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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14038/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to COSTANZO MARIAROSARIA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VALENTE TERESA;
INARCASSA in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI
MASSIMO
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 22.10.2024 nr 071 2024 9053420312 000, per un importo complessivo di euro 18.208,11, relativamente alle cartelle sole esattoriali nr - 071 2019 0116204812
000 presunta notifica del 19.09.2019 pari ad € 11.156,67 relativa Inarcassa anno 2012-2014; e nr 071
2023 0013603500 000 presunta notifica del 23.03.2023 pari ad € 6.928,63 relativa a Inarcassa anno
2017-2018; per un importo totale di € 18.085,30.
Eccepiva parte ricorrente di non aver mai ricevuto le cartelle sottostanti l'intimazione sopra indicate ed in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito.
Chiedeva pertanto l'annullamento della intimazione relativamente alle cartelle impugnate con vittoria di spese. Costituitesi in giudizio entrambe le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Entrambe le eccezioni di parte ricorrente risultano infondate alla luce della documentazione allegata dalle resistenti
La prima cartella risulta infatti notificata in data 19.9.2019 una prima volta sulla casella PEC del ricorrente;
la stessa fa inoltre parte della intimazione di pagamento nr … 473140000 notificata al ricorrente, sempre sulla casella PEC in data 4.7.2022.
La seconda cartella indicata risulta notificata sulla casella PEC in data 23.3.2023.
In tutte le missive viene correttamente indicato il numero di cartella o intimazione comunicato per cui non vi è dubbio sulla identificazione dell'atto.
La parte non ha allegato l'impugnazione degli atti prodromici per cui la pretesa resta cristallizzata nel merito
Risultano pertanto assolutamente infondate sia l'eccezione di mancata notificazione degli atti prodromici che quella relativa alla pretesa prescrizione, stante la notifica dell'intimazione nel quinquennio successivo alla comunicazione delle cartelle .
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1400,00 per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre IVA
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Aversa 16.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 14038/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to COSTANZO MARIAROSARIA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VALENTE TERESA;
INARCASSA in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI
MASSIMO
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.11.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 22.10.2024 nr 071 2024 9053420312 000, per un importo complessivo di euro 18.208,11, relativamente alle cartelle sole esattoriali nr - 071 2019 0116204812
000 presunta notifica del 19.09.2019 pari ad € 11.156,67 relativa Inarcassa anno 2012-2014; e nr 071
2023 0013603500 000 presunta notifica del 23.03.2023 pari ad € 6.928,63 relativa a Inarcassa anno
2017-2018; per un importo totale di € 18.085,30.
Eccepiva parte ricorrente di non aver mai ricevuto le cartelle sottostanti l'intimazione sopra indicate ed in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito.
Chiedeva pertanto l'annullamento della intimazione relativamente alle cartelle impugnate con vittoria di spese. Costituitesi in giudizio entrambe le resistenti chiedevano il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Entrambe le eccezioni di parte ricorrente risultano infondate alla luce della documentazione allegata dalle resistenti
La prima cartella risulta infatti notificata in data 19.9.2019 una prima volta sulla casella PEC del ricorrente;
la stessa fa inoltre parte della intimazione di pagamento nr … 473140000 notificata al ricorrente, sempre sulla casella PEC in data 4.7.2022.
La seconda cartella indicata risulta notificata sulla casella PEC in data 23.3.2023.
In tutte le missive viene correttamente indicato il numero di cartella o intimazione comunicato per cui non vi è dubbio sulla identificazione dell'atto.
La parte non ha allegato l'impugnazione degli atti prodromici per cui la pretesa resta cristallizzata nel merito
Risultano pertanto assolutamente infondate sia l'eccezione di mancata notificazione degli atti prodromici che quella relativa alla pretesa prescrizione, stante la notifica dell'intimazione nel quinquennio successivo alla comunicazione delle cartelle .
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1400,00 per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre IVA
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Aversa 16.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo