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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14511/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
p.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tancredi e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuliana Dal Pan
ATTORE contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Maddalena Di Biccari
CONVENUTO
e contro pIV , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. AnnaRosa Penna
e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_4 dall'avv. Carmine Mazzotta
TERZI CHIAMATI
***
Conclusioni: per l'attrice: “In via principale −accertato e dichiarato che a causa del primo allagamento, per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 i locali erano inutilizzabili, e che parte attrice ha subito un danno economico di € 4.800,00 corrispondente all'importo dei canoni di locazione (€ 1.600,00 mensili) inutilmente versati alla locatrice;
−accertato e dichiarato che, sempre a causa del primo allagamento, parte attrice ha subito un danno economico di € 3.000,00 corrispondente alle somme versate per la pulizia e la sanificazione dei locali e portate dalle fatture n. 285/20-286/20-287/20- 288/20 (doc. 5) emesse dalla società Lion Service 1986 S.r.l.;−accertato e dichiarato che a causa del secondo allagamento, dal mese di settembre 2021 sino alla data delle operazioni peritali del 17 febbraio 2022 i locali erano inutilizzabili, e che parte attrice ha subìto un danno economico di € 9.600,00 corrispondente all'importo dei canoni di locazione (€ 1.600,00 mensili) inutilmente versati alla locatrice;
−accertato e dichiarato che per il tempo per l'esecuzione delle < pagina 1 di 11 rimozioni, smaltimenti e ripristini>> individuato dalla C.T.U. in giorni 41 l'attrice ha subito l'ulteriore danno economico di € 3.200,00 corrispondente all'importo di due canoni di locazione (€ 1.600,00 mensili) inutilmente versati alla locatrice;
−accertato e dichiarato che l'importo dei danni patrimoniali subìti da parte attrice per le <> ammonta alla somma di € 30.363,24 oltre i.v.a. per € 6.680,00 così come accertato dalla C.T.U.;−accertato e dichiarato che la genesi dei fatti dannosi per cui è causa sia ascrivibile in via immediata diretta ed esclusIV ex art 2051 c.c. al in Torino Controparte_4 (TO);−per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il al Controparte_4 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 37.643,24 già al netto dell'importo di € 20.000,00 percetto (57.643,24 - 20.000), con rIVlutazione monetaria dell'importo liquidato dalla data dell'evento di danno sino ad effettivo soddisfo ed interessi sul compendio rIVlutato. In via subordinata e limitatamente ai riparti di responsabilità − nella denegata ipotesi la Giudice ritenga d'aderire alle conclusioni cui approda la C.T.U. con specifico riferimento alle ripartizioni delle concause e delle incidenze percentuali, ferma la misura degli importi indicati a titolo di risarcimento dei danni, limitare alla misura del 15% la corresponsabilità di parte attrice;
Oltre al rimborso ed all'integrale accollo delle spese anticipate di C.T.P. (doc. 16 € 1.823,76) e dell'acconto anticipato di C.T.U. (doc. 17 € 1.027,07). Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge per la negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 (doc. 8); Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge del procedimento cautelare per A.T.P. Tribunale di Torino R.G. n. 14511-
1/2021 esperito in corso di causa;
Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge del presente giudizio. Si formula istanza affinché: −a norma dell'art.
1-bis. dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m. il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 30 per cento dacché gli atti sono stati depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, consentendo al Magistrato la navigazione e la ricerca testuale e dei documenti all'interno degli atti;
−a norma dell'art. 4 II c. del D.M. n. 55/2014 e s.m. il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 25 per cento per presenza d'una pluralità di parti;
” per il convenuto : “Nel merito: Piaccia Controparte_5 all'Ill.mo Tribunale di Torino, Respingere le domande formulate dall'attore perché nulle, infondate e comunque non provate. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale di una o più domande dell'attore accertato l'obbligo di garanzia, condannare, la Compagnia Parte_1 chiamata Reale Mutua Assicurazioni e/o , ognuno Controparte_6 in persona del legale rapp.te pro-tempore, ed in relazione ai rispettivi titoli di responsabilità come accertati nel presente procedimento, a tenere indenne la comparente da tutti i danni, oneri e pregiudizi, nessuno escluso od eccettuato, che al Controparte_7 dovessero far carico in conseguenza dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte contro il medesimo da parte attrice, e ciò anche per le spese legali e tecniche (CTU e CTP), ivi compresa l'ipotesi di loro compensazione, anche parziale;
condannare la Controparte_2 ut supra, a pagare direttamente parte attrice ai sensi dell'art. 1917, co. 2, cod. civ.; in ogni caso condannare la al rimborso delle spese di lite che l'esponente , dovesse CP_8 CP_4 affrontare in conseguenza del presente giudizio.” per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Giudice del Controparte_3
Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO - rigettarsi le domande giudiziali tutte avanzate nei confronti del
[...]
, in persona del suo amministratore pro-tempore, in quanto del tutto Controparte_9 infondate in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: - previa ammissione per interrogatorio formale
e per testi, in materia diretta e contraria, con riserva di indicarne, su tutti i capitoli di prova che ci si riserva fin d'ora di capitolare nel prosieguo del giudizio. Con riserva di ulteriormente produrre,
pagina 2 di 11 argomentare, eccepire e dedurre nel prosieguo del giudizio. Con vittoria delle spese tutte e degli onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato oltre oneri accessori previsti ex lege.” per la terza chiamata “Reiectis contrariis e previe TR le declaratorie del caso;
In via preliminare e/o pregiudiziale Ordinarsi, se del caso anche a sensi dell'art. 107 c.p.c., l'intervento della , in persona del legale rappresentante Controparte_11 pro tempore;
In via principale Previa revoca dell'ordinanza emessa fuori udienza in data 28.06.2023 dalla dott.ssa Daniela Guerra e rimessione della causa sul ruolo, ordinarsi a sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. alla l'esibizione della polizza Controparte_11 [...]
contratto n. 362.058.0000903538, decorrente dal mese Parte_2 di ottobre 2020, sostitutIV della polizza n. 362.058.0000904263, decorrente dal 14/02/22, avente scadenza finale alle ore 24 del 28/10/2025, con premio pagato fino al 28/10/2022 e relative C.G.A.;
Dato atto che la in forza della polizza assicuratIV azionata dal TR
, all'udienza del 12.11.2024, ha provveduto a Controparte_12 corrispondere banco iudicis alla a saldo e stralcio, anche a sensi dell'art. 91 Parte_3
c.p.c., l'importo omnicomprensivo di €. 20.000,00, mediante assegno circolare Cassa di Risparmio di Fossano spa n. C8420022072-07, datato 11.11.2024, alla medesima intestato e trattenuto da quest'ultima a titolo di acconto sul preteso ex adverso maggior dovuto;
Respingersi le ulteriori domande avversarie in quanto non risarcibili ai sensi della polizza azionata dal
[...]
, tenuto altresì conto delle franchigie, scoperti, massimali e/o limiti Controparte_12 contrattuali previsti in polizza e/o comunque a sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 c.c. e/o in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e per l'effetto assolversi la TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsivoglia ex adverso
[...] domanda. Con il favore delle spese e compensi di giudizio, IVA e CPA, nonché spese generali ex D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. successive all'udienza del 12.11.2024 con riguardo alla posizione di parte attrice.
Con il favore delle spese e compensi di giudizio, IVA e CPA, nonché spese generali ex D.M. n. 55/2014
e s.m.i. con riguardo alla posizione del ovvero, Controparte_12 in subordine, con l'integrale compensazione delle spese di lite”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
chiedendo accettarsene la Controparte_5 responsabilità ex art. 2051 c.c. e condannarla al pagamento in suo favore di € 13.600 a titolo di risarcimento per i danni cagionati all'immobile condotto in locazione dalla rottura di un una tubazione condominiale avvenuta il 18.12.2019. In particolare l'attrice ha allegato: di essere conduttrice dell'unità immobiliare destinata ad uso commerciale sita in Torino, , in forza di Controparte_3 contratto di locazione datato 23.7.2019 e di versare un canone mensile pari ad € 1.600; che, al fine avviare l'attività commerciale, aveva commissionato l'integrale ristrutturazione dell'unità locata eseguendo, nel piano seminterrato, il completo rifacimento delle pareti divisorie con materiale in cartongesso, tinteggiatura di tutti i vani, adeguamento dell'impianto elettrico e sostituzione delle porte;
che, a seguito della rottura della tubazione condominiale avvenuta il 18.12.2019, i suddetti locali venIVno allagati da liquami e reflui di fognatura;
che la causa del danno era stata individuata nella carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di condotta terminale del CP_4 convenuto;
che i danni erano quantificati in € 4.800 per canoni di locazione pagati a vuoto durante l'impossibilità di utilizzo dell'immobile a causa dell'allagamento, € 3.000 per i costi di pulizia e sanificazione dei locali ed € 5.800 per l'ammaloramento di porte e muri, per un totale di € 13.600.
Si è costituito in giudizio il Controparte_5 contestando la genericità dell'atto di citazione e la sussistenza del nesso di causalità tra i danni arrecati pagina 3 di 11 e la cosa in custodia (tubatura). Secondo la prospettazione del convenuto, infatti, la responsabilità per la custodia del tubo sarebbe da imputarsi potenzialmente alla proprietà dell'immobile per omessa manutenzione ordinaria, al Controparte_13 per l'occlusione della tubatura e alla Smat s.p.a. quale società gestrice degli scarichi fognari nel Comune di Torino. Ha, in ogni caso, contestato il quantum della pretesa attorea e invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. Ha, pertanto, domandato il rigetto delle domande e, in subordine, ha chiesto chiamarsi in causa il , Controparte_13 quale responsabile del danno, e la quale TR compagnia assicuratIV, ai fini della loro condanna, per i rispettivi titoli, a tenerlo indenne in caso di accoglimento delle domande avversarie.
Autorizzata la chiamata di detti terzi, si è costituito in giudizio il
[...]
evidenziando che il tratto di tubatura per cui è causa è di proprietà Controparte_13 esclusIV del , e che la servitù Controparte_5 di passaggio di cui è titolare non implica la custodia del tubo che rimane sotto la vigilanza esclusIV del chiamante. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio anche la in qualità di TR compagnia assicuratIV del convenuto Controparte_5
eccependo la tardività della denuncia del sinistro e l'inoperatività della polizza a copertura di
[...] danni dovuti a stillicidio e insufficiente smaltimento delle acque meteoriche. Ha contestato il quantum della pretesa e chiesto in via principale il rigetto delle domande;
in via subordinata, ha domandato limitarsi l'eventuale manleva in favore dell'assicurato tenuto conto delle condizioni di polizza.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 696 c.p.c. (R.G. 14511-1/2021), la
[...] ha chiesto disporsi CTU sull'immobile oggetto della causa di merito a seguito Parte_1 dell'ulteriore grave fenomeno infiltrativo verificatosi nel settembre 2021 dovuto alla rottura di una tubatura condominiale, con conseguente aggravamento dei danni già lamentati.
In detto giudizio di a.t.p. si è costituito il Controparte_5
evidenziando che il fatto allegato dalla ricorrente non costituisce un aggravamento di
[...] quello oggetto del giudizio merito, trattandosi, invece, di fatto nuovo, verificatosi due anni dopo il CP_1 sinistro lamentato con la citazione. Ha chiesto, dunque, dichiararsi inammissibile l' in subordine, di autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicuratIV TR
[...]
Quest'ultima si è costituita lamentando la tardività della denuncia anche con riguardo al secondo sinistro e l'incompletezza della documentazione fornita dal proprio assicurato, tale da non consentirgli una chiara ricostruzione dell'accaduto. Ha contestato, inoltre, l'operatività della polizza e ha domandato la remissione in termini per la nomina del proprio CTP.
Si è costituito anche il Controparte_13 chiedendo l'estromissione stante la totale estraneità dai fatti accaduti nel settembre 2021.
Con ordinanza 15.11.2021 è stata disposta CTU tecnica nell'ambito del procedimento di a.t.p.. La perizia è stata depositata il 13.7.2022.
La prima udienza del giudizio di merito, tenutasi l'8.2.2022, è stata rinviata in attesa della scadenza dei termini per il deposito della relazione di a.t.p. All'udienza figurata 9.6.2022 sono stati concessi i termini della trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dalla scadenza dei termini per il deposito della CTU nel procedimento di a.t.p. All'udienza figurata 21.11.2022 è stata disposta CP_1 l'acquisizione del fascicolo di ed è stata ammessa istruttoria orale, poi assunta alle udienze 27.2.2023 e 8.5.2023. Con ordinanza 20.7.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle pagina 4 di 11 conclusioni. Con decreto 8.11.2024, su istanza di parte convenuta, è stata fissata udienza al 12.11.2024 per la formalizzazione di una proposta transattIV;
all'udienza fissata la terza chiamata
[...] ha offerto banco iudicis l'importo di € 20.000 a favore di TR parte attrice, accettato da quest'ultima a titolo di acconto. Con ordinanza 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda attorea è fondata in minima parte, nei termini che seguono.
In via preliminare, si osserva che a seguito del nuovo fenomeno infiltrativo che ha coinvolto l'immobile oggetto del presente giudizio, avvenuto nel settembre 2021 e di cui alla CTU disposta in sede di a.t.p. in corso di causa, l'attrice ha modificato la propria domanda, chiedendo la somma di €
67.900 a titolo di risarcimento per i danni complessIVmente patiti (cfr. pag. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c).
Sul punto occorre chiarire che secondo le S.U. 12310/2015 la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della pretesa, a condizione che attenga alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata. Detta interpretazione risulta rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo posto che, per un verso, non incide negatIVmente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene e, per un altro, ha una indubbia incidenza positIV sui tempi della giustizia, favorendo una soluzione della complessIV vicenda sostanziale ed esistenziale in un unico contesto. La concentrazione consente, inoltre, di limitare il rischio di giudicati contrastanti pur garantendo il rispetto del contraddittorio e del principio di difesa in quanto l'eventuale modifica attiene alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio.
Con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento di danni si segnala, inoltre, un recentissimo arresto della Suprema Corte la quale ha statuito che “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula” (Cassazione civile 19/02/2025, n. 4410).
Nella caso di specie, sebbene sia incontestato che i fenomeni infiltrativi siano originati da due diversi fatti (rottura del tubo della fognatura avvenuta nel dicembre 2019 e successIV rottura di un tubo dell'acqua potabile avvenuta nel settembre 2021) la domanda proposta si riferisce indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale (ossia il risarcimento dei danni provocati all'immobile condotto in locazione dall'attrice a causa di infiltrazioni provenienti dalla rottura di tubature condominiali): le diverse richieste risarcitorie attengono, infatti, al medesimo bene della vita (immobile condotto in locazione); stesso è il titolo in forza del quale l'attrice agisce e medesimi sono i soggetti ritenuti responsabili del danno;
i danni lamentati sono inscindibilmente connessi, tanto da richiedere un accertamento complessivo degli stessi;
il nuovo fenomeno infiltrativo ha inciso e aggravato una situazione di ammaloramento già preesistente (si veda pag. 28 della CTU).
Tali ragioni si ritengono, dunque, sufficienti a giustificare il ricorso al simultaneus processus sui fatti oggetto del presente giudizio, dovendosi considerare la modifica della domanda attorea ammissibile in quanto avvenuta tempestIVmente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, nel pieno rispetto delle preclusioni previste dal rito.
Ciò posto, i fatti storici posti a fondamento delle pretese di parte attrice non sono oggetto di contestazione e, in ogni caso, sono dimostrati dal compendio probatorio in atti.
pagina 5 di 11 In particolare, dalla documentazione fotografica prodotta sub doc. 2 attoreo, si evince la presenza liquami nei locali seminterrati dell'immobile oggetto del presente giudizio, allagamento avvenuto il 18.12.2019; similmente, le fotografie allegate sub docc. 9 e 12 al ricorso per a.t.p. in corso di giudizio comprovano lo stato dei luoghi a seguito dell'allagamento avvenuto nel settembre 2021. La conformità di tali fotografie non è stato disconosciuto dalle parti convenute e terze chiamate (“La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità: Cass. n. 8682/2009). Gli avvenimenti come descritti negli atti introduttivi e le condizioni dell'immobile al momento dei sinistri risultano, inoltre, confermati dalle deposizioni rese sul punto dai testimoni escussi (cfr. dichiarazioni rese dai testi e alle udienze 27.2.2023 e 8.5.2023, sentiti sui capi 6 e 14 della Testimone_1 Testimone_2 memoria n. 2 di parte attrice).
