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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - in composizione monocratica ed in persona del suo Giudice Onorario, dr. Livio Fiorani, rilevato che con ordinanza del 29/09/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 17/10/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine al detto fine fino alle ore 9:00 del giorno d'udienza;
considerato che
le parti, ritualmente avvisate, non hanno manifestato opposizioni alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
ritenuto che
parte ricorrente ha tempestivamente trasmesso le note di trattazione, ha pronunziato mediante deposito nel fascicolo telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2129 / 2023 r.g.l., vertente tra con sede in Palermo nella via Fra' G. Pantaleo n. 11 (c.f. Parte_1
), quale successore della (c.f. ), giusta atto di P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 fusione in notaio dr. di Palermo del 22/04/2022 (rep. 26061 racc. 15779), in Per_1 persona del rappresentante legale pro tempore, dott. , rappresentato e difeso, Controparte_2 per procura in calce a ricorso introduttivo, dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli, presso lo studio del quale, in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (c.f. , in persona del Presidente e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59 presso l'avv. Laura Furcas, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.01.2023, rogito dott. Notaio in Roma, unitamente all'avv. Marina Olla;
Per_2 resistente avente ad oggetto: altre controversie – opposizione avviso di addebito. conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22/02/2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620230000092876000, formato il 09/02/2023 e notificato il successivo 14/02, con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 210.062,30. A sostegno premetteva: a) che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-186099-PCON-1 del 06/10/2021, notificato il 28/04/2022, era stata contestata alla (in seguito anche “ ”, alla quale era succeduta essa opponente) Controparte_1 CP_1
l'interposizione illecita di manodopera in ordine al contratto di appalto intercorso con la società Cash & Coin s.r.l. (infra anche “Cash & Coin”) dal 20/06/2017 al 31/07/2019 per la ravvisata assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c. e all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 riguardo ai lavoratori e per i periodi indicati colà indicati;
detto verbale aveva quantificato il debito
1 della ricorrente in € 125.701,06 per contributi ed in € 79.635,29 per sanzioni;
b) che con l'avviso di addebito de quo l' aveva richiesto alla il pagamento della CP_3 Controparte_1 somma derivante dall'accertamento sopra indicato. Premettendo che l'onere della prova, al di là della formale posizione processuale assunta, restava pur sempre a carico dell' , contestava l'infondatezza delle avverse CP_3 pretese, ribadendo la sussistenza di un reale contratto di appalto tra la e la Controparte_1
Cash & Coin s.r.l.; rilevava, comunque, che ex art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2015, in caso di somministrazione irregolare tutti i pagamenti effettuati dal somministratore a titolo di contribuzione previdenziale valevano a liberare l'utilizzatore dal corrispondente debito fino alla concorrenza della somma effettivamente pagata, sicchè - anche per l'ipotesi di fondatezza della contestazione - sarebbe stata dovuta soltanto l'eventuale differenza tra quanto già versato dalla Cash &Coins e quanto la (oggi sarebbe stata CP_1 CP_1 Parte_1 tenuta a corrispondere ove i lavoratori fossero stati suoi dipendenti. Evidenziava che la ricostruzione operata in sede ispettiva era già stata smentita in sede penale, avendo il G.I.P. del Tribunale di Palermo archiviato il procedimento iscritto per l'asserita violazione dell'art. 38 bis d.lgs 81/2015 e, ricostruita la disciplina e le modalità di svolgimento dell'attività di contazione delle banconote, contestava le conclusioni del verbale ispettivo, ribadendo fra l'altro la presenza all'interno delle sale conta dei soggetti appaltanti di dipendenti della
[...]
ai quali era rimessa l'organizzazione del lavoro (tenuto conto delle richiamate Parte_2 peculiarità del servizio) e l'irrilevanza di eventuali istruzioni impartite dai dipendenti dell'appaltante, ascrivibili al mero coordinamento dell'attività oggetto dell'appalto con il ciclo produttivo dell'impresa appaltante. Concludeva quindi affinchè l'adita A.G. volesse: “annullare, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'avviso impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' con memoria depositata in data CP_3
22/06/2023, ribadendo l'accertata non genuinità dell'appalto e l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente diretto tra la e i lavoratori indicati in verbale, con Controparte_1 conseguente addebito alla società opponente della contribuzione evasa unitamente alle sanzioni di legge: gli elementi raccolti nel corso dell'attività ispettiva, complessivamente considerati, portavano a ritenere che l'appaltatrice e formale datrice di lavoro si comportasse esclusivamente da soggetto intermediario che, senza autorizzazione, si era limitata alla mera fornitura di manodopera con lo stratagemma della stipula di un contratto di appalto di servizi. Nell'evidenziare come l'opponente, per fruire dei contributi già versati dall'appaltatrice, avrebbe dovuto prestare acquiescenza al verbale e richiedere il conguaglio, non essendo possibile, a fronte dell'interposta contestazione, effettuare le dovute compensazioni e verificare l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eseguiti, concludeva perché il GL volesse: “I) rigettare l'avverso ricorso per i motivi tutti sopra illustrati, confermando in ogni sua parte l'avviso di addebito opposto. II) in subordine, condannare la società opponente al pagamento la diversa somma dovuta a titolo di contributi non versati, come accertata in corso di causa, oltre sanzioni e accessori di legge”, con vittoria di spese. La causa veniva istruite con prova testimoniale, documentale e CTU e perveniva infine all'udienza cartolare del 17/10/2025, ove veniva trattenuta in decisione.
**** L'odierna vicenda processuale riguarda la genuinità o meno del contratto di appalto stipulato tra la (committente) e la (esecutrice) avente Controparte_1 Parte_2
2 ad oggetto fornitura di servizio di contazione, trattamento e riconsegna valori, registrato in data 12/07/2017 ed avente durata dal 14/06/2017 al 31/12/2019. Come è noto l'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera ricorre allorquando un datore inserisce artificialmente un soggetto terzo tra sé ed i lavoratori allo scopo di utilizzarne la prestazione evitando gli obblighi tipici discendenti dal rapporto di lavoro subordinato: il soggetto interposto formalmente assume i lavoratori ma non esercita effettivamente i poteri tipici (direttivo, organizzativo, disciplinare) del datore, per converso svolti dal soggetto utilizzatore, che beneficia concretamente della prestazione. Tra gli indici sintomatici dell'interposizione illecita enucleati dalla giurisprudenza vengono in rilievo: la direzione dell'attività lavorativa impartita dall'utilizzatore, l'impiego di strumenti e mezzi di quest'ultimo, la commistione con personale dipendente dell'utilizzatore, l'assenza di autonomia organizzativa e la mancanza di rischio d'impresa dell'interposto. Nell'interposizione fittizia è dunque il datore di lavoro effettivo a divenire centro di imputazione sia del rapporto di lavoro che - per quanto di rilievo in questa sede - del rapporto previdenziale, il quale nasce ipso iure nel momento in cui si verifica il fatto costitutivo della subordinazione, indipendentemente dalle forme che le parti abbiano dato rapporto;
gradatamente l' - al quale sono attribuiti poteri ispettivi di accertamento della CP_3 sussistenza di una somministrazione illecita - può agire recuperando i contributi direttamente nei confronti dell'utilizzatore e ciò finanche in assenza della costituzione giudiziale del rapporto di lavoro in capo a quest'ultimo, poichè il rapporto previdenziale segue la effettività della prestazione. Va ancora tenuto conto della circostanza se l'interposto abbia già versato (in tutto od in parte) i contributi: anche la Suprema Corte (Cass. 18278/2019) ha affermato che: “I contributi versati dal datore fittizio spiegano effetti satisfattivi nei confronti dell'obbligo del datore reale, evitando duplicazioni contributive”, sicchè l'eventuale debito residuo riguarda solo differenze od omissioni contributive, dovute del datore effettivo quale unico titolare degli obblighi previdenziali. E, del resto, l'art. 38, comma 3, d.lgs 81/2015 prevede che: “Nelle ipotesi di cui al comma 2 [somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), ndr], i tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Ciò premesso osserva il decidente come la complessiva valutazione delle prove orali e documentali poste al vaglio del Tribunale porti a ritenere adempiuto, da parte dell' , CP_3
l'onere probatorio sullo stesso gravante quale attore in senso sostanziale. In proposito appare anzitutto opportuno ricordare come, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di dovere aderire, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali facciano fede fino a querela di falso relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni rese ed agli altri fatti che siano attestati come avvenuti in presenza degli ispettori o da loro compiuti: ne consegue che la circostanza che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate in verbale va ritenuta coperta da fede privilegiata, ferma restando la necessità di sottoporne il contenuto al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie. Inoltre non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
3 Ciò posto il decidente ritiene che già quanto riferito in sede ispettiva dai dipendenti interessati dall'attività ispettiva , ) - i Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_7 quali, in buona sostanza, ebbero concordemente a rappresentare di essere stati assunti dalla Cash & Coin, della quale neppure conoscevano la sede, dopo essere stati invitati a dimettersi dalla e di avere ricevuto le direttive per lo svolgimento della propria attività da Parte_3
dipendente della - sia del tutto attendibile, tenuto conto della TEone_1 CP_1 immediatezza delle risposte, della loro concordanza e genuinità. Del resto lo stesso in sede ispettiva (verbale del 19/10/2017) ebbe a TEone_1 riferire: a) di “gestire”, fa gli altri, i dipendenti della Cash & Coins, assegnando loro i turni di lavoro settimanali;
b) dell'inesistenza, tra i predetti, di un responsabile, svolgendo essi tutti le medesime mansioni di addetti alla conta;
c) di essere il soggetto al quale venivano comunicate eventuali assenze, onde provvedere alle sostituzioni, nonché di essere colui che consegnava e faceva firmare le buste paga.
Le superiori circostanze (individuazione quale superiore gerarchico e referente per l'organizzazione turni, direttive sul lavoro, sostituzioni etc.ra del responsabile della Tes_1
presente in sala;
inesistenza di rapporti effettivi con l'azienda formalmente datrice;
CP_1 identità della sede di lavoro) sono state confermate dai soggetti sentiti su istanza dell' ; CP_3 ed invero: il teste sentito all'udienza del 02/10/2023, ex dipendente della TEone_2 società ricorrente, ha riferito: ADR: “Conosco tutti gli ulteriori soggetti di cui al capitolo 7) della memoria dell' erano miei CP_3 Part colleghi quando lavoravo presso la . Preciso che inizialmente io sono stato assunto per lo svolgimento di attività di portierato presso la successivamente, sempre alle dipendenze di detta società, sono Parte_3 stato trasferito a svolgere attività di contazione o sala conta;
tale attività veniva svolta presso la sede della Part
nei pressi di via Duca della Verdura. Successivamente, a seguito di riferite direttive della Banca d'Italia, ci è stato detto di presentare dimissioni volontarie e dopo essere stati liquidati, siamo stati riassunti dalla società Cash e Coin per lo svolgimento di attività di contazione per tutte le società facenti capo al “gruppo Basile”. Non posso riferire da chi sia giunta l'indicazione di presentare le dimissioni ad un CAF;
la notizia (è giunta, ndr) in caveau e tutti ci siamo determinati sulla scorta di tale indicazione. La notizia è stata riportata da uno dei colleghi;
ADR: “Noi eravamo gestiti da ultimo dallo “studio Galeano”; dopo una prima fase in cui avevo Part a che fare solo con la , successivamente ci è stato detto di avere a che fare con detto studio, al quale ci rivolgevamo per indicazioni sui pagamenti degli stipendi. Il responsabile al quale mi rapportavo per ferie, Part permessi, malattie era per quanto a mia conoscenza dipendete di e sempre lui si Persona_8 occupava di conteggiare le ore di lavoro”; ADR: “Dopo l'assunzione presso la Cash & Coin ho continuato a lavorare nel caveau nei pressi di via Duca della Verdura e ciò per circa quattro anni;
successivamente il lavoro è diminuito in quella sede e sono stato trasferito in via Papa Sergio presso la sede di Sicurtransport” TE
“Non so dire se sia stato il a dare l'indicazione di procedere alle dimissioni per Per_8 potere dare corso alla successiva riassunzione;
posso dire che la , mia collega, era la moglie”; Persona_7 TE Part
“Confermo che era un dipendente della ” Per_8 TE
“Conosco lo stesso era il responsabile delle guardie giurate della Saetta TEone_1
Trasporti; lui era il responsabile del caveau, la persona con la maggiore autorità, avendo il grado di maresciallo. Posso dire che nello svolgimento della mia attività mi rapportavo ufficiosamente con il Tes_1 ad es. anticipavo allo stesso l'esigenza di assentarmi e ne ricevevo l'eventuale assenso, per poi formalmente comunicare le mie esigenze al Di Marzo. Io non avevo rapporti con persone diverse dal e dal Per_8
4 anche se sono a conoscenza che sopra quest'ultimo vi fossero altre persone. Per quanto a mia
Tes_1 conoscenza anche tutti gli altri colleghi che lavoravano nel caveau si rapportavano al ed al
Tes_1 Per_8 con le medesime modalità”; ADR: “Non sono a conoscenza di dove si trovi la sede della Cash e Coin;
non mi sono portato presso la stessa neppure per firmare il contratto di assunzione che, anzi, non ricordo di avere mai sottoscritto, né ho mai ricevuto”; ADR: “Per quanto a mia conoscenza i dipendenti della si occupavano soltanto del CP_1 trasporto valori;
si occupava della direzione dei dipendenti della . Non vi era necessità di
Tes_1 CP_1 mutamenti di turni, perché il turno era unico, poteva capitare di fare qualche ora di straordinario. Nel richiamare quanto sopra detto circa le modalità di rapporti con il ed il posso dire che con
Tes_1 Per_8 il tempo non era più neanche necessario comunicare eventuali assenze, salvo malattie perchè il Per_8 poteva rendersene conto dalla timbratura con il badge”; TE
“Il materiale di consumo utilizzato in sala conta, per quanto a mia conoscenza, era in comodato d'uso e si apparteneva alla “Sidrate” o “Sidrade”; si trattava delle macchinette contasoldi”. La teste , anch'ella già dipendente della ricorrente e sentita nel corso TEone_4 della medesima udienza ha ricordato: ADR: “Conosco tutte le persone di cui al capitolo 7 come colleghi di lavoro;
lavoravamo in contazione, in una sala conta “Saetta Trasporti”, che si trovava alle spalle del carcere “Ucciardone”. Inizialmente il mio datore di lavoro era la “ . Circa sei o sette anni fa mi è stato chiesto di Parte_3 cambiare contratto, dando le dimissioni per poi essere riassunta in altra società. Ho provveduto a uniformarmi a tale richiesta e mi sono portata in un CAF per dare le mie dimissioni. Dopo qualche giorno sono stata richiamata e sono stata assunta in una nuova società di nome Cash e Coin. La mia sede di servizio è rimasta la stessa;
in linea di massima lo stipendio era il medesimo come anche le mansioni”; ADR: “Le direttive erano “gestite” da ma il mio referente era TEone_1 Per_8
Il primo era il responsabile della , che gestiva non solo i lavoratori del caveau, ma anche le
[...] CP_1 Part guardie;
il capoturno ufficiale di era Anche dopo il passaggio alla Cash e Coin sono sempre Per_8 rimasti il ed il i soggetti con i quali mi sono rapportata nello svolgimento della mia Tes_1 Per_8 attività”; TE
“E' stato il a rappresentarmi l'esigenza delle mie dimissioni per dare corso alla Per_8 successiva riassunzione;
per quanto ne sappia il era dipendente della non so se poi Per_8 Parte_3 abbia cambiato anche lui e sia divenuto dipendete di Cash e Coin”; TE
“Posso dire che nello svolgimento dell'attività le buste paga, la presenza in sede e tutto quanto aveva rilievo formale veniva gestito dal ma il era sempre tenuto al corrente” Per_8 Tes_1 TE
“Non so dove si trovi la sede di Cash e Coin;
non mi sono mai portata presso la stessa;
il contratto con quest'ultima l'ho avuto portato dal ed allo stesso l'ho sottoscritto”; Per_8
ADR: “Le macchinette contasoldi erano manutenute dalla “Sidrate”, ma non so a chi si appartenessero”. Part Anche un ulteriore ex dipendente della , all'indicata udienza Persona_9 ha confermato: ADR: “Conosco tutte le persone di cui al capitolo 7) della memoria erano i colleghi che con CP_3 me lavoravano presso la sala conta della Saetta Trasporti sita nella via Giuseppe La Villa, alle spalle del carcere Ucciardone. Quando ho iniziato a lavorare nella sala conta suddetta ero dipendente della
[...]
; Pt_3
ADR: “Alcuni anni fa ci è arrivata notizia che dovevamo dimetterci perché noi eravamo inquadrati Part in come “addetti reception”, mentre dovevamo divenire “operatori di sala conta”. Unitamente ai miei colleghi siamo dovuti andare ad un CAF per effettuare le dimissioni volontarie. Poi siamo stati assunti da
5 Cash e Coin per lavorare in sala conta. Dopo la nuova assunzione ho continuato a lavorare nella stessa sala conta con le medesime mansioni”; ADR: “Non ricordo chi mi disse della necessità di dare corso alle attività di cui sopra;
non ho firmato nessun contratto con Cash e Coin. Non so dove sia la sede di quest'ultima, non vi sono mai stato;
ci Part sentivamo solo per via telefonica con lo “studio Galeano”. In precedenza, quando lavoravo per la , non mi rapportavo con tale studio”; ADR: “La turnazione in sala conta era ufficialmente gestita da ma in via Persona_8 ufficiosa da responsabile della sala conta della Saetta Trasporti;
la busta paga mi veniva TEone_1 consegnata da le ferie le chiedevo formalmente al ma ne parlavo ed informavo il Per_8 Per_8 Part
La situazione come sopra descritta è rimasta immutata dopo il passaggio da a Cash e Coin” Tes_1 TE
“Non so dire di chi fosse la strumentazione ed il materiale utilizzato in sala conta” Dalla complessiva lettura delle deposizioni come sopra riportate, integrate da quelle rese in sede ispettiva, emerge in tutta evidenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente diretto tra la e i lavoratori indicati nel verbale impugnato, a fronte di un appalto non CP_1 genuino ma dissimulatore di mera somministrazione di forza lavoro al di fuori delle ipotesi di legge: depongono univocamente nell'indicato senso la circostanza che i lavoratori fossero inizialmente tutti dipendenti della dalla quale si erano dimessi su invito del Parte_3 referente, sig. onde essere assunti dalla Cash & Coin, avendo però firmato il Per_10 contratto di lavoro sempre con predetto;
la prosecuzione, pressochè senza soluzione di continuità, dell'attività precedente, compresa la sede di lavoro;
la non conoscenza neppure della sede, né di responsabili della società formalmente datrice di lavoro;
l'individuazione quale proprio responsabile del dipendente della , il quale si occupava dei turni Tes_1 CP_1 di lavoro, delle sostituzioni, della consegna delle buse paga. Quanto sopra si traduceva quindi in una costante interferenza della forale committente sul lavoro svolto dal personale fornito dalla Cash & Coins, priva di effettiva autonomia nell'organizzazione dell'attività e da considerarsi mero fornitore di manodopera (al di fuori delle ipotesi di legge). Le superiori conclusioni non si ritiene siano inficiate dalle prove testimoniali raccolte su indicazione di parte ricorrente: Il teste (ex dipendente della ed, all'epoca della TEone_5 Controparte_1 Part deposizione, della ) ha esposto all'udienza del 24/11/2023: ADR: “Confermo che l'attività di contazione delle banconote si può svolgere esclusivamente all'interno di un caveau, l'accesso al quale è regolato da apposita normativa ministeriale, il DM 269 / 2010”; ADR: “Per potere accedere al caveau della i dipendenti della erano stati CP_1 Parte_4 muniti di un dispositivo di identificazione”; ADR: “Per quanto amia conoscenza il dispositivo di cui ho detto, che non assumeva alcun rilievo ai fini della presenza lavorativa ma era unicamente diretto a consentire l'accesso soltanto a soggetto abilitato e quindi funzionale ad esigenze di sicurezza, era stato rilasciato dalla Saetta” ADR: “Non sono a conoscenza delle circostanze di cui al punto 5”; TE
“Sull'articolato sub 6) posso dire che l'organizzazione dei turni di lavoro del personale che operava all'interno del caveau non era rimessa alla ma alla Cash & Coins” CP_1 TE
“Per quanto a mia conoscenza non esistono provvedimenti disciplinari di Saetta nei confronti di dipendenti di Cash & Coins operanti all'interno del caveau”. Testi Il teste “Sono (dipendente di società facente parte del gruppo TEone_6 Part
)
6 TE
“Confermo che l'attività di contazione delle banconote, collaterale a quella di trasporto valori, si può svolgere esclusivamente all'interno di un caveau, l'accesso al quale è regolato da normativa ministeriale” TE
“Per potere accedere al caveau è previsto un riconoscimento elettronico attraverso una scheda;
ciò per motivi di sicurezza, al fine di avere contezza di chi entri all'intero dei locali suddetti;
si trattava di un tesserino magnetico da far leggere ad un apposito strumento di lettura”;
ADR: “Il tesserino di riconoscimento veniva rilasciato ai dipendenti della Cash e Coins addetti alla contazione banconote dalla loro datrice di lavoro, ma la provvedeva a caricare sul database quei soggetti CP_1 abilitandoli all'accesso tramite il dispositivo di lettura di cui ho detto”;
ADR: “Nulla so dire in ordine al capito sub 5”;
ADR: “La Saetta aveva semplicemente un elenco dei nominativi dei dipendenti addetti alla contazione da parte della Cash & Coins;
l'organizzazione dei turni di lavoro era rimessa a quest'ultima”;
ADR: “Non mi risultano sanzioni disciplinari emesse da nei confronti di lavoratori della CP_1
Cash e Coins” ADR: “Nel 2015 ero dirigente di Saetta Trasporti, poi nel 2016 circa sono transitato in Biks ma gestivo comunque il servizio trasporto e contazione in quanto direttore tecnico e security manager della società
”. CP_1
Le superiori dichiarazioni, con particolare riferimento alla ascritta organizzazione del lavoro dei lavoratori addetti alla contazione alla Cash & Coins, non appaiono attendibili in quanto contrastanti con le costanti propalazioni dei dipendenti come sopra riportate. Ancor meno significativa, ai fini dell'odierno giudizio, la circostanza riferita dal teste
, il quale all'udienza del 18/12/2023 ha esposto: TEone_7
“Confermo la circostanza che su 156 dipendenti assunti dalla nel corso degli anni, Parte_4 soltanto 56 provenivano dalla , mentre 70 erano neoassunti e 30 erano già dipendenti da altri datori CP_4 di lavoro, come da prospetto che mi viene esibito in copia e che riconosco, avedolo redato personalmente. Io oggi sono Direttore Operativo della Sicurtransport ed in precedenza ero responsabile della Funzione Aziendale della Internal per le società del Gruppo, Sicurstransport e collegate”. CP_5
Deve quindi essere riaffermata la correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori dell' . CP_3
**** Va tuttavia tenuto conto, per come pure rappresentato dalla ricorrente fin dall'atto introduttivo, che ai sensi l'art. 38, comma III, d.lgs. 81/2015 quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 31 s.l., tutti i pagamenti effettuati dal somministratore (anche) a titolo di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino alla concorrenza della somma effettivamente pagata. Al fine di determinare quindi l'ammontare delle somme effettivamente ancora dovute è stata disposta consulenza tecnica. Va anzitutto rilevato che la condotta processuale tenuta dall' (il quale, seppure CP_3 sollecitato, non ha inteso dare corso al deposito di un prospetto a saldo, né – all'esito della rimessione della causa sul ruolo disposta con ordinanza del 29/09/2025 a chiarire la correttezza dei contributi versati rispetto a quelli risultanti dalla documentazione in atti) porta a ritenere senz'altro provata la circostanza dell'avvenuto pagamento (nei termini presi in considerazione dal CTU nel proprio elaborato) Ciò chiarito il dr. premesso di avere operato “seguendo un approccio metodologico Pt_5 rigoroso e strutturato, fondato sull'esame della documentazione disponibile e sulle verifiche quantitative effettuate mediante strumenti idonei di calcolo”, ha precisato come non sia stato “possibile eseguire la
7 rideterminazione delle retribuzioni effettivamente dovute in capo all'utilizzatore delle risorse, (…) al fine di determinare la base imponibile contributiva su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti. In assenza del libro unico del lavoro dei dipendenti, infatti, ove è annotato il calendario lavorativo di ciascun dipendente per l'intero periodo oggetto di analisi, è stato possibile, unicamente, determinare la paga tabellare come da CCNL applicato, non potendo computare alcuno dei componenti variabili delle retribuzioni, quali ad esempio: ore di straordinario, congedi e permessi non retribuiti”. Gradatamente “al fine di determinare l'entità del residuo credito contributivo, è stata presa in considerazione la differenza tra i contributi che la società Parte_1
(già avrebbero dovuto versare in applicazione del CCNL "Vigilanza Privata e Controparte_1
Servizi Ausiliari" e i contributi “versati” dalla società In merito a questi ultimi, non Parte_6 risultando disponibili né i modelli DM10 né i modelli di versamento F24 non è stato possibile verificare l'effettivo versamento”. La circostanza, come detto, può ritemersi provata alla luce della condotta processuale dell' : con ordinanza del 29/09/2025 questo decidente, premettendo che “l' , CP_3 CP_3 costituendosi in giudizio, pur non negando in linea di principio l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro ritenuto fittizio, ha astrattamente negato l'incidenza (anche parzialmente) satisfattiva dei pagamenti eseguiti (in ragione di possibili compensazioni con crediti tributari o ad altro titolo, da ciò derivando una effettiva non disponibilità di somme da accreditare ex art. 38, comma III, d.lgs 81 / 2005)” ha richiedere all'Ente “di prendere espressa posizione sul punto, precisando che, in assenza, sarà possibile considerare come effettivamente versati i contributi calcolati sulle retribuzioni risultanti dagli estratti conto contributivi dei singoli lavoratori, come riportato a pag. 8 dell'elaborato (…)”. L' non ha in alcun modo dato seguito alla superiore direttiva, mantenendo una CP_3 condotta silente che, valutata in una alla mancata espressa contestazione iniziale, può ritenersi integrare adeguata prova dell'effettivo versamento dei contributi nei termini di cui sopra. Di conseguenza, al fine di determinare l'entità del residuo contributivo, ove sussistente, il CTU ha correttamente considerato “versati i contributi impliciti calcolati sulle retribuzioni risultanti dagli estratti conto contributivi dei singoli lavoratori dipendenti versati agli atti di causa dall' ove risultano, appunto, soltanto le retribuzioni imponibili ai fini contributivi” per i dipendenti CP_3 interessati. Nel rinviare all'elaborato quanto ai passaggi metodologici applicati (pagg. 6 e 7), si rileva che il dr. ha chiarito di avere “proceduto quindi a determinare l'entità del residuo credito Pt_5 contributivo, raffrontando i contributi calcolati sulla base imponibile contributiva risultante dall'estratto conto previdenziale (alla colonna Retribuzione o Reddito di ciascun dipendente di e: CP_3 Parte_6
i) in primis, i contributi determinati dall' nel Verbale di Accertamento;
ed in via Controparte_6 alternativa ii) i contributi dovuti sulle retribuzioni rideterminate dallo scrivente CTU in applicazione del CCNL applicato da . Pertanto “la ricostruzione degli oneri contributivi per ciascun Parte_1 lavoratore dipendente, oggetto di analisi, attraverso un'analisi dettagliata della documentazione disponibile e l'applicazione di criteri metodologici sopra menzionati. Come detto, nell'approccio metodologico utilizzato, l'entità del residuo credito contributivo è stato determinato quale differenza tra i contributi accertati Co dall'Ispettorato Lavoro e i contributi determinati sulla base degli estratti conto previdenziali riferiti CP_3 al medesimo periodo di lavoro in capo a In aggiunta, e per le motivazioni sopra Parte_6 riportate, si è proceduto anche alla elaborazione delle retribuzioni dovute per tutti i dipendenti e per il periodo oggetto di accertamento (compreso tra il 14 giugno 2017 e il 31 dicembre 2019) in modo da ottenere la base imponibile contributiva in applicazione del CCNL applicato da (…) 1) Contributi accertati Parte_1 dall' . Sulla base dei valori riportati alle pagine 5 e 6 del Verbale di Accertamento i Controparte_6 contributi previdenziali omessi ammontano ad euro 125.701,06 oltre sanzioni, calcolati su un imponibile retributivo pari ad euro 273.917,08, determinato dall'Ispettorato tenendo conto del CCNL CP_6
8 Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (CCNL applicata dall'azienda utilizzatrice al proprio personale), delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori e dal legale rappresentante, dei livelli retributivi contrattuali coerenti con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori e, se più favorevole, della retribuzione registrata sul LUL di Come già detto lo scrivente CTU non ha evidenza alcuna dei calcoli Parte_6 operati che giungono a tali determinazioni. 2) Contributi determinati sulla base degli estratti conto previdenziali Determinazione della retribuzione imponibile contributivo: Il punto di partenza per CP_3 quest'attività è stato la verifica e la sintesi degli estratti conto dipendenti depositati dall (cfr. Allegato CP_3
13 – Estratti conto , che riporta per ciascun lavoratore la retribuzione imponibile ai fini Controparte_7 previdenziali. Dall'analisi di tali prospetti, è emerso che, per ogni dipendente e per il medesimo periodo, risultano più retribuzioni associate a differenti società. In particolare, per i soggetti analizzati, l riporta CP_3 registrazioni attribuite ai seguenti datori di lavoro: • C.F. (Codice Parte_6 P.IVA_4 attività: Altri servizi di sostegno alle imprese nca). • ; C.F. ; (Codice Controparte_8 P.IVA_2 attività: Servizi di vigilanza privata). • ; C.F. ; (Codice attività: Servizi Controparte_9 P.IVA_5 di vigilanza privata). • C.F (Codice attività: altre Controparte_10 P.IVA_6 attività di servizi per la persona nca). A fronte di questa pluralità di dati ha preso in considerazione come base di calcolo per la determinazione dei contributi versati dal datore di lavoro fittizio, le retribuzione riportate nei prospetti relativi a Per ciascun lavoratore, si è quindi proceduto ad estrarre dai Parte_6 prospetti le retribuzioni (dati riportati nella colonna “Retribuzione o Reddito”) rilevate nel periodo di CP_3 riferimento (…) Sulla base di tali dati, si è calcolato il totale delle retribuzioni, considerate base imponibile previdenziale, da ogni singolo lavoratore dipendente e nel periodo oggetto di analisi per l'importo complessivo pari ad euro 269.414 (….). Aliquota Contributiva: Al fine di determinare correttamente l'aliquota contributiva applicabile a in assenza di documento disponibili da cui ricavare tale dato (es. DM10, Parte_6
UNIEMENS…) si è fatto riferimento al codice statistico contributivo ricavato sulla base del codice attività svolto dalla società. Si è quindi partiti dall'individuazione del Codice ATECO attribuito alla società, che risulta essere 82.99.99 - "Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.". Sulla base di questa classificazione economica, si è proceduto a determinare il Codice Statistico Contributivo (CSC) di riferimento, utilizzando il Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, come previsto dall'articolo 49 della Legge 88/1989. Dall'analisi di tale documento, è emerso che la società Parte_6 rientra nel CSC "70708", corrispondente alla categoria delle attività terziarie – attività varie (Allegato
[...]
6 - Manuale di classificazione dei datori di lavoro). Una volta identificato il CSC di riferimento, si è individuata l'aliquota contributiva applicabile per il periodo oggetto di analisi (14 giugno 2017 – 31 dicembre 2019). pari al 38,17% (cfr. Allegato 10 - Aliquota contributiva ). Controparte_11
L'aliquota contributiva così individuata, nelle seguenti elaborazioni, tiene conto della maggiorazione applicabile, dovute al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), pari allo 0,65%; per un'aliquota contributiva complessiva pari al 38,82% (…) Tale aliquota è stata quindi applicata alle retribuzioni imponibili determinate per ciascun lavoratore, al fine di calcolare l'ammontare dei contributi versati o dovuti da
[...] nel periodo considerato. Moltiplicando, quindi, la retribuzione imponibile dei dipendenti Parte_6
“ per il periodo oggetto di analisi, pari a € 269.414,00, per l'aliquota contributiva Parte_6 individuata per il settore Terziario – Attività varie (i.e. 38,82%), si ottiene l'importo dei contributi previdenziali stimati, pari a € 104.586,51. (…) Stima contributi versati – Questa Parte_6 stima rappresenta i contributi “versati” da datore di lavoro considerato fittizio, che Parte_6 hanno valenza liberatoria dal debito contributivo accertato in capo a soggetto utilizzatore della Parte_1 manodopera) relativi al periodo 14 giugno 2017 – 31 dicembre 2019, sulla base delle retribuzioni imponibili e delle aliquote applicate. 3) Contributi calcolati sulla base del CCNL applicato da Come Parte_1 accennato nel paragrafo degli aspetti metodologici e delle premesse al lavoro svolto, lo scrivente CTU, in aggiunta alle grandezze sopra determinate ha ritenuto opportuno, per completezza di esposizione,
9 rideterminare il valore delle retribuzioni, e quindi dell'imponibile contributivo, sulla base del CCNL applicato da come di seguito riportato. Determinazione della retribuzione imponibile. Per ciascun Parte_1 dipendente oggetto di analisi, è stata determinata la retribuzione teorica in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (Confial/Federdat)" (Applicato da Part
). Ai fini dell'inquadramento contrattuale, si è fatto riferimento al mansionario Vigilanza privata (confial/federdat) (cfr. allegato 7 - Mansionario Vigilanza Privata), dal quale emerge che tutti i nove dipendenti risultavano impiegati con la qualifica di "Ausiliari alle attività di contazione", corrispondente al livello D del CCNL applicabile. Si è quindi proceduto a determinare le retribuzioni dovute ed il relativo imponibile previdenziale per ciascun dipendente e per ciascun mese oggetto di analisi. Come da prospetto contenuto nel documento allegato a cui si rimanda (cfr. Allegato 11 - Calcolo Retribuzioni CCNL Imprese di vigilanza). Come detto, tali valori sono determinati unicamente sulla base delle retribuzioni tabellare, e non considerano eventuali elementi variabile della retribuzione. Come già rilevato, in precedenza, è, infatti, importante sottolineare che, in assenza del calendario presenze relativo al periodo di riferimento, il calcolo non tiene conto, ad esempio, delle ore di lavoro straordinario, le quali, come si evince dall'unico cedolino depositato agli atti (Agosto 2018), risultano essere maturate da quasi tutti i dipendenti analizzati. Nella rideterminazione, invece, si è tenuto conto degli scatti di anzianità e le ferie spettanti, in conformità al contratto collettivo applicabile. L'importo complessivo così determinato ammonta ad euro 240.929,42 (…) Come è agevole verificare, le retribuzioni, così determinate, risultano inferiore rispetto sia ai valori accertati dall' sia agli imponibili contributivi di risultanti dagli Estratti Controparte_6 Parte_6
Conto Previdenziali Aliquota Contributiva: Per determinare l'aliquota contributiva da applicare a CP_3 ex , si è adottato lo stesso approccio metodologico utilizzato per Parte_1 CP_1 Controparte_8 [...]
partendo dall'inquadramento previdenziale della società. In particolare, la società Parte_6 [...] rientra nella categoria delle Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e, in base alla Pt_1 classificazione è associata al CSC 7.07.08 CA 5J, identificativo per le imprese del settore della CP_3 vigilanza con oltre 15 dipendenti. Tale codice di classificazione è stato determinato facendo riferimento al Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (Allegato 7. Manuale di classificazione dei datori di lavoro). Successivamente, attraverso la consultazione della tabella delle aliquote contributive è stata individuata l'aliquota previdenziale applicabile, la quale, con decorrenza 1° CP_3 gennaio 2017, risulta pari a 39,72% per le imprese del settore della vigilanza privata (cfr. Allegato 4 - Aliquota Contributiva ). Come già evidenziato nel paragrafo 3.3b relativo alla Controparte_12 determinazione dell'aliquota contributiva per anche in questo caso è stato considerato Parte_6 la maggiorazione prevista per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS). La precedente aliquota viene utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare, in base alle Parte_1 retribuzioni imponibili determinate nel periodo di riferimento. Aliquota contributiva – CSC 7.07.08 CA 5J - Impresa di Vigilanza. Tale aliquota è stata quindi applicata alle retribuzioni imponibili determinate per ciascun lavoratore, al fine di calcolare l'ammontare dei contributi teorici dovuti da nel Parte_1 periodo considerato. Moltiplicando, quindi, la retribuzione imponibile calcolate dei singoli dipendenti per il periodo oggetto di analisi, pari a € 240.929,42, per l'aliquota contributiva individuata per il settore Terziario
– Imprese di Vigilanza (i.e. 39,72%), si ottiene l'importo dei contributi previdenziali stimati, pari a € 95.697,17. Calcolo contributi dovuti su retribuzioni rideterminate. Entità del residuo credito contributivo avuto riguardo alle somme già versate e risultanti dagli estratti depositati. Di seguito si rappresenta il valore del credito residuo, corrispondente alla differenza tra i contributi dovuti sulla base del Verbale di Accertamento, ovvero euro 125.701,06 (paragrafo 4.1) ed i contributi calcolati sull'imponibile contributivo risultante dagli estratti conti per pari euro 104,586,51 (paragrafo 4.2). La CP_3 Parte_6 differenza tra questi valori, pari ad euro 21.114,55, costituisce il debito residuo contributivo dovuto da
[...]
[...]
[...] in forza del verbale ispettivo, ovvero il residuo credito in dipendenza del Verbale di Accertamento da Pt_7 parte dell' oltre ad eventuali sanzioni ed interessi”. CP_3
Nondimeno il medesimo CTU, in relazione al quantum, “non avendo evidenza dei calcoli dell' volti a determinare ora le retribuzione accertate ora l'aliquota contributiva Controparte_6
(sensibilmente maggiore di quella applicata dallo scrivente CTU)”, ha ritenuto doveroso esporre anche
“il risultato a cui si giunge applicando, alle retribuzioni risultanti dagli estratti conto previdenziali dei dipendenti (euro 269.414), l'aliquota contributiva di Parte_6 CP_3 Parte_1 determinata dallo scrivente nella misura del 39,72%, pari ad euro 2.424,73 (…)”. Orbene ad avviso del Decidente è a tale ultima opzione di calcolo che deve aversi riguardo nell'assenza di elementi offerti da parte dell' per supportare il diverso CP_3 computo dei contributi dovuti, rispetto al quale sembrerebbe essere stata utilizzata - come contestato dalla ricorrente - un'aliquota del 45,89 % di gran lunga superiore a quella prevista per le imprese del settore della vigilanza privata. Del resto il CTU ha chiarito, come visto, di non avere “evidenza alcuna dei calcoli operati che giungono a tali determinazioni”, ossia alla quantificazione dei contributi previdenziali omessi in € 125.701,06. Gradatamente deve procedersi all'annullamento dell'avviso di addebito n. 59620230000092876000, formato il 09/02/2023 e notificato il successivo 14/02, pronunciando condanna dell'opponente alla somma di € 2.424,73 a titolo di differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese di consulenza, nondimeno, vanno integralmente poste a carico dell' che, con la propria CP_3 condotta processuale, ha reso necessario il ricorso alla stessa (dovendosi ribadire anche in questa sede che, ad avviso del Tribunale, la mancata acquiescenza al verbale ispettivo non può assumere efficacia preclusiva della verifica dell'incidenza satisfattiva di pagamenti già eseguiti e ciò anche alla luce della richiamata disciplina normativa).
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, in persona del giudice onorario, dr. Livio Fiorani, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nel contradditorio tra le parti, così provvede: annulla l'avviso di addebito n. 59620230000092876000, formato il 09/02/2023 e notificato il successivo 14/02; condanna parte ricorrente al pagamento, a titolo di differenze contributive dovute per le causali di cui in parte motiva la somma di € 2.424,73, oltre sanzioni ed interessi;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, che liquida come da CP_3 separato decreto. Palermo, 03 dicembre 2025 Il Giudice On. Livio Fiorani
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Livio Fiorani in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
11
considerato che
le parti, ritualmente avvisate, non hanno manifestato opposizioni alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
ritenuto che
parte ricorrente ha tempestivamente trasmesso le note di trattazione, ha pronunziato mediante deposito nel fascicolo telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2129 / 2023 r.g.l., vertente tra con sede in Palermo nella via Fra' G. Pantaleo n. 11 (c.f. Parte_1
), quale successore della (c.f. ), giusta atto di P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 fusione in notaio dr. di Palermo del 22/04/2022 (rep. 26061 racc. 15779), in Per_1 persona del rappresentante legale pro tempore, dott. , rappresentato e difeso, Controparte_2 per procura in calce a ricorso introduttivo, dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli, presso lo studio del quale, in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54, è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (c.f. , in persona del Presidente e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59 presso l'avv. Laura Furcas, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.01.2023, rogito dott. Notaio in Roma, unitamente all'avv. Marina Olla;
Per_2 resistente avente ad oggetto: altre controversie – opposizione avviso di addebito. conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22/02/2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620230000092876000, formato il 09/02/2023 e notificato il successivo 14/02, con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 210.062,30. A sostegno premetteva: a) che con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-186099-PCON-1 del 06/10/2021, notificato il 28/04/2022, era stata contestata alla (in seguito anche “ ”, alla quale era succeduta essa opponente) Controparte_1 CP_1
l'interposizione illecita di manodopera in ordine al contratto di appalto intercorso con la società Cash & Coin s.r.l. (infra anche “Cash & Coin”) dal 20/06/2017 al 31/07/2019 per la ravvisata assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c. e all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 riguardo ai lavoratori e per i periodi indicati colà indicati;
detto verbale aveva quantificato il debito
1 della ricorrente in € 125.701,06 per contributi ed in € 79.635,29 per sanzioni;
b) che con l'avviso di addebito de quo l' aveva richiesto alla il pagamento della CP_3 Controparte_1 somma derivante dall'accertamento sopra indicato. Premettendo che l'onere della prova, al di là della formale posizione processuale assunta, restava pur sempre a carico dell' , contestava l'infondatezza delle avverse CP_3 pretese, ribadendo la sussistenza di un reale contratto di appalto tra la e la Controparte_1
Cash & Coin s.r.l.; rilevava, comunque, che ex art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2015, in caso di somministrazione irregolare tutti i pagamenti effettuati dal somministratore a titolo di contribuzione previdenziale valevano a liberare l'utilizzatore dal corrispondente debito fino alla concorrenza della somma effettivamente pagata, sicchè - anche per l'ipotesi di fondatezza della contestazione - sarebbe stata dovuta soltanto l'eventuale differenza tra quanto già versato dalla Cash &Coins e quanto la (oggi sarebbe stata CP_1 CP_1 Parte_1 tenuta a corrispondere ove i lavoratori fossero stati suoi dipendenti. Evidenziava che la ricostruzione operata in sede ispettiva era già stata smentita in sede penale, avendo il G.I.P. del Tribunale di Palermo archiviato il procedimento iscritto per l'asserita violazione dell'art. 38 bis d.lgs 81/2015 e, ricostruita la disciplina e le modalità di svolgimento dell'attività di contazione delle banconote, contestava le conclusioni del verbale ispettivo, ribadendo fra l'altro la presenza all'interno delle sale conta dei soggetti appaltanti di dipendenti della
[...]
ai quali era rimessa l'organizzazione del lavoro (tenuto conto delle richiamate Parte_2 peculiarità del servizio) e l'irrilevanza di eventuali istruzioni impartite dai dipendenti dell'appaltante, ascrivibili al mero coordinamento dell'attività oggetto dell'appalto con il ciclo produttivo dell'impresa appaltante. Concludeva quindi affinchè l'adita A.G. volesse: “annullare, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'avviso impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' con memoria depositata in data CP_3
22/06/2023, ribadendo l'accertata non genuinità dell'appalto e l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente diretto tra la e i lavoratori indicati in verbale, con Controparte_1 conseguente addebito alla società opponente della contribuzione evasa unitamente alle sanzioni di legge: gli elementi raccolti nel corso dell'attività ispettiva, complessivamente considerati, portavano a ritenere che l'appaltatrice e formale datrice di lavoro si comportasse esclusivamente da soggetto intermediario che, senza autorizzazione, si era limitata alla mera fornitura di manodopera con lo stratagemma della stipula di un contratto di appalto di servizi. Nell'evidenziare come l'opponente, per fruire dei contributi già versati dall'appaltatrice, avrebbe dovuto prestare acquiescenza al verbale e richiedere il conguaglio, non essendo possibile, a fronte dell'interposta contestazione, effettuare le dovute compensazioni e verificare l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eseguiti, concludeva perché il GL volesse: “I) rigettare l'avverso ricorso per i motivi tutti sopra illustrati, confermando in ogni sua parte l'avviso di addebito opposto. II) in subordine, condannare la società opponente al pagamento la diversa somma dovuta a titolo di contributi non versati, come accertata in corso di causa, oltre sanzioni e accessori di legge”, con vittoria di spese. La causa veniva istruite con prova testimoniale, documentale e CTU e perveniva infine all'udienza cartolare del 17/10/2025, ove veniva trattenuta in decisione.
**** L'odierna vicenda processuale riguarda la genuinità o meno del contratto di appalto stipulato tra la (committente) e la (esecutrice) avente Controparte_1 Parte_2
2 ad oggetto fornitura di servizio di contazione, trattamento e riconsegna valori, registrato in data 12/07/2017 ed avente durata dal 14/06/2017 al 31/12/2019. Come è noto l'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera ricorre allorquando un datore inserisce artificialmente un soggetto terzo tra sé ed i lavoratori allo scopo di utilizzarne la prestazione evitando gli obblighi tipici discendenti dal rapporto di lavoro subordinato: il soggetto interposto formalmente assume i lavoratori ma non esercita effettivamente i poteri tipici (direttivo, organizzativo, disciplinare) del datore, per converso svolti dal soggetto utilizzatore, che beneficia concretamente della prestazione. Tra gli indici sintomatici dell'interposizione illecita enucleati dalla giurisprudenza vengono in rilievo: la direzione dell'attività lavorativa impartita dall'utilizzatore, l'impiego di strumenti e mezzi di quest'ultimo, la commistione con personale dipendente dell'utilizzatore, l'assenza di autonomia organizzativa e la mancanza di rischio d'impresa dell'interposto. Nell'interposizione fittizia è dunque il datore di lavoro effettivo a divenire centro di imputazione sia del rapporto di lavoro che - per quanto di rilievo in questa sede - del rapporto previdenziale, il quale nasce ipso iure nel momento in cui si verifica il fatto costitutivo della subordinazione, indipendentemente dalle forme che le parti abbiano dato rapporto;
gradatamente l' - al quale sono attribuiti poteri ispettivi di accertamento della CP_3 sussistenza di una somministrazione illecita - può agire recuperando i contributi direttamente nei confronti dell'utilizzatore e ciò finanche in assenza della costituzione giudiziale del rapporto di lavoro in capo a quest'ultimo, poichè il rapporto previdenziale segue la effettività della prestazione. Va ancora tenuto conto della circostanza se l'interposto abbia già versato (in tutto od in parte) i contributi: anche la Suprema Corte (Cass. 18278/2019) ha affermato che: “I contributi versati dal datore fittizio spiegano effetti satisfattivi nei confronti dell'obbligo del datore reale, evitando duplicazioni contributive”, sicchè l'eventuale debito residuo riguarda solo differenze od omissioni contributive, dovute del datore effettivo quale unico titolare degli obblighi previdenziali. E, del resto, l'art. 38, comma 3, d.lgs 81/2015 prevede che: “Nelle ipotesi di cui al comma 2 [somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), ndr], i tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Ciò premesso osserva il decidente come la complessiva valutazione delle prove orali e documentali poste al vaglio del Tribunale porti a ritenere adempiuto, da parte dell' , CP_3
l'onere probatorio sullo stesso gravante quale attore in senso sostanziale. In proposito appare anzitutto opportuno ricordare come, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di dovere aderire, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali facciano fede fino a querela di falso relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni rese ed agli altri fatti che siano attestati come avvenuti in presenza degli ispettori o da loro compiuti: ne consegue che la circostanza che le risposte fornite dai lavoratori siano quelle effettivamente riportate in verbale va ritenuta coperta da fede privilegiata, ferma restando la necessità di sottoporne il contenuto al vaglio complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie. Inoltre non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
3 Ciò posto il decidente ritiene che già quanto riferito in sede ispettiva dai dipendenti interessati dall'attività ispettiva , ) - i Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_7 quali, in buona sostanza, ebbero concordemente a rappresentare di essere stati assunti dalla Cash & Coin, della quale neppure conoscevano la sede, dopo essere stati invitati a dimettersi dalla e di avere ricevuto le direttive per lo svolgimento della propria attività da Parte_3
dipendente della - sia del tutto attendibile, tenuto conto della TEone_1 CP_1 immediatezza delle risposte, della loro concordanza e genuinità. Del resto lo stesso in sede ispettiva (verbale del 19/10/2017) ebbe a TEone_1 riferire: a) di “gestire”, fa gli altri, i dipendenti della Cash & Coins, assegnando loro i turni di lavoro settimanali;
b) dell'inesistenza, tra i predetti, di un responsabile, svolgendo essi tutti le medesime mansioni di addetti alla conta;
c) di essere il soggetto al quale venivano comunicate eventuali assenze, onde provvedere alle sostituzioni, nonché di essere colui che consegnava e faceva firmare le buste paga.
Le superiori circostanze (individuazione quale superiore gerarchico e referente per l'organizzazione turni, direttive sul lavoro, sostituzioni etc.ra del responsabile della Tes_1
presente in sala;
inesistenza di rapporti effettivi con l'azienda formalmente datrice;
CP_1 identità della sede di lavoro) sono state confermate dai soggetti sentiti su istanza dell' ; CP_3 ed invero: il teste sentito all'udienza del 02/10/2023, ex dipendente della TEone_2 società ricorrente, ha riferito: ADR: “Conosco tutti gli ulteriori soggetti di cui al capitolo 7) della memoria dell' erano miei CP_3 Part colleghi quando lavoravo presso la . Preciso che inizialmente io sono stato assunto per lo svolgimento di attività di portierato presso la successivamente, sempre alle dipendenze di detta società, sono Parte_3 stato trasferito a svolgere attività di contazione o sala conta;
tale attività veniva svolta presso la sede della Part
nei pressi di via Duca della Verdura. Successivamente, a seguito di riferite direttive della Banca d'Italia, ci è stato detto di presentare dimissioni volontarie e dopo essere stati liquidati, siamo stati riassunti dalla società Cash e Coin per lo svolgimento di attività di contazione per tutte le società facenti capo al “gruppo Basile”. Non posso riferire da chi sia giunta l'indicazione di presentare le dimissioni ad un CAF;
la notizia (è giunta, ndr) in caveau e tutti ci siamo determinati sulla scorta di tale indicazione. La notizia è stata riportata da uno dei colleghi;
ADR: “Noi eravamo gestiti da ultimo dallo “studio Galeano”; dopo una prima fase in cui avevo Part a che fare solo con la , successivamente ci è stato detto di avere a che fare con detto studio, al quale ci rivolgevamo per indicazioni sui pagamenti degli stipendi. Il responsabile al quale mi rapportavo per ferie, Part permessi, malattie era per quanto a mia conoscenza dipendete di e sempre lui si Persona_8 occupava di conteggiare le ore di lavoro”; ADR: “Dopo l'assunzione presso la Cash & Coin ho continuato a lavorare nel caveau nei pressi di via Duca della Verdura e ciò per circa quattro anni;
successivamente il lavoro è diminuito in quella sede e sono stato trasferito in via Papa Sergio presso la sede di Sicurtransport” TE
“Non so dire se sia stato il a dare l'indicazione di procedere alle dimissioni per Per_8 potere dare corso alla successiva riassunzione;
posso dire che la , mia collega, era la moglie”; Persona_7 TE Part
“Confermo che era un dipendente della ” Per_8 TE
“Conosco lo stesso era il responsabile delle guardie giurate della Saetta TEone_1
Trasporti; lui era il responsabile del caveau, la persona con la maggiore autorità, avendo il grado di maresciallo. Posso dire che nello svolgimento della mia attività mi rapportavo ufficiosamente con il Tes_1 ad es. anticipavo allo stesso l'esigenza di assentarmi e ne ricevevo l'eventuale assenso, per poi formalmente comunicare le mie esigenze al Di Marzo. Io non avevo rapporti con persone diverse dal e dal Per_8
4 anche se sono a conoscenza che sopra quest'ultimo vi fossero altre persone. Per quanto a mia
Tes_1 conoscenza anche tutti gli altri colleghi che lavoravano nel caveau si rapportavano al ed al
Tes_1 Per_8 con le medesime modalità”; ADR: “Non sono a conoscenza di dove si trovi la sede della Cash e Coin;
non mi sono portato presso la stessa neppure per firmare il contratto di assunzione che, anzi, non ricordo di avere mai sottoscritto, né ho mai ricevuto”; ADR: “Per quanto a mia conoscenza i dipendenti della si occupavano soltanto del CP_1 trasporto valori;
si occupava della direzione dei dipendenti della . Non vi era necessità di
Tes_1 CP_1 mutamenti di turni, perché il turno era unico, poteva capitare di fare qualche ora di straordinario. Nel richiamare quanto sopra detto circa le modalità di rapporti con il ed il posso dire che con
Tes_1 Per_8 il tempo non era più neanche necessario comunicare eventuali assenze, salvo malattie perchè il Per_8 poteva rendersene conto dalla timbratura con il badge”; TE
“Il materiale di consumo utilizzato in sala conta, per quanto a mia conoscenza, era in comodato d'uso e si apparteneva alla “Sidrate” o “Sidrade”; si trattava delle macchinette contasoldi”. La teste , anch'ella già dipendente della ricorrente e sentita nel corso TEone_4 della medesima udienza ha ricordato: ADR: “Conosco tutte le persone di cui al capitolo 7 come colleghi di lavoro;
lavoravamo in contazione, in una sala conta “Saetta Trasporti”, che si trovava alle spalle del carcere “Ucciardone”. Inizialmente il mio datore di lavoro era la “ . Circa sei o sette anni fa mi è stato chiesto di Parte_3 cambiare contratto, dando le dimissioni per poi essere riassunta in altra società. Ho provveduto a uniformarmi a tale richiesta e mi sono portata in un CAF per dare le mie dimissioni. Dopo qualche giorno sono stata richiamata e sono stata assunta in una nuova società di nome Cash e Coin. La mia sede di servizio è rimasta la stessa;
in linea di massima lo stipendio era il medesimo come anche le mansioni”; ADR: “Le direttive erano “gestite” da ma il mio referente era TEone_1 Per_8
Il primo era il responsabile della , che gestiva non solo i lavoratori del caveau, ma anche le
[...] CP_1 Part guardie;
il capoturno ufficiale di era Anche dopo il passaggio alla Cash e Coin sono sempre Per_8 rimasti il ed il i soggetti con i quali mi sono rapportata nello svolgimento della mia Tes_1 Per_8 attività”; TE
“E' stato il a rappresentarmi l'esigenza delle mie dimissioni per dare corso alla Per_8 successiva riassunzione;
per quanto ne sappia il era dipendente della non so se poi Per_8 Parte_3 abbia cambiato anche lui e sia divenuto dipendete di Cash e Coin”; TE
“Posso dire che nello svolgimento dell'attività le buste paga, la presenza in sede e tutto quanto aveva rilievo formale veniva gestito dal ma il era sempre tenuto al corrente” Per_8 Tes_1 TE
“Non so dove si trovi la sede di Cash e Coin;
non mi sono mai portata presso la stessa;
il contratto con quest'ultima l'ho avuto portato dal ed allo stesso l'ho sottoscritto”; Per_8
ADR: “Le macchinette contasoldi erano manutenute dalla “Sidrate”, ma non so a chi si appartenessero”. Part Anche un ulteriore ex dipendente della , all'indicata udienza Persona_9 ha confermato: ADR: “Conosco tutte le persone di cui al capitolo 7) della memoria erano i colleghi che con CP_3 me lavoravano presso la sala conta della Saetta Trasporti sita nella via Giuseppe La Villa, alle spalle del carcere Ucciardone. Quando ho iniziato a lavorare nella sala conta suddetta ero dipendente della
[...]
; Pt_3
ADR: “Alcuni anni fa ci è arrivata notizia che dovevamo dimetterci perché noi eravamo inquadrati Part in come “addetti reception”, mentre dovevamo divenire “operatori di sala conta”. Unitamente ai miei colleghi siamo dovuti andare ad un CAF per effettuare le dimissioni volontarie. Poi siamo stati assunti da
5 Cash e Coin per lavorare in sala conta. Dopo la nuova assunzione ho continuato a lavorare nella stessa sala conta con le medesime mansioni”; ADR: “Non ricordo chi mi disse della necessità di dare corso alle attività di cui sopra;
non ho firmato nessun contratto con Cash e Coin. Non so dove sia la sede di quest'ultima, non vi sono mai stato;
ci Part sentivamo solo per via telefonica con lo “studio Galeano”. In precedenza, quando lavoravo per la , non mi rapportavo con tale studio”; ADR: “La turnazione in sala conta era ufficialmente gestita da ma in via Persona_8 ufficiosa da responsabile della sala conta della Saetta Trasporti;
la busta paga mi veniva TEone_1 consegnata da le ferie le chiedevo formalmente al ma ne parlavo ed informavo il Per_8 Per_8 Part
La situazione come sopra descritta è rimasta immutata dopo il passaggio da a Cash e Coin” Tes_1 TE
“Non so dire di chi fosse la strumentazione ed il materiale utilizzato in sala conta” Dalla complessiva lettura delle deposizioni come sopra riportate, integrate da quelle rese in sede ispettiva, emerge in tutta evidenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente diretto tra la e i lavoratori indicati nel verbale impugnato, a fronte di un appalto non CP_1 genuino ma dissimulatore di mera somministrazione di forza lavoro al di fuori delle ipotesi di legge: depongono univocamente nell'indicato senso la circostanza che i lavoratori fossero inizialmente tutti dipendenti della dalla quale si erano dimessi su invito del Parte_3 referente, sig. onde essere assunti dalla Cash & Coin, avendo però firmato il Per_10 contratto di lavoro sempre con predetto;
la prosecuzione, pressochè senza soluzione di continuità, dell'attività precedente, compresa la sede di lavoro;
la non conoscenza neppure della sede, né di responsabili della società formalmente datrice di lavoro;
l'individuazione quale proprio responsabile del dipendente della , il quale si occupava dei turni Tes_1 CP_1 di lavoro, delle sostituzioni, della consegna delle buse paga. Quanto sopra si traduceva quindi in una costante interferenza della forale committente sul lavoro svolto dal personale fornito dalla Cash & Coins, priva di effettiva autonomia nell'organizzazione dell'attività e da considerarsi mero fornitore di manodopera (al di fuori delle ipotesi di legge). Le superiori conclusioni non si ritiene siano inficiate dalle prove testimoniali raccolte su indicazione di parte ricorrente: Il teste (ex dipendente della ed, all'epoca della TEone_5 Controparte_1 Part deposizione, della ) ha esposto all'udienza del 24/11/2023: ADR: “Confermo che l'attività di contazione delle banconote si può svolgere esclusivamente all'interno di un caveau, l'accesso al quale è regolato da apposita normativa ministeriale, il DM 269 / 2010”; ADR: “Per potere accedere al caveau della i dipendenti della erano stati CP_1 Parte_4 muniti di un dispositivo di identificazione”; ADR: “Per quanto amia conoscenza il dispositivo di cui ho detto, che non assumeva alcun rilievo ai fini della presenza lavorativa ma era unicamente diretto a consentire l'accesso soltanto a soggetto abilitato e quindi funzionale ad esigenze di sicurezza, era stato rilasciato dalla Saetta” ADR: “Non sono a conoscenza delle circostanze di cui al punto 5”; TE
“Sull'articolato sub 6) posso dire che l'organizzazione dei turni di lavoro del personale che operava all'interno del caveau non era rimessa alla ma alla Cash & Coins” CP_1 TE
“Per quanto a mia conoscenza non esistono provvedimenti disciplinari di Saetta nei confronti di dipendenti di Cash & Coins operanti all'interno del caveau”. Testi Il teste “Sono (dipendente di società facente parte del gruppo TEone_6 Part
)
6 TE
“Confermo che l'attività di contazione delle banconote, collaterale a quella di trasporto valori, si può svolgere esclusivamente all'interno di un caveau, l'accesso al quale è regolato da normativa ministeriale” TE
“Per potere accedere al caveau è previsto un riconoscimento elettronico attraverso una scheda;
ciò per motivi di sicurezza, al fine di avere contezza di chi entri all'intero dei locali suddetti;
si trattava di un tesserino magnetico da far leggere ad un apposito strumento di lettura”;
ADR: “Il tesserino di riconoscimento veniva rilasciato ai dipendenti della Cash e Coins addetti alla contazione banconote dalla loro datrice di lavoro, ma la provvedeva a caricare sul database quei soggetti CP_1 abilitandoli all'accesso tramite il dispositivo di lettura di cui ho detto”;
ADR: “Nulla so dire in ordine al capito sub 5”;
ADR: “La Saetta aveva semplicemente un elenco dei nominativi dei dipendenti addetti alla contazione da parte della Cash & Coins;
l'organizzazione dei turni di lavoro era rimessa a quest'ultima”;
ADR: “Non mi risultano sanzioni disciplinari emesse da nei confronti di lavoratori della CP_1
Cash e Coins” ADR: “Nel 2015 ero dirigente di Saetta Trasporti, poi nel 2016 circa sono transitato in Biks ma gestivo comunque il servizio trasporto e contazione in quanto direttore tecnico e security manager della società
”. CP_1
Le superiori dichiarazioni, con particolare riferimento alla ascritta organizzazione del lavoro dei lavoratori addetti alla contazione alla Cash & Coins, non appaiono attendibili in quanto contrastanti con le costanti propalazioni dei dipendenti come sopra riportate. Ancor meno significativa, ai fini dell'odierno giudizio, la circostanza riferita dal teste
, il quale all'udienza del 18/12/2023 ha esposto: TEone_7
“Confermo la circostanza che su 156 dipendenti assunti dalla nel corso degli anni, Parte_4 soltanto 56 provenivano dalla , mentre 70 erano neoassunti e 30 erano già dipendenti da altri datori CP_4 di lavoro, come da prospetto che mi viene esibito in copia e che riconosco, avedolo redato personalmente. Io oggi sono Direttore Operativo della Sicurtransport ed in precedenza ero responsabile della Funzione Aziendale della Internal per le società del Gruppo, Sicurstransport e collegate”. CP_5
Deve quindi essere riaffermata la correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori dell' . CP_3
**** Va tuttavia tenuto conto, per come pure rappresentato dalla ricorrente fin dall'atto introduttivo, che ai sensi l'art. 38, comma III, d.lgs. 81/2015 quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 31 s.l., tutti i pagamenti effettuati dal somministratore (anche) a titolo di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino alla concorrenza della somma effettivamente pagata. Al fine di determinare quindi l'ammontare delle somme effettivamente ancora dovute è stata disposta consulenza tecnica. Va anzitutto rilevato che la condotta processuale tenuta dall' (il quale, seppure CP_3 sollecitato, non ha inteso dare corso al deposito di un prospetto a saldo, né – all'esito della rimessione della causa sul ruolo disposta con ordinanza del 29/09/2025 a chiarire la correttezza dei contributi versati rispetto a quelli risultanti dalla documentazione in atti) porta a ritenere senz'altro provata la circostanza dell'avvenuto pagamento (nei termini presi in considerazione dal CTU nel proprio elaborato) Ciò chiarito il dr. premesso di avere operato “seguendo un approccio metodologico Pt_5 rigoroso e strutturato, fondato sull'esame della documentazione disponibile e sulle verifiche quantitative effettuate mediante strumenti idonei di calcolo”, ha precisato come non sia stato “possibile eseguire la
7 rideterminazione delle retribuzioni effettivamente dovute in capo all'utilizzatore delle risorse, (…) al fine di determinare la base imponibile contributiva su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti. In assenza del libro unico del lavoro dei dipendenti, infatti, ove è annotato il calendario lavorativo di ciascun dipendente per l'intero periodo oggetto di analisi, è stato possibile, unicamente, determinare la paga tabellare come da CCNL applicato, non potendo computare alcuno dei componenti variabili delle retribuzioni, quali ad esempio: ore di straordinario, congedi e permessi non retribuiti”. Gradatamente “al fine di determinare l'entità del residuo credito contributivo, è stata presa in considerazione la differenza tra i contributi che la società Parte_1
(già avrebbero dovuto versare in applicazione del CCNL "Vigilanza Privata e Controparte_1
Servizi Ausiliari" e i contributi “versati” dalla società In merito a questi ultimi, non Parte_6 risultando disponibili né i modelli DM10 né i modelli di versamento F24 non è stato possibile verificare l'effettivo versamento”. La circostanza, come detto, può ritemersi provata alla luce della condotta processuale dell' : con ordinanza del 29/09/2025 questo decidente, premettendo che “l' , CP_3 CP_3 costituendosi in giudizio, pur non negando in linea di principio l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro ritenuto fittizio, ha astrattamente negato l'incidenza (anche parzialmente) satisfattiva dei pagamenti eseguiti (in ragione di possibili compensazioni con crediti tributari o ad altro titolo, da ciò derivando una effettiva non disponibilità di somme da accreditare ex art. 38, comma III, d.lgs 81 / 2005)” ha richiedere all'Ente “di prendere espressa posizione sul punto, precisando che, in assenza, sarà possibile considerare come effettivamente versati i contributi calcolati sulle retribuzioni risultanti dagli estratti conto contributivi dei singoli lavoratori, come riportato a pag. 8 dell'elaborato (…)”. L' non ha in alcun modo dato seguito alla superiore direttiva, mantenendo una CP_3 condotta silente che, valutata in una alla mancata espressa contestazione iniziale, può ritenersi integrare adeguata prova dell'effettivo versamento dei contributi nei termini di cui sopra. Di conseguenza, al fine di determinare l'entità del residuo contributivo, ove sussistente, il CTU ha correttamente considerato “versati i contributi impliciti calcolati sulle retribuzioni risultanti dagli estratti conto contributivi dei singoli lavoratori dipendenti versati agli atti di causa dall' ove risultano, appunto, soltanto le retribuzioni imponibili ai fini contributivi” per i dipendenti CP_3 interessati. Nel rinviare all'elaborato quanto ai passaggi metodologici applicati (pagg. 6 e 7), si rileva che il dr. ha chiarito di avere “proceduto quindi a determinare l'entità del residuo credito Pt_5 contributivo, raffrontando i contributi calcolati sulla base imponibile contributiva risultante dall'estratto conto previdenziale (alla colonna Retribuzione o Reddito di ciascun dipendente di e: CP_3 Parte_6
i) in primis, i contributi determinati dall' nel Verbale di Accertamento;
ed in via Controparte_6 alternativa ii) i contributi dovuti sulle retribuzioni rideterminate dallo scrivente CTU in applicazione del CCNL applicato da . Pertanto “la ricostruzione degli oneri contributivi per ciascun Parte_1 lavoratore dipendente, oggetto di analisi, attraverso un'analisi dettagliata della documentazione disponibile e l'applicazione di criteri metodologici sopra menzionati. Come detto, nell'approccio metodologico utilizzato, l'entità del residuo credito contributivo è stato determinato quale differenza tra i contributi accertati Co dall'Ispettorato Lavoro e i contributi determinati sulla base degli estratti conto previdenziali riferiti CP_3 al medesimo periodo di lavoro in capo a In aggiunta, e per le motivazioni sopra Parte_6 riportate, si è proceduto anche alla elaborazione delle retribuzioni dovute per tutti i dipendenti e per il periodo oggetto di accertamento (compreso tra il 14 giugno 2017 e il 31 dicembre 2019) in modo da ottenere la base imponibile contributiva in applicazione del CCNL applicato da (…) 1) Contributi accertati Parte_1 dall' . Sulla base dei valori riportati alle pagine 5 e 6 del Verbale di Accertamento i Controparte_6 contributi previdenziali omessi ammontano ad euro 125.701,06 oltre sanzioni, calcolati su un imponibile retributivo pari ad euro 273.917,08, determinato dall'Ispettorato tenendo conto del CCNL CP_6
8 Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (CCNL applicata dall'azienda utilizzatrice al proprio personale), delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori e dal legale rappresentante, dei livelli retributivi contrattuali coerenti con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori e, se più favorevole, della retribuzione registrata sul LUL di Come già detto lo scrivente CTU non ha evidenza alcuna dei calcoli Parte_6 operati che giungono a tali determinazioni. 2) Contributi determinati sulla base degli estratti conto previdenziali Determinazione della retribuzione imponibile contributivo: Il punto di partenza per CP_3 quest'attività è stato la verifica e la sintesi degli estratti conto dipendenti depositati dall (cfr. Allegato CP_3
13 – Estratti conto , che riporta per ciascun lavoratore la retribuzione imponibile ai fini Controparte_7 previdenziali. Dall'analisi di tali prospetti, è emerso che, per ogni dipendente e per il medesimo periodo, risultano più retribuzioni associate a differenti società. In particolare, per i soggetti analizzati, l riporta CP_3 registrazioni attribuite ai seguenti datori di lavoro: • C.F. (Codice Parte_6 P.IVA_4 attività: Altri servizi di sostegno alle imprese nca). • ; C.F. ; (Codice Controparte_8 P.IVA_2 attività: Servizi di vigilanza privata). • ; C.F. ; (Codice attività: Servizi Controparte_9 P.IVA_5 di vigilanza privata). • C.F (Codice attività: altre Controparte_10 P.IVA_6 attività di servizi per la persona nca). A fronte di questa pluralità di dati ha preso in considerazione come base di calcolo per la determinazione dei contributi versati dal datore di lavoro fittizio, le retribuzione riportate nei prospetti relativi a Per ciascun lavoratore, si è quindi proceduto ad estrarre dai Parte_6 prospetti le retribuzioni (dati riportati nella colonna “Retribuzione o Reddito”) rilevate nel periodo di CP_3 riferimento (…) Sulla base di tali dati, si è calcolato il totale delle retribuzioni, considerate base imponibile previdenziale, da ogni singolo lavoratore dipendente e nel periodo oggetto di analisi per l'importo complessivo pari ad euro 269.414 (….). Aliquota Contributiva: Al fine di determinare correttamente l'aliquota contributiva applicabile a in assenza di documento disponibili da cui ricavare tale dato (es. DM10, Parte_6
UNIEMENS…) si è fatto riferimento al codice statistico contributivo ricavato sulla base del codice attività svolto dalla società. Si è quindi partiti dall'individuazione del Codice ATECO attribuito alla società, che risulta essere 82.99.99 - "Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.". Sulla base di questa classificazione economica, si è proceduto a determinare il Codice Statistico Contributivo (CSC) di riferimento, utilizzando il Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, come previsto dall'articolo 49 della Legge 88/1989. Dall'analisi di tale documento, è emerso che la società Parte_6 rientra nel CSC "70708", corrispondente alla categoria delle attività terziarie – attività varie (Allegato
[...]
6 - Manuale di classificazione dei datori di lavoro). Una volta identificato il CSC di riferimento, si è individuata l'aliquota contributiva applicabile per il periodo oggetto di analisi (14 giugno 2017 – 31 dicembre 2019). pari al 38,17% (cfr. Allegato 10 - Aliquota contributiva ). Controparte_11
L'aliquota contributiva così individuata, nelle seguenti elaborazioni, tiene conto della maggiorazione applicabile, dovute al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), pari allo 0,65%; per un'aliquota contributiva complessiva pari al 38,82% (…) Tale aliquota è stata quindi applicata alle retribuzioni imponibili determinate per ciascun lavoratore, al fine di calcolare l'ammontare dei contributi versati o dovuti da
[...] nel periodo considerato. Moltiplicando, quindi, la retribuzione imponibile dei dipendenti Parte_6
“ per il periodo oggetto di analisi, pari a € 269.414,00, per l'aliquota contributiva Parte_6 individuata per il settore Terziario – Attività varie (i.e. 38,82%), si ottiene l'importo dei contributi previdenziali stimati, pari a € 104.586,51. (…) Stima contributi versati – Questa Parte_6 stima rappresenta i contributi “versati” da datore di lavoro considerato fittizio, che Parte_6 hanno valenza liberatoria dal debito contributivo accertato in capo a soggetto utilizzatore della Parte_1 manodopera) relativi al periodo 14 giugno 2017 – 31 dicembre 2019, sulla base delle retribuzioni imponibili e delle aliquote applicate. 3) Contributi calcolati sulla base del CCNL applicato da Come Parte_1 accennato nel paragrafo degli aspetti metodologici e delle premesse al lavoro svolto, lo scrivente CTU, in aggiunta alle grandezze sopra determinate ha ritenuto opportuno, per completezza di esposizione,
9 rideterminare il valore delle retribuzioni, e quindi dell'imponibile contributivo, sulla base del CCNL applicato da come di seguito riportato. Determinazione della retribuzione imponibile. Per ciascun Parte_1 dipendente oggetto di analisi, è stata determinata la retribuzione teorica in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (Confial/Federdat)" (Applicato da Part
). Ai fini dell'inquadramento contrattuale, si è fatto riferimento al mansionario Vigilanza privata (confial/federdat) (cfr. allegato 7 - Mansionario Vigilanza Privata), dal quale emerge che tutti i nove dipendenti risultavano impiegati con la qualifica di "Ausiliari alle attività di contazione", corrispondente al livello D del CCNL applicabile. Si è quindi proceduto a determinare le retribuzioni dovute ed il relativo imponibile previdenziale per ciascun dipendente e per ciascun mese oggetto di analisi. Come da prospetto contenuto nel documento allegato a cui si rimanda (cfr. Allegato 11 - Calcolo Retribuzioni CCNL Imprese di vigilanza). Come detto, tali valori sono determinati unicamente sulla base delle retribuzioni tabellare, e non considerano eventuali elementi variabile della retribuzione. Come già rilevato, in precedenza, è, infatti, importante sottolineare che, in assenza del calendario presenze relativo al periodo di riferimento, il calcolo non tiene conto, ad esempio, delle ore di lavoro straordinario, le quali, come si evince dall'unico cedolino depositato agli atti (Agosto 2018), risultano essere maturate da quasi tutti i dipendenti analizzati. Nella rideterminazione, invece, si è tenuto conto degli scatti di anzianità e le ferie spettanti, in conformità al contratto collettivo applicabile. L'importo complessivo così determinato ammonta ad euro 240.929,42 (…) Come è agevole verificare, le retribuzioni, così determinate, risultano inferiore rispetto sia ai valori accertati dall' sia agli imponibili contributivi di risultanti dagli Estratti Controparte_6 Parte_6
Conto Previdenziali Aliquota Contributiva: Per determinare l'aliquota contributiva da applicare a CP_3 ex , si è adottato lo stesso approccio metodologico utilizzato per Parte_1 CP_1 Controparte_8 [...]
partendo dall'inquadramento previdenziale della società. In particolare, la società Parte_6 [...] rientra nella categoria delle Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e, in base alla Pt_1 classificazione è associata al CSC 7.07.08 CA 5J, identificativo per le imprese del settore della CP_3 vigilanza con oltre 15 dipendenti. Tale codice di classificazione è stato determinato facendo riferimento al Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (Allegato 7. Manuale di classificazione dei datori di lavoro). Successivamente, attraverso la consultazione della tabella delle aliquote contributive è stata individuata l'aliquota previdenziale applicabile, la quale, con decorrenza 1° CP_3 gennaio 2017, risulta pari a 39,72% per le imprese del settore della vigilanza privata (cfr. Allegato 4 - Aliquota Contributiva ). Come già evidenziato nel paragrafo 3.3b relativo alla Controparte_12 determinazione dell'aliquota contributiva per anche in questo caso è stato considerato Parte_6 la maggiorazione prevista per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS). La precedente aliquota viene utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare, in base alle Parte_1 retribuzioni imponibili determinate nel periodo di riferimento. Aliquota contributiva – CSC 7.07.08 CA 5J - Impresa di Vigilanza. Tale aliquota è stata quindi applicata alle retribuzioni imponibili determinate per ciascun lavoratore, al fine di calcolare l'ammontare dei contributi teorici dovuti da nel Parte_1 periodo considerato. Moltiplicando, quindi, la retribuzione imponibile calcolate dei singoli dipendenti per il periodo oggetto di analisi, pari a € 240.929,42, per l'aliquota contributiva individuata per il settore Terziario
– Imprese di Vigilanza (i.e. 39,72%), si ottiene l'importo dei contributi previdenziali stimati, pari a € 95.697,17. Calcolo contributi dovuti su retribuzioni rideterminate. Entità del residuo credito contributivo avuto riguardo alle somme già versate e risultanti dagli estratti depositati. Di seguito si rappresenta il valore del credito residuo, corrispondente alla differenza tra i contributi dovuti sulla base del Verbale di Accertamento, ovvero euro 125.701,06 (paragrafo 4.1) ed i contributi calcolati sull'imponibile contributivo risultante dagli estratti conti per pari euro 104,586,51 (paragrafo 4.2). La CP_3 Parte_6 differenza tra questi valori, pari ad euro 21.114,55, costituisce il debito residuo contributivo dovuto da
[...]
[...]
[...] in forza del verbale ispettivo, ovvero il residuo credito in dipendenza del Verbale di Accertamento da Pt_7 parte dell' oltre ad eventuali sanzioni ed interessi”. CP_3
Nondimeno il medesimo CTU, in relazione al quantum, “non avendo evidenza dei calcoli dell' volti a determinare ora le retribuzione accertate ora l'aliquota contributiva Controparte_6
(sensibilmente maggiore di quella applicata dallo scrivente CTU)”, ha ritenuto doveroso esporre anche
“il risultato a cui si giunge applicando, alle retribuzioni risultanti dagli estratti conto previdenziali dei dipendenti (euro 269.414), l'aliquota contributiva di Parte_6 CP_3 Parte_1 determinata dallo scrivente nella misura del 39,72%, pari ad euro 2.424,73 (…)”. Orbene ad avviso del Decidente è a tale ultima opzione di calcolo che deve aversi riguardo nell'assenza di elementi offerti da parte dell' per supportare il diverso CP_3 computo dei contributi dovuti, rispetto al quale sembrerebbe essere stata utilizzata - come contestato dalla ricorrente - un'aliquota del 45,89 % di gran lunga superiore a quella prevista per le imprese del settore della vigilanza privata. Del resto il CTU ha chiarito, come visto, di non avere “evidenza alcuna dei calcoli operati che giungono a tali determinazioni”, ossia alla quantificazione dei contributi previdenziali omessi in € 125.701,06. Gradatamente deve procedersi all'annullamento dell'avviso di addebito n. 59620230000092876000, formato il 09/02/2023 e notificato il successivo 14/02, pronunciando condanna dell'opponente alla somma di € 2.424,73 a titolo di differenze contributive, oltre sanzioni ed interessi. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese di consulenza, nondimeno, vanno integralmente poste a carico dell' che, con la propria CP_3 condotta processuale, ha reso necessario il ricorso alla stessa (dovendosi ribadire anche in questa sede che, ad avviso del Tribunale, la mancata acquiescenza al verbale ispettivo non può assumere efficacia preclusiva della verifica dell'incidenza satisfattiva di pagamenti già eseguiti e ciò anche alla luce della richiamata disciplina normativa).
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, in persona del giudice onorario, dr. Livio Fiorani, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nel contradditorio tra le parti, così provvede: annulla l'avviso di addebito n. 59620230000092876000, formato il 09/02/2023 e notificato il successivo 14/02; condanna parte ricorrente al pagamento, a titolo di differenze contributive dovute per le causali di cui in parte motiva la somma di € 2.424,73, oltre sanzioni ed interessi;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, che liquida come da CP_3 separato decreto. Palermo, 03 dicembre 2025 Il Giudice On. Livio Fiorani
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Livio Fiorani in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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