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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. L. GAGINO, come da procura alle liti;
- PARTE RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.10.2023 lo studio legale associato odierno ricorrente adiva il Tribunale di Biella nei confronti del signor , chiedendo la condanna di CP_2 quest'ultimo al pagamento della somma pari a € 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali, a C.P.A. come per legge, a I.V.A.se dovuta e a € 27,00 per esposti derivanti dall'attività prestata sia nell'ambito del procedimento n. N. 255/16 R.G.N.R. mod 21/bis avanti il Giudice di Pace di Biella, in cui l'odierno resistente era parte civile, sia nell'ambito del procedimento n. 586/2016 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Biella, in cui il signor era persona offesa. CP_2
Parte ricorrente allegava che la difesa era stata prestata per quattro fasi con riferimento a ciascun giudizio e che, nonostante la comunicazione in data 13.03.2020 della notula n. 32/2020, l'assistito non aveva provveduto a saldare il proprio debito. All'udienza del 31.01.2024 il giudice, attesa la ritualità della notifica, dichiarava parte resistente contumace. Attesi i chiarimenti forniti dalla parte costituita al giudice, la causa veniva trattenuta a decisione, come da ordinanza del 25.02.2025.
In via preliminare, si rileva che il giudice fissava udienza alla data del 05.02.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.; attesa la presa visione da parte dell'organo giudicante - in difetto di segnalazione d'urgenza - alla data d'udienza dell'istanza di parte ricorrente di concessione della trattazione scritta della causa, in effetti depositata in data 29.01.2025, revocava l'udienza e concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. per la reiterazione del deposito delle note entro la data del 18.02.2025.
Con provvedimento del 25.02.2025 il giudice, dato atto del mancato deposito delle note scritte, si riservava in ordine alla decisione. Con note scritte del 28.02.2025 lo studio associato, però, rilevava d'aver già depositato le note in data 05.02.2025, richiamandosi alle stesse.
1 Ora, si osserva come la trattazione scritta può ritenersi effettivamente concessa soltanto in caso d'emissione del relativo provvedimento da parte del magistrato, non potendosi reputare detta modalità alternativa di celebrazione del processo disposta per effetto del mero deposito dell'istanza di parte;
detto diversamente, a seguito dell'istanza della parte ricorrente, il giudice dispone la trattazione scritta e concede un successivo termine per il deposito di note ai fini della validità dell'emananda sentenza. Nella fattispecie, si rinviene, tuttavia, la possibilità d'equivoco ingenerato dalla comunicazione di disponibilità del giudice alla trattazione scritta in caso di istanza di controparte, che pare aver inteso far coincidere l'istanza di trattazione scritta, già recante la rassegnazione delle proprie difese, e l'adempimento demandato entro la data del 18.02.2025. Posto che “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” e che, nella vicenda in esame, le conclusioni riportate nell'atto introduttivo coincidono con quelle rassegnate nelle note scritte del 05.02.2025, antecedenti all'assunzione della riserva dal parte del magistrato, si ritiene di procedere all'esame della vicenda in punto competenza del giudice adito e, infine, nel merito.
In ordine alla competenza del giudice adito, si rileva come sussista la competenza funzionale del Tribunale di Biella in composizione monocratica ex art. 14, 2° c. del d. lgs.
150/2011, così come novellato dalla recente riforma, in ragione dell'unitarietà della causa petendi dedotta ex art. 1218 c.c., nonché del cumulo di domande verso la medesima persona, anche in ragione del divieto di frazionabilità del credito, evidenziandosi, altresì, la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Biella in considerazione del circondario, in cui l'attività difensiva risulta essere stata prestata, e del foro del consumatore.
Per quanto concerne il merito, si evidenzia che in tema di riparto probatorio nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. parte creditrice è tenuta alla prova del titolo negoziale azionato, nonché all'allegazione dell'inadempimento altrui, mentre grava su parte debitrice, in ragione della presunzione di colpa, l'onere di comprovare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui diritto o, ancora, la non imputabilità dell'inadempimento lamentato da controparte. Nella fattispecie, parte ricorrente risulta aver dimostrato l'attività difensiva svolta dai legali componenti lo studio associato (cfr. docc. 9-15) in favore della parte odierna resistente con riferimento a ciascuno dei giudizi penali sopraindicati, comprensivi della fase di studio, della fase introduttiva, della fase di trattazione e della fase decisoria, come si evince non soltanto dalle procure compiegate agli atti, ma anche dalle sentenze, che definivano i rispettivi giudizi (cfr. docc. 1 e 2); a tal proposito si precisa che il resistente, talora indicato nei documenti versati in atti come signor ”, abbia acquisito - Parte_1 pendenti le vicende processuali penali, che lo coinvolgevano - il cognome materno
”, come ricavabile dalla pagina 2 della sentenza del Giudice di Pace. Per CP_2 quanto concerne il quantum, si reputa che la pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio sia conforme a quanto previsto dal D.M. 5572014 per i procedimenti penali, rispettivamente, dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale.
Ciò posto, si ritiene la domanda svolta da parte ricorrente fondata, con conseguente obbligo a carico dell'assistito del pagamento della somma pari a €1.300,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, a C.P.A. come per legge, a I.V.A.se dovuta e a € 27,00 per esposti. Infine, con riguardo alle spese di lite relative al presente procedimento, esse si pongono a carico del signor in ragione del principio della soccombenza. CP_2
2 Dette spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in applicazione dei compensi minimi in ragione del circoscritto numero di questioni trattate, della semplicità delle stesse, della giurisprudenza consolidatasi e dell'attività difensiva, in concreto, svolta, tenuto conto della contumacia del signor , con esclusivo riguardo alla fase di studio, a quella introduttiva e a CP_2 quella decisionale e così per i seguenti importi: fase di studio €213,00 fase introduttiva €213,00 fase decisionale €426,00 e così per € 852,00 per compensi, oltre a € 76,00 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a
€ 1.300,00 per compensi dovuti in ragione dell'attività professionale prestata nei predetti giudizi penali, oltre al 15% per spese generali, a C.P.A. come per legge, a I.V.A.se dovuta e a € 27,00 per esposti;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a € 852,00 per compensi, oltre a € 88,70 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta.
Biella, 04.04.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. L. GAGINO, come da procura alle liti;
- PARTE RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.10.2023 lo studio legale associato odierno ricorrente adiva il Tribunale di Biella nei confronti del signor , chiedendo la condanna di CP_2 quest'ultimo al pagamento della somma pari a € 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali, a C.P.A. come per legge, a I.V.A.se dovuta e a € 27,00 per esposti derivanti dall'attività prestata sia nell'ambito del procedimento n. N. 255/16 R.G.N.R. mod 21/bis avanti il Giudice di Pace di Biella, in cui l'odierno resistente era parte civile, sia nell'ambito del procedimento n. 586/2016 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Biella, in cui il signor era persona offesa. CP_2
Parte ricorrente allegava che la difesa era stata prestata per quattro fasi con riferimento a ciascun giudizio e che, nonostante la comunicazione in data 13.03.2020 della notula n. 32/2020, l'assistito non aveva provveduto a saldare il proprio debito. All'udienza del 31.01.2024 il giudice, attesa la ritualità della notifica, dichiarava parte resistente contumace. Attesi i chiarimenti forniti dalla parte costituita al giudice, la causa veniva trattenuta a decisione, come da ordinanza del 25.02.2025.
In via preliminare, si rileva che il giudice fissava udienza alla data del 05.02.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.; attesa la presa visione da parte dell'organo giudicante - in difetto di segnalazione d'urgenza - alla data d'udienza dell'istanza di parte ricorrente di concessione della trattazione scritta della causa, in effetti depositata in data 29.01.2025, revocava l'udienza e concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. per la reiterazione del deposito delle note entro la data del 18.02.2025.
Con provvedimento del 25.02.2025 il giudice, dato atto del mancato deposito delle note scritte, si riservava in ordine alla decisione. Con note scritte del 28.02.2025 lo studio associato, però, rilevava d'aver già depositato le note in data 05.02.2025, richiamandosi alle stesse.
1 Ora, si osserva come la trattazione scritta può ritenersi effettivamente concessa soltanto in caso d'emissione del relativo provvedimento da parte del magistrato, non potendosi reputare detta modalità alternativa di celebrazione del processo disposta per effetto del mero deposito dell'istanza di parte;
detto diversamente, a seguito dell'istanza della parte ricorrente, il giudice dispone la trattazione scritta e concede un successivo termine per il deposito di note ai fini della validità dell'emananda sentenza. Nella fattispecie, si rinviene, tuttavia, la possibilità d'equivoco ingenerato dalla comunicazione di disponibilità del giudice alla trattazione scritta in caso di istanza di controparte, che pare aver inteso far coincidere l'istanza di trattazione scritta, già recante la rassegnazione delle proprie difese, e l'adempimento demandato entro la data del 18.02.2025. Posto che “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” e che, nella vicenda in esame, le conclusioni riportate nell'atto introduttivo coincidono con quelle rassegnate nelle note scritte del 05.02.2025, antecedenti all'assunzione della riserva dal parte del magistrato, si ritiene di procedere all'esame della vicenda in punto competenza del giudice adito e, infine, nel merito.
In ordine alla competenza del giudice adito, si rileva come sussista la competenza funzionale del Tribunale di Biella in composizione monocratica ex art. 14, 2° c. del d. lgs.
150/2011, così come novellato dalla recente riforma, in ragione dell'unitarietà della causa petendi dedotta ex art. 1218 c.c., nonché del cumulo di domande verso la medesima persona, anche in ragione del divieto di frazionabilità del credito, evidenziandosi, altresì, la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Biella in considerazione del circondario, in cui l'attività difensiva risulta essere stata prestata, e del foro del consumatore.
Per quanto concerne il merito, si evidenzia che in tema di riparto probatorio nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. parte creditrice è tenuta alla prova del titolo negoziale azionato, nonché all'allegazione dell'inadempimento altrui, mentre grava su parte debitrice, in ragione della presunzione di colpa, l'onere di comprovare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui diritto o, ancora, la non imputabilità dell'inadempimento lamentato da controparte. Nella fattispecie, parte ricorrente risulta aver dimostrato l'attività difensiva svolta dai legali componenti lo studio associato (cfr. docc. 9-15) in favore della parte odierna resistente con riferimento a ciascuno dei giudizi penali sopraindicati, comprensivi della fase di studio, della fase introduttiva, della fase di trattazione e della fase decisoria, come si evince non soltanto dalle procure compiegate agli atti, ma anche dalle sentenze, che definivano i rispettivi giudizi (cfr. docc. 1 e 2); a tal proposito si precisa che il resistente, talora indicato nei documenti versati in atti come signor ”, abbia acquisito - Parte_1 pendenti le vicende processuali penali, che lo coinvolgevano - il cognome materno
”, come ricavabile dalla pagina 2 della sentenza del Giudice di Pace. Per CP_2 quanto concerne il quantum, si reputa che la pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio sia conforme a quanto previsto dal D.M. 5572014 per i procedimenti penali, rispettivamente, dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale.
Ciò posto, si ritiene la domanda svolta da parte ricorrente fondata, con conseguente obbligo a carico dell'assistito del pagamento della somma pari a €1.300,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, a C.P.A. come per legge, a I.V.A.se dovuta e a € 27,00 per esposti. Infine, con riguardo alle spese di lite relative al presente procedimento, esse si pongono a carico del signor in ragione del principio della soccombenza. CP_2
2 Dette spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in applicazione dei compensi minimi in ragione del circoscritto numero di questioni trattate, della semplicità delle stesse, della giurisprudenza consolidatasi e dell'attività difensiva, in concreto, svolta, tenuto conto della contumacia del signor , con esclusivo riguardo alla fase di studio, a quella introduttiva e a CP_2 quella decisionale e così per i seguenti importi: fase di studio €213,00 fase introduttiva €213,00 fase decisionale €426,00 e così per € 852,00 per compensi, oltre a € 76,00 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a
€ 1.300,00 per compensi dovuti in ragione dell'attività professionale prestata nei predetti giudizi penali, oltre al 15% per spese generali, a C.P.A. come per legge, a I.V.A.se dovuta e a € 27,00 per esposti;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a € 852,00 per compensi, oltre a € 88,70 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta.
Biella, 04.04.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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