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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Comunali S.r.l. - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36283/A IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, avverso l'avviso di accertamento nr.36283/A del 27.03.2025, notificato a mezzo posta in data 20.05.2025, relativo al pagamento della somma di € 6.664,00 per l'imposta municipale sugli immobili anno 2019. Deduceva l'illegittima applicazione dell'imposta sull'immobile adibito ad abitazione principale, nonché la decadenza dell'Enten impositore dal potere di accertamento dal tributo locale, ovvero in via gradata, la prescrizione del credito azionato. Si costituiva ritualmente la Risco S.r.l., società di riscossione comunale per il Comune di Francavilla al Mare, contestando integralmente l'avversa domanda, ribadendo la fondatezza del proprio operato la non spettanza del regime IMU da abitazione principale per assenza del requisito della dimora abituale, eccependo che l'omissione del versamento della imposta relativamente agli immobili non abitativi, appare essere incontestata. Ribadiva infine, la insussistenza della eccepita decadenza e prescrizione sul rilievo della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Concludeva per il rigetto del ricorso. Veniva concessa con ordinanza nr.414/2025 la provvisoria sospensione dell'atto impugnato e alla pubblica udienza del
29.01.2026, previo scambio di memorie ex art.32 comma 2 D.lgs 546/92, dopo ampia discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo ritualmente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, ed assorbita ogni questione ed eccezione giuridica proposta, si rileva che la giurisprudenza ritiene determinante ai fini della spettanza dell'esenzione da abitazione principale del requisito della dimora abituale, che nella ipotesi che ci occupa appare non adeguatamente dimostrata da parte del ricorrente. L'assenza di prova oggettiva riconducibile in maniera certa alla effettiva abitualità della dimora nell'immobile oggetto di tassazione, non consente di ritenere provata la circostanza. Le posizioni contrastanti delle parti e le risultanze documentali, non consentono , stante la oggettiva controvertibilità della vicenda, di addivenire in maniera serena ad un giudizio di accoglimento del proposto gravame. La stessa giurisprudenza in materia, non appare univoca. Stante il rigetto, le spese seguono la soccombenza, ma vengono liquidate forfettariamente sul presupposto della oggettiva complessità della questione proposta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico Monocratico, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 450,00. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 363/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Comunali S.r.l. - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36283/A IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO)
Resistente/Appellato: (INSISTE PER IL RIGETTO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, avverso l'avviso di accertamento nr.36283/A del 27.03.2025, notificato a mezzo posta in data 20.05.2025, relativo al pagamento della somma di € 6.664,00 per l'imposta municipale sugli immobili anno 2019. Deduceva l'illegittima applicazione dell'imposta sull'immobile adibito ad abitazione principale, nonché la decadenza dell'Enten impositore dal potere di accertamento dal tributo locale, ovvero in via gradata, la prescrizione del credito azionato. Si costituiva ritualmente la Risco S.r.l., società di riscossione comunale per il Comune di Francavilla al Mare, contestando integralmente l'avversa domanda, ribadendo la fondatezza del proprio operato la non spettanza del regime IMU da abitazione principale per assenza del requisito della dimora abituale, eccependo che l'omissione del versamento della imposta relativamente agli immobili non abitativi, appare essere incontestata. Ribadiva infine, la insussistenza della eccepita decadenza e prescrizione sul rilievo della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Concludeva per il rigetto del ricorso. Veniva concessa con ordinanza nr.414/2025 la provvisoria sospensione dell'atto impugnato e alla pubblica udienza del
29.01.2026, previo scambio di memorie ex art.32 comma 2 D.lgs 546/92, dopo ampia discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo ritualmente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, ed assorbita ogni questione ed eccezione giuridica proposta, si rileva che la giurisprudenza ritiene determinante ai fini della spettanza dell'esenzione da abitazione principale del requisito della dimora abituale, che nella ipotesi che ci occupa appare non adeguatamente dimostrata da parte del ricorrente. L'assenza di prova oggettiva riconducibile in maniera certa alla effettiva abitualità della dimora nell'immobile oggetto di tassazione, non consente di ritenere provata la circostanza. Le posizioni contrastanti delle parti e le risultanze documentali, non consentono , stante la oggettiva controvertibilità della vicenda, di addivenire in maniera serena ad un giudizio di accoglimento del proposto gravame. La stessa giurisprudenza in materia, non appare univoca. Stante il rigetto, le spese seguono la soccombenza, ma vengono liquidate forfettariamente sul presupposto della oggettiva complessità della questione proposta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico Monocratico, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 450,00. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv. Pierpaolo Andreoni