Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2025, proposto da ER OI e IC OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Contoz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Commissione elettorale circondariale di Aosta e il Ministero dell’interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Cesare Clap, in qualità di presentatore della lista “Avenir Ensemble”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della «comunicazione di invalidità della lista per il Comune di Valgrisenche» resa dalla Commissione elettorale circondariale di Aosta, prot n. 51309 del 26 agosto 2025, consegnata a mano al delegato di lista, ER OI, in data 26 agosto 2025, e per la conseguente ammissione della lista con contrassegno «coppa amicizia con scritta “Unis on réussit” colori legno-drap» alle elezioni generali comunali del comune di Valgrisenche fissate per il 28 settembre 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione elettorale circondariale e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 1° settembre 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo notificato e depositato in data 29 agosto 2025 i nominati in epigrafe hanno esposto quanto segue.
2. Alle ore 9:30 del 24 agosto 2025 ER OI, nella sua qualità di delegato effettivo di lista, ha presentato presso la Segreteria del comune di Valgrisenche le candidature alla carica di sindaco di IC OR e alla carica di vicesindaco di ZI RD, nonché una lista di nove candidati alla carica di consigliere comunale con il contrassegno «coppa amicizia con scritta “Unis on réussit”, con legno e drap». Alla dichiarazione di presentazione di lista sono stati allegati: la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carico di sindaco firmata e autenticata, la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di vicesindaco firmata e autenticata, nove dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale firmate e autenticate, undici certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vicesindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, sei esemplari del contrassegno di lista e il programma.
In occasione della presentazione della predetta documentazione è stato compilato il modello 002a/EC, recante la sottoscrizione della lista dei candidati alle elezioni comunali da parte dei cittadini ER OI, UR LL, GI LL, NA SE e EN EL ON. Costoro hanno apposto le sottoscrizioni presso l’ufficio del Segretario comunale in un’unica sessione, contestualmente alla presentazione della documentazione inerente alla lista “Unis on réussit”, dopo essere stati identificati dal medesimo Segretario, che ha autenticato le sottoscrizioni.
Lo stesso 24 agosto 2025, al termine delle operazioni volte alla presentazione della lista “Unis on réussit”, alla quale è stato assegnato il numero 1, alle ore 10.30 circa, sono state depositate presso il medesimo ufficio la candidatura a sindaco del signor IS LU, quella a vicesindaco della signora OR BA e quelle a consigliere comunale dei signori AT BA, ES OI, EP RD, RA RA, HE RI, EN ER e NU AZ, componenti della lista denominata “Avenir Ensemble”. La predetta lista, alla quale è stato assegnato il numero 2, è stata contestualmente sottoscritta, in un’unica sessione e alla presenza del Segretario in veste di autenticatore, da altri nove cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Valgrisenche.
Dopo tali operazioni il Segretario si è recato personalmente ad Aosta, dove ha consegnato alla Commissione elettorale circondariale tutti gli atti relativi alla candidatura alla carica di sindaco, di vicesindaco e di consigliere comunale per le suddette liste. In particolare, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Commissione, con riferimento alla lista n. 1, “Unis on réussit”, il Segretario ha depositato: la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco, del candidato alla carica di vicesindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale; la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco firmata e autenticata; la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di vicesindaco firmata e autenticata; nove dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale firmate e autenticate; undici certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali in un comune della Repubblica dei candidati sindaco, vicesindaco e consigliere comunale; tre esemplari del contrassegno del diametro di cm 10 e tre esemplari del contrassegno cm 3; copia del programma; un modulo recante il contrassegno di lista con cinque firme autenticate. In particolare, la segretaria della Commissione elettorale circondariale ha certificato di aver ricevuto «n° 1 modulo recanti il contrassegno di lista e comprendente n° 5 firme di sottoscrizione della lista debitamente autenticate».
All’esito dell’esame delle candidature, iniziato nel pomeriggio del 24 agosto 2025, il Segretario è stato informalmente avvisato della mancata congiunzione del foglio recante le sottoscrizioni. Conseguentemente, ha trasmesso alla Commissione una dichiarazione con la quale ha attestato di aver autenticato personalmente le firme dei sottoscrittori di lista in un’unica sessione e alla contemporanea presenza di tutti i sottoscrittori e confermato che l’intera lista dei candidati era conosciuta dai sottoscrittori al momento della sottoscrizione, essendo stata loro mostrata e messa a disposizione prima dell’apposizione delle firme.
La Commissione elettorale circondariale in data 26 agosto 2025 ha consegnato al delegato della lista “Unis on réussit”, ER OI, una comunicazione di invalidità della lista, motivata con riferimento alla mancanza del requisito obbligatorio di cui all’art. 33, comma 5 della legge regionale 9 febbraio 1995.
