Art. 29.
Il Comitato di attuazione fissa annualmente le quote unitarie che possono essere impiegate dalle aziende, o dai gruppi di aziende, nelle costruzioni destinate ai propri dipendenti e per le quali si intenda effettuare prenotazioni, la quota unitaria che per ogni singolo lavoratore, o socio di cooperativa, deve essere versata per la prenotazione dell'alloggio e fissa, altresi', le rate mensili costanti che l'assegnatario deve versare per il riscatto, secondo le modalita' previste dal successivo articolo 31.
L'ammontare delle quote unitarie puo' essere determinato in misura, diversa tenuto conto delle diverse situazioni locali.
In base alle prenotazioni ricevute il Comitato di attuazione, tenuto conto dei limiti imposti dall'ultimo comma dell' art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 , fissa annualmente l'importo da destinarsi alle costruzioni ed i criteri di ripartizione territoriale del medesimo, suddividendolo in tre diverse aliquote; una destinata alle costruzioni prenotate dalle aziende o gruppi di aziende per i propri dipendenti, una destinata alle costruzioni prenotate dai singoli lavoratori e l'altra alle costruzioni prenotate dalle cooperative per i propri soci.
Qualora dopo le operazioni descritte nei comma precedenti il numero delle prenotazioni effettuate da singoli lavoratori o da cooperative risulti eccessivo in relazione alle possibilita' di costruzione derivanti dai limiti dell'importo fissato dal Comitato, la scelta dei lavoratori singoli o delle cooperative per i quali la prenotazione puo' essere accolta e' stabilita mediante sorteggio.
Il sorteggio e' indetto dalla gestione INA-Casa ed e' effettuato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, alla presenza del prefetto e dell'intendente di finanza o di un loro rappresentante.
In casi di eccedenza di prenotazioni da parte di aziende, o di gruppi di aziende, i criteri di ripartizione dell'aliquota determinata per le costruzioni destinate ai lavoratori da essi dipendenti, sono stabiliti dal Comitato di attuazione.
Le modalita' per la formazione delle graduatorie speciali previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 , sono stabilite dal Comitato di attuazione in base ai criteri fissati dal regolamento.
Il Comitato di attuazione fissa annualmente le quote unitarie che possono essere impiegate dalle aziende, o dai gruppi di aziende, nelle costruzioni destinate ai propri dipendenti e per le quali si intenda effettuare prenotazioni, la quota unitaria che per ogni singolo lavoratore, o socio di cooperativa, deve essere versata per la prenotazione dell'alloggio e fissa, altresi', le rate mensili costanti che l'assegnatario deve versare per il riscatto, secondo le modalita' previste dal successivo articolo 31.
L'ammontare delle quote unitarie puo' essere determinato in misura, diversa tenuto conto delle diverse situazioni locali.
In base alle prenotazioni ricevute il Comitato di attuazione, tenuto conto dei limiti imposti dall'ultimo comma dell' art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 , fissa annualmente l'importo da destinarsi alle costruzioni ed i criteri di ripartizione territoriale del medesimo, suddividendolo in tre diverse aliquote; una destinata alle costruzioni prenotate dalle aziende o gruppi di aziende per i propri dipendenti, una destinata alle costruzioni prenotate dai singoli lavoratori e l'altra alle costruzioni prenotate dalle cooperative per i propri soci.
Qualora dopo le operazioni descritte nei comma precedenti il numero delle prenotazioni effettuate da singoli lavoratori o da cooperative risulti eccessivo in relazione alle possibilita' di costruzione derivanti dai limiti dell'importo fissato dal Comitato, la scelta dei lavoratori singoli o delle cooperative per i quali la prenotazione puo' essere accolta e' stabilita mediante sorteggio.
Il sorteggio e' indetto dalla gestione INA-Casa ed e' effettuato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, alla presenza del prefetto e dell'intendente di finanza o di un loro rappresentante.
In casi di eccedenza di prenotazioni da parte di aziende, o di gruppi di aziende, i criteri di ripartizione dell'aliquota determinata per le costruzioni destinate ai lavoratori da essi dipendenti, sono stabiliti dal Comitato di attuazione.
Le modalita' per la formazione delle graduatorie speciali previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 , sono stabilite dal Comitato di attuazione in base ai criteri fissati dal regolamento.