Art. 8.
Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei ai collocamento formato, a norma dell' articolo 61 della legge 13 marzo 1958, n. 385 , dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra devono essere comprese anche le vedove di guerra.
Nell'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all' articolo 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , istituito presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono essere comprese le vedove dei caduti per causa di servizio.
Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei ai collocamento formato, a norma dell' articolo 61 della legge 13 marzo 1958, n. 385 , dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra devono essere comprese anche le vedove di guerra.
Nell'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all' articolo 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 , istituito presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono essere comprese le vedove dei caduti per causa di servizio.