CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 928/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alfio Sambataro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – cancellazione dalle liste braccianti agricoli e disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1484/2022 del 2 aprile 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' volta a ottenere il riconoscimento delle giornate prestate quale CP_1
bracciante agricolo dal 2015 al 2018 alle dipendenze della
[...]
con conseguente diritto alla percezione Controparte_2
dell'indennità di disoccupazione agricola e declaratoria di illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' per gli anni 2015/2017. CP_1
In particolare, il decidente accoglieva l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 22 DL n. 7/1970, limitatamente alla cancellazione degli elenchi CP_1
nominativi per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Nel merito, premettendo invece la tempestività del ricorso per la domanda relativa al 2018, riteneva, comunque, che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a configurare in astratto il rapporto di lavoro subordinato, attesa la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso e l'inconducenza delle prove raccolte nel corso del giudizio.
Riteneva, inoltre, che la documentazione prodotta (Certificati Unici relativi agli anni in contestazione, modelli DMag, buste paga) – trattandosi di documentazione di formazione unilaterale – non potesse essere idonea a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 17.10.2022; l resisteva al gravame. CP_1
La causa, dopo l'assunzione delle testimonianze non ammesse in primo grado, era posta in decisione in data 20.11.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n.7/1970 con riferimento al disconoscimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti negli anni
2015, 2016 e 2017.
Deduce che lo stesso in seno alla propria memoria di Controparte_3
costituzione rilevava che “Nel caso in oggetto il ricorrente è stato cancellato per gli anni 2015/2016/2017 con il quarto elenco nominativo di variazione;
e per
l'anno 2018 con il primo elenco nominativo del 2019 (allegati)”. Detti allegati contengono il quarto elenco nominativo del 2018, di variazione per gli anni 2015,
2016 e 2017, pubblicato dal 10.03.2019 al 25.03.2019; nonché il primo elenco nominativo del 2019 relativo alla cancellazione delle giornate di lavoro dell'anno
2018, pubblicato dal 15/06/2019 al 15/07/2019. Come si evince dai documenti prodotti da controparte il ricorso introduttivo, anche relativamente alle giornate
2015, 2016 e 2017, è dunque tempestivo.
Precisa, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i ricorsi amministrativi tutti depositati in data 20.7.2019 avessero ad oggetto la cancellazione delle giornate agricole mentre gli stessi impugnavano il rigetto delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2015 – 2016 e 2017.
2. Con il secondo motivo d'appello critica il capo della sentenza che ha rigettato nel merito la domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento della CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2018.
A sostegno della doglianza deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel ricorso introduttivo di primo grado (pagina 2 e 3) sono state specificamente allegate le giornate lavorative relative ai singoli anni.
Inoltre, nelle pagine 4 e 5 dello stesso atto, dalla lettera A) alla I), sono stati articolati i fatti rilevanti che il giudice di prime cure ha erroneamente considerato non dedotti.
L'appellante lamenta, altresì, l'erroneità dell'affermazione secondo cui la documentazione prodotta sarebbe insufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Sostiene, infatti, che gli indizi forniti, ove correttamente valutati, unitamente alla prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, avrebbero condotto a una diversa decisione sulla domanda proposta.
Sotto altro profilo, parte soccombente lamenta che il primo decidente avrebbe errato anche nella valutazione delle prove testimoniali assunte, affermando aprioristicamente che i testimoni non erano credibili, l'uno in quanto fratello del ricorrente e l'altro in quanto si era confuso in ordine agli anni nei quali lui stesso aveva lavorato per l'azienda agricola CP_2
Chiede integrarsi l'attività istruttoria con i testi non ammessi in primo grado
3. Il primo motivo di appello è fondato.
Dalla produzione documentale effettuata dall fin dal primo grado di CP_1
giudizio risulta provato che il IV elenco trimestrale dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Nicolosi per l'anno 2018, con il quale l'appellante è stato cancellato dagli elenchi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, è stato notificato, ai sensi dell'art.38, commi 6 e 7 D.L.98/2011, vigente pro tempore, mediante pubblicazione telematica dal 10.3.2019 al 25.3.2019.