3. Impugnando il provvedimento in parola, con due motivi di ricorso gli interessati hanno dedotto: la violazione degli artt. 33 e 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, dei principi di affidamento e strumentalità delle forme, nonché l’eccesso di potere per inosservanza delle istruzioni e dei modelli messi a disposizione; la violazione degli artt. 48 e 51 della Costituzione e dell’art. 35, comma 3 della legge regionale n. 5 del 1995, nonché dei principi di ragionevolezza e buon andamento, e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e la contraddittorietà tra atti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Il rappresentante della lista concorrente, evocato in giudizio, è rimasto intimato.
All’udienza pubblica del 1° settembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Le doglianze possono essere unitariamente scrutinate, attesa la loro omogeneità.
4.1. Il Collegio è consapevole che, secondo la consolidata giurisprudenza sul punto, «l'esigenza che la sottoscrizione sia apposta su moduli contenenti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati è finalizzata a garantire e attestare la consapevolezza e volontà dei firmatari di fornire supporto a quella specifica compagine politica e al relativo progetto di governo». Ne deriva che «i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, timbri lineari, firme, etc., in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati» (tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2025, n. 5814).
4.2. Va dato tuttavia atto che un recente indirizzo giurisprudenziale ha inteso declinare tale orientamento valorizzando, in determinate e particolari vicende, la circostanza che la volontà degli elettori firmatari sia desumibile in maniera univoca e immediata da altri elementi che possono emergere nel corso del procedimento ovvero in sede giurisdizionale, e che consentono di ritenere indubbio il sostegno alla lista (Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 4211). Successive pronunce hanno puntualizzato che, in una cornice di necessario formalismo, posto presidio dei principi di buon andamento e par condicio , si tratta di casi in cui solo una eccezionale concomitanza di circostanze permette di ricostruire in maniera certa l’intento dei sottoscrittori (ad es. Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2024, n. 4580).
Siffatti elementi sono stati di volta in volta individuati in plurime pronunce, dando luogo a una casistica variegata e utile a orientare l’interprete.
4.3. Facendo applicazione di tali coordinate nel caso di specie si può osservare quanto segue.
4.3.1. Anzitutto, dal modello compilato (doc. 10 ricorrenti) si evince che le firme sono state apposte alla presenza del Segretario comunale, che le ha autenticate. Tale circostanza, di per sé non probante (tra le altre Cons. Stato, Sez. II, 8 novembre 2022, n. 9816), indizia comunque nel senso della riferibilità delle firme alla lista per la seguente ragione: l’autentica specifica il numero di firme (cinque), che corrisponde al numero indicato nella ricevuta (doc. 15 ricorrente) rilasciata dalla Commissione elettorale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, 17 maggio 2024, n. 359).
4.3.2. L’elemento appena riferito può essere apprezzato unitamente alla circostanza che nel Comune sono state presentate due sole liste elettorali (per la valorizzazione di tale dato Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 4222; T.A.R. Marche, Sez. II, 24 maggio 2024, n. 489). Nello specifico, risulta neutralizzato il rischio di confusione tra sottoscrizioni e contrassegni in quanto, come si evince dalla ricevuta della Commissione relativa alla lista concorrente (doc. 16), a corredo di quest’ultima è stato prodotto un numero diverso di firme, pari a nove.
4.3.3. Ancora, devono essere tenute in debito conto le dimensioni del Comune, che, stando a quanto riferito nel ricorso, conta centottantasei abitanti: si tratta di un numero sufficientemente esiguo da scongiurare la possibilità che l’intento dei sottoscrittori sia travisato (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, n. 359 del 2024, cit.).
4.3.4. Infine, non si può sottacere che il Segretario comunale, in data 25 agosto 2025, ha trasmesso alla Commissione una dichiarazione in cui riferisce di aver mostrato la lista ai sottoscrittori, che hanno apposto le firme contestualmente (doc. 13 ricorrenti). La circostanza è confermata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio firmate dagli stessi sottoscrittori in data 27 agosto 2025 (doc. 14 ricorrenti). Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi costituiscono prove atipiche e possono essere utilizzate in quanto non smentite dalle risultanze processuali sopra evidenziate (in generale Cass. civ., Sez. I, ord. 6 aprile 2023, n. 9507): di tale principio la giurisprudenza amministrativa ha fatto applicazione in vicende simili proprio con riguardo alle attestazioni del Segretario comunale e dei sottoscrittori (Cons. Stato, n. 4222 del 2023, cit.; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 17 maggio 2024, n. 530)
4.4. Tali dati, unitariamente considerati, risultano idonei, nonostante l’omessa congiunzione dei fogli su cui sono state apposte le sottoscrizioni per la presentazione della lista dei ricorrenti, a dimostrare univocamente la volontà dei cittadini elettori di avallare la candidatura di quella data compagine politica.
5. In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato e riammessa la lista “Unis on réussit”, unitamente alle candidature collegate, alla competizione elettorale.
6. Le peculiarità del caso concreto e la varietà della casistica giurisprudenziale sul tema giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ammette la lista alla competizione elettorale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 1° settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
ES Cappadonia, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO