Art. 6.
I consiglieri di 1ª e di 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 730 , sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
I consiglieri di 1ª e di 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 730 , sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.