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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/12/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 1428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1428/2025
R.G., vertente tra
nata a [...] il giorno 01.07.1955, elettivamente Parte_1
domiciliata in LA CA (RC), alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'avv.
NC AF, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato in LA CA (RC) alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'avv.
CA Arena, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
- 1 - Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso del 05.11.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di scioglimento del matrimonio adottata con
Sentenza del Tribunale di Locri n. 29 del 15.02.2025, chiedendo al Tribunale di
“omologare la nuova condizione voluta dalle parti e in parziale modifica di quanto pattuito nel verbale di udienza del 02.03.2021 del giudizio di separazione, recepito integralmente nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 29/2025 emessa dal Tribunale di Locri in data
15.02.2025, disporre che il sig. sarà tenuto a versare alla sig.ra a titolo di assegno Pt_2 Pt_1
di mantenimento la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, ferme restando tutte le altre statuizioni contenute nel verbale di udienza in commento, con ogni conseguenza di legge”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno allegato un mutamento in melius delle condizioni reddituali di depositando documentazione a sostegno, per cui hanno chiesto una Parte_1
riduzione da euro 400,00 a euro 300,00 dell'assegno divorzile previsto in suo favore da parte dell'ex coniuge.
Tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso depositato in data 05.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 -
01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
- 2 - 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996
– 01) non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , ogni contraria istanza, domanda e deduzione Parte_1 Parte_3
disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Locri n. 29 del 15.02.2025, nei termini concordati dalle parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e al Procuratore della Repubblica in sede.
Così deciso nella Camera di consiglio del 05.12.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1428/2025
R.G., vertente tra
nata a [...] il giorno 01.07.1955, elettivamente Parte_1
domiciliata in LA CA (RC), alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'avv.
NC AF, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato in LA CA (RC) alla via Umberto I n. 36, presso lo studio dell'avv.
CA Arena, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
- 1 - Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso del 05.11.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di scioglimento del matrimonio adottata con
Sentenza del Tribunale di Locri n. 29 del 15.02.2025, chiedendo al Tribunale di
“omologare la nuova condizione voluta dalle parti e in parziale modifica di quanto pattuito nel verbale di udienza del 02.03.2021 del giudizio di separazione, recepito integralmente nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 29/2025 emessa dal Tribunale di Locri in data
15.02.2025, disporre che il sig. sarà tenuto a versare alla sig.ra a titolo di assegno Pt_2 Pt_1
di mantenimento la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, ferme restando tutte le altre statuizioni contenute nel verbale di udienza in commento, con ogni conseguenza di legge”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno allegato un mutamento in melius delle condizioni reddituali di depositando documentazione a sostegno, per cui hanno chiesto una Parte_1
riduzione da euro 400,00 a euro 300,00 dell'assegno divorzile previsto in suo favore da parte dell'ex coniuge.
Tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso depositato in data 05.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 -
01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
- 2 - 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996
– 01) non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , ogni contraria istanza, domanda e deduzione Parte_1 Parte_3
disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Locri n. 29 del 15.02.2025, nei termini concordati dalle parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e al Procuratore della Repubblica in sede.
Così deciso nella Camera di consiglio del 05.12.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
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