TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10625/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Nicola PARATORE;
APPELLANTE
contro
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.I. , con il patrocinio dell'avv. Luca P.IVA_1
MASSARI;
APPELLATA
e
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Rosanna Letizia GRILLO;
APPELLATO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.05.2025, precisate le conclusioni a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 1753/2024 (causa n. Parte_1
7677/2023 R.G.) del Giudice di Pace di , depositata in data 23.08.2024, con la quale il CP_3
giudice di primo grado rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202303821747702007139050 del 17.03.2023.
In particolare, con il primo motivo di gravame, deduceva la violazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di pace accertato e dichiarato la nullità del suddetto preavviso di fermo amministrativo per intervenuta prescrizione.
In particolare, la difesa di parte appellante – nel riferire di avere avuto conoscenza dei verbali emessi dal per la violazione delle norme del codice della strada (n. 8703920 Controparte_3
del 10.05.2013 e n. 8965354 del 03.03.2015, per un debito complessivo di € 305,92), quali atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo per cui è causa, solo con la notifica di quest'ultimo – evidenziava che non era stato emesso, né prodotto in giudizio, alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
In questa prospettiva, parte appellante lamentava altresì la irregolare notifica dei verbali di cui sopra, deducendo che:
- in relazione al verbale n. 8703920/13/V/0 «la notifica è invalida ed inefficace in quanto non è stata prodotta la C.A.D. n.778804473568 del 22-07-2013 (all.2) da emettere in caso di temporanea assenza del destinatario».
- in relazione al verbale n. 8965354/15/V/0 «la notifica è invalida ed inefficace in quanto non è stata prodotta la C.A.N. n.782669322713 dell'11 -05 -2015 (all.4) da emettere in
pagina 2 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
caso di notifica a persona diversa dal destinatario, ex art. 60 del d.p.r. 600/73 ed art. 8 della L.890/1986».
Sulla base di tali considerazioni (irregolarità delle notifiche dei verbali e dei successivi atti ad essi connessi ed assenza di qualsivoglia atto interruttivo), l'odierno appellante eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.
Con il secondo motivo di gravame, contestava la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di pace non aveva ritenuto possibile verificare la regolarità delle notifiche a ritroso degli atti precedenti, le cui irregolarità avrebbero dovuto farsi valere nelle opportune sedi.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'odierno appellante riteneva errata la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese.
§§§§§
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e contestando, nel merito, i motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità fosse imputabile alla società appellata, in quanto mero concessionario per la riscossione e, come tale, estraneo alla formazione del ruolo ed al merito alla pretesa creditoria.
La difesa di parte appellata, in particolare, sosteneva che legittimo contraddittore fosse unicamente l'ente impositore (nel caso di specie, il ) quale unico Controparte_3
soggetto responsale sia della redazione delle sanzioni sia della notifica delle stesse.
La società appellata, in ogni caso, evidenziava la regolarità della notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto nonché degli altri atti ad esso presupposti, deducendo, in ordine all'eccepita intervenuta prescrizione del credito, che le notifiche dei verbali emessi per la violazione delle norme del codice della strada e delle relative ingiunzioni di pagamento si erano pagina 3 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
perfezionate entro il termine quinquennale di prescrizione, tenendo altresì conto della sospensione e conseguente proroga dei termini prescrizionali alla luce del D.L. n. 18/2020.
§§§§§
Si costituiva altresì il , chiedendo il rigetto dei motivi di gravame Controparte_3
proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto.
Il in particolare – analogamente a quanto già asserito da Controparte_3
– deduceva la correttezza e regolarità delle notifiche effettuate, così Controparte_1
contestando l'eccepita prescrizione del credito.
§§§§§
con note conclusionali depositate ex art. 127 ter c.p.c., deduceva la Parte_1 violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere il prodotto, per la prima Controparte_3
volta e solo in grado di appello, la C.A.D. n.778804473568 del 22.07.2013, così eccependone la tardività e la conseguente relativa inammissibilità.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di discussione orale del 15.05.2025, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta mediante atto di citazione in appello, nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
pagina 4 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In particolare, la società appellata eccepiva il difetto di legittimazione passiva «relativamente al motivo della notifica dei verbali di violazione del C.D.S., considerato che il legittimo contradditore è esclusivamente l'Ente impositore, unico responsabile sia della redazione delle sanzioni sia della notifica degli stessi, precisando che il procedimento di formazione del ruolo
è espletato direttamente dal » (cfr. comparsa di costituzione e risposta in Controparte_3
appello).
Secondo la società appellata, quindi, essendo stato contestato anche il vizio di notifica degli atti presupposti, il doveva considerarsi unico soggetto legittimato Controparte_3
passivo e/o litisconsorte necessario nel giudizio.
Sulla base di tali considerazioni, nel giudizio di primo grado, aveva già Controparte_1
chiesto al giudice di pace di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
(quale Ente impositore), il quale si era costituito a seguito della Controparte_3
chiamata di terzo in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Occorre, preliminarmente, ricordare che la sussistenza nel giudizio di opposizione di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e concessionario è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale.
In particolare, nel caso di opposizioni proposte in materia tributaria, la giurisprudenza della
Suprema Corte, a partire dal 2007, ha affermato che la legittimazione passiva a contraddire è concorrente e disgiunta tra l'ente creditore e l'agente di riscossione, avendo quest'ultimo solo un onere di chiamata in causa del primo per non rispondere delle conseguenze negative della sentenza (ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999).
In materia previdenziale, la Suprema Corte ha, recentemente, sostenuto che la legittimazione passiva spetta solo all'ente creditore ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 46/1999, sostanzialmente escludendo la sussistenza di litisconsorzio necessario in materia (cfr.
