Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15856 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pezzilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Unità 13;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso avverso il silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in merito alla richiesta di appuntamento per primo ingresso a seguito di nulla osta per lavoro subordinato ex art. 22 del D. Lgs. 286/98 aa.mm.ii. e del DPR 394/99.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. CO RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a, previo avviso alle parti;
Preso atto che in data 23.05 2025 la Prefettura di Roma –SUI- ha disposto la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di ingresso del ricorrente nel territorio nazionale, con atto notificato il 30.05.2025;
ritenuto, previo avviso alle parti ex art. 73 cpa, come da verbale dell’odierna camera di consiglio, di prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento per la sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente alla decisione;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto di compensare le spese di giudizio visto lo sviluppo del procedimento e per ragioni equitative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RG | EL ON |
IL SEGRETARIO