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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1059/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165 presso lo studio dell'avv. Francesco Circiello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e nata il [...] Controparte_1
a Castellammare di Stabia ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa
n. 165 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Calabrese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia in data 10.06.1979, nel corso del quale sono nati quattro figli: , nato il [...], nato il Controparte_2 Persona_1
27.11.1981, nata il [...], e nato il [...], tutti Persona_2 Controparte_3
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Con decreto del 29.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata per il giorno 15.10.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del
16.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i beni mobili sono già stati ripartiti tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere, inoltre, definito ogni altro reciproco rapporto di ordine patrimoniale non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4. la casa coniugale, ubicata in Castellammare di Stabia alla Via Pergola n. 7, resta nella Con disponibilità della sig.ra nel mentre il sig. provvederà a Controparte_1 Parte_1 stabilire la propria residenza altrove;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 184, parte II, serie A, anno 1979 del
Comune di Castellammare di Stabia);
2 D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165 presso lo studio dell'avv. Francesco Circiello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e nata il [...] Controparte_1
a Castellammare di Stabia ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al Viale Europa
n. 165 presso lo studio dell'avv. Gianpiero Calabrese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.05.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia in data 10.06.1979, nel corso del quale sono nati quattro figli: , nato il [...], nato il Controparte_2 Persona_1
27.11.1981, nata il [...], e nato il [...], tutti Persona_2 Controparte_3
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Pertanto, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Con decreto del 29.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice relatore ed è stata fissata per il giorno 15.10.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi sostituita - su richiesta delle parti - dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del
16.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso, possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
A. omologa la separazione personale dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i beni mobili sono già stati ripartiti tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere, inoltre, definito ogni altro reciproco rapporto di ordine patrimoniale non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4. la casa coniugale, ubicata in Castellammare di Stabia alla Via Pergola n. 7, resta nella Con disponibilità della sig.ra nel mentre il sig. provvederà a Controparte_1 Parte_1 stabilire la propria residenza altrove;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 184, parte II, serie A, anno 1979 del
Comune di Castellammare di Stabia);
2 D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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