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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1533 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1533 /2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via M Amari n e 98076 Sant'Agata di Militello ITALIA presso lo studio dell'avv. STARVAGGI PAOLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA GIOSUÈ Controparte_1 P.IVA_1
CARDUCCI 3 PALERMO presso lo studio dell'avv. ZIINO SALVATORE che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: contratti bancari
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 1.11.2023 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 37.993,39, oltre interessi Controparte_1 legali dal 1.1.2023 sino al soddisfo e spese della procedura monitoria, dovuti a seguito del recesso dal contratto di conto corrente ordinario numero 21835- 300034369 (già n. 2113-7935) da parte dell'istituto di credito.
L'opponente eccepiva l'inidoneità dei documenti prodotti dalla banca ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità dello stesso;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità di presunti interessi ultralegali;
l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale applicato dalla banca;
l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni, nonché dei giorni valuta;
l'applicazione di interessi in violazione della legge n. 108/96; l'illegittima segnalazione da parte della banca opposta alla centrale rischi e l'illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dalla banca, tale per cui avanzava richiesta di risarcimento del relativo danno e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per tutti i motivi citati.
Si costituiva contestando dell'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, nonché in via prelimianre la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La mediazione obbligatoria aveva esito negativo e, successivamente, la causa veniva rinviata per decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta irregolarità del decreto ingiuntivo emesso, atteso che nella procedura monitoria la banca ha depositato, oltre agli estratti conto certificati (c.d. saldaconto ex art. 50 TUB), anche gli estratti conto integrali relativi al conto corrente (cfr. doc. nn. 12 e 13 allegati al fascicolo monitorio), nonché i contratti bancari per cui è causa.
Ne deriva che, i documenti prodotti risultano idonei all'emissione del decreto ingiuntivo.
Peraltro, è opportuno ricordare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione dello stesso, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso”
(cfr., ex multis, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012,
n. 3649).
Infondata è, altresì, l'eccezione di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione poiché, in data 22.12.2023, la ha promosso il relativo procedimento presso l'Organismo del CP_2
Consiglio dell che, come detto, ha Controparte_3 avuto esito negativo.
Passando al merito, le doglianze dell'opponente sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha contestato la ricostruzione dei fatti descritta dall'opposto, ovvero che in data
23.09.2020 la comunicava il recesso dal contratto di conto CP_2 corrente di corrispondenza n. 300034369, a causa del perdurare della morosità del , e invitava quest'ultimo al pagamento di € Parte_1
29.596,65 oltre interessi e che, stante la mancata regolarizzazione, con lettera del 29 settembre 2023 invitava nuovamente Controparte_1 il al pagamento di € 37.993,39, quale risulta da certificazione Parte_1 ex art. 50 TUB, oltre interessi legali dal 1.1.2023 e che, anche in questo caso, l'opponente non pagava il dovuto.
Oggetto di contestazione, infatti, sono altre e diverse circostanze che, se fondate, inciderebbero rideterminando le posizioni di dare/avere tra le parti.
Del resto - in merito all'onere della prova incombente sull'opponente alla luce delle contestazioni effettuate -, deve ancora precisarsi che l'estratto conto, trascorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione al correntista ex art. 119, co. 3 del TUB, assume carattere di incontestabilità degli addebiti e degli accrediti (ovviamente, unicamente) sotto il profilo contabile (ferme, dunque, le possibili contestazioni in ordine ad eventuali profili di invalidità del contratto) ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio di opposizione instaurato dal cliente, sotto il profilo della correttezza del calcolo (cfr.
Cassazione civile sez. I, 23/05/2017, n.12935, Cassazione civile, sez. III,
19/10/2016, n. 21092 Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003,
Rv. 567140), potendo le risultanze degli estratti conto essere contestate in un momento successivo dal correntista solo quando lamenti l'inefficacia o l'invalidità del rapporto sostanziale. (cfr., da ultimo, Trib.
Perugia, sent. 1535/2024).
Tanto premesso, deve rilevarsi che quasi tutte le censure sollevate dal risultano altamente generiche oltreché, in parte, non attinenti Parte_1 al caso di specie.
Invero, l'opponente lamenta, in primo luogo, che «la banca convenuta ha applicato interessi passivi ultralegali a tassi esorbitanti, non vincolati a parametri certi e determinati o quanto meno determinabili a priori dal correntista e, pertanto, certamente nulli».
Tuttavia, dal contratto di affidamento risulta un tasso nominale del 4% e un tasso su sconfinamenti e scoperti autorizzati di 2 punti percentuali in più rispetto al TAN: gli interessi pertanto sono stati determinati per iscritto, come prevede la legge (art. 1284 c.c., nonché art. 1346 c.c.).
Medesimi rilievi valgono per il contratto di conto corrente, il quale riporta i diversi tassi convenuti.
Allo stesso modo, risultano indicati nei contratti gli ulteriori prezzi e condizioni praticati dall'istituto di credito, tra cui, come si dirà anche nel prosieguo, spese di gestione e commissione di massimo scoperto.
Ancora, va rilevata l'assoluta genericità della diversa ma correlata eccezione secondo cui la banca «era solita modificare unilateralmente ed arbitrariamente i tassi, spesso per diversi punti nell'arco di pochi giorni, senza che ciò venisse comunicato preventivamente o contestualmente al momento della modifica».
L'opponente, infatti, pur contestando variazioni dei tassi “di diversi punti nell'arco di pochi giorni” non indica, neanche in modo approssimativo, un arco temporale in tutto il rapporto contrattuale in cui è possibile individuare l'aumento, come sostenuto esponenziale, dei tassi originariamente convenuti, né, in generale, fornisce ulteriori dati da cui
è possibile ricavare tale aumento.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 118 TUB, le modifiche unilaterali aventi ad oggetto i tassi di interesse sono ammissibili nel caso in cui i contratti bancari abbiano durata indeterminata e tale jus variandi sia previsto nel contratto e approvato specificamente dal cliente;
ipotesi entrambe sussistenti nel caso di specie.
Peraltro, a fronte di tali generiche contestazioni, l'istituto di credito ha comunque eccepito che ogni variazione veniva comunicata al cliente;
quanto sostenuto emerge dagli estratti conto, in cui vengono indicate le comunicazioni effettuate al durante il corso del rapporto e Parte_1 le relative modalità utilizzate e che contengono, a loro volta, alcune proposte di modifiche unilaterali del rapporto bancario in oggetto.
Parte opponente lamenta pure l'illegittimità dell'anatocismo applicato dalla , per l'assenza del requisito della pari periodicità della CP_2 capitalizzazione, prima, in ragione della presunta equivalenza tra TAN e
TAE degli interessi creditori e, nelle memorie conclusive, in ragione della presunta irrisoria aliquota degli interessi a credito applicata dall'istituto di credito, come tale, puramente simbolica.
Tale doglianza – rispetto alla quale, ancora una volta, l'opponente non richiama alcun dato concreto - è infondata.
La norma rationae temporis applicabile ai contratti bancari in oggetto
è rappresentata dall'art. 120 T.U.B. - come modificato dall'art. 25 D. Lgv.
n. 324/99 - che, delegando al CICR di stabilire modalità e criteri “di produzione degli interessi sugli interessi”, prevede una diversa regolamentazione dell'anatocismo in materia di contratti bancari e, rispetto alla disciplina civilistica, costituisce norma speciale.
Orbene, la delibera CICR del 9.2.2000 ha ammesso la capitalizzazione infrannuale e, dunque, anche trimestrale, degli interessi, escludendo che tra i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'anatocismo bancario rientri la previsione di una pari tassazione tra gli interessi attivi e passivi, atteso che il requisito della periodicità si riferisce esclusivamente a criteri temporali.
Sul punto, si richiama un caso analogo a quello di specie in cui il
Tribunale adito rileva che “non giova invero alla parte attrice la deduzione secondo cui la clausola di reciprocità contenuta nel contratto [..] sarebbe nulla poiché ivi gli interessi attivi a favore del cliente sarebbero meramente simbolici, atteso che ciò non configura violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, che non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi e tantomeno che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore” (cfr. Trib. Napoli, Sentenza n.
8612/2022 e Trib. Milano 17.1.2017).
