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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/12/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1327/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato a Siderno (RC) in [...] Parte_1
14.05.1953, CF , con l'avv. L. Cutupri e NA DOBREVA, C.F._1
nata in [...] in data [...], CF , con l'avv. S. C.F._2
Bertorelli con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
-con ricorso congiunto del 28.03.2024, i coniugi hanno richiesto cumulativamente separazione consensuale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.; -già con il ricorso, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte;
-pertanto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n° 26/2024, passata in giudicato in data 01.07.2024 a seguito di atto di notificazione della stessa sentenza.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta del 15 settembre 2024, è stata svolta l'udienza di comparizione dei coniugi con modalità cartolari per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge.
Le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Borgo D'Ale (VC) il
18.02.2006 fra , nato a [...] in data [...], CF Parte_1
e NA DOBREVA, nata in Bulgaria (EE) in [...] C.F._1
22.06.1963, CF;
C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo D'Ale (VC) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
Spese compensate.
Biella, 27 novembre 2024
Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato a Siderno (RC) in [...] Parte_1
14.05.1953, CF , con l'avv. L. Cutupri e NA DOBREVA, C.F._1
nata in [...] in data [...], CF , con l'avv. S. C.F._2
Bertorelli con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
-con ricorso congiunto del 28.03.2024, i coniugi hanno richiesto cumulativamente separazione consensuale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.; -già con il ricorso, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte;
-pertanto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n° 26/2024, passata in giudicato in data 01.07.2024 a seguito di atto di notificazione della stessa sentenza.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta del 15 settembre 2024, è stata svolta l'udienza di comparizione dei coniugi con modalità cartolari per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti, non contrarie alla legge.
Le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Borgo D'Ale (VC) il
18.02.2006 fra , nato a [...] in data [...], CF Parte_1
e NA DOBREVA, nata in Bulgaria (EE) in [...] C.F._1
22.06.1963, CF;
C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo D'Ale (VC) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
Spese compensate.
Biella, 27 novembre 2024
Il Presidente est.