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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4897/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4897/2024, promossa con ricorso depositato il 22/11/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. , CodiceFiscale_1
residente a [...], con l'Avv. MARRAPODI e l'Avv. CALLEGARIN;
e
2) Parte_2
nata ad [...], il [...], cittadina italiano, C.F. CodiceFiscale_2
residente a [...], con l'Avv. MARRAPODI e l'Avv. CALLEGARIN;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 3 settembre 1986, a
Maruggio (TA) (anno 1986 atto n. 16, parte II, seria A); con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato a [...], il [...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa e abitazione, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione tra i coniugi, Sigg,ri e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto in data 03/09/1996, a Maruggio (TA), iscritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Maruggio, al n. 16, P. II, Seria A, anno 1986)
3. continuerà ad abitare nell'immobile di Sava (TA), Via Gradisca n. Parte_2
19, di proprietà di RE Perrino,
4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e la casa cointestata in
Malnate (VA), Via Achille Motta n. 10, verrà messa in vendita e il ricavato diviso al
50% tra i coniugi. Inoltre, non essendoci condizioni particolari inerenti al figlio che ormai è trentasettenne, non convivente con i genitori ed economicamente autosufficente, non vi è necessità di assegnazione della casa coniugale o altri condizioni.
5. I sottoscritti, Sigg.ri e dichiarano, inoltre, di non Parte_1 Parte_2 volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...], il [...], e nata ad
[...] Parte_2
Avetrana (TA), il 03/07/1968, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
03/09/1986, in Maruggio (TA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Maruggio (anno 1986, atto n. 16, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4897/2024, promossa con ricorso depositato il 22/11/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. , CodiceFiscale_1
residente a [...], con l'Avv. MARRAPODI e l'Avv. CALLEGARIN;
e
2) Parte_2
nata ad [...], il [...], cittadina italiano, C.F. CodiceFiscale_2
residente a [...], con l'Avv. MARRAPODI e l'Avv. CALLEGARIN;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 3 settembre 1986, a
Maruggio (TA) (anno 1986 atto n. 16, parte II, seria A); con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato a [...], il [...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa e abitazione, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione tra i coniugi, Sigg,ri e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto in data 03/09/1996, a Maruggio (TA), iscritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Maruggio, al n. 16, P. II, Seria A, anno 1986)
3. continuerà ad abitare nell'immobile di Sava (TA), Via Gradisca n. Parte_2
19, di proprietà di RE Perrino,
4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e la casa cointestata in
Malnate (VA), Via Achille Motta n. 10, verrà messa in vendita e il ricavato diviso al
50% tra i coniugi. Inoltre, non essendoci condizioni particolari inerenti al figlio che ormai è trentasettenne, non convivente con i genitori ed economicamente autosufficente, non vi è necessità di assegnazione della casa coniugale o altri condizioni.
5. I sottoscritti, Sigg.ri e dichiarano, inoltre, di non Parte_1 Parte_2 volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...], il [...], e nata ad
[...] Parte_2
Avetrana (TA), il 03/07/1968, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
03/09/1986, in Maruggio (TA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Maruggio (anno 1986, atto n. 16, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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