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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al numero 1410/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele C.F._3
Locantore (C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._4
alla Via Carlo Poerio, n. 89/A, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Vittoria Lagani (C.F.: ) e C.F._5 Controparte_2
(C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, ala Via C.F._6
Riviera di Chiaia, n. 207, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
in persona del Curatore in carica;
Controparte_3 APPELLATO - CONTUMACE avverso la sentenza n. 1077/2022 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.02.2022 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 21.03.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Napoli, adito dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3546/2015 (per € 143.340,97), l'ha dichiarata improcedibile, perché tardivamente iscritta a ruolo.
2. La Banca aveva dedotto in monitorio l'esposizione della
[...]
e dei suoi garanti (odierni appellanti), per effetto delle CP_3
seguenti linee di credito: A) €. 77.603,43 oltre interessi convenzionali nella misura del 12,40%, a far data dall'1.09.2014 al soddisfo, per lo scoperto del conto corrente n. 1349088, acceso dalla Controparte_3
con contratto del 23-25.02.2010, assistito da contratto di
[...]
affidamento n. 5288497 del 17.3.2010; B) €. 24.304,45, oltre interessi convenzionali nella misura dell'8,00%, a far data dall'1.09.2014 al soddisfo, per lo scoperto del conto corrente n. 1349096 acceso dalla con contratto del 23-25.02.2010, assistito da Controparte_3
contratto di affidamento n. 5321769 del 31.3.2011; C) € 41.433,09, per n. 11 RI.BA. anticipate e rimaste insolute alle rispettive scadenze, regolate sul conto corrente n. 1349100, acceso dalla Controparte_3
in data 23-25.02.2010, affidato in virtù del contratto di
[...]
affidamento per castelletto di anticipazioni bancarie n. 5348409 dell'11.04.2012, oltre gli interessi convenzionali indicati in contratto nella misura del 7,70%, a far data dall'1.09.2014 al soddisfo. Siffatte obbligazioni risultavano garantite dagli odierni appellanti, con atto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 31.03.2011, fino alla concorrenza del complessivo importo di € 234.000,00 cadauno.
3. Con atto di citazione notificato il 14.10.2015, la Controparte_3
ed i suoi garanti hanno proposto opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo, adducendo omessa pattuizione della misura ultralegale degli interessi, dal momento che le sottoscrizioni apposte sugli originari contratti dalla dovevano ritenersi Controparte_3
disconosciute (primo motivo); nullità della “commissione disponibilità fondi” e della “commissione mancanza fondi” e la loro rilevanza ai fini dell'usura (secondo motivo); nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (terzo motivo); illegittimità delle variazioni dei tassi applicate dalla in corso dei rapporti (quarto motivo); CP_1
illegittimità dell'applicazione di criteri di accredito ed addebito delle valute indipendenti dalla effettiva disponibilità della provvista (quinto motivo); contestazione degli addebiti (sesto motivo); mancata sottoscrizione del contratto di apertura di credito e la mancanza del disciplinare economico dell'apertura di credito regolata sul conto corrente (settimo motivo); illegittimità del recesso dal contratto di affidamento (ottavo motivo); usurarietà dei costi del finanziamento, degli interessi e di tutti gli oneri impliciti (nono motivo).
4. Il Tribunale ha ritenuto di arrestare l'indagine istruttoria all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata, con successo, dalla opposta, sulla scorta del seguente rilievo: “la citazione è stata CP_1
notificata il 14.10.2015 e pertanto, non essendo stata prevista in citazione alcuna abbreviazione dei termini di comparizione, il termine per l'iscrizione al ruolo ex art. 165 c.p.c. era quello ordinario di dieci giorni. Il decimo giorno cadeva il 24.10.2015 che tuttavia, essendo un sabato, andava prorogato al 26.10.2017 data in cui scadeva improrogabilmente il termine per la costituzione di parte opponente. Gli opponenti si sono tuttavia costituiti in giudizio mediante iscrizione a ruolo avvenuta solo il 27.10.2015 e pertanto tardivamente” (V. pag. 5 della sentenza impugnata).
5. Con il gravame gli appellanti lamentano, anzitutto, erronea declaratoria di improcedibilità dell'opposizione (primo motivo); ed ai sensi dell'art. 346 c.p.c. hanno reiterato le originarie eccezioni, ivi compresa la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevata con la prima memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
5.1. Ha resistito la appellata. Vinte le spese del grado. CP_1
5.2. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
quest'ultimo, sebbene ritualmente citato, è Controparte_4
rimasto contumace.
5.3. All'udienza del 05.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Il primo motivo, con il quale gli appellanti censurano la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, per tardiva costituzione nel giudizio
a quo, è fondato.
Ed invero, dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, al cui scrutinio, contrariamente a quanto opposto dall'appellata, il Collegio è senz'altro abilitato, emerge che la costituzione in giudizio degli opponenti è avvenuta il 26.10.2017 (h. 16:59), e non già il successivo
27, per come erroneamente affermato dal Tribunale.
7. L'accoglimento della censura impone al Collegio la disamina nel merito del gravame, a cominciare dall'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli appellanti, perché contenente clausole conformi al modello ABI, già oggetto della pronuncia n. 55/2005 della
Banca d'Italia per contrasto alla normativa antitrust.
7.1. Parte appellante riconduce la eccepita nullità delle garanzie alla violazione della normativa antitrust, con riferimento alle clausole ABI 2,
6 e 8, riprodotte nella contrattualistica dedotta in lite.
Richiama il sopraggiunto intervento a SS. UU., che, nel dicembre del
2021 (n. 41994/2021), hanno qualificato la nullità dei contratti di fideiussione riproducenti lo schema ABI, come nullità parziale, limitata alle sole clausole (2, 6 e 8) inserite nelle fideiussioni omnibus stilate secondo il modello ABI negli anni 2002-2005, con esclusione, dunque, delle fideiussioni che non abbiano le caratteristiche meramente riproduttive del contratto a monte e di tutte quelle clausole che, singolarmente considerate, pur avendo contenuto derogatorio delle clausole oggetto di nullità parziale, non possono essere messe in correlazione diretta con l'intesa anticoncorrenziale, alla quale è esclusivamente legata la declaratoria di nullità c.d. “speciale”.
7.2. Del resto, la Sezione, ancor prima dell'intervento delle SS. UU., ha avuto plurime occasioni (Corte d'Appello di Napoli, Sez. III^, n.
5264/2019; n. 2077/2020) per rilevare, con riferimento ai moduli fideiussori predisposti unilateralmente dagli Istituti di credito e sottoposti alla firma del cliente, anche se contenenti le stesse clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, pur se dichiarate illegittime con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia, che, in concreto, la nullità del contratto a valle dovesse essere valutata dal Giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che potesse trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite. 7.3. Esclusa, dunque, la nullità totale della fideiussione - anche se contenente le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme
Bancarie Uniformi considerate anticoncorrenziali – anche la rilevabilità
d'ufficio della nullità relativa è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
Mette conto, tuttavia, rilevare che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di anni dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, relativo ad una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore.
Parte attrice, infatti, è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 (Cass. n.
29810/2017), secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005. La stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, altresì, che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (Cass. n. 21978/2019, con riferimento a contratto sottoscritto nel dicembre 2005).
7.4. Il caso di specie si colloca, invece, ad oltre sei anni di distanza dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
In altri termini, gli opponenti hanno omesso di fornire riscontro probatorio idoneo a dimostrare che nel 2011 (data di sottoscrizione della fideiussione) un numero significativo di Istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus, in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
7.5. Del resto, conformemente al disposto dell'art. 1419 c.c., “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass.
2314/2016).
L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed
è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. 7.6. Nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Gli opponenti, odierni appellanti, infatti, hanno precisato le proprie conclusioni, insistendo nella richiesta di declaratoria di nullità del contratto di fideiussione, denunciando, tuttavia, il vizio che avrebbe attinto le sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al
1957 c.c., con l'ulteriore precisazione che il Giudice avrebbe l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità negoziale di natura speciale o di protezione.
7.7. La tematica, in realtà, è stata affrontata dalla richiamata sentenza delle SS. UU. n. 41994/2021.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo”.
Ciò posto, il Collegio non potrebbe dichiarare d'ufficio la parziale nullità del contratto, andando al di là dei limiti della domanda formulata dalla parte;
tanto più che, nel caso di specie, non è neppure evincibile dal tenore delle difese degli appellanti, anche solo a livello di allegazione, la circostanza che essi abbiano interesse a una pronuncia che dichiari il contratto parzialmente nullo, non avendo gli stessi speso alcun argomento al riguardo, neppure all'esito dell'intervento delle SS. UU. del 2021. 8. Inammissibile è la censura inerente all'asserita apocrifia delle sottoscrizioni riportate in calce ai tre contratti di C/C ed ai tre contratti di affidamento dedotti in lite.
Parte appellante si limita a trascrivere quanto eccepito, sotto tale profilo, con l'originaria opposizione, ma omette di prendere posizione sulla successiva istruttoria, che ha visto, all'esito della dichiarazione di parte opposta della volontà di avvalersi della richiamata contrattualistica, la nomina di CTU, Dott.ssa , la Persona_1
quale ha concluso per l'autografia di tutte le sottoscrizioni riportate in calce ai contratti.
9. È fondata, invece, la censura inerente alla commissione di disponibilità fondi, che rappresenta un'appendice della stessa c.m.s., sostituita per effetto della L. n. 102/2009 dalla commissione in disamina, alla quale vanno estese, per ovvie ragioni, le medesime prescrizioni di forma e contenuto previste per la validità della prima.
Ed invero, se risulta ancora controversa la natura della c.m.s (quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, ovvero quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto), non altrettanto può affermarsi con riferimento ai dati che devono essere preventivamente contrattualizzati, affinché la clausola possa rispondere ai requisiti di determinabilità dell'oggetto e che non possono di certo esaurirsi nella sola indicazione, in termini pecentualistici, della misura convenuta.
Nel caso in esame, la clausola è contrattualmente prevista nella sola misura percentuale, ma non è previsto il criterio di calcolo convenuto, per come eccepito da parte appellante. La commissione disponibilità fondi, al pari della sostituita c.m.s., per poter essere valida, deve essere, quanto meno, determinabile, non solo nella misura percentuale, ma anche nelle modalità di computo.
In altri termini, è necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo;
per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
La Sezione ha ripetutamente affermato che, ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della
Banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione e va, di conseguenza, dichiarata nulla.
10. È fondata, anche, l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi, per difetto della condizione di reciprocità.
La Sezione, infatti, ha avuto plurime occasioni per richiamare l'orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.
In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.
Nel caso di specie, il tasso creditore nominale è pari allo “zero”.
È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell'art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio
2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall'art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 del D.
L.vo n. 342/1999).
In particolare, la richiamata delibera CICR, all'art. 2, dispone che
“
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Dunque, con tale delibera viene riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale, ma ciò
a condizione che venga stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito.
Detta delibera impone, altresì, una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di C/C deve essere indicata la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.), il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale.
Infatti, il successivo art. 6 prevede: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TEG.
In simile ipotesi, infatti, il contratto, in realtà, risulta privo dell'indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l'art. 2, in quanto evidenzia l'assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione.
La Suprema Corte ha, infatti affermato: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6”.
Né può ritenersi dirimente il rilievo che giustifica la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo con la misura molto ridotta degli intessi attivi.
A tal proposito, è sempre la Suprema Corte a precisare che “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib.CICR , art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6”.
Il principio di diritto che ne è scaturito è il seguente: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3,
e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione“.
11. Le valute sono compiutamente divisate nei disciplinari in atti, debitamente sottoscritti dalla correntista.
12. In definitiva, dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione disponibilità fondi, è necessario rimettere la controversia sul ruolo, affinché sia disposta ctu diretta alla determinazione del saldo dei CC/CC dedotti in lite dalla Banca appellata, epurati da qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale e dalla commissione disponibilità fondi.
13. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 21.03.2022, da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 1077/2022 del G.U. del CP_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_3
- in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito del correntista;
nonché, della commissione disponibilità fondi, e rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese