Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1988, n. 5068
CASS
Sentenza 7 settembre 1988

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L'ordinanza del giudice che, a norma dell'art. 219 cod. proc. civ., invita la parte costituita a comparire per il rilascio delle scritture di comparazione ai fini del giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non va notificata alla stessa parte personalmente, giacché l'art. 219 non contiene alcuna deroga al principio posto dall'art. 170, comma primo, cod. proc. civ., in forza del quale, dopo la Costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1988, n. 5068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5068
    Data del deposito : 7 settembre 1988

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