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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1347/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
BEATRICI)
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come all'udienza del 20 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/03/2012 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di CASTENEDOLO (atto n. 6 parte I), sono genitori
1 di nato a [...] il [...], e sono separate in forza di sentenza di questo Per_1
Tribunale n. 949/2024.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio e le statuizioni conseguenti concernenti il minore.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Il padre è presente nella vita del figlio in modo altalenante e, sovente, si è reso irreperibile, rendendo, così, difficoltosa o impossibile l'adozione di decisioni strategiche nell'interesse del minore. Anche il mantenimento, che di recente viene versato, è stato a lungo omesso.
È ragionevole e maggiormente tutelante per il minore, in una situazione simile, che egli venga affidato in via esclusiva alla madre, la quale sarà abilitata ad adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (affidamento c.d. super- esclusivo).
Il collocamento resterà, ovviamente, presso la madre. Quanto ai diritti di visita del padre, si confermano quelli della separazione, in conformità alla richiesta avanzata dal procuratore della ricorrente in occasione della prima udienza.
Per effetto dell'affidamento esclusivo, la madre percepirà per intero l'assegno unico universale (non viene adottata una specifica statuizione in dispositivo, perché si tratta di una conseguenza derivante direttamente dalla legge).
L'assegno a carico del padre viene quantificato in euro 300,00 mensili, somma che, ora, sta effettivamente versando e che corrisponde a quella che fu stabilita in sede di
2 separazione per l'ipotesi di integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre.
Su questa somma va calcolata e riconosciuta la rivalutazione a far data dalla sentenza di separazione.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ.,
Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
§ 4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147 («Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»). La condanna avverrà a favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera COA 17 dicembre 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida il figlio in via esclusiva alla madre, genitore collocatario, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
3
3. dispone, quanto ai diritti di visita paterni, in conformità a quanto stabilito in sede di separazione;
4. dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT già maturata a far data dalla sentenza di separazione e maturanda per gli anni a venire. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del convenuto direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1347/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
BEATRICI)
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come all'udienza del 20 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/03/2012 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di CASTENEDOLO (atto n. 6 parte I), sono genitori
1 di nato a [...] il [...], e sono separate in forza di sentenza di questo Per_1
Tribunale n. 949/2024.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio e le statuizioni conseguenti concernenti il minore.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Il padre è presente nella vita del figlio in modo altalenante e, sovente, si è reso irreperibile, rendendo, così, difficoltosa o impossibile l'adozione di decisioni strategiche nell'interesse del minore. Anche il mantenimento, che di recente viene versato, è stato a lungo omesso.
È ragionevole e maggiormente tutelante per il minore, in una situazione simile, che egli venga affidato in via esclusiva alla madre, la quale sarà abilitata ad adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (affidamento c.d. super- esclusivo).
Il collocamento resterà, ovviamente, presso la madre. Quanto ai diritti di visita del padre, si confermano quelli della separazione, in conformità alla richiesta avanzata dal procuratore della ricorrente in occasione della prima udienza.
Per effetto dell'affidamento esclusivo, la madre percepirà per intero l'assegno unico universale (non viene adottata una specifica statuizione in dispositivo, perché si tratta di una conseguenza derivante direttamente dalla legge).
L'assegno a carico del padre viene quantificato in euro 300,00 mensili, somma che, ora, sta effettivamente versando e che corrisponde a quella che fu stabilita in sede di
2 separazione per l'ipotesi di integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre.
Su questa somma va calcolata e riconosciuta la rivalutazione a far data dalla sentenza di separazione.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ.,
Sez. VI, 30.7.2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
§ 4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147 («Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»). La condanna avverrà a favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera COA 17 dicembre 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida il figlio in via esclusiva alla madre, genitore collocatario, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
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3. dispone, quanto ai diritti di visita paterni, in conformità a quanto stabilito in sede di separazione;
4. dispone che, con decorrenza dalla mensilità corrente, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT già maturata a far data dalla sentenza di separazione e maturanda per gli anni a venire. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del convenuto direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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