Considerato il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, spirato invano, il dies a quo per la proposizione dell'azione giudiziaria nel successivo termine di 120 giorni va individuato nella data del
24.4.2019 e pertanto tale termine non era ancora spirato e nessuna decadenza era maturata alla data di deposito del ricorso di primo grado, il 25.7.2019.
4. Tanto premesso, anche all'esito dell'integrazione dell'istruttoria testimoniale già svolta nel primo grado di giudizio, mediante l'escussione di altri due testimoni oltre ai due sentiti dal tribunale, l'appello non può essere accolto, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da . Parte_1
Va infatti rilevato che i rapporti di lavoro dell'appellante alle dipendenze della società cooperativa ono stati disconosciuti con il verbale di accertamento CP_2
n. 2018004510 in quanto è risultato, per tutti gli anni di Parte_1
assunzione, amministratore della società, con la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione della stessa, oltre ad esserne socio al 33,33%, quota pari a quella posseduta dal fratello e da , i Parte_2 Controparte_4
quali erano anche rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione. Il rapporto di lavoro subordinato dell'appellante, quindi, è stato disconosciuto dall' sul rilievo della sua incompatibilità con la carica rivestita di CP_1 amministratore della cooperativa, non potendo un soggetto al contempo essere datore di lavoro e lavoratore subordinato di se stesso.
E' consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 7312/2013) il principio secondo cui non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà. E ciò anche nel caso, come in quello in esame, di pluralità di amministratori, essendo necessario che colui che intende far valere tale rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione ovvero l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 24972/2013, 19596/2016).
Va ribadito quindi, conformemente a Cass. 2487/22, che se in preliminare linea di diritto, l'incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società si ha esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, “non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione (Cass. n. 5 settembre 2003, n. 13009; Cass. 25 settembre 2015, n. 19050; Cass. 18 aprile
2019, n. 10909, in specifico riferimento alle società personali), sono invece cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore “purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre
2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596)”.
, nelle informazioni rese agli ispettori e risultanti dai Parte_1
verbali dagli stessi redatti e da lui sottoscritti prodotti agli atti di causa fin dal primo grado di giudizio dall' , ha dichiarato: “Sia io che mio fratello CP_1 lavoriamo materialmente per la società, occupandoci di tutto quello che Pt_2
occorre per la coltivazione e raccolta dei fichi d'india. Tutte le decisioni relative alla gestione della società inerenti ad esempio alle assunzioni degli operai, alla corresponsione della loro retribuzione, all'acquisto dei prodotti sull'albero, ai rapporti con i magazzini locali ai quali vendiamo i frutti raccolti con i nostri operai, sono sempre state prese congiuntamente con mio fratello con il Pt_2
quale andiamo pienamente d'accordo e con il quale dividiamo equamente
l'eventuale guadagno scaturente dall'attività della soc. cooperativa. La società da noi rappresentata non ci ha mai pagato con una vera e propria retribuzione a cadenza prefissata (giornaliera o mensile) come si fa con gli altri operai che la società ha assunto ed assume, perché, di fatto, la società siamo noi, cioè CP_2
io e mio fratello, che gestiamo tutto a livello familiare. Fino a giugno dell'anno scorso anche il nostro ex socio prendeva le decisioni insieme a Controparte_4
noi, senza che ci fosse, tra noi, un vero e proprio capo”.
Da tali chiare e inequivoche dichiarazioni emerge sì lo svolgimento da parte di anche di attività lavorativa agricola esorbitante i compiti Parte_1
propri della carica amministrativa, ma emerge al contempo l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione nei confronti degli altri amministratori, assumendo l'odierno appellante, unitamente e d'accordo con gli stessi tutte le decisioni attinenti alla gestione della società, compresa l'assunzione degli operai, da 20 a 40 secondo le necessità, senza che potesse individuarsi, nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la posizione direttiva di uno dei componenti sugli altri due (“un vero e proprio capo”). “La società siamo noi” afferma esplicitamente , il quale ammette che per l'attività di Parte_1
coltivazione da lui svolta, senza subordinazione nei confronti degli altri amministratori, non riceveva nemmeno la retribuzione, partecipando invece alla distribuzione degli utili in quanto socio.
