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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7324 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 4346/2023
All'udienza collegiale del giorno 04/12/2025 ore 09:45
Presidente Dott. CA GA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GUERRERA FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAVALIERI FEDERICA
Avv. GALATA' PELLEGRINI LAURA presente
Controparte_2
Avv. GUERRERA WALTER presente
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere. Le parti concludono come dai rispettivi atti. La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1 R.G. 4346/2023 ( ) P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: CA GA Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 4.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 4369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 in data 26.9.2023, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale Furio Camillo n. 99, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guerrera che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Roma, Viale Furio Camillo n. 99, presso lo studio dell'Avv. Walter Guerrera che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato/appellante incidentale E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 C.F._3
Via Valerio Publicola n. 67, presso lo studio degli Avv.ti Federica Cavalieri e Laura Galatà Pellegrini che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8761/2023 – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, , in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Roma, Controparte_1
Via dei Quintili n. 218, identificato al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 940, part. 375, zona 4 cat. A/4, rappresentava quanto segue: con contratto sottoscritto in data 27.10.2000, registrato in data 2.11.2000 al n. 28029, serie 3, concedeva in locazione ad uso abitativo la suddetta unità immobiliare a;
il contratto aveva durata pari ad anni Pt_1 Parte_1
2+2, a partire dal 27.10.2000 al 27.10.2002, con possibilità di tacito rinnovo in caso di mancata disdetta;
con raccomandata A/R del 4.3.2020, regolarizzata d'ufficio in data 28.3.2020, la locatrice manifestava la propria volontà di non rinnovare il suddetto contratto alla scadenza del 26.10.2020; intervenuta la scadenza del contratto, il conduttore non Parte_1 rilasciava l'immobile. In ragione di ciò, la locatrice si rivolgeva al Tribunale di Roma per la
2 convalida dello sfratto per finita locazione, ex art. 657 c.p.c., ovvero, in caso di opposizione, per l'emissione di ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare la propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva non essendovi alcun rapporto in essere con la locatrice
. Quest'ultima, infatti, sottoscriveva un nuovo e diverso contratto di locazione relativo CP_1 alla medesima unità immobilitare con in data 1.10.2003, registrato in Controparte_2 data 14.10.2003 al n. 7002, serie 3. Alla luce di ciò, il conduttore dell'immobile sarebbe
[...]
e non l'intimato . Concludeva chiedendo: in via Controparte_2 Parte_1 preliminare, di rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva dell'intimato, con conseguente pronuncia di estinzione;
in via subordinata, di dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'odierno intimato per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare la domanda perché improponibile, inammissibile, nulla, infondata in fatto e diritto e non provata;
in via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto, con fissazione della data di esecuzione, di concedere il termine nella misura massima consentita dalla legge;
di dichiarare responsabile della violazione di cui all'art. 96 c.p.c. Controparte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore di , di tutti i Parte_1 danni subiti e subendi a causa della temerarietà dell'azione mossa nei suoi confronti, da determinare in euro 1.500,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa. Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 31.3.2021, il Giudice rinviava la causa concedendo a parte attrice un termine per replicare alle deduzioni di controparte. All'udienza del 22.6.2021, la difesa di parte attrice confermava la stipula del contratto di locazione in data 1.10.2003 con e chiedeva disporsi l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti in quest'ultimo; il Giudice autorizzava quanto richiesto. Si costituiva in giudizio , rappresentando di aver sottoscritto in data Controparte_2
1.10.2003 con un contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile sito Controparte_1 in Roma, Via dei Quintili n. 218, avente durata pari ad anni 2+2, a partire dal 1.10.2003 al 1.10.2005, con possibilità di tacito rinnovo in caso di mancata disdetta. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda poiché fondata su di un titolo non più in essere, ovvero il contratto di locazione sottoscritto in data 27.10.2000 con il precedente conduttore
[...]
. Concludeva chiedendo: nel merito, di rigettare la domanda perché Parte_1 infondata in fatto e diritto e non provata;
in via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto, con fissazione della data di esecuzione, di concedere il termine nella misura massima consentita dalla legge;
in ogni caso, di condannare la parte intimante al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 1.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa. Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale, con provvedimento depositato in data 20.10.2021, rilevato che “non v'è prova della cessazione a nessuno titolo del primo contratto di locazione posto in essere nel 2000 con la conseguenza che nel momento in cui il locatore ha concesso in locazione l'immobile nel 2003 ad
non ne aveva certamente la disponibilità”, ritenuta necessaria una Controparte_2 disamina più approfondita, il Giudice disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti. Con memoria integrativa depositata in data 24.1.2022, contestava l'asserita Controparte_1 risoluzione del contratto di locazione del 27.10.2000 (“Non risulta in atti, infatti, né è stata provata da controparte la risoluzione del primo contratto di locazione che pertanto era valido ed efficace tra le parti e per cui è stata spedita regolare disdetta come da atti depositati”, cfr.
3 pag. 3 memoria integrativa). Con riferimento al secondo contratto di locazione del 1.10.2003, precisava che lo stesso era stato stipulato con poiché quest'ultimo già Controparte_2 abitava nell'immobile unitamente al fratello;
la locatrice, quindi, Parte_1 avrebbe agito in buona fede al fine di regolarizzare la posizione di Inoltre, ritenute CP_2 le condizioni di degrado e inagibilità in cui versava l'immobile, eccepiva l'inadempimento dei conduttori all'obbligazione contrattuale di custodire e mantenere l'immobile in buono stato. Concludeva chiedendo: di convalidare lo sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito in Roma, Via dei Quintili n. 218, relativamente al contratto del 27.10.2000 e ordinare il rilascio dell'immobile da parte di tutti gli occupanti;
di accertare l'inadempimento del conduttore e dichiarare risolto il contratto del 1.10.2003 per fatto e colpa dello stesso e, per l'effetto, ordinare il rilascio dell'immobile da parte di tutti gli occupanti;
in via subordinata, di dichiarare entrambi i contratti risolti per inadempimento dei conduttori e ordinare il rilascio dell'immobile da parte di tutti gli occupanti;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la licenza per finita locazione relativamente al contratto del 1.10.2003 alla data di scadenza del 30.9.2023 e ordinare il rilascio dell'immobile; in ogni caso, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni provocati all'immobile reso inagibile da quantificarsi in via equitativa, stante l'impossibilità della quantificazione dovuta all'impossibilità da parte dell'istante di accedere all'immobile, nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al risarcimento/restituzione dell'importo della sanzione amministrativa pari ad euro 346,20 che aveva versato a causa Controparte_1 dell'inadempimento degli occupanti l'immobile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con memorie integrative depositate rispettivamente in data 2.2.2022 e in data 1.2.2022,
[...]
e si riportavano alle conclusioni già rassegnate Parte_1 Controparte_2 nelle rispettive comparse di costituzione. All'udienza del 23.2.2022, il Giudice rinviava la causa all'esito del procedimento di mediazione, successivamente conclusosi con esito negativo. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2022, con ordinanza depositata in data 27.6.2022 il Giudice rinviava la causa per la discussione. All'udienza del 23.5.2023, la causa veniva decisa mediante lettura della sentenza. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8761/2023, ritenuto che “la al momento della CP_1 stipula del contratto di locazione con il germano dell'originario conduttore non aveva la titolarità giuridica del bene e pertanto non lo poteva locare”, dichiarava l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1.10.2003 con;
inoltre, CP_2 Controparte_2 dichiarava nulla la clausola del contratto sottoscritto in data 27.10.2000 relativa alla durata di anni due e ne disponeva la sostituzione con la durata legale di anni quattro;
dichiarava la cessazione del contratto di locazione inter partes alla naturale scadenza del 26.10.2020 e, per l'effetto, condannava il conduttore al rilascio dell'immobile sito in Controparte_3
Roma, Via dei Quintili n. 218, in favore di fissando l'esecuzione al Controparte_1
13.6.2023; rigettava le domande riconvenzionali avanzate da parte attrice per la prima volta nella memoria ex art. 426 c.p.c.; condannava le parti convenute al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 650,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2. Con ricorso depositato in data 8.9.2023, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) motivi di carattere istruttorio e difetto di completezza delle prove raccolte. Il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ammetteva l'interrogatorio formale di CP_1 richiesto sia dall'odierno appellante sia da nelle rispettive memorie
[...] CP_2 integrative ex art. 426 c.p.c. L'ammissione di questo mezzo di prova avrebbe consentito al Giudice di superare il suo dubbio circa la disponibilità che la aveva dell'immobile alla CP_1 data del 1.10.2003, manifestato nel provvedimento del 20.10.2021 (“Questa prova, unitamente
4 alle affermazioni delle parti, alle loro reciproche contestazioni, al materiale documentale depositato in atti e alle ammissioni riferite al Giudice, avrebbe chiarito gli accadimenti dell'ultimo ventennio e quelli che sono gli attuali rapporti tra le tre parti di questa causa. Certamente avrebbe potuto accertare, anche con eventuali altre domande che il Giudice avrebbe potuto porre direttamente ed a chiarimento delle rispettive posizioni e soprattutto dei dubbi che aveva manifestato, quella che è stata la responsabilità e la volontà contrattuale dell'odierna appellata, sig.ra e, di conseguenza, la sua reale disponibilità dell'immobile de quo” CP_1
(cfr. pag. 17 ricorso in appello);
2.b) erronea valutazione e/o sottovalutazione delle prove acquisite. L'appellante lamentava l'errata valutazione, interpretazione e rilevanza probatoria della documentazione in atti. Dalle prove documentali in atti risulterebbe che: non era più conduttore Parte_1 dell'immobile de quo sin dall'anno 2003; era conduttore CP_2 Parte_1 dell'immobile sin dal 1.10.2003; il contratto sul quale si fondava la domanda, quello sottoscritto da era stato superato da quello successivo sottoscritto da in data Parte_1 CP_2
1.10.2003, per il quale non era stata domandata la risoluzione per finita locazione. In ragione di ciò, l'appellante non avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio Parte_1 perché estraneo al rapporto contrattuale di locazione in essere tra la proprietaria CP_1
e e, comunque, avrebbe dovuto essere estromesso dal
[...] Controparte_2 giudizio per carenza di legittimazione passiva;
2.c) motivi di carattere istruttorio e mancata e/o errata valutazione di specifico documento: contratto in data 01.10.2003 e registrazione. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il contratto di locazione sottoscritto da e Controparte_1 Controparte_2 in data 1.10.2003 e registrato in data 14.10.2003. Da tale atto e dalla sua relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si desumerebbe la volontà della di sottoscrivere un CP_1 nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via dei Quintili n. 218, nonché la piena ed esclusiva disponibilità del suddetto bene in capo alla locatrice. Con questo suo comportamento – deduceva l'appellante – “la sig.ra , che in causa non CP_1 ha contestato, né disconosciuto il richiamato contratto, da una parte ne ha certificato la validità e legittimità, oltre che disponibilità, dall'altra ha riconosciuto, certificato e provato che il contratto per il quale ha erroneamente agito in giudizio, risalente a 23 anni or sono, sottoscritto con altro e diverso inquilino, ovvero l'odierno appellante, non era più in essere, per Pt_1 essere stato risolto tra loro parti, quantomeno tacitamente, sin da quando ne aveva stipulato uno successivo, con l'attuale inquilino” (cfr. pag. 20 ricorso in appello);
2.d) motivi di carattere istruttorio e mancata e/o errata valutazione di specifico documento: ricevute canoni di locazione corrisposti. L'appellante lamentava la mancata e/o errata valutazione delle ricevute relative ai canoni di locazione corrisposti dal conduttore Controparte_2
a far data dal 1.10.2003. Tali documenti – imputati specificamente a canoni di locazione mensile per l'immobile sito in Roma, Via dei Quintili n. 218 – certificherebbero e dimostrerebbero il sinallagma contrattuale in essere tra il conduttore e la locatrice . Questi CP_2 CP_1 ulteriori documenti, dunque, proverebbero la volontà contrattuale di che Controparte_1 mensilmente incassava le somme a titolo di canone di locazione;
2.e) motivi di carattere istruttorio e mancata e/o errata valutazione di specifico documento: lettera disdetta 03.03.2020. L'appellante censurava l'errata valutazione e/o interpretazione della rilevanza probatoria della lettera di disdetta prodotta in atti dall'intimante , per non CP_1 essere mai stata indirizzata e comunicata a . Tale lettera di disdetta Parte_1 del 3.3.2020, infatti, era indirizzata a tale (C.F. ), persona Per_1 CodiceFiscale_4 sconosciuta e certamente altra rispetto all'odierno appellante. Tale documento certificherebbe il mancato regolare invio e ricezione della disdetta del contratto relativo all'immobile oggetto di causa, formando così piena prova del fatto che non via sarebbe mai stata, nell'anno 2020, alcuna
5 formale e regolare disdetta del primo contratto del 27.10.2000 per la scadenza del 26.10.2020. In assenza di una formale e regolare disdetta del contratto alla scadenza del 26.10.2020, il suddetto contratto si sarebbe rinnovato sino al 26.10.2024 e il Giudicante, quindi, avrebbe erroneamente fissato la data di esecuzione al giorno 13.6.2023, poiché data antecedente a quella di scadenza;
2.f) errata condanna alle spese del giudizio. Il Giudice di prime cure, essendosi pronunciato esclusivamente sul primo contratto di locazione sottoscritto dall'odierno appellante in data 27.10.2000, avrebbe erroneamente condannato entrambi i convenuti al pagamento delle spese del giudizio. Escludendo di fatto dal rapporto contrattuale, il Giudicante avrebbe CP_2 dovuto estrometterlo dal giudizio e, per di più, considerato che la ricorrente aveva insistito per la prima domanda nei confronti di avrebbe dovuto condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del chiamato in causa, per essere stato costretto a resistere in un giudizio nel quale egli non poteva essere parte;
2.g) errato calcolo delle spese del giudizio. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente quantificato le spese di lite. Gli esborsi sostenuti dall'attrice ammontavano a euro CP_1
49,00 – relativi al contributo unificato – così come quantificato nell'atto introduttivo del giudizio, non in euro 650,00 come affermato dal Giudice nella parte di dispositivo che condannava le parti convenute al pagamento delle spese di lite. L'importo pari a euro 650,00, dunque, sarebbe spropositato e non rispondente ai reali esborsi sostenute dalla parte intimante. Concludeva chiedendo: in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da CP_1 di risoluzione del contratto in data 27.10.2000 e di convalida dello sfratto e, per
[...]
l'effetto, respingerle;
in ogni caso, di rigettare le domande nei confronti di Parte_1
per carenza di legittimazione passiva perché improponibili, inammissibili, nulle, infondate
[...] in fatto e diritto e non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto in primo grado, di dichiarare la cessazione del contratto di locazione alla naturale scadenza del 26.10.2024, con concessione del termine per la fissazione della data di esecuzione nella misura massima consentita dalla legge;
di dichiarare CP_1 responsabile della violazione di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al
[...] risarcimento, in favore di , di tutti i danni subiti e subendi a causa Parte_1 della temerarietà dell'azione mossa e successivamente coltivata nei suoi confronti, da determinare in euro 1.500,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata, di ridurre le spese di lite liquidate in sentenza in favore dell'attrice a titolo di esborsi sostenuti da per l'introduzione del Controparte_1 giudizio di primo grado, nella misura di euro 49,00 o in quella diversa maggiore o minore somma risultante dagli atti della causa di primo grado;
in ogni caso, di condannare l'appellata CP_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante, da liquidarsi anche in via
[...] equitativa, nel caso in cui lo stesso appellato dovesse porre in esecuzione l'impugnato provvedimento di rilascio. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , rappresentando di aver proposto autonomo Controparte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8761/2023 (R.G. n. 4369/2023), successivamente riunito al presente giudizio con provvedimento del 25.9.2023, pubblicato in data 26.9.2023. In particolare, reiterava le medesime critiche appena esposte, dal punto 2.a) al punto 2.g). Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata: in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da di Controparte_1 risoluzione del contratto in data 27.10.2000 e di convalida dello sfratto e, per l'effetto,
6 respingerle;
di dichiarare la nullità dell'intimazione di sfratto per finita locazione in quanto sarebbe venuto meno il contratto di locazione su cui la stessa si fonda;
di rigettare le domande proposte perché infondate in fatto e diritto e non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto, con fissazione della data di esecuzione, di concedere il termine nella misura massima consentita dalla legge;
in ogni caso, di condannare al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. nella misura Controparte_1 di euro 1.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa, in ogni caso da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, di ridurre le spese di lite liquidate in sentenza in favore dell'appellata a titolo di esborsi nella misura di euro 49.00 o nella diversa maggiore o minore somma risultante dagli atti della causa di primo grado. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
4. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata: in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto;
nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.
5. All'udienza del 23.11.2023, l'appellante incidentale rinunciava alla sospensiva e la Corte rinviava la causa per la discussione e la decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
7. Tuttavia, nel merito, l'appello principale e l'appello incidentale (da valutarsi congiuntamente, in quanto basati su critiche sovrapponibili) non sono meritevoli di accoglimento. Con riguardo ai motivi di appello 2.a), 2.b).
2.c) e 2.d) -strettamente connessi- il contratto di locazione concluso nel 2000 non risulta validamente risolto nel 2003 Parte_1 in occasione del nuovo contratto richiamato dagli appellanti. Con contratto sottoscritto in data 27.10.2000, concedeva in locazione, ad Controparte_1 uso abitativo, a l'unità immobiliare sita in Roma, Via dei Quintili n. 218. Parte_1
Con riguardo a tale contratto, non risulta intervenuta alcuna risoluzione scritta, forma quest'ultima necessaria. La locazione abitativa risulta stipulata con l'osservanza della forma scritta ad substantiam, nel rispetto del principio sancito dall'art. 1, comma quarto, della legge n. 431/1998 contenente la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". Essendo richiesta la forma scritta per il contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, la risoluzione del rapporto deve rivestire la medesima forma, come affermato, in modo univoco, dai Giudici di legittimità dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1998 (Cass., sez. III Civile, 18 aprile 2016, n. 7638 e 17.11.2006 n. 25126). Pertanto, risulta irrilevante l'interrogatorio formale della invocato dagli appellanti e, CP_1 al contempo, inidonee le circostanze fattuali valorizzate nei gravami (la conclusione del successivo contratto di locazione nel 2003 con registrazione all'agenzia delle entrate;
il comportamento della che avrebbe accettato il pagamento dei canoni di locazione da CP_1
7 parte di soggetto diverso dal conduttore ). La risoluzione con forma Parte_1 scritta non è stata documentata dagli appellanti, quindi, le doglianze sono prive di pregio. Quanto alla censura 2.f) essa è infondata perché la disdetta risulta notificata con raccomandata al
(la procedura si perfezionava per compiuta giacenza) tanto che Parte_1 quest'ultimo, nel costituirsi nel giudizio di primo grado con la comparsa del 29.3.2021, pur contestando la validità della notifica, dava atto di aver “rinvenuto, nel mese di marzo 2021, nella buca delle lettere un Avviso di Giacenza”, dove era riportato il nome . Parte_1
Infine, la censura sulle spese di lite è infondata in quanto il Giudice si è limitato a disporre, ex art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento di una somma complessiva di poco superiore a euro 4000, computando, oltre alle spese generali forfettarie ed ai compensi, anche l'importo di euro 650,00 per esborsi, intendendo a tale ultimo riguardo spese e oneri eterogenei (marche da bollo, notifiche, registro).
8. Sulle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico di ciascuno degli appellanti – principale e incidentale – in virtù della loro soccombenza e liquidate in dispositivo tenendo conto della circostanza per cui la si è dovuta costituire in due giudizi (poi riuniti), secondo i CP_1 valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1.100,00 e inferiore a euro 5.200,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 8761/2023 nei confronti di e e Controparte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e avverso la medesima decisione, ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2. condanna sia l'appellante principale che incidentale alla refusione a favore dell'appellata delle spese di lite, liquidandole con riguardo a ciascun appellante in € 2900,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 4.12.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
CA GA
Il Cancelliere
MA GR TA
8
Sezione VIII civile
R.G. 4346/2023
All'udienza collegiale del giorno 04/12/2025 ore 09:45
Presidente Dott. CA GA Consigliere Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GUERRERA FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAVALIERI FEDERICA
Avv. GALATA' PELLEGRINI LAURA presente
Controparte_2
Avv. GUERRERA WALTER presente
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a concludere ed a discutere. Le parti concludono come dai rispettivi atti. La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1 R.G. 4346/2023 ( ) P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: CA GA Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 4.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 4369 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 in data 26.9.2023, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale Furio Camillo n. 99, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guerrera che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Roma, Viale Furio Camillo n. 99, presso lo studio dell'Avv. Walter Guerrera che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato/appellante incidentale E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 C.F._3
Via Valerio Publicola n. 67, presso lo studio degli Avv.ti Federica Cavalieri e Laura Galatà Pellegrini che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8761/2023 – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, , in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Roma, Controparte_1
Via dei Quintili n. 218, identificato al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 940, part. 375, zona 4 cat. A/4, rappresentava quanto segue: con contratto sottoscritto in data 27.10.2000, registrato in data 2.11.2000 al n. 28029, serie 3, concedeva in locazione ad uso abitativo la suddetta unità immobiliare a;
il contratto aveva durata pari ad anni Pt_1 Parte_1
2+2, a partire dal 27.10.2000 al 27.10.2002, con possibilità di tacito rinnovo in caso di mancata disdetta;
con raccomandata A/R del 4.3.2020, regolarizzata d'ufficio in data 28.3.2020, la locatrice manifestava la propria volontà di non rinnovare il suddetto contratto alla scadenza del 26.10.2020; intervenuta la scadenza del contratto, il conduttore non Parte_1 rilasciava l'immobile. In ragione di ciò, la locatrice si rivolgeva al Tribunale di Roma per la
2 convalida dello sfratto per finita locazione, ex art. 657 c.p.c., ovvero, in caso di opposizione, per l'emissione di ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare la propria Parte_1 carenza di legittimazione passiva non essendovi alcun rapporto in essere con la locatrice
. Quest'ultima, infatti, sottoscriveva un nuovo e diverso contratto di locazione relativo CP_1 alla medesima unità immobilitare con in data 1.10.2003, registrato in Controparte_2 data 14.10.2003 al n. 7002, serie 3. Alla luce di ciò, il conduttore dell'immobile sarebbe
[...]
e non l'intimato . Concludeva chiedendo: in via Controparte_2 Parte_1 preliminare, di rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva dell'intimato, con conseguente pronuncia di estinzione;
in via subordinata, di dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'odierno intimato per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare la domanda perché improponibile, inammissibile, nulla, infondata in fatto e diritto e non provata;
in via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto, con fissazione della data di esecuzione, di concedere il termine nella misura massima consentita dalla legge;
di dichiarare responsabile della violazione di cui all'art. 96 c.p.c. Controparte_1
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore di , di tutti i Parte_1 danni subiti e subendi a causa della temerarietà dell'azione mossa nei suoi confronti, da determinare in euro 1.500,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa. Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 31.3.2021, il Giudice rinviava la causa concedendo a parte attrice un termine per replicare alle deduzioni di controparte. All'udienza del 22.6.2021, la difesa di parte attrice confermava la stipula del contratto di locazione in data 1.10.2003 con e chiedeva disporsi l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti in quest'ultimo; il Giudice autorizzava quanto richiesto. Si costituiva in giudizio , rappresentando di aver sottoscritto in data Controparte_2
1.10.2003 con un contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile sito Controparte_1 in Roma, Via dei Quintili n. 218, avente durata pari ad anni 2+2, a partire dal 1.10.2003 al 1.10.2005, con possibilità di tacito rinnovo in caso di mancata disdetta. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda poiché fondata su di un titolo non più in essere, ovvero il contratto di locazione sottoscritto in data 27.10.2000 con il precedente conduttore
[...]
. Concludeva chiedendo: nel merito, di rigettare la domanda perché Parte_1 infondata in fatto e diritto e non provata;
in via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto, con fissazione della data di esecuzione, di concedere il termine nella misura massima consentita dalla legge;
in ogni caso, di condannare la parte intimante al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. nella misura di euro 1.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa. Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale, con provvedimento depositato in data 20.10.2021, rilevato che “non v'è prova della cessazione a nessuno titolo del primo contratto di locazione posto in essere nel 2000 con la conseguenza che nel momento in cui il locatore ha concesso in locazione l'immobile nel 2003 ad
non ne aveva certamente la disponibilità”, ritenuta necessaria una Controparte_2 disamina più approfondita, il Giudice disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti. Con memoria integrativa depositata in data 24.1.2022, contestava l'asserita Controparte_1 risoluzione del contratto di locazione del 27.10.2000 (“Non risulta in atti, infatti, né è stata provata da controparte la risoluzione del primo contratto di locazione che pertanto era valido ed efficace tra le parti e per cui è stata spedita regolare disdetta come da atti depositati”, cfr.
3 pag. 3 memoria integrativa). Con riferimento al secondo contratto di locazione del 1.10.2003, precisava che lo stesso era stato stipulato con poiché quest'ultimo già Controparte_2 abitava nell'immobile unitamente al fratello;
la locatrice, quindi, Parte_1 avrebbe agito in buona fede al fine di regolarizzare la posizione di Inoltre, ritenute CP_2 le condizioni di degrado e inagibilità in cui versava l'immobile, eccepiva l'inadempimento dei conduttori all'obbligazione contrattuale di custodire e mantenere l'immobile in buono stato. Concludeva chiedendo: di convalidare lo sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito in Roma, Via dei Quintili n. 218, relativamente al contratto del 27.10.2000 e ordinare il rilascio dell'immobile da parte di tutti gli occupanti;
di accertare l'inadempimento del conduttore e dichiarare risolto il contratto del 1.10.2003 per fatto e colpa dello stesso e, per l'effetto, ordinare il rilascio dell'immobile da parte di tutti gli occupanti;
in via subordinata, di dichiarare entrambi i contratti risolti per inadempimento dei conduttori e ordinare il rilascio dell'immobile da parte di tutti gli occupanti;
in via ulteriormente subordinata, di dichiarare la licenza per finita locazione relativamente al contratto del 1.10.2003 alla data di scadenza del 30.9.2023 e ordinare il rilascio dell'immobile; in ogni caso, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni provocati all'immobile reso inagibile da quantificarsi in via equitativa, stante l'impossibilità della quantificazione dovuta all'impossibilità da parte dell'istante di accedere all'immobile, nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al risarcimento/restituzione dell'importo della sanzione amministrativa pari ad euro 346,20 che aveva versato a causa Controparte_1 dell'inadempimento degli occupanti l'immobile. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con memorie integrative depositate rispettivamente in data 2.2.2022 e in data 1.2.2022,
[...]
e si riportavano alle conclusioni già rassegnate Parte_1 Controparte_2 nelle rispettive comparse di costituzione. All'udienza del 23.2.2022, il Giudice rinviava la causa all'esito del procedimento di mediazione, successivamente conclusosi con esito negativo. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.5.2022, con ordinanza depositata in data 27.6.2022 il Giudice rinviava la causa per la discussione. All'udienza del 23.5.2023, la causa veniva decisa mediante lettura della sentenza. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8761/2023, ritenuto che “la al momento della CP_1 stipula del contratto di locazione con il germano dell'originario conduttore non aveva la titolarità giuridica del bene e pertanto non lo poteva locare”, dichiarava l'inefficacia del contratto di locazione stipulato in data 1.10.2003 con;
inoltre, CP_2 Controparte_2 dichiarava nulla la clausola del contratto sottoscritto in data 27.10.2000 relativa alla durata di anni due e ne disponeva la sostituzione con la durata legale di anni quattro;
dichiarava la cessazione del contratto di locazione inter partes alla naturale scadenza del 26.10.2020 e, per l'effetto, condannava il conduttore al rilascio dell'immobile sito in Controparte_3
Roma, Via dei Quintili n. 218, in favore di fissando l'esecuzione al Controparte_1
13.6.2023; rigettava le domande riconvenzionali avanzate da parte attrice per la prima volta nella memoria ex art. 426 c.p.c.; condannava le parti convenute al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 650,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2. Con ricorso depositato in data 8.9.2023, contestava le conclusioni Parte_1 cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) motivi di carattere istruttorio e difetto di completezza delle prove raccolte. Il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove non ammetteva l'interrogatorio formale di CP_1 richiesto sia dall'odierno appellante sia da nelle rispettive memorie
[...] CP_2 integrative ex art. 426 c.p.c. L'ammissione di questo mezzo di prova avrebbe consentito al Giudice di superare il suo dubbio circa la disponibilità che la aveva dell'immobile alla CP_1 data del 1.10.2003, manifestato nel provvedimento del 20.10.2021 (“Questa prova, unitamente
4 alle affermazioni delle parti, alle loro reciproche contestazioni, al materiale documentale depositato in atti e alle ammissioni riferite al Giudice, avrebbe chiarito gli accadimenti dell'ultimo ventennio e quelli che sono gli attuali rapporti tra le tre parti di questa causa. Certamente avrebbe potuto accertare, anche con eventuali altre domande che il Giudice avrebbe potuto porre direttamente ed a chiarimento delle rispettive posizioni e soprattutto dei dubbi che aveva manifestato, quella che è stata la responsabilità e la volontà contrattuale dell'odierna appellata, sig.ra e, di conseguenza, la sua reale disponibilità dell'immobile de quo” CP_1
(cfr. pag. 17 ricorso in appello);
2.b) erronea valutazione e/o sottovalutazione delle prove acquisite. L'appellante lamentava l'errata valutazione, interpretazione e rilevanza probatoria della documentazione in atti. Dalle prove documentali in atti risulterebbe che: non era più conduttore Parte_1 dell'immobile de quo sin dall'anno 2003; era conduttore CP_2 Parte_1 dell'immobile sin dal 1.10.2003; il contratto sul quale si fondava la domanda, quello sottoscritto da era stato superato da quello successivo sottoscritto da in data Parte_1 CP_2
1.10.2003, per il quale non era stata domandata la risoluzione per finita locazione. In ragione di ciò, l'appellante non avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio Parte_1 perché estraneo al rapporto contrattuale di locazione in essere tra la proprietaria CP_1
e e, comunque, avrebbe dovuto essere estromesso dal
[...] Controparte_2 giudizio per carenza di legittimazione passiva;
2.c) motivi di carattere istruttorio e mancata e/o errata valutazione di specifico documento: contratto in data 01.10.2003 e registrazione. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il contratto di locazione sottoscritto da e Controparte_1 Controparte_2 in data 1.10.2003 e registrato in data 14.10.2003. Da tale atto e dalla sua relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si desumerebbe la volontà della di sottoscrivere un CP_1 nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Roma, Via dei Quintili n. 218, nonché la piena ed esclusiva disponibilità del suddetto bene in capo alla locatrice. Con questo suo comportamento – deduceva l'appellante – “la sig.ra , che in causa non CP_1 ha contestato, né disconosciuto il richiamato contratto, da una parte ne ha certificato la validità e legittimità, oltre che disponibilità, dall'altra ha riconosciuto, certificato e provato che il contratto per il quale ha erroneamente agito in giudizio, risalente a 23 anni or sono, sottoscritto con altro e diverso inquilino, ovvero l'odierno appellante, non era più in essere, per Pt_1 essere stato risolto tra loro parti, quantomeno tacitamente, sin da quando ne aveva stipulato uno successivo, con l'attuale inquilino” (cfr. pag. 20 ricorso in appello);
2.d) motivi di carattere istruttorio e mancata e/o errata valutazione di specifico documento: ricevute canoni di locazione corrisposti. L'appellante lamentava la mancata e/o errata valutazione delle ricevute relative ai canoni di locazione corrisposti dal conduttore Controparte_2
a far data dal 1.10.2003. Tali documenti – imputati specificamente a canoni di locazione mensile per l'immobile sito in Roma, Via dei Quintili n. 218 – certificherebbero e dimostrerebbero il sinallagma contrattuale in essere tra il conduttore e la locatrice . Questi CP_2 CP_1 ulteriori documenti, dunque, proverebbero la volontà contrattuale di che Controparte_1 mensilmente incassava le somme a titolo di canone di locazione;
2.e) motivi di carattere istruttorio e mancata e/o errata valutazione di specifico documento: lettera disdetta 03.03.2020. L'appellante censurava l'errata valutazione e/o interpretazione della rilevanza probatoria della lettera di disdetta prodotta in atti dall'intimante , per non CP_1 essere mai stata indirizzata e comunicata a . Tale lettera di disdetta Parte_1 del 3.3.2020, infatti, era indirizzata a tale (C.F. ), persona Per_1 CodiceFiscale_4 sconosciuta e certamente altra rispetto all'odierno appellante. Tale documento certificherebbe il mancato regolare invio e ricezione della disdetta del contratto relativo all'immobile oggetto di causa, formando così piena prova del fatto che non via sarebbe mai stata, nell'anno 2020, alcuna
5 formale e regolare disdetta del primo contratto del 27.10.2000 per la scadenza del 26.10.2020. In assenza di una formale e regolare disdetta del contratto alla scadenza del 26.10.2020, il suddetto contratto si sarebbe rinnovato sino al 26.10.2024 e il Giudicante, quindi, avrebbe erroneamente fissato la data di esecuzione al giorno 13.6.2023, poiché data antecedente a quella di scadenza;
2.f) errata condanna alle spese del giudizio. Il Giudice di prime cure, essendosi pronunciato esclusivamente sul primo contratto di locazione sottoscritto dall'odierno appellante in data 27.10.2000, avrebbe erroneamente condannato entrambi i convenuti al pagamento delle spese del giudizio. Escludendo di fatto dal rapporto contrattuale, il Giudicante avrebbe CP_2 dovuto estrometterlo dal giudizio e, per di più, considerato che la ricorrente aveva insistito per la prima domanda nei confronti di avrebbe dovuto condannare quest'ultima al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del chiamato in causa, per essere stato costretto a resistere in un giudizio nel quale egli non poteva essere parte;
2.g) errato calcolo delle spese del giudizio. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente quantificato le spese di lite. Gli esborsi sostenuti dall'attrice ammontavano a euro CP_1
49,00 – relativi al contributo unificato – così come quantificato nell'atto introduttivo del giudizio, non in euro 650,00 come affermato dal Giudice nella parte di dispositivo che condannava le parti convenute al pagamento delle spese di lite. L'importo pari a euro 650,00, dunque, sarebbe spropositato e non rispondente ai reali esborsi sostenute dalla parte intimante. Concludeva chiedendo: in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da CP_1 di risoluzione del contratto in data 27.10.2000 e di convalida dello sfratto e, per
[...]
l'effetto, respingerle;
in ogni caso, di rigettare le domande nei confronti di Parte_1
per carenza di legittimazione passiva perché improponibili, inammissibili, nulle, infondate
[...] in fatto e diritto e non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto in primo grado, di dichiarare la cessazione del contratto di locazione alla naturale scadenza del 26.10.2024, con concessione del termine per la fissazione della data di esecuzione nella misura massima consentita dalla legge;
di dichiarare CP_1 responsabile della violazione di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al
[...] risarcimento, in favore di , di tutti i danni subiti e subendi a causa Parte_1 della temerarietà dell'azione mossa e successivamente coltivata nei suoi confronti, da determinare in euro 1.500,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata, di ridurre le spese di lite liquidate in sentenza in favore dell'attrice a titolo di esborsi sostenuti da per l'introduzione del Controparte_1 giudizio di primo grado, nella misura di euro 49,00 o in quella diversa maggiore o minore somma risultante dagli atti della causa di primo grado;
in ogni caso, di condannare l'appellata CP_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante, da liquidarsi anche in via
[...] equitativa, nel caso in cui lo stesso appellato dovesse porre in esecuzione l'impugnato provvedimento di rilascio. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio , rappresentando di aver proposto autonomo Controparte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8761/2023 (R.G. n. 4369/2023), successivamente riunito al presente giudizio con provvedimento del 25.9.2023, pubblicato in data 26.9.2023. In particolare, reiterava le medesime critiche appena esposte, dal punto 2.a) al punto 2.g). Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata: in via principale e nel merito, di accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, dunque, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da di Controparte_1 risoluzione del contratto in data 27.10.2000 e di convalida dello sfratto e, per l'effetto,
6 respingerle;
di dichiarare la nullità dell'intimazione di sfratto per finita locazione in quanto sarebbe venuto meno il contratto di locazione su cui la stessa si fonda;
di rigettare le domande proposte perché infondate in fatto e diritto e non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di concessione del provvedimento richiesto, con fissazione della data di esecuzione, di concedere il termine nella misura massima consentita dalla legge;
in ogni caso, di condannare al risarcimento dei danni a norma dell'art. 96 c.p.c. nella misura Controparte_1 di euro 1.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa, in ogni caso da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, di ridurre le spese di lite liquidate in sentenza in favore dell'appellata a titolo di esborsi nella misura di euro 49.00 o nella diversa maggiore o minore somma risultante dagli atti della causa di primo grado. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
4. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata: in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto;
nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.
5. All'udienza del 23.11.2023, l'appellante incidentale rinunciava alla sospensiva e la Corte rinviava la causa per la discussione e la decisione. All'odierna udienza, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
7. Tuttavia, nel merito, l'appello principale e l'appello incidentale (da valutarsi congiuntamente, in quanto basati su critiche sovrapponibili) non sono meritevoli di accoglimento. Con riguardo ai motivi di appello 2.a), 2.b).
2.c) e 2.d) -strettamente connessi- il contratto di locazione concluso nel 2000 non risulta validamente risolto nel 2003 Parte_1 in occasione del nuovo contratto richiamato dagli appellanti. Con contratto sottoscritto in data 27.10.2000, concedeva in locazione, ad Controparte_1 uso abitativo, a l'unità immobiliare sita in Roma, Via dei Quintili n. 218. Parte_1
Con riguardo a tale contratto, non risulta intervenuta alcuna risoluzione scritta, forma quest'ultima necessaria. La locazione abitativa risulta stipulata con l'osservanza della forma scritta ad substantiam, nel rispetto del principio sancito dall'art. 1, comma quarto, della legge n. 431/1998 contenente la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". Essendo richiesta la forma scritta per il contratto di locazione di immobile adibito ad uso abitativo, la risoluzione del rapporto deve rivestire la medesima forma, come affermato, in modo univoco, dai Giudici di legittimità dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1998 (Cass., sez. III Civile, 18 aprile 2016, n. 7638 e 17.11.2006 n. 25126). Pertanto, risulta irrilevante l'interrogatorio formale della invocato dagli appellanti e, CP_1 al contempo, inidonee le circostanze fattuali valorizzate nei gravami (la conclusione del successivo contratto di locazione nel 2003 con registrazione all'agenzia delle entrate;
il comportamento della che avrebbe accettato il pagamento dei canoni di locazione da CP_1
7 parte di soggetto diverso dal conduttore ). La risoluzione con forma Parte_1 scritta non è stata documentata dagli appellanti, quindi, le doglianze sono prive di pregio. Quanto alla censura 2.f) essa è infondata perché la disdetta risulta notificata con raccomandata al
(la procedura si perfezionava per compiuta giacenza) tanto che Parte_1 quest'ultimo, nel costituirsi nel giudizio di primo grado con la comparsa del 29.3.2021, pur contestando la validità della notifica, dava atto di aver “rinvenuto, nel mese di marzo 2021, nella buca delle lettere un Avviso di Giacenza”, dove era riportato il nome . Parte_1
Infine, la censura sulle spese di lite è infondata in quanto il Giudice si è limitato a disporre, ex art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento di una somma complessiva di poco superiore a euro 4000, computando, oltre alle spese generali forfettarie ed ai compensi, anche l'importo di euro 650,00 per esborsi, intendendo a tale ultimo riguardo spese e oneri eterogenei (marche da bollo, notifiche, registro).
8. Sulle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico di ciascuno degli appellanti – principale e incidentale – in virtù della loro soccombenza e liquidate in dispositivo tenendo conto della circostanza per cui la si è dovuta costituire in due giudizi (poi riuniti), secondo i CP_1 valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1.100,00 e inferiore a euro 5.200,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 8761/2023 nei confronti di e e Controparte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e avverso la medesima decisione, ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2. condanna sia l'appellante principale che incidentale alla refusione a favore dell'appellata delle spese di lite, liquidandole con riguardo a ciascun appellante in € 2900,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 4.12.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
CA GA
Il Cancelliere
MA GR TA
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