Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 106
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Sentenza 11 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, il 11 febbraio 2025, nella causa n. 1269/2022 R.G. Le parti coinvolte sono un ricorrente, che ha richiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, e l'INPS, che ha contestato la legittimità della domanda sostenendo la fittizietà del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha affermato di aver lavorato come bracciante agricolo e di aver presentato domanda di indennità, mentre l'INPS ha evidenziato irregolarità e anomalie nel rapporto di lavoro.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che gravava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, come previsto dall'art. 2094 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità. Nonostante la documentazione presentata dal ricorrente, il Giudice ha ritenuto insufficienti le prove fornite, evidenziando contraddizioni e la mancanza di attendibilità delle testimonianze. Inoltre, il verbale ispettivo dell'INPS ha confermato la fittizietà del rapporto di lavoro, rendendo inadeguata la documentazione prodotta dal ricorrente. Pertanto, il Giudice ha concluso che non era stato adeguatamente assolto l'onere probatorio, compensando le spese di lite per la complessità della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 106
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 106
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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