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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
VG 2496/24
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]19 22060 CARUGO ITALIA con l'Avv. BRAMBILLA GIOVANNI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]22 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. ROSSINI LUIGI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in MARIANO COMENSE, in data 29/06/2013,
(anno 2013, atto n. 20, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI NON economicamente indipendenti:
, nato in data [...] a [...] e , in Persona_1 Persona_2 data 03.07.2017 a Carate Brianza (MB), 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/10/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco massimo rispetto e liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Per Per_
2. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario, nelle seguenti modalità:
- prima settimana: lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre mentre mercoledì, giovedì e venerdì staranno con il padre;
- seconda settimana: lunedì, martedì, sabato e domenica con il padre mentre mercoledì, giovedì e venerdì staranno con la madre;
- nel periodo inerente le festività natalizie, i periodi di permanenza dei figli saranno così regolati: la settimana dal 23 Dicembre al 30 Dicembre con un genitore e la settimana dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore alternando, di anno in anno, la settimana di Natale con quella del primo dell'anno;
- nel periodo inerente le festività pasquali, parimenti;
la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'angelo con l'altro genitore, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale;
- viene altresì concordata l'alternanza anche per le festività infrasettimanali, i ponti scolastici e per i ponti festivi;
- nel periodo inerente le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno.
3. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura;
i minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in Via Santo Stefano n. 22 a Mariano
Comense (CO).
4. La casa coniugale, sita in Mariano Comense (CO), Via San Martino n. 7 e di proprietà del signor
, è stata precedentemente venduta ed il signor si è trasferito presso un immobile da Parte_1 Parte_1 lui acquistato e sito in Via Giuseppe Mazzini n. 19 a Carugo (CO), mentre la signora si è già Pt_2 trasferita presso un'immobile dalla stessa locato e sito in Via Santo Stefano n. 22 a Mariano Comense
(CO).
5. I coniugi hanno già diviso le suppellettili della casa coniugale secondo accordi tra loro.
6. In merito al mutuo contratto dal signor -stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena in data Parte_1
11/6/2021 a rogito del dott. e gravante sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, Persona_3 sottoscritto anche dalla signora in qualità -pure ella- di mutuataria, il signor si Pt_2 Parte_1 impegna e si obbliga a pagarne regolarmente le rate e ogni ulteriore spesa e/o interessi di mora inerenti e connessi al mutuo, con la espressa precisazione che, nel malaugurato caso in cui la signora Pt_2 nella suddetta qualità, dovesse essere sottoposta ad azioni stragiudiziali di pagamento e/o ad azioni
2 giudiziali esecutive da parte dell'ente mutuante, il signor si obbligherà a manlevarla da ogni e Parte_1 qualsiasi somma, oneri e spese che la stessa dovesse incontrare in ordine al mutuo de quo;
7. Il signor si impegna, altresì, sin d'ora ad individuare una soluzione (tra cui -a titolo solo Parte_1 esemplificativo- vendita dell'immobile, subentro di altro ente garante etc.) che possa consentire alla moglie signora di essere sollevata dalla sua condizione di “mutuataria” relativamente al mutuo Parte_2 meglio indicato al superiore punto 6.
8. Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese sostenute in favore dei figli:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione quali ad esempio corsi di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Ogni altra spesa di natura straordinaria, non rientrante in quelle sopra indicate, dovrà essere previamente concordata dai genitori.
Relativamente alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenza rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
3 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni, ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute interamente da un genitore dovrà avvenire ad opera dell'altro genitore entro 5 (cinque) giorni dall'esborso, previa verifica della documentazione fiscalmente valida. In caso di spese superiori a €
500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
Si intende qui richiamato quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Como.
9. Le parti hanno espressamente convenuto che l'assegno unico e universale per i figli sarà attribuito alla sig.ra che provvederà ad utilizzarlo a supporto delle spese sostenute per i figli. Parte_2
10. I coniugi stanno provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 29/06/2013, in MARIANO COMENSE
4 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE
(anno 2013, atto n. 20, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22/05/2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
5
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11/10/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]19 22060 CARUGO ITALIA con l'Avv. BRAMBILLA GIOVANNI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]22 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. ROSSINI LUIGI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in MARIANO COMENSE, in data 29/06/2013,
(anno 2013, atto n. 20, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI NON economicamente indipendenti:
, nato in data [...] a [...] e , in Persona_1 Persona_2 data 03.07.2017 a Carate Brianza (MB), 1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/10/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco massimo rispetto e liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Per Per_
2. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario, nelle seguenti modalità:
- prima settimana: lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre mentre mercoledì, giovedì e venerdì staranno con il padre;
- seconda settimana: lunedì, martedì, sabato e domenica con il padre mentre mercoledì, giovedì e venerdì staranno con la madre;
- nel periodo inerente le festività natalizie, i periodi di permanenza dei figli saranno così regolati: la settimana dal 23 Dicembre al 30 Dicembre con un genitore e la settimana dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro genitore alternando, di anno in anno, la settimana di Natale con quella del primo dell'anno;
- nel periodo inerente le festività pasquali, parimenti;
la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'angelo con l'altro genitore, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale;
- viene altresì concordata l'alternanza anche per le festività infrasettimanali, i ponti scolastici e per i ponti festivi;
- nel periodo inerente le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 Maggio di ogni anno.
3. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura;
i minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in Via Santo Stefano n. 22 a Mariano
Comense (CO).
4. La casa coniugale, sita in Mariano Comense (CO), Via San Martino n. 7 e di proprietà del signor
, è stata precedentemente venduta ed il signor si è trasferito presso un immobile da Parte_1 Parte_1 lui acquistato e sito in Via Giuseppe Mazzini n. 19 a Carugo (CO), mentre la signora si è già Pt_2 trasferita presso un'immobile dalla stessa locato e sito in Via Santo Stefano n. 22 a Mariano Comense
(CO).
5. I coniugi hanno già diviso le suppellettili della casa coniugale secondo accordi tra loro.
6. In merito al mutuo contratto dal signor -stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena in data Parte_1
11/6/2021 a rogito del dott. e gravante sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, Persona_3 sottoscritto anche dalla signora in qualità -pure ella- di mutuataria, il signor si Pt_2 Parte_1 impegna e si obbliga a pagarne regolarmente le rate e ogni ulteriore spesa e/o interessi di mora inerenti e connessi al mutuo, con la espressa precisazione che, nel malaugurato caso in cui la signora Pt_2 nella suddetta qualità, dovesse essere sottoposta ad azioni stragiudiziali di pagamento e/o ad azioni
2 giudiziali esecutive da parte dell'ente mutuante, il signor si obbligherà a manlevarla da ogni e Parte_1 qualsiasi somma, oneri e spese che la stessa dovesse incontrare in ordine al mutuo de quo;
7. Il signor si impegna, altresì, sin d'ora ad individuare una soluzione (tra cui -a titolo solo Parte_1 esemplificativo- vendita dell'immobile, subentro di altro ente garante etc.) che possa consentire alla moglie signora di essere sollevata dalla sua condizione di “mutuataria” relativamente al mutuo Parte_2 meglio indicato al superiore punto 6.
8. Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese sostenute in favore dei figli:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione quali ad esempio corsi di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Ogni altra spesa di natura straordinaria, non rientrante in quelle sopra indicate, dovrà essere previamente concordata dai genitori.
Relativamente alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario, con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenza rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
3 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni, ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute interamente da un genitore dovrà avvenire ad opera dell'altro genitore entro 5 (cinque) giorni dall'esborso, previa verifica della documentazione fiscalmente valida. In caso di spese superiori a €
500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
Si intende qui richiamato quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Como.
9. Le parti hanno espressamente convenuto che l'assegno unico e universale per i figli sarà attribuito alla sig.ra che provvederà ad utilizzarlo a supporto delle spese sostenute per i figli. Parte_2
10. I coniugi stanno provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 29/06/2013, in MARIANO COMENSE
4 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE
(anno 2013, atto n. 20, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22/05/2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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