Ora, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che:
- il primo evento dannoso, quello del dicembre 2019, è stato causato dalla “rottura accidentale di una tubatura fognaria condominiale” (p. 16 ctu); il secondo, quello del settembre 2021, è stato conseguenza di una “perdita della tubatura di adduzione dell'acqua potabile condominiale” (p. 20 ctu);
- il punto di rottura dello scarico condominiale di cui all'evento dell'ottobre 2019 e il punto in cui si è verificata la perdita di cui all'evento del settembre 2021 si trovavano entrambi nel tratto di tubatura condominiale di proprietà esclusIV del (cfr. pp. 16,21,31 ctu). Controparte_7
Conclusione cui il consulente è giunto – a ragione – in forza dell'art. 18 lett. g) del regolamento del Condominio scala A: “Il tratto di fognatura servente il costituendo fino al CP_4 punto di innesto in quella servente il lotto “A” è di proprietà del stesso (lotto “B”). CP_4
Il tratto di fognatura tra il punto di innesto in quella servente il lotto “A” e la canalizzazione comunale è di proprietà del lotto “A”, gravata però di servitù a favore del costituendo condominio. Le relative spese di questo tratto sono specificate nel precedente art 4 lettera “f” (doc. 4 convenuto).
Trattasi di elementi che consentono di ritenere che la società attrice abbia fornito la prova su di sé gravante per fondare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto , CP_5 CP_7 essendo risultata provata, come rilevato, la custodia in capo a quest'ultimo delle tubature che hanno generato i rigurgiti di acque nere e le infiltrazioni del dicembre 2019 e settembre 2021 ai danni dell'attrice.
Il convenuto , per andare esente da responsabilità, ha allegato che la rottura della CP_5 CP_7 tubatura avvenuta a dicembre 2019 sarebbe da imputarsi al , in particolare Controparte_3 all'intasamento della conduttura fognaria a causa delle macerie generatisi dalla rottura delle tubazioni nel predetto comprova di ciò vi sarebbe l'intervento di disostruzione effettuato Controparte_15 nell'interesse del da parte della società il 19.12.2019. Controparte_3 Parte_4
Trattasi, tuttavia, di allegazione che non ha trovato adeguato riscontro in giudizio.
Invero, non l'ha confermata il CTU, che ha evidenziato che “se il rigurgito di fogna stato causato esclusIVmente dall'intervento di disocclusione fognatura , lo sversamento sarebbe CP_3 avvenuto in corrispondenza della prima caditoia”, ossia in quella posta a ridosso della facciata interna (verso cortile) dello stabile, ben diversa da quella da cui – pacificamente – lo sversamento è avvenuto, che è posta sulla facciata esterna del , come risulta nell'immagine riportata alla p. 16 della CP_4 ctu. Né il ctu ha riconosciuto una qualche efficacia, se non esclusIV, almeno concorrente, della rottura/disocclusione tubatura del Controparte_3
pagina 6 di 11 Né una diversa conclusione può trarsi dalle deposizioni rese dai testi e Testimone_3 [...]
(cfr. verbali 27.2.2023 e 8.5.2023). Il teste ha riferito che l'occlusione e il rigurgito Tes_4 Tes_3 del dicembre 2019 sarebbe avvenuto in concomitanza con l'intervento di disotturazione effettuato nel tratto di condotta del Ora, che l'intervento di disotturazione vi sia stato da parte del CP_3 CP_1
è provato dalla fattura dell'impresa del 19.12.2019 (doc. 13 , ma Controparte_3 Parte_4 che cià abbia avuto un'influenza nel rigurgito avvenuto nel diverso tratto di tubatura fognaria di proprietà del convenuto non è in alcun modo emerso, nemmeno dalla (generica) CP_5 dichiarazione di detto teste. Il teste ha reso dichiarazioni generiche (“è vero”; “confermo”) sul Tes_4 collegamento causale tra la disostruzione della conduttura del e gli eventi dannosi Controparte_3 subiti dall'attrice pur essendo del tutto privo di competenze tecniche (il teste è il figlio della proprietà dell'immobile danneggiato locato all'attrice). Dichiarazioni che, dunque, non possono in alcun modo superare la diversa ricostruzione offerta dal consulente, esperto in materia, nominato dal Tribunale.
In definitIV, pertanto, il deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., degli Controparte_7 accadimenti occorsi nel dicembre 2019 e nel settembre 2021 non avendo egli fornito la prova del caso fortuito che gli avrebbe consentito di andare esente da responsabilità.
Né può sostenersi che il assuma la qualità di custode ex art. 2051 c.c. del tratto di Controparte_3 tubatura di proprietà del convenuto giacché tale non è, per pacifica Controparte_7 giurisprudenza, il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo sulla quale la servitù è esercitata (così Cass. n. 17492 del 12/10/2012 e più recentemente Cass. n. 10460 del 03/06/2020).
In punto danni che sono derIVti all'attrice dai rigurgiti e perdite del dicembre 2019 e settembre 2021, il CTU ha accertato una situazione di forte ammaloramento con la presenza di “elevati livelli di umidità che hanno causato il proliferare di muffe su tutte le pannellature che rivestono per l'intero i locali” (p. 24).
Secondo il parere del consulente, da cui non vi sono motivi per discostarsi stante la logicità e la coerenza della valutazione con i dati a disposizione, la presenza dell'umidità e l'imbibizione delle lastre delle pareti è dovuta a molteplici fattori: per il 30% per cause legate ad un'areazione insufficiente e ad un'errata scelta dei materiali di rivestimento;
per il restante 70% agli eventi dannosi lamentati nel presente giudizio (di cui 20% imputabili al primo occorso del dicembre 2019 e il restante 50% al secondo del settembre 2021) che hanno “peggiorato notevolmente le condizioni interne dell'ambiente portando allo stato in cui trovasi ad oggi” (p. 24 cit.). Come espressamente chiarito dal consulente, dunque, le perdite susseguitesi nell'arco dei due anni “hanno costituito un'accelerazione di un processo che avrebbe comunque avuto luogo” (pag. 26 cit.).
Pertanto, vi è una condotta colposa dell'attrice (per areazione insufficiente ed errata scelta dei materiali di rivestimento) che se non ha contribuito a generare l'evento dannoso (ossia i rigurgiti/perdite), hanno sicuramente influito sui concreti danni subiti dall'attrice, nella misura percentuale (30%) indicata dal CTU, che dunque rileva ex art. 1227 co. 2 c.c. quale quota di danno che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Quanto agli interventi necessari per l'eliminazione dei danni riscontrati, il consulente ha quantificato le spese in € 30.363,24 oltre IVA se dovuta, quale spesa necessaria per effettuare un intervento indicato come risolutivo, ossia volto a implementare le condizioni di salubrità dell'immobile (cfr. pag. 29 e 34 cit.). Tale è la somma che, quindi, l'attrice domanda a titolo di rimborso spese relative alle demolizioni, rimozioni, smaltimenti e ripristini (cfr. p. 16 comparsa conclusionale).
Occorre tuttavia considerare che l'attrice, in comparsa conclusionale (p. 2), ha di fatto dichiarato di non essere più conduttrice dei locali danneggiati (“L'istante … è stata conduttrice dell'unità immobiliare
pagina 7 di 11 sita in Torino, ”). Affermazione in linea con quanto dichiarato dagli stessi testi Controparte_12 attorei in ordine all'impossibilità, per l'attrice, di utilizzare l'immobile locato (teste Tes_5
, dipendente dell'attrice: “sono a conoscenza dei sinistri sia del 2019 sia del 2021 in quanto
[...] sono stato lì fino a quando sono stati aperti;
sono rimasto lì sino a settembre 2021 fino a quando i locali per via del tanfo sono stati chiusi;
da allora lavoro nella sede di Rivoli in via Pavia. Da allora ad oggi non è mai più stato aperto”).
Se così è, allora alcun titolo ha l'attrice ad ottenere somme a titolo di spese necessarie per il ripristino dei locali, di cui ella non è proprietaria né ha più la disponibilità. Né l'attrice ha allegato di aver ricevuto eventuali richieste risarcitorie dalla proprietà inerenti i costi di ripristino dell'immobile. Né, ancora, le somme quantificate dal CTU possono essere riconosciute all'attrice in ragione delle spese da ella (vanamente) sostenute per la ristrutturazione dei locali. Al di là che alcuna domanda sul punto è stata proposta, resta il dato che non è stata fornita prova né di quali interventi siano stati fatti né di alcuna spesa sostenuta dall'attrice per detti lavori, di modo che non è possibile porre alcun raffronto con la spesa in ultimo quantificata dal ctu.
Può, invece, essere riconosciuta all'attrice la somma di € 3.000 per la pulizia e la sanificazione dei locali necessarie a seguito del primo evento dannoso, come da fatture allegate sub doc. 5 da parte attrice. Esborso che può riconoscersi per l'intero essendosi reso necessario per eliminare i residui integralmente riferibili al rigurgito della fognatura. Su detta somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Nemmeno possono essere riconosciuti all'attrice gli importi corrispondenti ai canoni di locazione asseritamente versati alla proprietà dei locali nonostante l'inutilizzabilità degli stessi, quantificati in complessivi 14.400. Invero, al di là del contratto di locazione (doc. 1 attrice), alcuna prova l'attrice ha fornito di aver effettIVmente corrisposto i canoni pur a fronte di un immobile locato inidoneo all'uso cui era destinato.
Non essendo più l'attrice, come visto, conduttrice dell'immobile, del pari non le spettano gli importi relativi ai canoni da corrispondersi per i 41 giorni indicati dal ctu come necessari per effettuare lavori di ripristino di un immobile di cui all'attrice non ha più la disponibilità.
Quanto alla riconosciuta somma di € 3000 a favore dell'attrice, occorre dare atto come quest'ultima, in corso di causa, abbia ricevuto la somma di € 20.000 a titolo di offerta conciliatIV che l'attrice ha trattenuto a titolo di acconto (cfr. verbale udienza 12.11.2024).
3. E' fondata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria CP_5 compagnia assicuratIV TR
Non è oggetto di contestazione tra le parti, oltre a essere provato per tabulas, che al momento del verificarsi degli eventi dannosi il Controparte_5
era coperto da valide polizze assicurative “Globale Fabbricati” nn. 2017.80.2286256 e
[...]
2021.80.2390204, stipulate con la terza chiamata Società Reale Mutua di Ass.ni (doc. 1 e 9 terza chiamata).
Nel caso di specie entrambi gli eventi accertati hanno avverato il rischio assicurato previsto dall'art. dell'art. 12.1 e ss. delle CGA rubricato “Sezione Danni da Acqua” (cfrc. doc. 2,10 terza chiamata).
Ai sensi del punto 12.1.2 CGA, la compagnia convenuta tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente provocati a terzi per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un “fatto accidentale”. In particolare, si specifica che la garanzia opera in relazione ai danni da spargimenti di acqua proveniente da impianti idrici (punto a) e da trabocco o rigurgito della rete fognaria (punto d), ipotesi in cui rientrano rispettIVmente l'evento del settembre 2021 e del dicembre 2019.
pagina 8 di 11 Ora, in forza di tale clausola la Compagnia assicuratIV ha argomentato in atti che il verificarsi di una precedente occlusione del collettore delle acque di scarico condominiale del Controparte_7
(avvenuta nel febbraio 2018) dimostrerebbe la presenza di una sedimentazione di materiale occlusivo. Il rigurgito di fognatura per cui è causa non potrebbe quindi, in tesi, considerarsi “fatto accidentale”, bensì conseguenza dell'assenza di un tempestivo e risolutivo intervento CP_16
Tale assunto trova smentita nel principio per cui “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicuratIV i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'articolo 1895 c.p.c. per l'inesistenza del rischio” (in termini, Cass. n. 23762/2022). Pertanto, il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile e non come assenza di profili di colpa imputabili all'assicurato, dovendo restare esclusi solo i fatti dolosi.
Nella fattispecie in esame, il ripetersi di fenomeni occlusivi rilevato dall'assicurazione nulla prova in ordine alla natura dolosa del comportamento dell'assicurato, essendo perlopiù indice di possibile negligenza nella manutenzione dello scarico, fattore non idoneo a ritenere il fatto come “non accidentale”.
Va, altresì, respinta l'eccezione di perdita dal diritto all'indennizzo o della sua riduzione per la tardIV denuncia dei fatti dannosi sollevata dalla Compagnia assicuratrice.
Sebbene dalla documentazione prodotta in atti risulti che la denuncia del primo fatto di sinistro sia stata inoltrata all' assicurazione il 22.1.2020 e la seconda il 17.11.2021 e, dunque, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 20.1 e 20.2. delle CGA (docc. 2,10 cit.), il superamento di detto limite temporale contrattuale non ha arrecato alcun pregiudizio all'assicuratore o almeno nulla è stato specificamente dedotto e provato a riguardo.
Infatti, l'inadempimento dell'obbligo di dare avviso del sinistro all'impresa di assicurazione non implica, di per sé, la perdita della garanzia assicuratIV, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo. Affinché l'assicurato possa essere ritenuto dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915, comma 1, c.c. e dunque con perdita del diritto all'indennità, secondo il costante orientamento della giurisprudenza si richiede la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass. n. 30675/2017; 133555/2015; 5435/2005). Il relativo onere probatorio è, però, a carico dell'assicuratore. L'obbligo dell'assicurato di denunciare il sinistro entro tre giorni ai sensi dell'art. 1913 c.c., ovvero entro il maggiore arco temporale previsto in contratto, ove omesso invece colposamente, può implicare soltanto, il diritto dell'assicuratore ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettIVmente subito e da dimostrarsi.
Nel caso in cui, come in quello di specie, l'omissione debba considerarsi colposa (in assenza di prova del dolo), può esservi solo una riduzione dell'indennità proporzionale al pregiudizio sofferto dall'assicurato, con relativo onere sempre a carico dell'assicuratore che, tuttavia, non risulta assolto.
L'assicurazione convenuta, difatti, si è limitata a invocare la disciplina dettata dalle clausole di polizza adducendo genericamente che tale ritardo non avrebbe reso possibile accertare origini, cause ed entità dei danni lamentati, senza tuttavia dedurre né provare se e in che misura la tardIV denuncia le abbia arrecato un concreto pregiudizio.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni dell'assicurazione afferenti l'inosservanza degli obblighi di salvataggio a causa dei difetti costruttivi e dell'assenza di un impianto di areazione nonché afferenti all'esclusione dalla copertura dei danni causati da “umidità” e “stillicidio” (art. 13.1 CGA: doc. 2 cit.) pagina 9 di 11 atteso che tali profili non vengono in rilievo nell'unica posta di danno riconosciuta all'attrice (cfr. supra).
Quanto, in ultimo, all'esistenza di altra polizza assicuratIV stipulata dall'attrice, prodotta sub doc. 11 dalla terza chiamata, pare evincersi che, in relazione all'immobile di , la Controparte_12 polizza operasse solo per i rischi Incendio, furto e rapina, non verificatisi nel caso di specie. Segue per l'effetto, l'inutilità della documentazione di cui all'ordine ex art. 210 cpcn su cui l'assicurazione ha insistito in sede di scritti conclusivi.
In conclusione, la deve essere condannata a TR manlevare il di quanto quest'ultimo sia tenuto a corrispondere a parte attrice, Controparte_7 ossia € 3000, detratta la franchigia del 10% prevista dalle condizioni di polizza dall'art. 12.1.2. lett. d) CGA, per un totale di € 2700.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc.
Nel rapporto processuale tra l'attrice e il , tenuto conto del parziale accoglimento Controparte_7 di uno solo dei capi in cui era articolata la domanda risarcitoria attorea, sussistono i presupposti per ritenere esistente un'ipotesi di soccombenza reciproca e per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 cpc, sia del presente giudizio, sia del giudizio di a.t.p.
La spesa di CTU nel giudizio di a.t.p., per le medesime ragioni, viene posta a carico di dette parti nella misura del 50% ciascuna. Le spese dei c.t.p. restano a carico delle parti che le ha sostenute.
Nel rapporto processuale tra il e il , il primo è soccombente Controparte_7 Controparte_3 integralmente, atteso che la domanda di manleva non ha trovato accoglimento, non essendo stati individuati profili di responsabilità in capo al Controparte_3
Nel rapporto processuale tra il e l'assicurazione quest'ultima, Controparte_7 CP_10 soccombente, è tenuta a rifondere all'assicurato delle spese di resistenza (dovendosi ritenere che esse siano da ricomprendersi nella domanda proposta: cfr. conclusioni in epigrafe) oltre che la quota di spese di ctu.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensIV svolta, del valore del decisum (quanto al rapporto processuale CP_5 [...]
, del valore della domanda al momento della chiamata (€ Controparte_17
13.600 quanto al rapporto processuale e della complessità Controparte_18 della causa.
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice non può essere accolta. L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n. 19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della malafede o della colpa grave del soccombente nel resistere in giudizio. Elementi che non sussistono nel caso di specie atteso che il convenuto ha legittimamente resistito alla pretesa attorea fondando la propria tesi difensIV sulla contestazione sia dell'an che del quantum della domanda.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitIVmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 3000 oltre interessi dalla
[...] domanda al saldo;
pagina 10 di 11 DICHIARA le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. RG 14511-1/2021 integralmente compensate tra il e la Controparte_1 [...]
