TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 2578/24 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2578/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc all'udienza del giorno 14.02.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; e vertente N. _______________
tra
rappresentato e difeso dagli avv. R. Bove e G. Parte_1
REPERTORIO
Parisi del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in n. 008/2025 R.B. Lav.
Battipaglia, Via Trieste, n. 21;
Ricorrente
Discusso nel termine e del 14.02.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. A. Manzo in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio difensore in Deposito minuta
Campagna (Sa), S.S. 19, Località Castrullo San Paolo, Traversa di _________________
Via della Ferrovia;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Co Giudizio n. 2578/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.02.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 09.05.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della e, poi, Controparte_2
senza soluzione di continuità, della società resistente, con la qualifica di controllore di produzione livello J, mansione di operatore ecologico, dal giorno 29.04.2021 al giorno 31.12.2022, e di essere rimasto creditore del trattamento di fine rapporto;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento della somma lorda di euro
1.358,71 (somma netta euro 1.229,33) per Tfr, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la società resistente, la quale manifestava la volontà di adempiere al pagamento della somma richiesta e, poi, con le note scritte depositate in data
13.02.2025, allegava il bonifico di pagamento per la somma netta richiesta di euro 1.229,33: quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 14.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc:
Giudizio n. 2578/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il giudizio in oggetto va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, nelle more del giudizio, la società resistente ha effettuato il pagamento della somma di euro 1.229,33, così come richiesta dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. il bonifico bancario, allegato alle note scritte depositate in data 13.02.2025).
Quindi, il Tribunale adito, a fronte di tale circostanza dell'avvenuto pagamento, non deve far altro che prenderne atto, rilevando il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc e, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione oggettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Unite, sentenza 28.09.2000, n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa
Giudizio n. 2578/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 5593/1999; Cass. Civ., Sez. Lav., 06.04.1983 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. S.U. 12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto, anche d'ufficio, tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto del comportamento della società resistente (che ha provveduto immediatamente al pagamento del dovuto) e dell'ulteriore circostanza che agli atti la parte ricorrente non ha allegato lettere di messa in mora ovvero missive di richiesta di pagamento, peraltro nemmeno menzionate nell'atto introduttivo del giudizio.
Giudizio n. 2578/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti della società con ricorso depositato in data CP_1
09.05.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 14.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2578/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_1