Sentenza 7 settembre 1988
Massime • 1
L'ordinanza del giudice che, a norma dell'art. 219 cod. proc. civ., invita la parte costituita a comparire per il rilascio delle scritture di comparazione ai fini del giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non va notificata alla stessa parte personalmente, giacché l'art. 219 non contiene alcuna deroga al principio posto dall'art. 170, comma primo, cod. proc. civ., in forza del quale, dopo la Costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1988, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1988 |
Testo completo
L'ordinanza del giudice che, a norma dell'art. 219 cod. proc. civ., invita la parte costituita a comparire per il rilascio delle scritture di comparazione ai fini del giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non va notificata alla stessa parte personalmente, giacché l'art. 219 non contiene alcuna deroga al principio posto dall'art. 170, comma primo, cod. proc. civ., in forza del quale, dopo la Costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti.*