Parte_1
PONE la spesa di CTU del proc. RG 14511-1/2021 a carico delle parti Controparte_1
e la nella misura del 50% ciascuno;
[...] Parte_1
CONDANNA la a manlevare e tenere indenne il Controparte_2
per la somma di € 2700 oltre che per la quota Controparte_19 parte della spesa di CTU di cui al punto che precede;
CONDANNA la a rimborsare al Controparte_2 [...]
le spese di lite del procedimento di a.t.p. RG 14511-1/2021 che si Controparte_1 liquidano in € 846 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa nonché le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 237 per esborsi ed in € 2550 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa;
CONDANNA il a rimborsare al Controparte_1 [...]
le spese di lite del procedimento di a.t.p. RG 14511-1/2021 che si Parte_5 liquidano in € 1500 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa nonché le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3800 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa.
Così deciso in Torino, il 31.3.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice PrIVcy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14511/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
p.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tancredi e Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuliana Dal Pan
ATTORE contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Maddalena Di Biccari
CONVENUTO
e contro pIV , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. AnnaRosa Penna
e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_4 dall'avv. Carmine Mazzotta
TERZI CHIAMATI
***
Conclusioni: per l'attrice: “In via principale −accertato e dichiarato che a causa del primo allagamento, per i mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 i locali erano inutilizzabili, e che parte attrice ha subito un danno economico di € 4.800,00 corrispondente all'importo dei canoni di locazione (€ 1.600,00 mensili) inutilmente versati alla locatrice;
−accertato e dichiarato che, sempre a causa del primo allagamento, parte attrice ha subito un danno economico di € 3.000,00 corrispondente alle somme versate per la pulizia e la sanificazione dei locali e portate dalle fatture n. 285/20-286/20-287/20- 288/20 (doc. 5) emesse dalla società Lion Service 1986 S.r.l.;−accertato e dichiarato che a causa del secondo allagamento, dal mese di settembre 2021 sino alla data delle operazioni peritali del 17 febbraio 2022 i locali erano inutilizzabili, e che parte attrice ha subìto un danno economico di € 9.600,00 corrispondente all'importo dei canoni di locazione (€ 1.600,00 mensili) inutilmente versati alla locatrice;
−accertato e dichiarato che per il tempo per l'esecuzione delle <
−accertato e dichiarato che l'importo dei danni patrimoniali subìti da parte attrice per le <
Oltre al rimborso ed all'integrale accollo delle spese anticipate di C.T.P. (doc. 16 € 1.823,76) e dell'acconto anticipato di C.T.U. (doc. 17 € 1.027,07). Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge per la negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 (doc. 8); Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge del procedimento cautelare per A.T.P. Tribunale di Torino R.G. n. 14511-
1/2021 esperito in corso di causa;
Con il favore degli onorari oltre accessori come per legge del presente giudizio. Si formula istanza affinché: −a norma dell'art.
1-bis. dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m. il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 30 per cento dacché gli atti sono stati depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, consentendo al Magistrato la navigazione e la ricerca testuale e dei documenti all'interno degli atti;
−a norma dell'art. 4 II c. del D.M. n. 55/2014 e s.m. il compenso determinato sia ulteriormente aumentato del 25 per cento per presenza d'una pluralità di parti;
” per il convenuto : “Nel merito: Piaccia Controparte_5 all'Ill.mo Tribunale di Torino, Respingere le domande formulate dall'attore perché nulle, infondate e comunque non provate. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale di una o più domande dell'attore accertato l'obbligo di garanzia, condannare, la Compagnia Parte_1 chiamata Reale Mutua Assicurazioni e/o , ognuno Controparte_6 in persona del legale rapp.te pro-tempore, ed in relazione ai rispettivi titoli di responsabilità come accertati nel presente procedimento, a tenere indenne la comparente da tutti i danni, oneri e pregiudizi, nessuno escluso od eccettuato, che al Controparte_7 dovessero far carico in conseguenza dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte contro il medesimo da parte attrice, e ciò anche per le spese legali e tecniche (CTU e CTP), ivi compresa l'ipotesi di loro compensazione, anche parziale;
condannare la Controparte_2 ut supra, a pagare direttamente parte attrice ai sensi dell'art. 1917, co. 2, cod. civ.; in ogni caso condannare la al rimborso delle spese di lite che l'esponente , dovesse CP_8 CP_4 affrontare in conseguenza del presente giudizio.” per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Giudice del Controparte_3
Tribunale adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO - rigettarsi le domande giudiziali tutte avanzate nei confronti del
[...]
, in persona del suo amministratore pro-tempore, in quanto del tutto Controparte_9 infondate in fatto ed in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: - previa ammissione per interrogatorio formale
e per testi, in materia diretta e contraria, con riserva di indicarne, su tutti i capitoli di prova che ci si riserva fin d'ora di capitolare nel prosieguo del giudizio. Con riserva di ulteriormente produrre,
pagina 2 di 11 argomentare, eccepire e dedurre nel prosieguo del giudizio. Con vittoria delle spese tutte e degli onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato oltre oneri accessori previsti ex lege.” per la terza chiamata “Reiectis contrariis e previe TR le declaratorie del caso;
In via preliminare e/o pregiudiziale Ordinarsi, se del caso anche a sensi dell'art. 107 c.p.c., l'intervento della , in persona del legale rappresentante Controparte_11 pro tempore;
In via principale Previa revoca dell'ordinanza emessa fuori udienza in data 28.06.2023 dalla dott.ssa Daniela Guerra e rimessione della causa sul ruolo, ordinarsi a sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. alla l'esibizione della polizza Controparte_11 [...]
contratto n. 362.058.0000903538, decorrente dal mese Parte_2 di ottobre 2020, sostitutIV della polizza n. 362.058.0000904263, decorrente dal 14/02/22, avente scadenza finale alle ore 24 del 28/10/2025, con premio pagato fino al 28/10/2022 e relative C.G.A.;
Dato atto che la in forza della polizza assicuratIV azionata dal TR
, all'udienza del 12.11.2024, ha provveduto a Controparte_12 corrispondere banco iudicis alla a saldo e stralcio, anche a sensi dell'art. 91 Parte_3
c.p.c., l'importo omnicomprensivo di €. 20.000,00, mediante assegno circolare Cassa di Risparmio di Fossano spa n. C8420022072-07, datato 11.11.2024, alla medesima intestato e trattenuto da quest'ultima a titolo di acconto sul preteso ex adverso maggior dovuto;
Respingersi le ulteriori domande avversarie in quanto non risarcibili ai sensi della polizza azionata dal
[...]
, tenuto altresì conto delle franchigie, scoperti, massimali e/o limiti Controparte_12 contrattuali previsti in polizza e/o comunque a sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 c.c. e/o in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e per l'effetto assolversi la TR
in persona del legale rappresentante pro tempore, da ogni e qualsivoglia ex adverso
[...] domanda. Con il favore delle spese e compensi di giudizio, IVA e CPA, nonché spese generali ex D.M.
n. 55/2014 e s.m.i. successive all'udienza del 12.11.2024 con riguardo alla posizione di parte attrice.
Con il favore delle spese e compensi di giudizio, IVA e CPA, nonché spese generali ex D.M. n. 55/2014
e s.m.i. con riguardo alla posizione del ovvero, Controparte_12 in subordine, con l'integrale compensazione delle spese di lite”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
chiedendo accettarsene la Controparte_5 responsabilità ex art. 2051 c.c. e condannarla al pagamento in suo favore di € 13.600 a titolo di risarcimento per i danni cagionati all'immobile condotto in locazione dalla rottura di un una tubazione condominiale avvenuta il 18.12.2019. In particolare l'attrice ha allegato: di essere conduttrice dell'unità immobiliare destinata ad uso commerciale sita in Torino, , in forza di Controparte_3 contratto di locazione datato 23.7.2019 e di versare un canone mensile pari ad € 1.600; che, al fine avviare l'attività commerciale, aveva commissionato l'integrale ristrutturazione dell'unità locata eseguendo, nel piano seminterrato, il completo rifacimento delle pareti divisorie con materiale in cartongesso, tinteggiatura di tutti i vani, adeguamento dell'impianto elettrico e sostituzione delle porte;
che, a seguito della rottura della tubazione condominiale avvenuta il 18.12.2019, i suddetti locali venIVno allagati da liquami e reflui di fognatura;
che la causa del danno era stata individuata nella carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di condotta terminale del CP_4 convenuto;
che i danni erano quantificati in € 4.800 per canoni di locazione pagati a vuoto durante l'impossibilità di utilizzo dell'immobile a causa dell'allagamento, € 3.000 per i costi di pulizia e sanificazione dei locali ed € 5.800 per l'ammaloramento di porte e muri, per un totale di € 13.600.
Si è costituito in giudizio il Controparte_5 contestando la genericità dell'atto di citazione e la sussistenza del nesso di causalità tra i danni arrecati pagina 3 di 11 e la cosa in custodia (tubatura). Secondo la prospettazione del convenuto, infatti, la responsabilità per la custodia del tubo sarebbe da imputarsi potenzialmente alla proprietà dell'immobile per omessa manutenzione ordinaria, al Controparte_13 per l'occlusione della tubatura e alla Smat s.p.a. quale società gestrice degli scarichi fognari nel Comune di Torino. Ha, in ogni caso, contestato il quantum della pretesa attorea e invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. Ha, pertanto, domandato il rigetto delle domande e, in subordine, ha chiesto chiamarsi in causa il , Controparte_13 quale responsabile del danno, e la quale TR compagnia assicuratIV, ai fini della loro condanna, per i rispettivi titoli, a tenerlo indenne in caso di accoglimento delle domande avversarie.
Autorizzata la chiamata di detti terzi, si è costituito in giudizio il
[...]
evidenziando che il tratto di tubatura per cui è causa è di proprietà Controparte_13 esclusIV del , e che la servitù Controparte_5 di passaggio di cui è titolare non implica la custodia del tubo che rimane sotto la vigilanza esclusIV del chiamante. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio anche la in qualità di TR compagnia assicuratIV del convenuto Controparte_5
eccependo la tardività della denuncia del sinistro e l'inoperatività della polizza a copertura di
[...] danni dovuti a stillicidio e insufficiente smaltimento delle acque meteoriche. Ha contestato il quantum della pretesa e chiesto in via principale il rigetto delle domande;
in via subordinata, ha domandato limitarsi l'eventuale manleva in favore dell'assicurato tenuto conto delle condizioni di polizza.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 696 c.p.c. (R.G. 14511-1/2021), la
[...] ha chiesto disporsi CTU sull'immobile oggetto della causa di merito a seguito Parte_1 dell'ulteriore grave fenomeno infiltrativo verificatosi nel settembre 2021 dovuto alla rottura di una tubatura condominiale, con conseguente aggravamento dei danni già lamentati.
In detto giudizio di a.t.p. si è costituito il Controparte_5
evidenziando che il fatto allegato dalla ricorrente non costituisce un aggravamento di
[...] quello oggetto del giudizio merito, trattandosi, invece, di fatto nuovo, verificatosi due anni dopo il CP_1 sinistro lamentato con la citazione. Ha chiesto, dunque, dichiararsi inammissibile l' in subordine, di autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicuratIV TR
[...]
Quest'ultima si è costituita lamentando la tardività della denuncia anche con riguardo al secondo sinistro e l'incompletezza della documentazione fornita dal proprio assicurato, tale da non consentirgli una chiara ricostruzione dell'accaduto. Ha contestato, inoltre, l'operatività della polizza e ha domandato la remissione in termini per la nomina del proprio CTP.
Si è costituito anche il Controparte_13 chiedendo l'estromissione stante la totale estraneità dai fatti accaduti nel settembre 2021.
Con ordinanza 15.11.2021 è stata disposta CTU tecnica nell'ambito del procedimento di a.t.p.. La perizia è stata depositata il 13.7.2022.
La prima udienza del giudizio di merito, tenutasi l'8.2.2022, è stata rinviata in attesa della scadenza dei termini per il deposito della relazione di a.t.p. All'udienza figurata 9.6.2022 sono stati concessi i termini della trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dalla scadenza dei termini per il deposito della CTU nel procedimento di a.t.p. All'udienza figurata 21.11.2022 è stata disposta CP_1 l'acquisizione del fascicolo di ed è stata ammessa istruttoria orale, poi assunta alle udienze 27.2.2023 e 8.5.2023. Con ordinanza 20.7.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle pagina 4 di 11 conclusioni. Con decreto 8.11.2024, su istanza di parte convenuta, è stata fissata udienza al 12.11.2024 per la formalizzazione di una proposta transattIV;
all'udienza fissata la terza chiamata
[...] ha offerto banco iudicis l'importo di € 20.000 a favore di TR parte attrice, accettato da quest'ultima a titolo di acconto. Con ordinanza 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda attorea è fondata in minima parte, nei termini che seguono.
In via preliminare, si osserva che a seguito del nuovo fenomeno infiltrativo che ha coinvolto l'immobile oggetto del presente giudizio, avvenuto nel settembre 2021 e di cui alla CTU disposta in sede di a.t.p. in corso di causa, l'attrice ha modificato la propria domanda, chiedendo la somma di €
67.900 a titolo di risarcimento per i danni complessIVmente patiti (cfr. pag. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c).
Sul punto occorre chiarire che secondo le S.U. 12310/2015 la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della pretesa, a condizione che attenga alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata. Detta interpretazione risulta rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo posto che, per un verso, non incide negatIVmente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene e, per un altro, ha una indubbia incidenza positIV sui tempi della giustizia, favorendo una soluzione della complessIV vicenda sostanziale ed esistenziale in un unico contesto. La concentrazione consente, inoltre, di limitare il rischio di giudicati contrastanti pur garantendo il rispetto del contraddittorio e del principio di difesa in quanto l'eventuale modifica attiene alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio.
Con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento di danni si segnala, inoltre, un recentissimo arresto della Suprema Corte la quale ha statuito che “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula” (Cassazione civile 19/02/2025, n. 4410).
Nella caso di specie, sebbene sia incontestato che i fenomeni infiltrativi siano originati da due diversi fatti (rottura del tubo della fognatura avvenuta nel dicembre 2019 e successIV rottura di un tubo dell'acqua potabile avvenuta nel settembre 2021) la domanda proposta si riferisce indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale (ossia il risarcimento dei danni provocati all'immobile condotto in locazione dall'attrice a causa di infiltrazioni provenienti dalla rottura di tubature condominiali): le diverse richieste risarcitorie attengono, infatti, al medesimo bene della vita (immobile condotto in locazione); stesso è il titolo in forza del quale l'attrice agisce e medesimi sono i soggetti ritenuti responsabili del danno;
i danni lamentati sono inscindibilmente connessi, tanto da richiedere un accertamento complessivo degli stessi;
il nuovo fenomeno infiltrativo ha inciso e aggravato una situazione di ammaloramento già preesistente (si veda pag. 28 della CTU).
Tali ragioni si ritengono, dunque, sufficienti a giustificare il ricorso al simultaneus processus sui fatti oggetto del presente giudizio, dovendosi considerare la modifica della domanda attorea ammissibile in quanto avvenuta tempestIVmente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, nel pieno rispetto delle preclusioni previste dal rito.
Ciò posto, i fatti storici posti a fondamento delle pretese di parte attrice non sono oggetto di contestazione e, in ogni caso, sono dimostrati dal compendio probatorio in atti.
pagina 5 di 11 In particolare, dalla documentazione fotografica prodotta sub doc. 2 attoreo, si evince la presenza liquami nei locali seminterrati dell'immobile oggetto del presente giudizio, allagamento avvenuto il 18.12.2019; similmente, le fotografie allegate sub docc. 9 e 12 al ricorso per a.t.p. in corso di giudizio comprovano lo stato dei luoghi a seguito dell'allagamento avvenuto nel settembre 2021. La conformità di tali fotografie non è stato disconosciuto dalle parti convenute e terze chiamate (“La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità: Cass. n. 8682/2009). Gli avvenimenti come descritti negli atti introduttivi e le condizioni dell'immobile al momento dei sinistri risultano, inoltre, confermati dalle deposizioni rese sul punto dai testimoni escussi (cfr. dichiarazioni rese dai testi e alle udienze 27.2.2023 e 8.5.2023, sentiti sui capi 6 e 14 della Testimone_1 Testimone_2 memoria n. 2 di parte attrice).
Ora, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che:
- il primo evento dannoso, quello del dicembre 2019, è stato causato dalla “rottura accidentale di una tubatura fognaria condominiale” (p. 16 ctu); il secondo, quello del settembre 2021, è stato conseguenza di una “perdita della tubatura di adduzione dell'acqua potabile condominiale” (p. 20 ctu);
- il punto di rottura dello scarico condominiale di cui all'evento dell'ottobre 2019 e il punto in cui si è verificata la perdita di cui all'evento del settembre 2021 si trovavano entrambi nel tratto di tubatura condominiale di proprietà esclusIV del (cfr. pp. 16,21,31 ctu). Controparte_7
Conclusione cui il consulente è giunto – a ragione – in forza dell'art. 18 lett. g) del regolamento del Condominio scala A: “Il tratto di fognatura servente il costituendo fino al CP_4 punto di innesto in quella servente il lotto “A” è di proprietà del stesso (lotto “B”). CP_4
Il tratto di fognatura tra il punto di innesto in quella servente il lotto “A” e la canalizzazione comunale è di proprietà del lotto “A”, gravata però di servitù a favore del costituendo condominio. Le relative spese di questo tratto sono specificate nel precedente art 4 lettera “f” (doc. 4 convenuto).
Trattasi di elementi che consentono di ritenere che la società attrice abbia fornito la prova su di sé gravante per fondare una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto , CP_5 CP_7 essendo risultata provata, come rilevato, la custodia in capo a quest'ultimo delle tubature che hanno generato i rigurgiti di acque nere e le infiltrazioni del dicembre 2019 e settembre 2021 ai danni dell'attrice.
Il convenuto , per andare esente da responsabilità, ha allegato che la rottura della CP_5 CP_7 tubatura avvenuta a dicembre 2019 sarebbe da imputarsi al , in particolare Controparte_3 all'intasamento della conduttura fognaria a causa delle macerie generatisi dalla rottura delle tubazioni nel predetto comprova di ciò vi sarebbe l'intervento di disostruzione effettuato Controparte_15 nell'interesse del da parte della società il 19.12.2019. Controparte_3 Parte_4
Trattasi, tuttavia, di allegazione che non ha trovato adeguato riscontro in giudizio.
Invero, non l'ha confermata il CTU, che ha evidenziato che “se il rigurgito di fogna stato causato esclusIVmente dall'intervento di disocclusione fognatura , lo sversamento sarebbe CP_3 avvenuto in corrispondenza della prima caditoia”, ossia in quella posta a ridosso della facciata interna (verso cortile) dello stabile, ben diversa da quella da cui – pacificamente – lo sversamento è avvenuto, che è posta sulla facciata esterna del , come risulta nell'immagine riportata alla p. 16 della CP_4 ctu. Né il ctu ha riconosciuto una qualche efficacia, se non esclusIV, almeno concorrente, della rottura/disocclusione tubatura del Controparte_3
pagina 6 di 11 Né una diversa conclusione può trarsi dalle deposizioni rese dai testi e Testimone_3 [...]
(cfr. verbali 27.2.2023 e 8.5.2023). Il teste ha riferito che l'occlusione e il rigurgito Tes_4 Tes_3 del dicembre 2019 sarebbe avvenuto in concomitanza con l'intervento di disotturazione effettuato nel tratto di condotta del Ora, che l'intervento di disotturazione vi sia stato da parte del CP_3 CP_1
è provato dalla fattura dell'impresa del 19.12.2019 (doc. 13 , ma Controparte_3 Parte_4 che cià abbia avuto un'influenza nel rigurgito avvenuto nel diverso tratto di tubatura fognaria di proprietà del convenuto non è in alcun modo emerso, nemmeno dalla (generica) CP_5 dichiarazione di detto teste. Il teste ha reso dichiarazioni generiche (“è vero”; “confermo”) sul Tes_4 collegamento causale tra la disostruzione della conduttura del e gli eventi dannosi Controparte_3 subiti dall'attrice pur essendo del tutto privo di competenze tecniche (il teste è il figlio della proprietà dell'immobile danneggiato locato all'attrice). Dichiarazioni che, dunque, non possono in alcun modo superare la diversa ricostruzione offerta dal consulente, esperto in materia, nominato dal Tribunale.
In definitIV, pertanto, il deve ritenersi responsabile, ex art. 2051 c.c., degli Controparte_7 accadimenti occorsi nel dicembre 2019 e nel settembre 2021 non avendo egli fornito la prova del caso fortuito che gli avrebbe consentito di andare esente da responsabilità.
Né può sostenersi che il assuma la qualità di custode ex art. 2051 c.c. del tratto di Controparte_3 tubatura di proprietà del convenuto giacché tale non è, per pacifica Controparte_7 giurisprudenza, il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo sulla quale la servitù è esercitata (così Cass. n. 17492 del 12/10/2012 e più recentemente Cass. n. 10460 del 03/06/2020).
In punto danni che sono derIVti all'attrice dai rigurgiti e perdite del dicembre 2019 e settembre 2021, il CTU ha accertato una situazione di forte ammaloramento con la presenza di “elevati livelli di umidità che hanno causato il proliferare di muffe su tutte le pannellature che rivestono per l'intero i locali” (p. 24).
Secondo il parere del consulente, da cui non vi sono motivi per discostarsi stante la logicità e la coerenza della valutazione con i dati a disposizione, la presenza dell'umidità e l'imbibizione delle lastre delle pareti è dovuta a molteplici fattori: per il 30% per cause legate ad un'areazione insufficiente e ad un'errata scelta dei materiali di rivestimento;
per il restante 70% agli eventi dannosi lamentati nel presente giudizio (di cui 20% imputabili al primo occorso del dicembre 2019 e il restante 50% al secondo del settembre 2021) che hanno “peggiorato notevolmente le condizioni interne dell'ambiente portando allo stato in cui trovasi ad oggi” (p. 24 cit.). Come espressamente chiarito dal consulente, dunque, le perdite susseguitesi nell'arco dei due anni “hanno costituito un'accelerazione di un processo che avrebbe comunque avuto luogo” (pag. 26 cit.).
Pertanto, vi è una condotta colposa dell'attrice (per areazione insufficiente ed errata scelta dei materiali di rivestimento) che se non ha contribuito a generare l'evento dannoso (ossia i rigurgiti/perdite), hanno sicuramente influito sui concreti danni subiti dall'attrice, nella misura percentuale (30%) indicata dal CTU, che dunque rileva ex art. 1227 co. 2 c.c. quale quota di danno che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Quanto agli interventi necessari per l'eliminazione dei danni riscontrati, il consulente ha quantificato le spese in € 30.363,24 oltre IVA se dovuta, quale spesa necessaria per effettuare un intervento indicato come risolutivo, ossia volto a implementare le condizioni di salubrità dell'immobile (cfr. pag. 29 e 34 cit.). Tale è la somma che, quindi, l'attrice domanda a titolo di rimborso spese relative alle demolizioni, rimozioni, smaltimenti e ripristini (cfr. p. 16 comparsa conclusionale).
Occorre tuttavia considerare che l'attrice, in comparsa conclusionale (p. 2), ha di fatto dichiarato di non essere più conduttrice dei locali danneggiati (“L'istante … è stata conduttrice dell'unità immobiliare
pagina 7 di 11 sita in Torino, ”). Affermazione in linea con quanto dichiarato dagli stessi testi Controparte_12 attorei in ordine all'impossibilità, per l'attrice, di utilizzare l'immobile locato (teste Tes_5
, dipendente dell'attrice: “sono a conoscenza dei sinistri sia del 2019 sia del 2021 in quanto
[...] sono stato lì fino a quando sono stati aperti;
sono rimasto lì sino a settembre 2021 fino a quando i locali per via del tanfo sono stati chiusi;
da allora lavoro nella sede di Rivoli in via Pavia. Da allora ad oggi non è mai più stato aperto”).
Se così è, allora alcun titolo ha l'attrice ad ottenere somme a titolo di spese necessarie per il ripristino dei locali, di cui ella non è proprietaria né ha più la disponibilità. Né l'attrice ha allegato di aver ricevuto eventuali richieste risarcitorie dalla proprietà inerenti i costi di ripristino dell'immobile. Né, ancora, le somme quantificate dal CTU possono essere riconosciute all'attrice in ragione delle spese da ella (vanamente) sostenute per la ristrutturazione dei locali. Al di là che alcuna domanda sul punto è stata proposta, resta il dato che non è stata fornita prova né di quali interventi siano stati fatti né di alcuna spesa sostenuta dall'attrice per detti lavori, di modo che non è possibile porre alcun raffronto con la spesa in ultimo quantificata dal ctu.
Può, invece, essere riconosciuta all'attrice la somma di € 3.000 per la pulizia e la sanificazione dei locali necessarie a seguito del primo evento dannoso, come da fatture allegate sub doc. 5 da parte attrice. Esborso che può riconoscersi per l'intero essendosi reso necessario per eliminare i residui integralmente riferibili al rigurgito della fognatura. Su detta somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Nemmeno possono essere riconosciuti all'attrice gli importi corrispondenti ai canoni di locazione asseritamente versati alla proprietà dei locali nonostante l'inutilizzabilità degli stessi, quantificati in complessivi 14.400. Invero, al di là del contratto di locazione (doc. 1 attrice), alcuna prova l'attrice ha fornito di aver effettIVmente corrisposto i canoni pur a fronte di un immobile locato inidoneo all'uso cui era destinato.
Non essendo più l'attrice, come visto, conduttrice dell'immobile, del pari non le spettano gli importi relativi ai canoni da corrispondersi per i 41 giorni indicati dal ctu come necessari per effettuare lavori di ripristino di un immobile di cui all'attrice non ha più la disponibilità.
Quanto alla riconosciuta somma di € 3000 a favore dell'attrice, occorre dare atto come quest'ultima, in corso di causa, abbia ricevuto la somma di € 20.000 a titolo di offerta conciliatIV che l'attrice ha trattenuto a titolo di acconto (cfr. verbale udienza 12.11.2024).
3. E' fondata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della propria CP_5 compagnia assicuratIV TR
Non è oggetto di contestazione tra le parti, oltre a essere provato per tabulas, che al momento del verificarsi degli eventi dannosi il Controparte_5
era coperto da valide polizze assicurative “Globale Fabbricati” nn. 2017.80.2286256 e
[...]
2021.80.2390204, stipulate con la terza chiamata Società Reale Mutua di Ass.ni (doc. 1 e 9 terza chiamata).
Nel caso di specie entrambi gli eventi accertati hanno avverato il rischio assicurato previsto dall'art. dell'art. 12.1 e ss. delle CGA rubricato “Sezione Danni da Acqua” (cfrc. doc. 2,10 terza chiamata).
Ai sensi del punto 12.1.2 CGA, la compagnia convenuta tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente provocati a terzi per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un “fatto accidentale”. In particolare, si specifica che la garanzia opera in relazione ai danni da spargimenti di acqua proveniente da impianti idrici (punto a) e da trabocco o rigurgito della rete fognaria (punto d), ipotesi in cui rientrano rispettIVmente l'evento del settembre 2021 e del dicembre 2019.
pagina 8 di 11 Ora, in forza di tale clausola la Compagnia assicuratIV ha argomentato in atti che il verificarsi di una precedente occlusione del collettore delle acque di scarico condominiale del Controparte_7
(avvenuta nel febbraio 2018) dimostrerebbe la presenza di una sedimentazione di materiale occlusivo. Il rigurgito di fognatura per cui è causa non potrebbe quindi, in tesi, considerarsi “fatto accidentale”, bensì conseguenza dell'assenza di un tempestivo e risolutivo intervento CP_16
Tale assunto trova smentita nel principio per cui “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicuratIV i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'articolo 1895 c.p.c. per l'inesistenza del rischio” (in termini, Cass. n. 23762/2022). Pertanto, il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile e non come assenza di profili di colpa imputabili all'assicurato, dovendo restare esclusi solo i fatti dolosi.
Nella fattispecie in esame, il ripetersi di fenomeni occlusivi rilevato dall'assicurazione nulla prova in ordine alla natura dolosa del comportamento dell'assicurato, essendo perlopiù indice di possibile negligenza nella manutenzione dello scarico, fattore non idoneo a ritenere il fatto come “non accidentale”.
Va, altresì, respinta l'eccezione di perdita dal diritto all'indennizzo o della sua riduzione per la tardIV denuncia dei fatti dannosi sollevata dalla Compagnia assicuratrice.
Sebbene dalla documentazione prodotta in atti risulti che la denuncia del primo fatto di sinistro sia stata inoltrata all' assicurazione il 22.1.2020 e la seconda il 17.11.2021 e, dunque, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 20.1 e 20.2. delle CGA (docc. 2,10 cit.), il superamento di detto limite temporale contrattuale non ha arrecato alcun pregiudizio all'assicuratore o almeno nulla è stato specificamente dedotto e provato a riguardo.
Infatti, l'inadempimento dell'obbligo di dare avviso del sinistro all'impresa di assicurazione non implica, di per sé, la perdita della garanzia assicuratIV, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo. Affinché l'assicurato possa essere ritenuto dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915, comma 1, c.c. e dunque con perdita del diritto all'indennità, secondo il costante orientamento della giurisprudenza si richiede la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo (cfr. Cass. n. 30675/2017; 133555/2015; 5435/2005). Il relativo onere probatorio è, però, a carico dell'assicuratore. L'obbligo dell'assicurato di denunciare il sinistro entro tre giorni ai sensi dell'art. 1913 c.c., ovvero entro il maggiore arco temporale previsto in contratto, ove omesso invece colposamente, può implicare soltanto, il diritto dell'assicuratore ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettIVmente subito e da dimostrarsi.
Nel caso in cui, come in quello di specie, l'omissione debba considerarsi colposa (in assenza di prova del dolo), può esservi solo una riduzione dell'indennità proporzionale al pregiudizio sofferto dall'assicurato, con relativo onere sempre a carico dell'assicuratore che, tuttavia, non risulta assolto.
L'assicurazione convenuta, difatti, si è limitata a invocare la disciplina dettata dalle clausole di polizza adducendo genericamente che tale ritardo non avrebbe reso possibile accertare origini, cause ed entità dei danni lamentati, senza tuttavia dedurre né provare se e in che misura la tardIV denuncia le abbia arrecato un concreto pregiudizio.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni dell'assicurazione afferenti l'inosservanza degli obblighi di salvataggio a causa dei difetti costruttivi e dell'assenza di un impianto di areazione nonché afferenti all'esclusione dalla copertura dei danni causati da “umidità” e “stillicidio” (art. 13.1 CGA: doc. 2 cit.) pagina 9 di 11 atteso che tali profili non vengono in rilievo nell'unica posta di danno riconosciuta all'attrice (cfr. supra).
Quanto, in ultimo, all'esistenza di altra polizza assicuratIV stipulata dall'attrice, prodotta sub doc. 11 dalla terza chiamata, pare evincersi che, in relazione all'immobile di , la Controparte_12 polizza operasse solo per i rischi Incendio, furto e rapina, non verificatisi nel caso di specie. Segue per l'effetto, l'inutilità della documentazione di cui all'ordine ex art. 210 cpcn su cui l'assicurazione ha insistito in sede di scritti conclusivi.
In conclusione, la deve essere condannata a TR manlevare il di quanto quest'ultimo sia tenuto a corrispondere a parte attrice, Controparte_7 ossia € 3000, detratta la franchigia del 10% prevista dalle condizioni di polizza dall'art. 12.1.2. lett. d) CGA, per un totale di € 2700.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc.
Nel rapporto processuale tra l'attrice e il , tenuto conto del parziale accoglimento Controparte_7 di uno solo dei capi in cui era articolata la domanda risarcitoria attorea, sussistono i presupposti per ritenere esistente un'ipotesi di soccombenza reciproca e per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 cpc, sia del presente giudizio, sia del giudizio di a.t.p.
La spesa di CTU nel giudizio di a.t.p., per le medesime ragioni, viene posta a carico di dette parti nella misura del 50% ciascuna. Le spese dei c.t.p. restano a carico delle parti che le ha sostenute.
Nel rapporto processuale tra il e il , il primo è soccombente Controparte_7 Controparte_3 integralmente, atteso che la domanda di manleva non ha trovato accoglimento, non essendo stati individuati profili di responsabilità in capo al Controparte_3
Nel rapporto processuale tra il e l'assicurazione quest'ultima, Controparte_7 CP_10 soccombente, è tenuta a rifondere all'assicurato delle spese di resistenza (dovendosi ritenere che esse siano da ricomprendersi nella domanda proposta: cfr. conclusioni in epigrafe) oltre che la quota di spese di ctu.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensIV svolta, del valore del decisum (quanto al rapporto processuale CP_5 [...]
, del valore della domanda al momento della chiamata (€ Controparte_17
13.600 quanto al rapporto processuale e della complessità Controparte_18 della causa.
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice non può essere accolta. L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n. 19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della malafede o della colpa grave del soccombente nel resistere in giudizio. Elementi che non sussistono nel caso di specie atteso che il convenuto ha legittimamente resistito alla pretesa attorea fondando la propria tesi difensIV sulla contestazione sia dell'an che del quantum della domanda.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitIVmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 3000 oltre interessi dalla
[...] domanda al saldo;
pagina 10 di 11 DICHIARA le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. RG 14511-1/2021 integralmente compensate tra il e la Controparte_1 [...]
Parte_1
PONE la spesa di CTU del proc. RG 14511-1/2021 a carico delle parti Controparte_1
e la nella misura del 50% ciascuno;
[...] Parte_1
CONDANNA la a manlevare e tenere indenne il Controparte_2
per la somma di € 2700 oltre che per la quota Controparte_19 parte della spesa di CTU di cui al punto che precede;
CONDANNA la a rimborsare al Controparte_2 [...]
le spese di lite del procedimento di a.t.p. RG 14511-1/2021 che si Controparte_1 liquidano in € 846 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa nonché le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 237 per esborsi ed in € 2550 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa;
CONDANNA il a rimborsare al Controparte_1 [...]
le spese di lite del procedimento di a.t.p. RG 14511-1/2021 che si Parte_5 liquidano in € 1500 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa nonché le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3800 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IV e cpa.
Così deciso in Torino, il 31.3.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice PrIVcy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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