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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1822/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1822/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta FANTASIA, C.F._1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. EVELINA ANTONIETTA TESTA, C.F._2 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
FATTO
Con ricorso del 16/7/25, e esponevano: Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in data 20/8/2025; che dalla loro unione non erano nati figli;
era venuta meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a
1 rendere impossibile la convivenza coniugale;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente e ognuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) I coniugi dichiarano congiuntamente di essere ciascuno economicamente autosufficiente senza diritto ad alimenti e/o mantenimento;
3) I coniugi, concordemente, stabiliscono che la casa coniugale di proprietà di essa
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, ivi compresi tutti gli arredi che Parte_1 resteranno a corredo della stessa;
4) Il sig. stabilirà provvisoriamente la propria residenza presso la casa Controparte_1 dei propri genitori in Roccabascerana (Av) alla Via Miranda, 101 ed asporterà dall'abitazione attuale dei coniugi, i propri effetti personali, entro giorni 15 dall'udienza presidenziale, provvederà al trasferimento della residenza nella nuova abitazione, con la riconsegna di tutte le chiavi e dispositivi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: telecomandi cancello elettrico, cancello pedonale, garage etc, oltre che alla dismissione immediata di qualsivoglia password relativa a device di videosorveglianza e/o allarme istallata sul proprio dispositivo cellulare o pc fisso/portatile;
5) I coniugi stabiliscono che, relativamente alle utenze della casa coniugale, la sig.ra
provvederà al pagamento delle utenze (Gas, luce, acqua) e tutti i tributi Parte_1 locali nella misura del 50% fino al trasferimento di residenza del sig. , resta Controparte_1 inteso che le bollette successive al trasferimento di residenza del sig. e relative ai CP_1 periodi antecedenti al detto trasferimento saranno dallo stesso pagate nella misura del 50 %;
6) I coniugi danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla ripartizione tra loro dei risparmi comuni;
7) Per quant'altro non previsto dal presente accordo, valgono le norme consuetudinarie relative all'istituto della separazione di tipo consensuale”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir
2 meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (Atto n. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
11, parte II, serie A Reg. Atti di Matrimonio anno 2005);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roccabascerana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1822/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta FANTASIA, C.F._1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. EVELINA ANTONIETTA TESTA, C.F._2 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025.
FATTO
Con ricorso del 16/7/25, e esponevano: Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, in data 20/8/2025; che dalla loro unione non erano nati figli;
era venuta meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a
1 rendere impossibile la convivenza coniugale;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente e ognuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2) I coniugi dichiarano congiuntamente di essere ciascuno economicamente autosufficiente senza diritto ad alimenti e/o mantenimento;
3) I coniugi, concordemente, stabiliscono che la casa coniugale di proprietà di essa
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, ivi compresi tutti gli arredi che Parte_1 resteranno a corredo della stessa;
4) Il sig. stabilirà provvisoriamente la propria residenza presso la casa Controparte_1 dei propri genitori in Roccabascerana (Av) alla Via Miranda, 101 ed asporterà dall'abitazione attuale dei coniugi, i propri effetti personali, entro giorni 15 dall'udienza presidenziale, provvederà al trasferimento della residenza nella nuova abitazione, con la riconsegna di tutte le chiavi e dispositivi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: telecomandi cancello elettrico, cancello pedonale, garage etc, oltre che alla dismissione immediata di qualsivoglia password relativa a device di videosorveglianza e/o allarme istallata sul proprio dispositivo cellulare o pc fisso/portatile;
5) I coniugi stabiliscono che, relativamente alle utenze della casa coniugale, la sig.ra
provvederà al pagamento delle utenze (Gas, luce, acqua) e tutti i tributi Parte_1 locali nella misura del 50% fino al trasferimento di residenza del sig. , resta Controparte_1 inteso che le bollette successive al trasferimento di residenza del sig. e relative ai CP_1 periodi antecedenti al detto trasferimento saranno dallo stesso pagate nella misura del 50 %;
6) I coniugi danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla ripartizione tra loro dei risparmi comuni;
7) Per quant'altro non previsto dal presente accordo, valgono le norme consuetudinarie relative all'istituto della separazione di tipo consensuale”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir
2 meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (Atto n. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
11, parte II, serie A Reg. Atti di Matrimonio anno 2005);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roccabascerana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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