Articolo 27 del Codice della navigazione
Articolo 26Articolo 28
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21 aprile 1942
Art. 27.
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero).

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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