Cassazione civile, S. U., n. 7514/2022).
pagina 5 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In materia di ricorso avverso sanzioni amministrative, la questione, non pacifica, deve risolversi, secondo questo giudice, adottando la soluzione elaborata dalla giurisprudenza in materia tributaria.
Ed invero, deve rilevarsi che:
- in materia di sanzioni amministrative è pacifica l'applicazione dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, ai sensi del quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»; più specificamente, 'nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione'
(Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2023 n.30777);
- la disposizione normativa richiamata è stata dirimente in materia tributaria per sostenere la legittimazione passiva del concessionario ed escludere il litisconsorzio necessario, in quanto il legislatore fa ricadere sul concessionario le conseguenze della omessa chiamata in causa dell'ente creditore;
- in materia previdenziale, peraltro, la Suprema Corte, al fine di riconoscere la legittimazione passiva dell'ente creditore, ha affermato che la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, senza che possa trovare pagina 6 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
applicazione l'art. 39 D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ne deriva, quindi, che l'applicazione del citato art. 39 consente di affermare la legittimazione passiva del concessionario;
quanto al litisconsorzio (facoltativo o necessario), va comunque preso atto della integrazione del contraddittorio disposta in primo grado, con conseguente irrilevanza della questione.
D'altronde, la soluzione che ammette l'estensione, in materia di ricorsi avverso le sanzioni amministrative, della regola elaborata in ambito tributario è stata di recente adottata dalla
Suprema Corte che ha affermato «che non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269)» (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, n. 7086/2021; Cass. n.30777/23 cit.).
Orbene, nel caso di specie deve affermarsi, in coerenza con i principi di diritto richiamati, la legittimazione passiva (anche) di Controparte_1
Peraltro, in tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha recentemente chiarito che «nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità» (cfr. Cassazione civile, ord.
07 maggio 2018, n. 10854).
Sicché, l'eccezione in esame non merita di essere accolta.
pagina 7 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da infondato e, per l'effetto, deve essere Parte_1
rigettato.
§§§§§
Con il primo motivo di gravame, deduceva la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., nella parte in cui il giudice di pace erroneamente non accertava e non dichiarava «la nullità del preavviso di fermo impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale sussistente dal giorno delle commesse singole violazioni al c.d.s. alla notifica dell'intimazione ad adempiere 202103821277261839813747» (cfr. atto di citazione in appello).
A sostegno di ciò, la difesa di parte appellante evidenziava altresì che «dalla documentazione prodotta dalla e dal tra il giorno delle presunte commesse Controparte_1 CP_3 CP_3
violazioni alla notifica dell'intimazione ad adempiere, oltre a non esservi prova della corretta notifica dei verbali presupposti non vi è alcun valido atto interruttivo della prescrizione».
Al fine di esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dall'odierno appellante, occorre preliminarmente soffermarsi sulla eccepita illegittimità della pretesa per omessa notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo per cui è causa e, nello specifico, dei verbali numeri 8703920 del 10.05.2013 e 8965354 del 03.03.2015, con riguardo ai quali e contestava la regolarità. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, qualificando l'opposizione proposta da Parte_1
ai sensi dell'art. 615 c.p.c. 'in quanto il ricorrente eccepisce la prescrizione del
[...] diritto di credito, sosteneva che solo con un diverso rimedio ('…opposizione i sensi dell'art.22
L.682/89, oggi art.7 D.Lvo 150/11…') avrebbe potuto essere dedotto che l'atto impugnato costituiva il primo atto con il quale era divenuta nota la irrogazione della sanzione o, ancora, con la opposizione ex art.617 c.p.c. ove la parte avesse dedotto «i vizi della irregolarità procedimentale entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo atto del quale si abbia avuto conoscenza legale».
pagina 8 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Operate tali premesse, il giudice di pace concludeva nel senso che «non è possibile in questa sede verificare la regolarità delle notifiche a ritroso degli atti precedenti le cui irregolarità avrebbero dovuto farsi valere nelle opportune sedi con le relative impugnazioni».
In ogni caso, il giudice di pace aveva comunque rilevato che, per effetto di due ingiunzioni di pagamento notificate nel 2017 e nel 2019, i crediti non potevano considerarsi prescritti.
La impostazione offerta dal giudice di pace non appare condivisibile in quanto, a fronte della notifica della ingiunzione impugnata perfezionata in data 29.06.2023, il ricorso risulta iscritto a ruolo in data 28.07.2023.
Ora, deve affermarsi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema
Corte, 'l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella' (Cass. civ., sez. unite, 22 settembre 2017
n.22080; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2018 n.26843; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2021 n.14266).
Pertanto, posto che il ricorso è stato deposito entro il termine di trenta giorni, la censura era ammissibile e la verifica circa la rituale notifica dei verbali era doverosa.
Il giudice di pace l'aveva comunque effettuata, giungendo comunque a ritenere non maturata la prescrizione sulla base di ulteriore documentazione nei termini sopra riportati.
§§§§§
Ciò premesso, dovendo procedere alla completa analisi della eccezione di prescrizione tenendo conto degli originari verbali e degli atti successivi, risulta che il preavviso di fermo pagina 9 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
amministrativo per cui è causa è conseguente al mancato pagamento, da parte di Parte_1
delle sanzioni di cui ai verbali n. 8703920 del 10.05.2013 e n. 8965354 del
[...]
03.03.2015, emessi dal per la violazione delle norme del codice della Controparte_3
strada.
Ebbene, le risultanze probatorie versate in atti convergono e consentono di affermare la regolarità delle notifiche dei suddetti verbali (quali atti presupposti al preavviso di fermo di cui si discute), i quali risultano essere stati correttamente notificati.
Ed invero, il verbale n. 8703920 del 10.05.2013 – in cui il deduceva Controparte_3 la violazione dell'art. 7 cod. str. – risulta essere stato notificato il 19.04.2013 con raccomandata
A.R. n. 77878447356-5.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (e, nello specifico, dall'avviso di ricevimento della raccomandata in esame) emerge la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario con immissione dell'avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo e deposito presso l'ufficio, la cui comunicazione di avvenuto deposito risultava (dallo stesso atto) inviata con raccomandata n. 778804475568 del 22.07.2013.
Al riguardo, parte appellante contestava la regolare notifica del verbale di cui si discute, sostenendo che quest'ultima avrebbe dovuto considerarsi invalida ed inefficace «in quanto non
è stata prodotta la C.A.D. n.778804473568 del 22-07-2013 (all.2) da emettere in caso di temporanea assenza del destinatario».
Sul punto, deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, definitivamente pronunciandosi sul quesito di diritto posto dall'ordinanza di rimessione della V Sez. della Corte di Cassazione (n. 21714 del 2020) e ponendo fine al contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno chiarito che «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere
pagina 10 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cassazione civile, S.U.,
15 aprile 2021, n. 10012).
Dalla lettura del principio di diritto richiamato, si evince quindi come l'unico modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento della procedura notificatoria di un atto impositivo nell'ipotesi di temporanea assenza del destinatario è rappresentato dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avviso deposito (c.d. C.A.D.).
Nel caso di specie, il ha sufficientemente dimostrato l'avvenuta Controparte_3
notifica della raccomandata informativa di cui si discute, così assolvendo all'onere probatorio su di esso gravante.
Ed infatti, risulta prodotto in atti (invero, già dal giudizio di primo grado), l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito in esame (raccomandata A/R n.
778804475568 del 22.07.2013).
Per l'effetto, il verbale n. 8703920 del 10.05.2013 deve considerarsi regolarmente notificato (in particolare, a mani della figlia).
§§§§§
Sulla base delle superiori considerazioni, deve quindi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. della produzione della C.A.D. n. 778804475568 del 22.07.2013, sollevata da n seno alle note conclusionali in appello. Parte_1
In particolare, l'odierno appellante sosteneva che «il ha prodotto per la Controparte_3
prima volta e solo nel presente giudizio la C.A.D. n.778804473568 del 22 -07 -2013 indicata
pagina 11 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
nella relata di notifica attinente il verbale n. 8703920/13/V/0 in violazione dell'art. 345 c.p.c. con la conseguenza che il detto documento dovrà essere dichiarato inammissibile» (cfr. note conclusionali in appello).
Invero, come già rilevato, la comunicazione di avviso deposito (n. 778804475568 del
22.07.2013) risulta essere stata prodotta dal già in seno al giudizio di Controparte_3
primo grado, come è possibile rilevare dal fascicolo di primo grado acquisito nel presente giudizio (cfr. foglio 79 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado e versato agli atti del fascicolo telematico in data 06.05.2025; la produzione della documentazione relativa alle notifiche dei verbali risulta dalla comparsa di costituzione del a fogli 98-99 dello stesso documento scansionato già richiamato). CP_3
Quanto eccepito dalla originaria parte opponente con le note ex art.127 ter c.p.c. del
07.06.2024 circa la mancata produzione della CAD in questione (cfr. foglio 110 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado) è, quindi, infondato.
Pertanto, nel caso di specie, avendo il prodotto la raccomandata Controparte_3
informativa in esame già nel giudizio di primo grado, l'eccezione non merita di essere accolta.
§§§§§
Con riguardo al verbale n. 8965354 del 03.03.2015, ne contestava la Parte_1
regolarità della notifica «in quanto non è stata prodotta la C.A.N. n.782669322713 dell'11 -05
-2015 (all.4) da emettere in caso di notifica a persona diversa dal destinatario, ex art. 60 del
d.p.r. 600/73 ed art. 8 della L.890/1986».
Analogamente a quanto sopra affermato con riferimento al primo verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, anche la notifica del verbale in esame deve considerarsi regolarmente eseguita.
pagina 12 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed infatti, sulla base delle risultanze probatorie, il verbale n. 8965354 del 03.03.2015 – che deduceva, al pari del precedente verbale, la violazione dell'art. 7 cod. str. – risulta essere stato notificato con consegna a mani della moglie.
Ne deriva che, come correttamente sostenuto dal , la notifica del Controparte_3
verbale in esame deve considerarsi regolare.
Occorre, infatti, ricordare che l'art. 139 c.p.c. prescrive la necessità di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata, solo nel caso in cui la copia sia stata consegnata al portiere o al vicino.
Tale onere non è, invece, previsto nell'ipotesi in cui la notifica sia stata effettuata mediante consegna della copia dell'atto a “persona di famiglia”, come si ricava dalla letterale interpretazione della norma nella parte in cui dispone che «Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».
Tale interpretazione è stata altresì confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha aderito all'orientamento in forza del quale «la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, (quindi,) la presunzione che
l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso… con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario» (cfr. Cassazione civile, sez. L, ord. 09.02.2022, n. 4160).
pagina 13 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Nel caso di specie – come sopra già rilevato – la copia del verbale n. 8965354 del 03.03.2015 era stata consegnata, come risulta dall'avviso di ricevimento, in data 08.05.2015, alla moglie di
Parte_1
Né, tale circostanza è mai stata contestata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita».
Pertanto, stante la ritualità delle notifiche dei verbali numeri 8703920 del 10.05.2013 e
8965354 del 03.03.2015, il giudice di prime cure non avrebbe potuto affermare l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'atto prodromico al preavviso di fermo per cui è causa.
§§§§§
Accertata, alla luce delle ragioni sopra meglio descritte, la regolarità delle notifiche dei verbali nn. 8703920 del 10.05.2013 e 8965354 del 03.03.2015, è ora possibile esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Come sopra rilevato, la doglianza eccepita da con il primo motivo di Parte_1
gravame si fonda nel non avere il giudice di primo grado accertato e dichiarato la nullità del preavviso di fermo amministrativo per cui è causa per intervenuta prescrizione quinquennale.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che «L'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica dell'intimazione ad adempiere n. 202103821277261839813747 del
25/03/2021, notificata il 21.06.2021, relativa alle ingiunzioni di pagamento n.
20170382638680000815454 del 09/11/2017, notificata il 13.07.2018, e n.
20180382837310000653767 del 23/10/2018, notificata il 25.09.2019», precisando poi che
«anche le 2 ingiunzioni di pagamento, anch'esse notificate al debitore nel 2017 e nel 2019, interrompendo i termini di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, non erano state impugnate».
pagina 14 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La ricostruzione operata dal giudice di pace è da ritenersi corretta in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di affermare, stante la ritualità delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento relative ai verbali di cui sopra, l'intervenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione.
Ed infatti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che, in relazione al verbale n. 8703920 del 10.05.2013, il provvedeva ad emettere la Controparte_3
relativa ingiunzione di pagamento, non solo in data 21.06.2021 (sì come allegato dall'odierno appellante), bensì anche in data 09.11.2017 (n. 2017382638680000815454) (cfr. fogli 63-64 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado).
La notifica di detta ingiunzione risulta essersi perfezionata, alla luce degli elementi probatori offerti, in data 13.07.2018 (cfr. foglio 68 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado) e, dunque, entro il termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti, in relazione al verbale n. 8965354 del 03.03.2015, la relativa ingiunzione di pagamento (n. 20180382837310000653767 del 23.10.2018) (cfr. fogli 69-70 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado) risulta essere stata notificata in data
25.09.2019, con consegna a mani della moglie (cfr. foglio 74 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado), e pertanto entro il termine prescrizionale stabilito dalla legge.
Parte appellante, tuttavia, non contesta specificamente tali circostanze, limitandosi unicamente a ribadire che, avendo il emesso la prima ed unica intimazione di Controparte_3
pagamento (n. 202103821277261839813747) relativamente ai verbali di cui si discute solo in data 21.06.2021, l'intervenuta prescrizione quinquennale per omessa previa notifica di un valido atto interruttivo della stessa.
Pertanto, avendo omesso di contestare specificamente la regolarità delle Parte_1
ingiunzioni di pagamento notificate prima dell'anno 2021 (ossia, in data 13.07.2018, per il verbale n. n. 8703920/13, ed in data 25.09.2019, per il verbale n. 8965354/15) e correttamente pagina 15 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prodotte in giudizio, questo giudice non può che affermare la regolarità delle notifiche di tali intimazioni.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente rispettivamente dal
10.05.2016 e dal 03.03.2015 (date delle contestate infrazioni), risulta essere stato efficacemente interrotto in data 13.07.2018 (per il verbale n. n. 8703920/13) ed in data 25.09.2019 (per il verbale n. 8965354/15).
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata da appare Parte_1
infondata.
Sicché, il motivo di gravame in esame non merita di essere accolto.
§§§§§
Il secondo ed il terzo motivo di gravame devono considerarsi assorbiti, stante il rigetto del primo motivo di impugnazione.
§§§§§
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di liquidate come in dispositivo. Parte_1
Alla luce dell'infondatezza dei motivi di gravame proposti da risultante Parte_1
da documentazione acquisita agli atti e ritualmente prodotta dal nel Controparte_3
giudizio di primo grado, sussistono le condizioni per ritenere la temerarietà dell'appello e procedere alla condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la disposizione normativa richiamata stabilisce espressamente che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» (terzo comma).
L'art. 96 c.p.c. è volto, quindi, a sanzionare il comportamento illecito della parte, poi soccombente nel giudizio, che, benché consapevole dell'infondatezza della sua domanda pagina 16 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ovvero priva dell'ordinaria diligenza ai fini dell'acquisizione di detta consapevolezza, la propone ugualmente, così dando luogo ad un processo privo di fondamento alcuno.
In punto di diritto è, infatti, noto che «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cassazione civile, S.U., 13 settembre 2018, n. 22405).
Nel caso di specie, Parte_1
- fondava in malafede l'opposizione, già dinnanzi al giudice di pace, sulla affermazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale per non avere mai ricevuto la notifica dei verbali emessi dal , che invece – come accertato sulla base Controparte_3
delle risultanze probatorie versate in atti – aveva regolarmente ricevuto;
- nonostante l'evidenza documentale, proponeva appello adducendo motivi privi di fondamento giuridico alla luce della documentazione in atti;
- eccepiva in malafede l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della C.A.D. n.778804473568 del 22.07.2013, che invece era presente in atti già nel giudizio di primo grado.
pagina 17 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ne deriva che il comportamento dell'odierno appellante si pone in contrasto con le finalità cui è volta la previsione normativa in esame, avendo dato luogo ad un Parte_1
giudizio manifestamente privo di alcun supporto probatorio, così costituendo un evidente abuso del processo.
Pertanto, appare equo condannare al pagamento, in favore di Parte_1
e , della somma di € 200,00, ai sensi e per gli Controparte_1 Controparte_3 effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., parametrata in relazione alle spese processuali.
§§§§§
Deve, infine, rilevarsi che, atteso il rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di di una somma pari all'importo del contributo Parte_1
unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10625/2024 R.G, così statuisce:
• RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 1753/2024 del Giudice di Pace di , anche in ordine alla statuizione CP_3
delle spese;
• CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali, Parte_1
in favore di e , che liquida, per ognuna Controparte_1 Controparte_3
delle due parti appellate, in € 462,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
• CONDANNA l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore di e , della somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 200,00 per ognuna delle due parti appellate;
pagina 18 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata Lombardo, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_4
Catania, 15 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10625/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Nicola PARATORE;
APPELLANTE
contro
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.I. , con il patrocinio dell'avv. Luca P.IVA_1
MASSARI;
APPELLATA
e
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Rosanna Letizia GRILLO;
APPELLATO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.05.2025, precisate le conclusioni a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 1753/2024 (causa n. Parte_1
7677/2023 R.G.) del Giudice di Pace di , depositata in data 23.08.2024, con la quale il CP_3
giudice di primo grado rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 202303821747702007139050 del 17.03.2023.
In particolare, con il primo motivo di gravame, deduceva la violazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di pace accertato e dichiarato la nullità del suddetto preavviso di fermo amministrativo per intervenuta prescrizione.
In particolare, la difesa di parte appellante – nel riferire di avere avuto conoscenza dei verbali emessi dal per la violazione delle norme del codice della strada (n. 8703920 Controparte_3
del 10.05.2013 e n. 8965354 del 03.03.2015, per un debito complessivo di € 305,92), quali atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo per cui è causa, solo con la notifica di quest'ultimo – evidenziava che non era stato emesso, né prodotto in giudizio, alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
In questa prospettiva, parte appellante lamentava altresì la irregolare notifica dei verbali di cui sopra, deducendo che:
- in relazione al verbale n. 8703920/13/V/0 «la notifica è invalida ed inefficace in quanto non è stata prodotta la C.A.D. n.778804473568 del 22-07-2013 (all.2) da emettere in caso di temporanea assenza del destinatario».
- in relazione al verbale n. 8965354/15/V/0 «la notifica è invalida ed inefficace in quanto non è stata prodotta la C.A.N. n.782669322713 dell'11 -05 -2015 (all.4) da emettere in
pagina 2 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
caso di notifica a persona diversa dal destinatario, ex art. 60 del d.p.r. 600/73 ed art. 8 della L.890/1986».
Sulla base di tali considerazioni (irregolarità delle notifiche dei verbali e dei successivi atti ad essi connessi ed assenza di qualsivoglia atto interruttivo), l'odierno appellante eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.
Con il secondo motivo di gravame, contestava la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di pace non aveva ritenuto possibile verificare la regolarità delle notifiche a ritroso degli atti precedenti, le cui irregolarità avrebbero dovuto farsi valere nelle opportune sedi.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'odierno appellante riteneva errata la sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione delle spese.
§§§§§
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e contestando, nel merito, i motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità fosse imputabile alla società appellata, in quanto mero concessionario per la riscossione e, come tale, estraneo alla formazione del ruolo ed al merito alla pretesa creditoria.
La difesa di parte appellata, in particolare, sosteneva che legittimo contraddittore fosse unicamente l'ente impositore (nel caso di specie, il ) quale unico Controparte_3
soggetto responsale sia della redazione delle sanzioni sia della notifica delle stesse.
La società appellata, in ogni caso, evidenziava la regolarità della notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto nonché degli altri atti ad esso presupposti, deducendo, in ordine all'eccepita intervenuta prescrizione del credito, che le notifiche dei verbali emessi per la violazione delle norme del codice della strada e delle relative ingiunzioni di pagamento si erano pagina 3 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
perfezionate entro il termine quinquennale di prescrizione, tenendo altresì conto della sospensione e conseguente proroga dei termini prescrizionali alla luce del D.L. n. 18/2020.
§§§§§
Si costituiva altresì il , chiedendo il rigetto dei motivi di gravame Controparte_3
proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto.
Il in particolare – analogamente a quanto già asserito da Controparte_3
– deduceva la correttezza e regolarità delle notifiche effettuate, così Controparte_1
contestando l'eccepita prescrizione del credito.
§§§§§
con note conclusionali depositate ex art. 127 ter c.p.c., deduceva la Parte_1 violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere il prodotto, per la prima Controparte_3
volta e solo in grado di appello, la C.A.D. n.778804473568 del 22.07.2013, così eccependone la tardività e la conseguente relativa inammissibilità.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di discussione orale del 15.05.2025, la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta mediante atto di citazione in appello, nel rispetto dei termini.
§§§§§
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
pagina 4 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In particolare, la società appellata eccepiva il difetto di legittimazione passiva «relativamente al motivo della notifica dei verbali di violazione del C.D.S., considerato che il legittimo contradditore è esclusivamente l'Ente impositore, unico responsabile sia della redazione delle sanzioni sia della notifica degli stessi, precisando che il procedimento di formazione del ruolo
è espletato direttamente dal » (cfr. comparsa di costituzione e risposta in Controparte_3
appello).
Secondo la società appellata, quindi, essendo stato contestato anche il vizio di notifica degli atti presupposti, il doveva considerarsi unico soggetto legittimato Controparte_3
passivo e/o litisconsorte necessario nel giudizio.
Sulla base di tali considerazioni, nel giudizio di primo grado, aveva già Controparte_1
chiesto al giudice di pace di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
(quale Ente impositore), il quale si era costituito a seguito della Controparte_3
chiamata di terzo in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Occorre, preliminarmente, ricordare che la sussistenza nel giudizio di opposizione di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e concessionario è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale.
In particolare, nel caso di opposizioni proposte in materia tributaria, la giurisprudenza della
Suprema Corte, a partire dal 2007, ha affermato che la legittimazione passiva a contraddire è concorrente e disgiunta tra l'ente creditore e l'agente di riscossione, avendo quest'ultimo solo un onere di chiamata in causa del primo per non rispondere delle conseguenze negative della sentenza (ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999).
In materia previdenziale, la Suprema Corte ha, recentemente, sostenuto che la legittimazione passiva spetta solo all'ente creditore ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 46/1999, sostanzialmente escludendo la sussistenza di litisconsorzio necessario in materia (cfr.
Cassazione civile, S. U., n. 7514/2022).
pagina 5 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In materia di ricorso avverso sanzioni amministrative, la questione, non pacifica, deve risolversi, secondo questo giudice, adottando la soluzione elaborata dalla giurisprudenza in materia tributaria.
Ed invero, deve rilevarsi che:
- in materia di sanzioni amministrative è pacifica l'applicazione dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, ai sensi del quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»; più specificamente, 'nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione'
(Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2023 n.30777);
- la disposizione normativa richiamata è stata dirimente in materia tributaria per sostenere la legittimazione passiva del concessionario ed escludere il litisconsorzio necessario, in quanto il legislatore fa ricadere sul concessionario le conseguenze della omessa chiamata in causa dell'ente creditore;
- in materia previdenziale, peraltro, la Suprema Corte, al fine di riconoscere la legittimazione passiva dell'ente creditore, ha affermato che la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, senza che possa trovare pagina 6 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
applicazione l'art. 39 D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ne deriva, quindi, che l'applicazione del citato art. 39 consente di affermare la legittimazione passiva del concessionario;
quanto al litisconsorzio (facoltativo o necessario), va comunque preso atto della integrazione del contraddittorio disposta in primo grado, con conseguente irrilevanza della questione.
D'altronde, la soluzione che ammette l'estensione, in materia di ricorsi avverso le sanzioni amministrative, della regola elaborata in ambito tributario è stata di recente adottata dalla
Suprema Corte che ha affermato «che non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269)» (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, n. 7086/2021; Cass. n.30777/23 cit.).
Orbene, nel caso di specie deve affermarsi, in coerenza con i principi di diritto richiamati, la legittimazione passiva (anche) di Controparte_1
Peraltro, in tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha recentemente chiarito che «nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità» (cfr. Cassazione civile, ord.
07 maggio 2018, n. 10854).
Sicché, l'eccezione in esame non merita di essere accolta.
pagina 7 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da infondato e, per l'effetto, deve essere Parte_1
rigettato.
§§§§§
Con il primo motivo di gravame, deduceva la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., nella parte in cui il giudice di pace erroneamente non accertava e non dichiarava «la nullità del preavviso di fermo impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale sussistente dal giorno delle commesse singole violazioni al c.d.s. alla notifica dell'intimazione ad adempiere 202103821277261839813747» (cfr. atto di citazione in appello).
A sostegno di ciò, la difesa di parte appellante evidenziava altresì che «dalla documentazione prodotta dalla e dal tra il giorno delle presunte commesse Controparte_1 CP_3 CP_3
violazioni alla notifica dell'intimazione ad adempiere, oltre a non esservi prova della corretta notifica dei verbali presupposti non vi è alcun valido atto interruttivo della prescrizione».
Al fine di esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione, sollevata dall'odierno appellante, occorre preliminarmente soffermarsi sulla eccepita illegittimità della pretesa per omessa notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo per cui è causa e, nello specifico, dei verbali numeri 8703920 del 10.05.2013 e 8965354 del 03.03.2015, con riguardo ai quali e contestava la regolarità. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, qualificando l'opposizione proposta da Parte_1
ai sensi dell'art. 615 c.p.c. 'in quanto il ricorrente eccepisce la prescrizione del
[...] diritto di credito, sosteneva che solo con un diverso rimedio ('…opposizione i sensi dell'art.22
L.682/89, oggi art.7 D.Lvo 150/11…') avrebbe potuto essere dedotto che l'atto impugnato costituiva il primo atto con il quale era divenuta nota la irrogazione della sanzione o, ancora, con la opposizione ex art.617 c.p.c. ove la parte avesse dedotto «i vizi della irregolarità procedimentale entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo atto del quale si abbia avuto conoscenza legale».
pagina 8 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Operate tali premesse, il giudice di pace concludeva nel senso che «non è possibile in questa sede verificare la regolarità delle notifiche a ritroso degli atti precedenti le cui irregolarità avrebbero dovuto farsi valere nelle opportune sedi con le relative impugnazioni».
In ogni caso, il giudice di pace aveva comunque rilevato che, per effetto di due ingiunzioni di pagamento notificate nel 2017 e nel 2019, i crediti non potevano considerarsi prescritti.
La impostazione offerta dal giudice di pace non appare condivisibile in quanto, a fronte della notifica della ingiunzione impugnata perfezionata in data 29.06.2023, il ricorso risulta iscritto a ruolo in data 28.07.2023.
Ora, deve affermarsi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema
Corte, 'l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella' (Cass. civ., sez. unite, 22 settembre 2017
n.22080; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2018 n.26843; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2021 n.14266).
Pertanto, posto che il ricorso è stato deposito entro il termine di trenta giorni, la censura era ammissibile e la verifica circa la rituale notifica dei verbali era doverosa.
Il giudice di pace l'aveva comunque effettuata, giungendo comunque a ritenere non maturata la prescrizione sulla base di ulteriore documentazione nei termini sopra riportati.
§§§§§
Ciò premesso, dovendo procedere alla completa analisi della eccezione di prescrizione tenendo conto degli originari verbali e degli atti successivi, risulta che il preavviso di fermo pagina 9 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
amministrativo per cui è causa è conseguente al mancato pagamento, da parte di Parte_1
delle sanzioni di cui ai verbali n. 8703920 del 10.05.2013 e n. 8965354 del
[...]
03.03.2015, emessi dal per la violazione delle norme del codice della Controparte_3
strada.
Ebbene, le risultanze probatorie versate in atti convergono e consentono di affermare la regolarità delle notifiche dei suddetti verbali (quali atti presupposti al preavviso di fermo di cui si discute), i quali risultano essere stati correttamente notificati.
Ed invero, il verbale n. 8703920 del 10.05.2013 – in cui il deduceva Controparte_3 la violazione dell'art. 7 cod. str. – risulta essere stato notificato il 19.04.2013 con raccomandata
A.R. n. 77878447356-5.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (e, nello specifico, dall'avviso di ricevimento della raccomandata in esame) emerge la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario con immissione dell'avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo e deposito presso l'ufficio, la cui comunicazione di avvenuto deposito risultava (dallo stesso atto) inviata con raccomandata n. 778804475568 del 22.07.2013.
Al riguardo, parte appellante contestava la regolare notifica del verbale di cui si discute, sostenendo che quest'ultima avrebbe dovuto considerarsi invalida ed inefficace «in quanto non
è stata prodotta la C.A.D. n.778804473568 del 22-07-2013 (all.2) da emettere in caso di temporanea assenza del destinatario».
Sul punto, deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, definitivamente pronunciandosi sul quesito di diritto posto dall'ordinanza di rimessione della V Sez. della Corte di Cassazione (n. 21714 del 2020) e ponendo fine al contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno chiarito che «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere
pagina 10 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cassazione civile, S.U.,
15 aprile 2021, n. 10012).
Dalla lettura del principio di diritto richiamato, si evince quindi come l'unico modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento della procedura notificatoria di un atto impositivo nell'ipotesi di temporanea assenza del destinatario è rappresentato dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avviso deposito (c.d. C.A.D.).
Nel caso di specie, il ha sufficientemente dimostrato l'avvenuta Controparte_3
notifica della raccomandata informativa di cui si discute, così assolvendo all'onere probatorio su di esso gravante.
Ed infatti, risulta prodotto in atti (invero, già dal giudizio di primo grado), l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito in esame (raccomandata A/R n.
778804475568 del 22.07.2013).
Per l'effetto, il verbale n. 8703920 del 10.05.2013 deve considerarsi regolarmente notificato (in particolare, a mani della figlia).
§§§§§
Sulla base delle superiori considerazioni, deve quindi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. della produzione della C.A.D. n. 778804475568 del 22.07.2013, sollevata da n seno alle note conclusionali in appello. Parte_1
In particolare, l'odierno appellante sosteneva che «il ha prodotto per la Controparte_3
prima volta e solo nel presente giudizio la C.A.D. n.778804473568 del 22 -07 -2013 indicata
pagina 11 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
nella relata di notifica attinente il verbale n. 8703920/13/V/0 in violazione dell'art. 345 c.p.c. con la conseguenza che il detto documento dovrà essere dichiarato inammissibile» (cfr. note conclusionali in appello).
Invero, come già rilevato, la comunicazione di avviso deposito (n. 778804475568 del
22.07.2013) risulta essere stata prodotta dal già in seno al giudizio di Controparte_3
primo grado, come è possibile rilevare dal fascicolo di primo grado acquisito nel presente giudizio (cfr. foglio 79 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado e versato agli atti del fascicolo telematico in data 06.05.2025; la produzione della documentazione relativa alle notifiche dei verbali risulta dalla comparsa di costituzione del a fogli 98-99 dello stesso documento scansionato già richiamato). CP_3
Quanto eccepito dalla originaria parte opponente con le note ex art.127 ter c.p.c. del
07.06.2024 circa la mancata produzione della CAD in questione (cfr. foglio 110 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado) è, quindi, infondato.
Pertanto, nel caso di specie, avendo il prodotto la raccomandata Controparte_3
informativa in esame già nel giudizio di primo grado, l'eccezione non merita di essere accolta.
§§§§§
Con riguardo al verbale n. 8965354 del 03.03.2015, ne contestava la Parte_1
regolarità della notifica «in quanto non è stata prodotta la C.A.N. n.782669322713 dell'11 -05
-2015 (all.4) da emettere in caso di notifica a persona diversa dal destinatario, ex art. 60 del
d.p.r. 600/73 ed art. 8 della L.890/1986».
Analogamente a quanto sopra affermato con riferimento al primo verbale di contestazione di violazioni al codice della strada, anche la notifica del verbale in esame deve considerarsi regolarmente eseguita.
pagina 12 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed infatti, sulla base delle risultanze probatorie, il verbale n. 8965354 del 03.03.2015 – che deduceva, al pari del precedente verbale, la violazione dell'art. 7 cod. str. – risulta essere stato notificato con consegna a mani della moglie.
Ne deriva che, come correttamente sostenuto dal , la notifica del Controparte_3
verbale in esame deve considerarsi regolare.
Occorre, infatti, ricordare che l'art. 139 c.p.c. prescrive la necessità di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata, solo nel caso in cui la copia sia stata consegnata al portiere o al vicino.
Tale onere non è, invece, previsto nell'ipotesi in cui la notifica sia stata effettuata mediante consegna della copia dell'atto a “persona di famiglia”, come si ricava dalla letterale interpretazione della norma nella parte in cui dispone che «Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».
Tale interpretazione è stata altresì confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha aderito all'orientamento in forza del quale «la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, (quindi,) la presunzione che
l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso… con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario» (cfr. Cassazione civile, sez. L, ord. 09.02.2022, n. 4160).
pagina 13 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Nel caso di specie – come sopra già rilevato – la copia del verbale n. 8965354 del 03.03.2015 era stata consegnata, come risulta dall'avviso di ricevimento, in data 08.05.2015, alla moglie di
Parte_1
Né, tale circostanza è mai stata contestata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita».
Pertanto, stante la ritualità delle notifiche dei verbali numeri 8703920 del 10.05.2013 e
8965354 del 03.03.2015, il giudice di prime cure non avrebbe potuto affermare l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'atto prodromico al preavviso di fermo per cui è causa.
§§§§§
Accertata, alla luce delle ragioni sopra meglio descritte, la regolarità delle notifiche dei verbali nn. 8703920 del 10.05.2013 e 8965354 del 03.03.2015, è ora possibile esaminare l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito.
Come sopra rilevato, la doglianza eccepita da con il primo motivo di Parte_1
gravame si fonda nel non avere il giudice di primo grado accertato e dichiarato la nullità del preavviso di fermo amministrativo per cui è causa per intervenuta prescrizione quinquennale.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che «L'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica dell'intimazione ad adempiere n. 202103821277261839813747 del
25/03/2021, notificata il 21.06.2021, relativa alle ingiunzioni di pagamento n.
20170382638680000815454 del 09/11/2017, notificata il 13.07.2018, e n.
20180382837310000653767 del 23/10/2018, notificata il 25.09.2019», precisando poi che
«anche le 2 ingiunzioni di pagamento, anch'esse notificate al debitore nel 2017 e nel 2019, interrompendo i termini di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, non erano state impugnate».
pagina 14 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La ricostruzione operata dal giudice di pace è da ritenersi corretta in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di affermare, stante la ritualità delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento relative ai verbali di cui sopra, l'intervenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione.
Ed infatti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che, in relazione al verbale n. 8703920 del 10.05.2013, il provvedeva ad emettere la Controparte_3
relativa ingiunzione di pagamento, non solo in data 21.06.2021 (sì come allegato dall'odierno appellante), bensì anche in data 09.11.2017 (n. 2017382638680000815454) (cfr. fogli 63-64 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado).
La notifica di detta ingiunzione risulta essersi perfezionata, alla luce degli elementi probatori offerti, in data 13.07.2018 (cfr. foglio 68 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado) e, dunque, entro il termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti, in relazione al verbale n. 8965354 del 03.03.2015, la relativa ingiunzione di pagamento (n. 20180382837310000653767 del 23.10.2018) (cfr. fogli 69-70 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado) risulta essere stata notificata in data
25.09.2019, con consegna a mani della moglie (cfr. foglio 74 del documento scansionato contenente l'intero fascicolo di primo grado), e pertanto entro il termine prescrizionale stabilito dalla legge.
Parte appellante, tuttavia, non contesta specificamente tali circostanze, limitandosi unicamente a ribadire che, avendo il emesso la prima ed unica intimazione di Controparte_3
pagamento (n. 202103821277261839813747) relativamente ai verbali di cui si discute solo in data 21.06.2021, l'intervenuta prescrizione quinquennale per omessa previa notifica di un valido atto interruttivo della stessa.
Pertanto, avendo omesso di contestare specificamente la regolarità delle Parte_1
ingiunzioni di pagamento notificate prima dell'anno 2021 (ossia, in data 13.07.2018, per il verbale n. n. 8703920/13, ed in data 25.09.2019, per il verbale n. 8965354/15) e correttamente pagina 15 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prodotte in giudizio, questo giudice non può che affermare la regolarità delle notifiche di tali intimazioni.
Ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente rispettivamente dal
10.05.2016 e dal 03.03.2015 (date delle contestate infrazioni), risulta essere stato efficacemente interrotto in data 13.07.2018 (per il verbale n. n. 8703920/13) ed in data 25.09.2019 (per il verbale n. 8965354/15).
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata da appare Parte_1
infondata.
Sicché, il motivo di gravame in esame non merita di essere accolto.
§§§§§
Il secondo ed il terzo motivo di gravame devono considerarsi assorbiti, stante il rigetto del primo motivo di impugnazione.
§§§§§
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di liquidate come in dispositivo. Parte_1
Alla luce dell'infondatezza dei motivi di gravame proposti da risultante Parte_1
da documentazione acquisita agli atti e ritualmente prodotta dal nel Controparte_3
giudizio di primo grado, sussistono le condizioni per ritenere la temerarietà dell'appello e procedere alla condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la disposizione normativa richiamata stabilisce espressamente che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» (terzo comma).
L'art. 96 c.p.c. è volto, quindi, a sanzionare il comportamento illecito della parte, poi soccombente nel giudizio, che, benché consapevole dell'infondatezza della sua domanda pagina 16 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ovvero priva dell'ordinaria diligenza ai fini dell'acquisizione di detta consapevolezza, la propone ugualmente, così dando luogo ad un processo privo di fondamento alcuno.
In punto di diritto è, infatti, noto che «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cassazione civile, S.U., 13 settembre 2018, n. 22405).
Nel caso di specie, Parte_1
- fondava in malafede l'opposizione, già dinnanzi al giudice di pace, sulla affermazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale per non avere mai ricevuto la notifica dei verbali emessi dal , che invece – come accertato sulla base Controparte_3
delle risultanze probatorie versate in atti – aveva regolarmente ricevuto;
- nonostante l'evidenza documentale, proponeva appello adducendo motivi privi di fondamento giuridico alla luce della documentazione in atti;
- eccepiva in malafede l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della C.A.D. n.778804473568 del 22.07.2013, che invece era presente in atti già nel giudizio di primo grado.
pagina 17 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ne deriva che il comportamento dell'odierno appellante si pone in contrasto con le finalità cui è volta la previsione normativa in esame, avendo dato luogo ad un Parte_1
giudizio manifestamente privo di alcun supporto probatorio, così costituendo un evidente abuso del processo.
Pertanto, appare equo condannare al pagamento, in favore di Parte_1
e , della somma di € 200,00, ai sensi e per gli Controparte_1 Controparte_3 effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c., parametrata in relazione alle spese processuali.
§§§§§
Deve, infine, rilevarsi che, atteso il rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte di di una somma pari all'importo del contributo Parte_1
unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10625/2024 R.G, così statuisce:
• RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 1753/2024 del Giudice di Pace di , anche in ordine alla statuizione CP_3
delle spese;
• CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali, Parte_1
in favore di e , che liquida, per ognuna Controparte_1 Controparte_3
delle due parti appellate, in € 462,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
• CONDANNA l'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore di e , della somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 200,00 per ognuna delle due parti appellate;
pagina 18 di 19 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
• DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata Lombardo, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_4
Catania, 15 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 19 di 19