Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12994
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Sentenza 23 settembre 2025

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Il Tribunale Civile di Roma, Sezione Tredicesima, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalla Sig.ra [Parte_1], attrice, nei confronti della [Controparte_1], convenuta, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito di due interventi chirurgici all'anca destra eseguiti nel 2015. L'attrice ha dedotto che il primo intervento, volto all'impianto di un'artroprotesi, è stato mal eseguito, causando una frattura periprotesica del femore durante la degenza. A seguito di tale frattura, è stato necessario un secondo intervento chirurgico per la riduzione e l'osteosintesi, anch'esso ritenuto censurabile per la scelta terapeutica e l'errato riposizionamento dello stelo protesico, con conseguente dismetria degli arti inferiori e persistenti dolori. L'attrice ha lamentato un danno biologico temporaneo totale e parziale, un danno differenziale e un danno morale, quantificando la propria pretesa risarcitoria in € 45.000,00. La convenuta [Controparte_1] ha contestato la domanda, eccependo la propria estraneità rispetto all'operato del chirurgo, da essa definito autonomo, e sostenendo di aver fornito solo una "prestazione alberghiera". Ha altresì dedotto l'infondatezza del danno psicologico lamentato, chiedendo, in via subordinata, la limitazione del risarcimento al solo danno differenziale quantificato in € 21.432,88.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, accertando la responsabilità della [Controparte_1] nella causazione dei danni subiti dalla Sig.ra [Parte_1]. Il Giudice ha fatto proprie le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), ritenendo che il primo intervento chirurgico, pur avendo comportato una frattura periprotesica del femore, debba considerarsi una complicanza prevedibile ma non evitabile, non imputabile a colpa medica. Tuttavia, il Tribunale ha ravvisato una criticità nel comportamento dei sanitari operatori durante il secondo intervento di osteosintesi, in cui non è stato riposizionato correttamente lo stelo femorale, che si era infossato, né è stata adottata una strategia di impianto di stelo protesico di revisione idonea. Tale condotta ha determinato un danno differenziale quantificato nel 7%, oltre a postumi permanenti complessivi del 22% rispetto al 15% atteso per un intervento correttamente eseguito. La convenuta è stata ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'operato dei propri ausiliari, rigettando la tesi dell'estraneità della struttura. Il danno biologico è stato liquidato in € 27.598,91, il danno morale in € 2.345,91, per un totale di € 29.944,82, oltre interessi. Rigettata la richiesta di risarcimento per danno psicologico, ritenuto non provato il nesso causale con gli interventi subiti. Sono state altresì riconosciute le spese mediche sostenute per la fisioterapia, pari a € 1.025,00. Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12994
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 12994
    Data del deposito : 23 settembre 2025

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