Passando alle censure mosse relativamente alla commissione di massimo scoperto si espone quanto segue.
In merito all'eccepita carenza di causa della suddetta voce di costo, si rileva che a fronte dell'acceso dibattito della giurisprudenza di merito in ordine alla validità, sotto il profilo causale delle pattuizioni che contemplano le commissioni di massimo scoperto, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia la funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e quindi ne ha definitivamente avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. n. 870/2006).
Successivamente la materia è stata investita da due interventi legislativi
(d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in l. 28.1.2009 n. 2 e d.l.
1.7.2009 n. 78 conv. in l.
3.8.2009 n. 102), che hanno ribadito la validità delle commissioni di massimo scoperto, disciplinandone presupposti e modalità applicative.
Conclusivamente, deve ritenersi la validità, sotto il profilo causale, delle clausole che contemplano la commissione di massimo scoperto, in quanto correlate ad un servizio che, ancorchè previsto nel contratto, è estraneo alla causa delle operazioni ordinariamente regolate in conto corrente.
Premesso ciò, è infondata l'eccepita indeterminatezza della commissione di massimo scoperto relativamente al rapporto bancario in oggetto, atteso che tale voce risulta specificamente inserita nel contratto di conto corrente e nel contratto di affidamento.
In particolare, nel contratto di affidamento si legge: «COMMISSIONE DI
MASSIMO SCOPERTO SECCA TRIMESTRALE, calcolata sul massimo saldo liquido di periodo», così articolata: - Nell'ipotesi di utilizzo intra fido accordato 0,125; - Nell'ipotesi di utilizzo fuori fido 0,75.
In via subordinata, l'opponente eccepisce «la nullità del patto di capitalizzazione delle CMS e delle spese» e che «la banca ha sempre aperto la capitalizzazione trimestrale sia delle CMS che delle DIF, delle
CIV e delle spese violando palesemente l'art. 1283 c.c.».
Anche tale contestazione appare generica, atteso che l'opponente non richiama, nemmeno in parte, dati da cui possa anche solo presumersi quanto sostenuto.
Ciò posto, ferma la già dichiarata validità della CMS, deve ritenersi legittimo l'addebito in conto della suddetta voce senza che da questo possa desumersi un'automatica capitalizzazione autonoma della stessa.
Ancora, è assolutamente generica l'eccezione relativa all'illegittimità del calcolo dei cd. giorni valuta applicati dalla banca.
Rispetto a tali contestazioni, l'opponente si limita a spiegare in astratto i concetti di postergazione e antergazione senza procedere ad alcun riferimento concreto al caso di specie da cui possa desumersi quanto dichiarato.
Inoltre, non si comprende a quale richiamo del CTU si riferisca l'opponente, atteso che la consulenza, per tutte le ragioni già esposte e che si esporranno, non è stata ammessa in quanto esplorativa. (cfr. pag.
5 comparsa conclusionale dell'opponente in cui si chiede una
“integrazione del mandato da deferire al richiamando c.t.u. poiché da sempre richiesto in atti e, inspiegabilmente, non esitato dal consulente”).
Passando alla presunta applicazione di interessi usurari, parte opponente si è limitata ad allegare i Decreti Ministeriali che indicano, periodicamente il T.E.G.M. ma non ha indicato, nemmeno in maniera approssimativa, circostanze da cui possa desumersi l'usurarietà degli interessi.
Del resto, la stessa usurarietà è indicata come meramente probabile (cfr pag. 12 dell'atto di citazione in cui l'opponente dichiara “gli interessi ultralegali applicati dalla banca, gravati dalla illegittima C.M.S. e dalla sua altrettanto illegittima capitalizzazione trimestrale che ha teso notevolmente a fare aumentare il tasso globale annuo effettivamente praticato dalla banca al correntista, avendo con ogni probabilità superato il tasso soglia anti-usura di cui alla L. 108/96”).
Orbene, come in parte sopra rilevato, appare opportuno ribadire che anche nel caso di specie opera la ripartizione dell'onere della prova sancito da SS.UU. n. 13533/2001; pertanto, una volta che il Pt_2 creditore abbia provato la fonte legale o negoziale del proprio credito e abbia allegato l'inadempimento, spetta al debitore l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi e/o impeditivi.
