Articolo 19 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Articolo 18Articolo 20
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27 dicembre 1961
Art. 19. Nomine nei ruoli della carriera esecutiva

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media inferiore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: antichita', monumenti, musei e gallerie.
La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso ai licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.
Le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , e dell' articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308 , non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961