Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02393/2025REG.PROV.COLL.
N. 04309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4309 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo De Vizio, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma parziale
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, del-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Guarracino e udito, per la parte appellante, l’avv. Tartaglia Angelo Fiore per delega dell’avv. Pierpaolo De Vizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, il sig. -OMISSIS-, Caporal Maggiore Capo dell’Esercito, ha impugnato il provvedimento datato 11 novembre 2021 con cui il Ministero della Difesa ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “ disturbo post traumatico da stress ” dal quale è affetto e da questi ascritto a un attentato terroristico subìto mentre era impiegato in teatro operativo afgano; essendo successivamente intervenuto un nuovo provvedimento, in data 8 aprile 2022, a riconoscergli, in sede di riesame, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ma “ ai soli fini del trattamento pensionistico di privilegio ”, a mezzo di motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al nuovo atto, nella parte in cui ha ritenuto intempestiva la sua domanda di concessione del beneficio dell’equo indennizzo, proposta in data 12 dicembre 2017, sull’assunto che egli avesse piena ed effettiva conoscenza della natura dell’infermità da cui era affetto già in data 29 settembre 2014, a seguito di visita presso la C.M.O. di Padova.
2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, in ragione del sopravvenuto riconoscimento in sede amministrativa della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, e ha respinto il motivo aggiunto sulla questione della tempestività della domanda di concessione dell’equo indennizzo, ritenendo smentita dalle risultanze documentali in atti la tesi secondo cui la diagnosi conseguente alla visita presso la C.M.O. non avrebbe evidenziato l’eziopatogenesi dell’infermità.
Ad avviso del ricorrente, il termine semestrale per la presentazione dell’istanza avrebbe iniziato a decorrere solo dalla data del 29 novembre 2017, quando per la prima volta era stata formulata la diagnosi di “Disturbo post traumatico da stress” e ufficializzato dal punto di vista medico legale il nesso eziologico di tale disturbo con il servizio prestato.
In senso contrario, pur riconoscendo che il decorso del termine semestrale per la proposizione della domanda di liquidazione dell’equo indennizzo presuppone che la diagnosi presenti un sufficiente grado di certezza, non bastando la mera consapevolezza di essere affetti da un’infermità, ma occorrendo anche la consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il T.a.r. ha rimarcato che « già in data 29 settembre 2014 la ASL di -OMISSIS- certificò, con assoluta chiarezza, che il ricorrente presentava “un quadro clinico tipo disturbo post traumatico da stress cronico da riferirsi all’attentato subito in Afghanistan il 21/11/2010 nel quale è stata messa in pericolo la sua vita e quella dei suoi colleghi ed ha riportato gravi danni fisici” », per trarne la conclusione che a quella data la diagnosi era certa e già formalizzata e nota al ricorrente la natura dell’infermità e la sua possibile riconducibilità a causa di servizio.
Difatti, ha osservato il giudice di prime cure, « l’uso del termine “quadro clinico tipo” non può essere … eccessivamente enfatizzato, come invece vorrebbe il ricorrente, nel senso della perplessità della diagnosi; il termine sta più semplicemente ad indicare che, in base all’accertamento medico effettuato, la sintomatologia riscontrata è riconducibile allo spettro (o “tipologia” o, appunto, “tipo”) della patologia del disturbo post traumatico da stress cronico ».
Ha soggiunto, infine, che, « come riportato nel parere medico-legale dello stesso dott. -OMISSIS- del 29 novembre 2017, già il 27 dicembre 2013 il dott.-OMISSIS-del C.S.M. dell’Aquila certificava con ancor più chiarezza ed evidenza terminologica che il ricorrente “presenta un quadro clinico caratterizzato da ansia libera e somatizzata, frequenti risvegli notturni ed incubi ricorrenti, sensazione di allarme continuo, ricordi intrusivi dell’evento del quale è stato vittima. Il quadro clinico è indicativo di un Disturbo Post Traumatico da Stress cronico da riferirsi all’attentato subito in Afghanistan il 21/11/2010 nel quale ha rischiato di perdere la vita riportando gravi danni fisici” ».
3. – Avverso la suddetta sentenza il sig. CE ha interposto appello per chiederne la riforma nella parte in cui ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.
4. – Il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.
5. – All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’appello è affidato a un unico mezzo, con cui l’appellante critica l’avversato capo della decisione di prime cure insistendo nel senso che la diagnosi del 29 settembre 2014, contenente la dicitura “quadro clinico tipo”, non sarebbe stata una diagnosi esatta, ma ancora incerta, al pari di quella contenuta nel certificato del 27 dicembre 2013.
La dizione “quadro clinico tipo” si sarebbe riferita al fatto che il paziente presentava sintomatologie (soltanto) affini a quelle di coloro che soffrono di disturbo post traumatico da stress cronico, laddove già nel certificato del 27 dicembre 2013 si discorreva di un quadro “indicativo”.
7. – Il motivo è infondato.
8. – Pienamente condivisibile risulta, infatti, quanto già rilevato dal giudice di prime cure in merito al fatto che la diagnosi formulata il 29 settembre 2014 («… quadro clinico tipo disturbo post traumatico da stress cronico da riferirsi all’attentato subito in Afghanistan il 21/11/2010 … ») si riferisce al riscontro di una sintomatologia riconducibile allo spettro della patologia del disturbo post traumatico da stress cronico, all’inquadramento diagnostico, cioè, della sintomatologia del paziente in uno specifico tipo di quadro clinico (quello del disturbo in questione), anziché in un altro.
9. – L’appello, pertanto, dev’essere respinto.
10. – Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore dei Ministeri appellati, che liquida unitariamente in favore di entrambi nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.