Ciò posto, nonostante la completezza della documentazione offerta in produzione dall'istituto di credito (contratti ed estratti conto non contestati, sul cui valore probatorio si è già detto), le censure sollevate dall'opponente sono rimaste totalmente generiche, non essendo state oggetto di alcuna puntualizzazione.
Sul punto, e con riferimento anche alle ulteriori doglianze già analizzate,
è stato più volte chiarito che “la genericità delle contestazioni delle appostazioni bancarie in punto capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e interessi usurari, senza indicazione, neppure approssimativa, delle somme in assunto illegittimamente addebitate o erroneamente computate, preclude ogni approfondimento istruttorio sul punto, in quanto, diversamente, la relativa indagine assumerebbe una valenza meramente esplorativa” (cfr. Trib. Caltanissetta, sent.
527/2016).
Ciò in quanto “spetta dunque a chi solleva l'eccezione di illegittimità di una condizione contrattuale, dimostrare la fondatezza del proprio assunto e le implicazioni sfavorevoli sopportate, di guisa che sia possibile alla controparte esplicare puntuali difese e al Tribunale esercitare la propria funzione di controllo di correttezza del rapporto negoziale e del suo svolgimento” (cfr. Trib. Firenze, sent. n. 3001/2024).
A ciò si aggiunga che, secondo l'insegnamento delle SS.UU. 19597/2020, premesso che la disciplina antiusura va applicata anche ai tassi moratori, la pattuizione degli interessi usurari viene sanzionata non colpendo qualsiasi interesse ma solo il tipo che abbia superato quella soglia.
Per tali ragioni, il superiore intervento nomofilattico ha specificato anche che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio o di altro tipo in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
In definitiva, per tutte le contestazioni avanzate dall'opponente relativamente alle condizioni contrattuali del rapporto bancario, debitamente provato dall'opposto, deve rilevarsi la completa omissione dell'implicazioni derivate dalle anomalie contestate anche sui dati contabili del rapporto.
Nella comparsa conclusionale, infine, l'opponente eccepisce la nullità dei contratti bancari per essere sprovvisti della sottoscrizione a cura della
Banca.
L'eccezione è infondata.
Sempre avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in materia di contratti stipulati con soggetti qualificati come consumatori, deve riconoscersi la validità delle obbligazioni assunte mediante un contratto sottoscritto solo dalla parte debole (c.d. monofirma), atteso che le clausole in esso contenute devono essere valutate a garanzia del consumatore, non già del professionista. Ne deriva che è sufficiente la firma della sola parte debole accompagnata dal rilascio alla stessa di una copia del contratto, le quali testimoniano la conoscenza e l'accettazione delle clausole da parte del consumatore, non necessitando, invece, quella del professionista, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti tenuti e, in generale, dall'esecuzione del contratto, come avvenuto nel caso di specie. (cfr. SS.UU. 898/2018 relative ad un contratto di intermediazione finanziaria, le cui determinazioni devono ritenersi applicabili anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B.).
Da ultimo e alla luce dei superiori rilievi la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia da parte dell'istituto di credito appare legittima, oltreché doverosa, in ragione dei principi che regolano la materia bancaria e, in particolare, di prudenza nell'erogazione e gestione dei finanziamenti.
Ai fini della segnalazione, dunque, l'istituto di credito deve basarsi sull'andamento dello specifico rapporto bancario e non sulle disponibilità economiche del cliente.
Oltretutto, diversamente da quanto dichiarato dal , l'opposta Parte_1 non ha effettuato alcuna segnalazione “a sofferenza”, atteso che quest'ultima risulta essere stata fatta solo nell'ambito dei “rischi a scadenza” (cfr. visura Centrale dei Rischi depositata dall'opponente).
Anche la correlata richiesta di risarcimento del danno patito deve essere rigettata in considerazione della totale carenza probatoria a supporto della stessa.
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 e s.m.i., con eccezione della sola fase istruttoria che viene liquidata nei minimi in ragione della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1533/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2023 tra contro Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
394/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 25/05/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1533 /2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via M Amari n e 98076 Sant'Agata di Militello ITALIA presso lo studio dell'avv. STARVAGGI PAOLO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA GIOSUÈ Controparte_1 P.IVA_1
CARDUCCI 3 PALERMO presso lo studio dell'avv. ZIINO SALVATORE che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: contratti bancari
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 394/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 1.11.2023 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 37.993,39, oltre interessi Controparte_1 legali dal 1.1.2023 sino al soddisfo e spese della procedura monitoria, dovuti a seguito del recesso dal contratto di conto corrente ordinario numero 21835- 300034369 (già n. 2113-7935) da parte dell'istituto di credito.
L'opponente eccepiva l'inidoneità dei documenti prodotti dalla banca ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la conseguente inammissibilità dello stesso;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità di presunti interessi ultralegali;
l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale applicato dalla banca;
l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni, nonché dei giorni valuta;
l'applicazione di interessi in violazione della legge n. 108/96; l'illegittima segnalazione da parte della banca opposta alla centrale rischi e l'illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dalla banca, tale per cui avanzava richiesta di risarcimento del relativo danno e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per tutti i motivi citati.
Si costituiva contestando dell'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, nonché in via prelimianre la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La mediazione obbligatoria aveva esito negativo e, successivamente, la causa veniva rinviata per decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta irregolarità del decreto ingiuntivo emesso, atteso che nella procedura monitoria la banca ha depositato, oltre agli estratti conto certificati (c.d. saldaconto ex art. 50 TUB), anche gli estratti conto integrali relativi al conto corrente (cfr. doc. nn. 12 e 13 allegati al fascicolo monitorio), nonché i contratti bancari per cui è causa.
Ne deriva che, i documenti prodotti risultano idonei all'emissione del decreto ingiuntivo.
Peraltro, è opportuno ricordare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione dello stesso, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso”
(cfr., ex multis, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012,
n. 3649).
Infondata è, altresì, l'eccezione di improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione poiché, in data 22.12.2023, la ha promosso il relativo procedimento presso l'Organismo del CP_2
Consiglio dell che, come detto, ha Controparte_3 avuto esito negativo.
Passando al merito, le doglianze dell'opponente sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre
2005, n. 24815).
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha contestato la ricostruzione dei fatti descritta dall'opposto, ovvero che in data
23.09.2020 la comunicava il recesso dal contratto di conto CP_2 corrente di corrispondenza n. 300034369, a causa del perdurare della morosità del , e invitava quest'ultimo al pagamento di € Parte_1
29.596,65 oltre interessi e che, stante la mancata regolarizzazione, con lettera del 29 settembre 2023 invitava nuovamente Controparte_1 il al pagamento di € 37.993,39, quale risulta da certificazione Parte_1 ex art. 50 TUB, oltre interessi legali dal 1.1.2023 e che, anche in questo caso, l'opponente non pagava il dovuto.
Oggetto di contestazione, infatti, sono altre e diverse circostanze che, se fondate, inciderebbero rideterminando le posizioni di dare/avere tra le parti.
Del resto - in merito all'onere della prova incombente sull'opponente alla luce delle contestazioni effettuate -, deve ancora precisarsi che l'estratto conto, trascorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione al correntista ex art. 119, co. 3 del TUB, assume carattere di incontestabilità degli addebiti e degli accrediti (ovviamente, unicamente) sotto il profilo contabile (ferme, dunque, le possibili contestazioni in ordine ad eventuali profili di invalidità del contratto) ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio di opposizione instaurato dal cliente, sotto il profilo della correttezza del calcolo (cfr.
Cassazione civile sez. I, 23/05/2017, n.12935, Cassazione civile, sez. III,
19/10/2016, n. 21092 Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003,
Rv. 567140), potendo le risultanze degli estratti conto essere contestate in un momento successivo dal correntista solo quando lamenti l'inefficacia o l'invalidità del rapporto sostanziale. (cfr., da ultimo, Trib.
Perugia, sent. 1535/2024).
Tanto premesso, deve rilevarsi che quasi tutte le censure sollevate dal risultano altamente generiche oltreché, in parte, non attinenti Parte_1 al caso di specie.
Invero, l'opponente lamenta, in primo luogo, che «la banca convenuta ha applicato interessi passivi ultralegali a tassi esorbitanti, non vincolati a parametri certi e determinati o quanto meno determinabili a priori dal correntista e, pertanto, certamente nulli».
Tuttavia, dal contratto di affidamento risulta un tasso nominale del 4% e un tasso su sconfinamenti e scoperti autorizzati di 2 punti percentuali in più rispetto al TAN: gli interessi pertanto sono stati determinati per iscritto, come prevede la legge (art. 1284 c.c., nonché art. 1346 c.c.).
Medesimi rilievi valgono per il contratto di conto corrente, il quale riporta i diversi tassi convenuti.
Allo stesso modo, risultano indicati nei contratti gli ulteriori prezzi e condizioni praticati dall'istituto di credito, tra cui, come si dirà anche nel prosieguo, spese di gestione e commissione di massimo scoperto.
Ancora, va rilevata l'assoluta genericità della diversa ma correlata eccezione secondo cui la banca «era solita modificare unilateralmente ed arbitrariamente i tassi, spesso per diversi punti nell'arco di pochi giorni, senza che ciò venisse comunicato preventivamente o contestualmente al momento della modifica».
L'opponente, infatti, pur contestando variazioni dei tassi “di diversi punti nell'arco di pochi giorni” non indica, neanche in modo approssimativo, un arco temporale in tutto il rapporto contrattuale in cui è possibile individuare l'aumento, come sostenuto esponenziale, dei tassi originariamente convenuti, né, in generale, fornisce ulteriori dati da cui
è possibile ricavare tale aumento.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 118 TUB, le modifiche unilaterali aventi ad oggetto i tassi di interesse sono ammissibili nel caso in cui i contratti bancari abbiano durata indeterminata e tale jus variandi sia previsto nel contratto e approvato specificamente dal cliente;
ipotesi entrambe sussistenti nel caso di specie.
Peraltro, a fronte di tali generiche contestazioni, l'istituto di credito ha comunque eccepito che ogni variazione veniva comunicata al cliente;
quanto sostenuto emerge dagli estratti conto, in cui vengono indicate le comunicazioni effettuate al durante il corso del rapporto e Parte_1 le relative modalità utilizzate e che contengono, a loro volta, alcune proposte di modifiche unilaterali del rapporto bancario in oggetto.
Parte opponente lamenta pure l'illegittimità dell'anatocismo applicato dalla , per l'assenza del requisito della pari periodicità della CP_2 capitalizzazione, prima, in ragione della presunta equivalenza tra TAN e
TAE degli interessi creditori e, nelle memorie conclusive, in ragione della presunta irrisoria aliquota degli interessi a credito applicata dall'istituto di credito, come tale, puramente simbolica.
Tale doglianza – rispetto alla quale, ancora una volta, l'opponente non richiama alcun dato concreto - è infondata.
La norma rationae temporis applicabile ai contratti bancari in oggetto
è rappresentata dall'art. 120 T.U.B. - come modificato dall'art. 25 D. Lgv.
n. 324/99 - che, delegando al CICR di stabilire modalità e criteri “di produzione degli interessi sugli interessi”, prevede una diversa regolamentazione dell'anatocismo in materia di contratti bancari e, rispetto alla disciplina civilistica, costituisce norma speciale.
Orbene, la delibera CICR del 9.2.2000 ha ammesso la capitalizzazione infrannuale e, dunque, anche trimestrale, degli interessi, escludendo che tra i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'anatocismo bancario rientri la previsione di una pari tassazione tra gli interessi attivi e passivi, atteso che il requisito della periodicità si riferisce esclusivamente a criteri temporali.
Sul punto, si richiama un caso analogo a quello di specie in cui il
Tribunale adito rileva che “non giova invero alla parte attrice la deduzione secondo cui la clausola di reciprocità contenuta nel contratto [..] sarebbe nulla poiché ivi gli interessi attivi a favore del cliente sarebbero meramente simbolici, atteso che ciò non configura violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, che non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi e tantomeno che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore” (cfr. Trib. Napoli, Sentenza n.
8612/2022 e Trib. Milano 17.1.2017).
Passando alle censure mosse relativamente alla commissione di massimo scoperto si espone quanto segue.
In merito all'eccepita carenza di causa della suddetta voce di costo, si rileva che a fronte dell'acceso dibattito della giurisprudenza di merito in ordine alla validità, sotto il profilo causale delle pattuizioni che contemplano le commissioni di massimo scoperto, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia la funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e quindi ne ha definitivamente avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. n. 870/2006).
Successivamente la materia è stata investita da due interventi legislativi
(d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in l. 28.1.2009 n. 2 e d.l.
1.7.2009 n. 78 conv. in l.
3.8.2009 n. 102), che hanno ribadito la validità delle commissioni di massimo scoperto, disciplinandone presupposti e modalità applicative.
Conclusivamente, deve ritenersi la validità, sotto il profilo causale, delle clausole che contemplano la commissione di massimo scoperto, in quanto correlate ad un servizio che, ancorchè previsto nel contratto, è estraneo alla causa delle operazioni ordinariamente regolate in conto corrente.
Premesso ciò, è infondata l'eccepita indeterminatezza della commissione di massimo scoperto relativamente al rapporto bancario in oggetto, atteso che tale voce risulta specificamente inserita nel contratto di conto corrente e nel contratto di affidamento.
In particolare, nel contratto di affidamento si legge: «COMMISSIONE DI
MASSIMO SCOPERTO SECCA TRIMESTRALE, calcolata sul massimo saldo liquido di periodo», così articolata: - Nell'ipotesi di utilizzo intra fido accordato 0,125; - Nell'ipotesi di utilizzo fuori fido 0,75.
In via subordinata, l'opponente eccepisce «la nullità del patto di capitalizzazione delle CMS e delle spese» e che «la banca ha sempre aperto la capitalizzazione trimestrale sia delle CMS che delle DIF, delle
CIV e delle spese violando palesemente l'art. 1283 c.c.».
Anche tale contestazione appare generica, atteso che l'opponente non richiama, nemmeno in parte, dati da cui possa anche solo presumersi quanto sostenuto.
Ciò posto, ferma la già dichiarata validità della CMS, deve ritenersi legittimo l'addebito in conto della suddetta voce senza che da questo possa desumersi un'automatica capitalizzazione autonoma della stessa.
Ancora, è assolutamente generica l'eccezione relativa all'illegittimità del calcolo dei cd. giorni valuta applicati dalla banca.
Rispetto a tali contestazioni, l'opponente si limita a spiegare in astratto i concetti di postergazione e antergazione senza procedere ad alcun riferimento concreto al caso di specie da cui possa desumersi quanto dichiarato.
Inoltre, non si comprende a quale richiamo del CTU si riferisca l'opponente, atteso che la consulenza, per tutte le ragioni già esposte e che si esporranno, non è stata ammessa in quanto esplorativa. (cfr. pag.
5 comparsa conclusionale dell'opponente in cui si chiede una
“integrazione del mandato da deferire al richiamando c.t.u. poiché da sempre richiesto in atti e, inspiegabilmente, non esitato dal consulente”).
Passando alla presunta applicazione di interessi usurari, parte opponente si è limitata ad allegare i Decreti Ministeriali che indicano, periodicamente il T.E.G.M. ma non ha indicato, nemmeno in maniera approssimativa, circostanze da cui possa desumersi l'usurarietà degli interessi.
Del resto, la stessa usurarietà è indicata come meramente probabile (cfr pag. 12 dell'atto di citazione in cui l'opponente dichiara “gli interessi ultralegali applicati dalla banca, gravati dalla illegittima C.M.S. e dalla sua altrettanto illegittima capitalizzazione trimestrale che ha teso notevolmente a fare aumentare il tasso globale annuo effettivamente praticato dalla banca al correntista, avendo con ogni probabilità superato il tasso soglia anti-usura di cui alla L. 108/96”).
Orbene, come in parte sopra rilevato, appare opportuno ribadire che anche nel caso di specie opera la ripartizione dell'onere della prova sancito da SS.UU. n. 13533/2001; pertanto, una volta che il Pt_2 creditore abbia provato la fonte legale o negoziale del proprio credito e abbia allegato l'inadempimento, spetta al debitore l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi e/o impeditivi.
Ciò posto, nonostante la completezza della documentazione offerta in produzione dall'istituto di credito (contratti ed estratti conto non contestati, sul cui valore probatorio si è già detto), le censure sollevate dall'opponente sono rimaste totalmente generiche, non essendo state oggetto di alcuna puntualizzazione.
Sul punto, e con riferimento anche alle ulteriori doglianze già analizzate,
è stato più volte chiarito che “la genericità delle contestazioni delle appostazioni bancarie in punto capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e interessi usurari, senza indicazione, neppure approssimativa, delle somme in assunto illegittimamente addebitate o erroneamente computate, preclude ogni approfondimento istruttorio sul punto, in quanto, diversamente, la relativa indagine assumerebbe una valenza meramente esplorativa” (cfr. Trib. Caltanissetta, sent.
527/2016).
Ciò in quanto “spetta dunque a chi solleva l'eccezione di illegittimità di una condizione contrattuale, dimostrare la fondatezza del proprio assunto e le implicazioni sfavorevoli sopportate, di guisa che sia possibile alla controparte esplicare puntuali difese e al Tribunale esercitare la propria funzione di controllo di correttezza del rapporto negoziale e del suo svolgimento” (cfr. Trib. Firenze, sent. n. 3001/2024).
A ciò si aggiunga che, secondo l'insegnamento delle SS.UU. 19597/2020, premesso che la disciplina antiusura va applicata anche ai tassi moratori, la pattuizione degli interessi usurari viene sanzionata non colpendo qualsiasi interesse ma solo il tipo che abbia superato quella soglia.
Per tali ragioni, il superiore intervento nomofilattico ha specificato anche che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio o di altro tipo in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
In definitiva, per tutte le contestazioni avanzate dall'opponente relativamente alle condizioni contrattuali del rapporto bancario, debitamente provato dall'opposto, deve rilevarsi la completa omissione dell'implicazioni derivate dalle anomalie contestate anche sui dati contabili del rapporto.
Nella comparsa conclusionale, infine, l'opponente eccepisce la nullità dei contratti bancari per essere sprovvisti della sottoscrizione a cura della
Banca.
L'eccezione è infondata.
Sempre avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in materia di contratti stipulati con soggetti qualificati come consumatori, deve riconoscersi la validità delle obbligazioni assunte mediante un contratto sottoscritto solo dalla parte debole (c.d. monofirma), atteso che le clausole in esso contenute devono essere valutate a garanzia del consumatore, non già del professionista. Ne deriva che è sufficiente la firma della sola parte debole accompagnata dal rilascio alla stessa di una copia del contratto, le quali testimoniano la conoscenza e l'accettazione delle clausole da parte del consumatore, non necessitando, invece, quella del professionista, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti tenuti e, in generale, dall'esecuzione del contratto, come avvenuto nel caso di specie. (cfr. SS.UU. 898/2018 relative ad un contratto di intermediazione finanziaria, le cui determinazioni devono ritenersi applicabili anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B.).
Da ultimo e alla luce dei superiori rilievi la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia da parte dell'istituto di credito appare legittima, oltreché doverosa, in ragione dei principi che regolano la materia bancaria e, in particolare, di prudenza nell'erogazione e gestione dei finanziamenti.
Ai fini della segnalazione, dunque, l'istituto di credito deve basarsi sull'andamento dello specifico rapporto bancario e non sulle disponibilità economiche del cliente.
Oltretutto, diversamente da quanto dichiarato dal , l'opposta Parte_1 non ha effettuato alcuna segnalazione “a sofferenza”, atteso che quest'ultima risulta essere stata fatta solo nell'ambito dei “rischi a scadenza” (cfr. visura Centrale dei Rischi depositata dall'opponente).
Anche la correlata richiesta di risarcimento del danno patito deve essere rigettata in considerazione della totale carenza probatoria a supporto della stessa.
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 e s.m.i., con eccezione della sola fase istruttoria che viene liquidata nei minimi in ragione della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1533/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2023 tra contro Parte_1 Controparte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
394/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 25/05/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella