita cessazione della partecipazione a tornei di bridge e all'attività di composizioni floreali non appare in alcun modo connessa al tipo di danno biologico sofferto.
In relazione alle spese di cura, come riscontrato nella consulenza tecnica, essendo rimasto a carico dell'assicurazione medica il costo del secondo intervento, per quanto d'interesse in questa sede, viene in rilievo la fattura del Centro Mosè per la fisioterapia svolta dalla Sig.ra in seguito all'intervento per euro 750,00 (cfr. doc. 18, allegato all'atto di citazione) Pt_1
rivalutata alla data odierna (euro 970,00), oltre interessi calcolati come appresso, pervenendosi all'importo finale di euro 1025,00.
La suddetta spesa può essere considerata utile e necessaria in conseguenza del danno patito.
Vanno, altresì, riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (novembre 2010) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di
10 calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT; su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 30,969,84 (di cui, € 29.944,82 di risarcimento del danno biologico e morale, nonché € 1.025,02 per il rimborso delle spese mediche sostenute), secondo il cd. criterio del decisum e non quello del disputatum di cui all'art. 5, D.M. n. 140/2012 (cfr. Cass., n. 8449/2023).
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di €1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 44688/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità dell' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dei danni patiti da Parte_1
• per l'effetto condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra
11 al pagamento della somma complessiva di € 29.944,82, oltre interessi Parte_1
come da parte motiva, nonché al pagamento della somma di € 1.025,00 per rimborso di spese mediche sostenute;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di A.T.P. liquidate come da separato provvedimento in € 7.560,00 (contributo unificato per A.T.P., compenso
CCTTUU e CTP e spese legali per ATP);
• condanna l' a rifondere alla Sig.ra le spese CP_1 Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in applicazione del D.M. n. 55/2014, in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre € 518,00 per spese di contributo unificato ed € 27,00 per la relativa marca da bollo, nonché́ spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. in tirocinio dott.ssa
Sofia Lanna.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice Dr. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44688 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 142, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Manlio Morcella che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Lara Cerni in virtù di procura a margine della citazione.
PARTE ATTRICE
E
(c.f. ), in persona dell'amministratore delegato e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico II n. Controparte_2
4, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico, che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
1
OGGETTO: responsabilità̀ sanitaria.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 4.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 09 luglio 2021, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti e patiendi in conseguenza di due interventi chirurgici, asseritamente mal eseguiti, posti in essere nel corso del 2015.
A sostegno della domanda, parte attrice ha riferito che in data 08.09.2014 effettuava un esame
RX del bacino e delle anche presso l' di Roma, Via Portuense, con referto Controparte_1
di: "esiti di pregresso intervento chirurgico di artroprotesi d'anca a sinistra apparentemente ben posizionata in assenza di alterazioni reattive del tessuto osseo periprotesico. Avanzata coxoartrosi a destra con osteofitosi marginale sia acetabolare che femorale e deformazione della testa femorale. Modesti segni di entesopatia cronica a livello del grande trocantere bilateralmente. Sacro-ileite cronica bilaterale più evidente a destra. Modesta sclerosi delle superfici contrapposte a livello della sinfisi pubica".
In seguito, dopo aver consultato il Prof. presso l' veniva Persona_1 Controparte_1
ricoverata in data 04.05.2015, con la diagnosi di "coxartrosi destra con sintomatologia alg.”, per sottoporsi ad intervento chirurgico di impianto artroprotesi all'anca destra presso la predetta struttura sanitaria, con una degenza di dieci giorni.
Dal verbale operatorio risultava "Decubito supino. Incisione della cute. Capsulotomia.
Osteotomia del collo femorale. Preparazione acetabolare e femorale. Si impianta cotile 54, stelo
10, testina 36 ... sutura per piani. Medicazione, mentre l'esame RX eseguito in seguito
2 all'intervento veniva così refertato: "protesi di anca a destra proiettivamente in sede. Sono presenti cateteri di drenaggio".
In data 10.05.2015, in seguito all'insorgenza di un dolore improvviso all'anca destra mentre tentava di salire un gradino delle scale dell'ospedale adiacenti al reparto sotto il controllo del fisioterapista, veniva ricondotta nella propria camera di degenza su una sedia a rotelle.
Nel diario giornaliero del fisioterapista veniva annotato che "il giorno 10.05.15 alle ore 11,00 circa durante il normale decorso della fisioterapia la Sig.a accusava un dolore Parte_1
inguinale anca dx, ritornava accompagnata dal fisioterapista con le canadesi deambulando nella sua stanza. In serata veniva effettuata una RX di controllo che metteva in evidenza una frattura del femore".
La RX effettuata all'anca destra certificava una "frattura sottotrocanterica della diafisi prossimale del femore destro in sede periprotesica".
Pertanto, in seguito ad una nuova valutazione del Prof. in data 11.05.2015 veniva Per_1
sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per la riduzione della frattura periprotesica ed osteosintesi mediante l'apposizione di 3 cerchiaggi.
Una ulteriore RX, effettuata in data 15.05.2015, indicava: "esiti di recente intervento di correzione di frattura periprotesica del femore con cerchiaggi dello stelo in buona riduzione per quanto valutabile nella singola proiezione AP. Rimossi i drenaggi".
Dopo diciotto giorni di degenza e due interventi, in data 22.05.2015 veniva dimessa;
la relativa lettera di dimissione riportava "... diagnosi clinica: Coxartrosi destra, frattura periprotesica femore prossimale ... deambula con due canadesi con carico sfiorante per l'arto inferiore destro.
Indossa calze antitromboemboliche per 30 gg. dal giorno dell'intervento. Evitare movimenti di adduzione ed extrarotazione per l'arto inferiore destro. E' vietata la flessione del tronco oltre i 90°
... Sono vietate inoltre manovre di massaggi sulla zona dell'intervento ..." .
In seguito, veniva prescritta fisiokinesiterapia all'anca destra per il rafforzamento muscolare da abbinare a linfodrenaggio.
Nondimeno, nell'aprile 2018 ancora lamentava dolore all'estremità femorale prossimale,
l'extrarotazione dell'anca durante la deambulazione, estrema difficoltà nel salire le scale e
3 minor impedimento nello scendere, facile stancabilità alla deambulazione prolungata. Ciò la induceva a rivolgersi al Prof. specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Persona_2
che redigeva una consulenza medico-legale dalla quale emergevano profili di responsabilità a carico degli operatori sanitari della struttura che l'aveva avuta in cura.
In particolare, l'intervento chirurgico del 04.05.2015 non era stato eseguito secondo le leges artis, tenuto conto della assenza della dovuta delicatezza ed accortezza nell'inserimento dello stelo protesico nel femore. Inoltre, la scelta del secondo intervento chirurgico, risalente all'11.05.2015, evidenziava una condotta censurabile da parte dei medici operanti, dovendosi considerare l'apposizione di un cerchiaggio scelta terapeutica non confacente al caso di specie.
Infatti, tenuto conto della natura della frattura peri-protesica presente proprio nel punto di presa della protesi, il trattamento più idoneo sarebbe stato quello di sostituzione della protesi con l'impianto di uno stelo cementato o di uno stelo a presa distale. Pertanto, in considerazione delle ritenute erronee scelte trattamentali, essa attrice aveva subìto un più lungo periodo di malattia quantificabile in giorni 40 di inabilità biologica temporanea totale al 100% nonché un periodo di 60 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%, oltre ad un danno differenziale del 10% rispetto ad un intervento ben riuscito.
Conclusivamente, la ha chiesto la condanna dell' al Pt_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti, per l'importo complessivo di € 45.000,00, ovvero per il diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche liquidato dal Tribunale in via equitativa, oltre refusione delle spese sostenute, comprese le spese vive affrontate per l'
[...]
CP_3
Con comparsa del 29 novembre 2021, si è costituito in giudizio l Controparte_1
contestando le richieste, anche istruttorie, di parte attrice e sostenendo l'assenza di coinvolgimento della struttura per colpa di organizzazione, posto che ogni attività inerente all'intervento veniva gestita in totale autonomia dal prof. che si avvaleva della Persona_1
propria equipe e fatturava direttamente alla paziente, essendosi la imitata Controparte_1
esclusivamente ad una “prestazione alberghiera” con fornitura di strumentazione ed assistenza paramedica.
4 Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda risarcitoria dal momento che rispetto al danno psicologico lamentato nessun sintomo era stato rappresentato in sede di A.T.P. e pertanto, in via subordinata, chiedeva che il risarcimento venisse limitato al solo danno differenziale quantificato in € 21.432,88, dovendo rigettarsi ogni ulteriore pretesa e compensarsi le spese processuali.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre muovere dagli esiti della consulenza tecnica svolta in fase di ATP (a firma del Dott.
Medico Chirurgo e specialista in medicina legale, e del Dott. Persona_3 Persona_4
Medico Chirurgo e specialista in ortopedia), adeguatamente argomentata ed immune da errori o vizi logici, che viene integralmente condivisa dal Tribunale.
La ricorrente OR , in quanto affetta da coxartrosi destra, fu sottoposta in Parte_1
data 04.5.2015 ad intervento chirurgico di impianto artroprotesi anca destra presso la Casa di
Cura Nel decorso post-operatorio, durante il percorso riabilitativo, insorgeva Controparte_1
un violento episodio doloroso alla coscia destra, che un successivo esame radiografico rilevò essere causato da una "frattura sottotrocanterica della diafisi prossimale del femore destro, in sede periprotesica".
In ragione della rilevata frattura, la ricorrente fu sottoposta, in data 11.05.2015, ad un intervento chirurgico di revisione, nel corso del quale fu realizzata una osteosintesi della frattura con tre cerchiaggi metallici.
Orbene, dopo aver analiticamente ripercorso la storia clinica della paziente ed esaminato la documentazione sanitaria in atti (in particolare le radiografie precedenti e successive all'intervento) i consulenti si sono espressi nei seguenti termini: “L'intervento chirurgico ebbe a verificarsi, durante le manovre di preparazione del canale diafisario femorale, e/o durante il posizionamento dello stelo protesico femorale, una frattura periprotesica in regione metafisaria prossimale, di natura iatrogena. La fissurazione della diafisi femorale in occasione dell'applicazione di protesi d'anca è evento avverso che rientra statisticamente tra le possibili complicanze, senza di per sé configurare estremi di colpa medica, essendo condizionato da
5 variabili indipendenti dall'azione del chirurgo operatore, quali ad esempio una parafisiologica condizione di rarefazione del tono calcico, frequente in soggetti di sesso femminile nella post menopausa.
L'esame della documentazione radiografica prodotta evidenzia come ebbe a verificarsi una frattura in regione trocanterica con distacco parziale di frammento osseo nel versante mediale.
La frattura fu correttamente ridotta con tre cerchiaggi metallici in occasione dell'intervento
"riparatore" dell'11.5.2015; peraltro in occasione del suddetto secondo intervento, nell'applicare lo stelo femorale, questi non avendo un appoggio metafisario idoneo, si "infossò" leggermente, fatto questo che è alla base della attuale dismetria di lunghezza degli arti inferiori. In questo aspetto si rileva dunque una criticità nel comportamento dei sanitari operatori”.
Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU del 27.11.2019, suffragate da un'adeguata conoscenza della letteratura scientifica in materia e da un ragionamento immune da vizi logici, anche tenuto conto che nessuna osservazione alla bozza di C.T.U. è pervenuta dal C.T.P. del medesimo ritiene parzialmente fondata la censura della parte attrice Controparte_1
con riguardo alla condotta imperita del personale medico curante riconducibile, in via esclusiva, al secondo intervento.
Ed infatti, con riguardo al primo intervento del 04.05.2015 è doveroso escludere una responsabilità professionale degli operanti, in considerazione del fatto che la protesi impiantata fu correttamente posizionata, con i giusti rapporti articolari, e che l'"incrinatura" del femore nella regione sotto trocanterica verificatasi nel corso dell'intervento deve ritenersi una complicanza non imputabile a imperizia o comunque a colpa professionale dei medici, in quanto evento prevedibile ma non evitabile.
Quanto, invece, al secondo intervento chirurgico di osteosintesi, posto in essere in ragione della rilevata scomposizione del frammento trocanterico mediale, gli operatori sanitari agirono correttamente nel ridurre il frammento mediante osteosintesi con tre cerchiaggi metallici, ma non riposizionarono correttamente lo stelo femorale, che si era infossato nella diafisi femorale, né adottarono una strategia di impianto di stelo protesico di revisione.
Ora, è noto che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità,
6 secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. sent. n. 18392/2017;
Cass. Ord. n. 21511 del 2024).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. civ. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. civ. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. civ.
20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez III, 26 luglio 2017, n. 18392;
Cass. civ. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. civ. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. civ. 29 ottobre
2019, n. 27606).
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e stando a quanto stabilito dai consulenti nella loro relazione, il nesso causale deve considerarsi pienamente provato.
Di contro, l' non ha dimostrato in alcun modo il verificarsi Controparte_1
dell'interruzione del nesso eziologico ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Non appare dirimente, invero, l'argomentazione difensiva concernente la estraneità della struttura rispetto all'operato “autonomo” del Prof. Persona_1
Infatti, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente risponde ex art. 1228 c.c. degli illeciti commessi dai propri ausiliari, trattandosi di responsabilità da obbligazione propria, ma allo stesso tempo indiretta, in quanto per fatto altrui (cfr. Cass. n. 6243/2015 e Cass.
n. 12833/2014). Più specificamente, Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente,
7 dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13953 del 14/06/2007).
Di conseguenza, non è sostenibile la tesi, richiamata dalla dell'assenza di Controparte_1
responsabilità per non esserle addebitabili censure sotto il profilo organizzativo, perché alla stregua della giurisprudenza dianzi citata, la struttura è responsabile non solo per colpa propria
(quanto all'apprestamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie), ma anche per la condotta del personale sanitario che opera presso di essa e dalla medesima utilizzato, a prescindere dal tipo di rapporto interno che lo lega alla struttura medesima, salva l'eventualità di una eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (devianza che nel caso di specie non sussiste).
Quanto alla liquidazione del danno, emerge indubbiamente, allo stato dei fatti accertati in sede di consulenza tecnica, la presenza di postumi diversi ed ulteriori rispetto a quelli attendibili in presenza di un trattamento medico-chirurgico correttamente praticato.
Si ravvisa infatti, sulla scorta di quanto accertato dalla CTU, un danno differenziale pari al 7%, evinto anche sulla base di un'analisi condotta su un'analoga protesi d'anca presente sul lato sinistro del corpo della parte attrice dalla quale è emersa una maggiore disfunzionalità dell'anca destra rispetto a quella controlaterale.
8 Più precisamente, tenuto conto del fatto che l'impianto corretto di una protesi di anca comporta comunque postumi permanenti tra il 15% ed il 18% (nella fattispecie 15% data l'ottima riuscita della protesizzazione a sinistra), mentre la protesi all'anca destra ha comportato postumi del
22%, il danno differenziale può essere individuato nella misura del 7%.
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Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato a , tenuto conto dell'età al momento del secondo intervento (anni 66) e Parte_1
dell'entità dei postumi permanenti (danno differenziale del 7%), l'importo di € 27.598,91 (il 22% pari ad € 60.097,25 – il 15% pari ad € 32.498,34 = €27.598,91).
A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 2.345,91 (secondo un valore medio pari a circa l'8,5
% del danno biologico).
Tale somma costituisce la necessaria riparazione per il danno subito consistente nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Si perviene dunque ad un importo finale di € 29.944,82.
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di parte attrice concernente un ulteriore risarcimento da asserito danno per postumi di natura psicologica.
Invero la documentazione prodotta dalla parte – di cui ai documenti 26 e 27 allegati all'atto di citazione – riguardante le attestazioni di specialisti del Servizio di Psicologia Ospedaliera del
Santa Maria di Terni, relative alla rilevazione di disturbi da ansia, stress e depressione, non
9 risulta sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra i disturbi psicologici attualmente sofferti dalla Sig.ra l'operazione subita nel corso del 2015. Pt_1
I suddetti certificati risultano redatti entrambi nel corso del 2020, in un'epoca molto distante da quella dell'operazione, rivelandosi illogico ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che vi sia un collegamento causale tra i due eventi.
Non risultano in atti, infatti, certificazioni concernenti visite o terapie psicologiche del quinquennio precedente e, quindi, prossime all'intervento subito.
Peraltro, la documentazione non è stata neppure allegata e, dunque, esaminata in fase di A.T.P. nel corso del 2019.
Infine, la stessa teste medico di base, ha affermato di prescrivere ansiolitici ed Tes_1
antidepressivi alla olo a partire dal 2020. Pt_1
Non vi è necessità di ulteriore personalizzazione del risarcimento, in quanto per un verso alcune delle attività allegate cui l'attrice avrebbe rinunziato (partecipazione a viaggi, frequentazione della biblioteca) non appaiono discostarsi da quelle dinamico - relazionali di una persona normale (essendo quindi già comprese nella valutazione del danno biologico standard), mentre sotto altro profilo l'asserita cessazione della partecipazione a tornei di bridge e all'attività di composizioni floreali non appare in alcun modo connessa al tipo di danno biologico sofferto.
In relazione alle spese di cura, come riscontrato nella consulenza tecnica, essendo rimasto a carico dell'assicurazione medica il costo del secondo intervento, per quanto d'interesse in questa sede, viene in rilievo la fattura del Centro Mosè per la fisioterapia svolta dalla Sig.ra in seguito all'intervento per euro 750,00 (cfr. doc. 18, allegato all'atto di citazione) Pt_1
rivalutata alla data odierna (euro 970,00), oltre interessi calcolati come appresso, pervenendosi all'importo finale di euro 1025,00.
La suddetta spesa può essere considerata utile e necessaria in conseguenza del danno patito.
Vanno, altresì, riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (novembre 2010) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di
10 calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT; su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 30,969,84 (di cui, € 29.944,82 di risarcimento del danno biologico e morale, nonché € 1.025,02 per il rimborso delle spese mediche sostenute), secondo il cd. criterio del decisum e non quello del disputatum di cui all'art. 5, D.M. n. 140/2012 (cfr. Cass., n. 8449/2023).
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di €1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 44688/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità dell' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, nella causazione dei danni patiti da Parte_1
• per l'effetto condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno subito dalla Sig.ra
11 al pagamento della somma complessiva di € 29.944,82, oltre interessi Parte_1
come da parte motiva, nonché al pagamento della somma di € 1.025,00 per rimborso di spese mediche sostenute;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di A.T.P. liquidate come da separato provvedimento in € 7.560,00 (contributo unificato per A.T.P., compenso
CCTTUU e CTP e spese legali per ATP);
• condanna l' a rifondere alla Sig.ra le spese CP_1 Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in applicazione del D.M. n. 55/2014, in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre € 518,00 per spese di contributo unificato ed € 27,00 per la relativa marca da bollo, nonché́ spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 23 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. in tirocinio dott.ssa
Sofia Lanna.
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