In punto di diritto, deve rilevarsi che anche di recente la Corte di Cassazione
(Cass. n. 10634/2025) ha ribadito il principio (già affermato da Cass. 24208/2020, 921/2010) secondo cui “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti che Controparte_5
questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione”.
Non è riuscito il tentativo della parte di ribaltare in giudizio l'esito delle informazioni, invero inequivocabili, da lui stesso rese nella fase ispettiva. Le dichiarazioni testimoniali assunte dal teste nel presente grado - Controparte_4
secondo cui le indicazioni alle squadre di lavoratori, composte anche da lui e da quale caposquadra, le dava il quale Parte_1 Parte_2
provvedeva anche a pagare in contanti “tutti” gli operai - non sono attendibili, sia in quanto anche il testimone ha impugnato il disconoscimento dei propri rapporti di lavoro, determinato dalle stesse ragioni di assenza del vincolo di subordinazione in considerazione della carica ricoperta di consigliere di amministrazione, sia in quanto i lavoratori e , Persona_1 Persona_2
sentiti nella fase ispettiva hanno dichiarato di essere stati assunti proprio da lui e di riconoscere solo lui (e non quale datore di lavoro;
lo Parte_2
stesso deve dirsi per la testimonianza resa da dovendo Parte_2
confermarsi la valutazione di inattendibilità effettuata in prime cure, non tanto per la qualità di fratello, ma per quella di presidente del consiglio di amministrazione il quale pure intratteneva con la società rapporti di lavoro “subordinato” disconosciuti dall' . Inconducente si è rivelata anche la testimonianza, in CP_1
primo grado, di , che, come rilevato nella sentenza impugnata, ha reso CP_6
sui propri rapporti di lavoro dichiarazioni evidentemente inattendibili, avendo affermato di avere lavorato alle dipendenze della n anni (2015-2016) per CP_2
i quali la stessa azienda non aveva denunciato alcun rapporto di lavoro con lo stesso (circostanza non censurata). Non è sufficiente, infine, a smentire le ammissioni rese dall'appellante nella fase ispettiva la sola testimonianza di
, il quale ha dichiarato che le squadre le formava Testimone_1 Parte_2
che “prendeva le decisioni”, salvo poi ridimensionare tali dichiarazioni,
[...]
precisando che la squadra di cui faceva parte insieme a era Parte_1
formata sempre dalle stesse persone e che lui riceveva direttive proprio da
(anche se per la qualifica da questi posseduta, di Parte_1
“caposquadra”).
5. “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1
valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo
l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (Cass.
809/2021).
Alla stregua delle superiori considerazioni deve escludersi che l'appellante abbia fornito prova certa della natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti con la società da lui amministrata e tale prova non può rinvenirsi nemmeno, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, nelle buste paga, DMag e CU prodotti agli atti di causa, trattandosi di scritture private di formazione unilaterale del presunto datore di lavoro, nella specie peraltro coincidente con la persona dell'appellante, non opponibili all'ente previdenziale, terzo estraneo al rapporto, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, allorquando l'ente previdenziale disconosca la sussistenza di un rapporto di lavoro ai fini previdenziali, “Le risultanze del libro paga e del libro matricola, che il datore di lavoro è obbligato a tenere in base all'art. 134 del R.D. n. 1422 del 1924 e all'art. 20 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sono invocabili, a norma degli artt. 2709
e 2710 cod. civ., relativamente alle materie per cui la loro tenuta è prescritta e disciplinata, contro il datore di lavoro da cui provengono - inquadrandosi le relative registrazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non retrattabili se non nel caso di comprovato errore o violenza -, ma non hanno valore probatorio contro un istituto previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma dell'art. 2710 sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti”.( cfr Cass. 5361/98).
6. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 928/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alfio Sambataro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – cancellazione dalle liste braccianti agricoli e disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1484/2022 del 2 aprile 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' volta a ottenere il riconoscimento delle giornate prestate quale CP_1
bracciante agricolo dal 2015 al 2018 alle dipendenze della
[...]
con conseguente diritto alla percezione Controparte_2
dell'indennità di disoccupazione agricola e declaratoria di illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' per gli anni 2015/2017. CP_1
In particolare, il decidente accoglieva l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 22 DL n. 7/1970, limitatamente alla cancellazione degli elenchi CP_1
nominativi per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Nel merito, premettendo invece la tempestività del ricorso per la domanda relativa al 2018, riteneva, comunque, che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a configurare in astratto il rapporto di lavoro subordinato, attesa la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso e l'inconducenza delle prove raccolte nel corso del giudizio.
Riteneva, inoltre, che la documentazione prodotta (Certificati Unici relativi agli anni in contestazione, modelli DMag, buste paga) – trattandosi di documentazione di formazione unilaterale – non potesse essere idonea a dimostrare il rapporto di lavoro subordinato.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 17.10.2022; l resisteva al gravame. CP_1
La causa, dopo l'assunzione delle testimonianze non ammesse in primo grado, era posta in decisione in data 20.11.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n.7/1970 con riferimento al disconoscimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti negli anni
2015, 2016 e 2017.
Deduce che lo stesso in seno alla propria memoria di Controparte_3
costituzione rilevava che “Nel caso in oggetto il ricorrente è stato cancellato per gli anni 2015/2016/2017 con il quarto elenco nominativo di variazione;
e per
l'anno 2018 con il primo elenco nominativo del 2019 (allegati)”. Detti allegati contengono il quarto elenco nominativo del 2018, di variazione per gli anni 2015,
2016 e 2017, pubblicato dal 10.03.2019 al 25.03.2019; nonché il primo elenco nominativo del 2019 relativo alla cancellazione delle giornate di lavoro dell'anno
2018, pubblicato dal 15/06/2019 al 15/07/2019. Come si evince dai documenti prodotti da controparte il ricorso introduttivo, anche relativamente alle giornate
2015, 2016 e 2017, è dunque tempestivo.
Precisa, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i ricorsi amministrativi tutti depositati in data 20.7.2019 avessero ad oggetto la cancellazione delle giornate agricole mentre gli stessi impugnavano il rigetto delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2015 – 2016 e 2017.
2. Con il secondo motivo d'appello critica il capo della sentenza che ha rigettato nel merito la domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento della CP_1
disoccupazione agricola per l'anno 2018.
A sostegno della doglianza deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel ricorso introduttivo di primo grado (pagina 2 e 3) sono state specificamente allegate le giornate lavorative relative ai singoli anni.
Inoltre, nelle pagine 4 e 5 dello stesso atto, dalla lettera A) alla I), sono stati articolati i fatti rilevanti che il giudice di prime cure ha erroneamente considerato non dedotti.
L'appellante lamenta, altresì, l'erroneità dell'affermazione secondo cui la documentazione prodotta sarebbe insufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Sostiene, infatti, che gli indizi forniti, ove correttamente valutati, unitamente alla prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, avrebbero condotto a una diversa decisione sulla domanda proposta.
Sotto altro profilo, parte soccombente lamenta che il primo decidente avrebbe errato anche nella valutazione delle prove testimoniali assunte, affermando aprioristicamente che i testimoni non erano credibili, l'uno in quanto fratello del ricorrente e l'altro in quanto si era confuso in ordine agli anni nei quali lui stesso aveva lavorato per l'azienda agricola CP_2
Chiede integrarsi l'attività istruttoria con i testi non ammessi in primo grado
3. Il primo motivo di appello è fondato.
Dalla produzione documentale effettuata dall fin dal primo grado di CP_1
giudizio risulta provato che il IV elenco trimestrale dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di Nicolosi per l'anno 2018, con il quale l'appellante è stato cancellato dagli elenchi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, è stato notificato, ai sensi dell'art.38, commi 6 e 7 D.L.98/2011, vigente pro tempore, mediante pubblicazione telematica dal 10.3.2019 al 25.3.2019.
Considerato il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, spirato invano, il dies a quo per la proposizione dell'azione giudiziaria nel successivo termine di 120 giorni va individuato nella data del
24.4.2019 e pertanto tale termine non era ancora spirato e nessuna decadenza era maturata alla data di deposito del ricorso di primo grado, il 25.7.2019.
4. Tanto premesso, anche all'esito dell'integrazione dell'istruttoria testimoniale già svolta nel primo grado di giudizio, mediante l'escussione di altri due testimoni oltre ai due sentiti dal tribunale, l'appello non può essere accolto, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da . Parte_1
Va infatti rilevato che i rapporti di lavoro dell'appellante alle dipendenze della società cooperativa ono stati disconosciuti con il verbale di accertamento CP_2
n. 2018004510 in quanto è risultato, per tutti gli anni di Parte_1
assunzione, amministratore della società, con la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione della stessa, oltre ad esserne socio al 33,33%, quota pari a quella posseduta dal fratello e da , i Parte_2 Controparte_4
quali erano anche rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione. Il rapporto di lavoro subordinato dell'appellante, quindi, è stato disconosciuto dall' sul rilievo della sua incompatibilità con la carica rivestita di CP_1 amministratore della cooperativa, non potendo un soggetto al contempo essere datore di lavoro e lavoratore subordinato di se stesso.
E' consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 7312/2013) il principio secondo cui non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà. E ciò anche nel caso, come in quello in esame, di pluralità di amministratori, essendo necessario che colui che intende far valere tale rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione ovvero l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. 24972/2013, 19596/2016).
Va ribadito quindi, conformemente a Cass. 2487/22, che se in preliminare linea di diritto, l'incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società si ha esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, “non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione (Cass. n. 5 settembre 2003, n. 13009; Cass. 25 settembre 2015, n. 19050; Cass. 18 aprile
2019, n. 10909, in specifico riferimento alle società personali), sono invece cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore “purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre
2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596)”.
, nelle informazioni rese agli ispettori e risultanti dai Parte_1
verbali dagli stessi redatti e da lui sottoscritti prodotti agli atti di causa fin dal primo grado di giudizio dall' , ha dichiarato: “Sia io che mio fratello CP_1 lavoriamo materialmente per la società, occupandoci di tutto quello che Pt_2
occorre per la coltivazione e raccolta dei fichi d'india. Tutte le decisioni relative alla gestione della società inerenti ad esempio alle assunzioni degli operai, alla corresponsione della loro retribuzione, all'acquisto dei prodotti sull'albero, ai rapporti con i magazzini locali ai quali vendiamo i frutti raccolti con i nostri operai, sono sempre state prese congiuntamente con mio fratello con il Pt_2
quale andiamo pienamente d'accordo e con il quale dividiamo equamente
l'eventuale guadagno scaturente dall'attività della soc. cooperativa. La società da noi rappresentata non ci ha mai pagato con una vera e propria retribuzione a cadenza prefissata (giornaliera o mensile) come si fa con gli altri operai che la società ha assunto ed assume, perché, di fatto, la società siamo noi, cioè CP_2
io e mio fratello, che gestiamo tutto a livello familiare. Fino a giugno dell'anno scorso anche il nostro ex socio prendeva le decisioni insieme a Controparte_4
noi, senza che ci fosse, tra noi, un vero e proprio capo”.
Da tali chiare e inequivoche dichiarazioni emerge sì lo svolgimento da parte di anche di attività lavorativa agricola esorbitante i compiti Parte_1
propri della carica amministrativa, ma emerge al contempo l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione nei confronti degli altri amministratori, assumendo l'odierno appellante, unitamente e d'accordo con gli stessi tutte le decisioni attinenti alla gestione della società, compresa l'assunzione degli operai, da 20 a 40 secondo le necessità, senza che potesse individuarsi, nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la posizione direttiva di uno dei componenti sugli altri due (“un vero e proprio capo”). “La società siamo noi” afferma esplicitamente , il quale ammette che per l'attività di Parte_1
coltivazione da lui svolta, senza subordinazione nei confronti degli altri amministratori, non riceveva nemmeno la retribuzione, partecipando invece alla distribuzione degli utili in quanto socio.
In punto di diritto, deve rilevarsi che anche di recente la Corte di Cassazione
(Cass. n. 10634/2025) ha ribadito il principio (già affermato da Cass. 24208/2020, 921/2010) secondo cui “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti che Controparte_5
questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione”.
Non è riuscito il tentativo della parte di ribaltare in giudizio l'esito delle informazioni, invero inequivocabili, da lui stesso rese nella fase ispettiva. Le dichiarazioni testimoniali assunte dal teste nel presente grado - Controparte_4
secondo cui le indicazioni alle squadre di lavoratori, composte anche da lui e da quale caposquadra, le dava il quale Parte_1 Parte_2
provvedeva anche a pagare in contanti “tutti” gli operai - non sono attendibili, sia in quanto anche il testimone ha impugnato il disconoscimento dei propri rapporti di lavoro, determinato dalle stesse ragioni di assenza del vincolo di subordinazione in considerazione della carica ricoperta di consigliere di amministrazione, sia in quanto i lavoratori e , Persona_1 Persona_2
sentiti nella fase ispettiva hanno dichiarato di essere stati assunti proprio da lui e di riconoscere solo lui (e non quale datore di lavoro;
lo Parte_2
stesso deve dirsi per la testimonianza resa da dovendo Parte_2
confermarsi la valutazione di inattendibilità effettuata in prime cure, non tanto per la qualità di fratello, ma per quella di presidente del consiglio di amministrazione il quale pure intratteneva con la società rapporti di lavoro “subordinato” disconosciuti dall' . Inconducente si è rivelata anche la testimonianza, in CP_1
primo grado, di , che, come rilevato nella sentenza impugnata, ha reso CP_6
sui propri rapporti di lavoro dichiarazioni evidentemente inattendibili, avendo affermato di avere lavorato alle dipendenze della n anni (2015-2016) per CP_2
i quali la stessa azienda non aveva denunciato alcun rapporto di lavoro con lo stesso (circostanza non censurata). Non è sufficiente, infine, a smentire le ammissioni rese dall'appellante nella fase ispettiva la sola testimonianza di
, il quale ha dichiarato che le squadre le formava Testimone_1 Parte_2
che “prendeva le decisioni”, salvo poi ridimensionare tali dichiarazioni,
[...]
precisando che la squadra di cui faceva parte insieme a era Parte_1
formata sempre dalle stesse persone e che lui riceveva direttive proprio da
(anche se per la qualifica da questi posseduta, di Parte_1
“caposquadra”).
5. “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1
valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo
l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (Cass.
809/2021).
Alla stregua delle superiori considerazioni deve escludersi che l'appellante abbia fornito prova certa della natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti con la società da lui amministrata e tale prova non può rinvenirsi nemmeno, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, nelle buste paga, DMag e CU prodotti agli atti di causa, trattandosi di scritture private di formazione unilaterale del presunto datore di lavoro, nella specie peraltro coincidente con la persona dell'appellante, non opponibili all'ente previdenziale, terzo estraneo al rapporto, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, allorquando l'ente previdenziale disconosca la sussistenza di un rapporto di lavoro ai fini previdenziali, “Le risultanze del libro paga e del libro matricola, che il datore di lavoro è obbligato a tenere in base all'art. 134 del R.D. n. 1422 del 1924 e all'art. 20 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sono invocabili, a norma degli artt. 2709
e 2710 cod. civ., relativamente alle materie per cui la loro tenuta è prescritta e disciplinata, contro il datore di lavoro da cui provengono - inquadrandosi le relative registrazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non retrattabili se non nel caso di comprovato errore o violenza -, ma non hanno valore probatorio contro un istituto previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma dell'art. 2710 sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti”.( cfr Cass. 5361/98).
6. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese del grado.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi