CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) Francesca Bellafiore Consigliere, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis, u.c., c.p.c., la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 580/2024 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Cannizzo, C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Partinico, Via
Principe Umberto n. 39 (indirizzo pec del difensore indicato in atti), appellante,
e
con sede in Trapani, Via Libica 50 (p. i.v.a. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore,
1 rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Castelli e Carlo Castelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Trapani, Via Virgilio
37/A (indirizzi pec dei difensori indicati in atti), convenuta,
Società incorporante Controparte_2 Controparte_3
corrente in Mogliano Veneto (Trieste), nella via Marocchesa 14, (p. i.v.a.
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Stefano Paolo Genco, domiciliata presso lo studio del procuratore in Trapani, via Osorio n° 15 (indirizzo pec del difensore indicato in atti), convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate il 28, il 30 ed il
31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2024 a Controparte_1 Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 668/2023, del 02 ottobre
[...]
2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 1487/2020 R.G..
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la tardività e Controparte_1
l'infondatezza dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva, pur non evocata in giudizio, anche che Controparte_2
denunciava la tardività dell'appello.
2 Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata, secondo il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 04 aprile
2025, all'esito della quale veniva posta in decisione.
La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
*****
Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, come anche eccepito dalle difese di e Controparte_1
(in ogni caso, sulla rilevabilità anche d'ufficio della tardività Controparte_2
dell'appello, ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 6829/2015: la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione).
La sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata all'appellante, tramite il suo procuratore nel giudizio di primo grado, in data 21 marzo 2024, ad opera della Controparte_2
L'appello è stato proposto mediante atto di citazione notificato alla sola il 02 ottobre 2023, allorchè era interamente trascorso il termine di CP_1
trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 325, comma 1, c.p.c..
Non coglie nel segno il rilievo, formulato dalla difesa dell'appellante, secondo cui nella fattispecie, a seguito della declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo a non si sarebbe in presenza di cause inscindibili e, CP_2
dunque, di un litisconsorzio necessario, per cui non opererebbe la regola della unitarietà dell'atto di impugnazione.
Tale assunto è infondato.
ha agito direttamente nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
chiedendo la condanna di entrambe, in solido, al risarcimento dei danni
[...]
patiti a causa dei difetti che affliggevano i materiali a lui venduti dalla CP_1
3 Quest'ultima spiegava a sua volta domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
La nelle sue difese, contestava anche nel merito la pretesa Controparte_2
dell'attore.
Ricorrono, dunque, nel caso in esame, tutti gli elementi per configurare un litisconsorzio necessario, in presenza del quale opera la regola della unitarietà del termine per proporre impugnazione, secondo cui la notifica della sentenza eseguita da una sola delle parti determina il decorso del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti coinvolte (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
I, n. 3926/2024: “Nel caso di litisconsorzio necessario o processuale, si applica la regola dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione. La notifica della sentenza eseguita da una sola delle parti segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti coinvolte. Pertanto, se scade il termine e avviene la decadenza dall'impugnazione, questa si estende non solo alla parte che ha notificato la sentenza, ma anche a tutte le altre parti coinvolte”; cfr. anche sez. II, n. 3490/2024; sez. III, n. 14722/2018).
Come affermato, infatti, “Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello
l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbiacontestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attorenon abbia presentato domande verso il chiamato”, circostanze, queste ultime, invece, come anticipato, entrambe ricorrenti nella fattispecie (Cass. Civ., sez. VI, n.
21366/2020; sez. II, n. 24574/2018).
Ancora, si è detto che “Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino
a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al
4 rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 12174/2020).
A fronte dei citati principi, non rileva l'esito concreto del giudizio di primo grado, con l'esclusione della legittimazione passiva della compagnia assicurativa, statuizione in astratto suscettibile di impugnazione che non influisce sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti.
Tali assorbenti considerazioni esimono dal verificare la sussistenza dell'ulteriore, possibile, profilo di applicabilità della regola della unitarietà del termine per proporre impugnazione, connesso alla configurabilità di un litisconsorzio processuale, cd. “unitario o quasi necessario”, ove si dovesse individuare, secondo la prospettazione dell'attore, nei vizi della merce venduta l'unico fatto generatore della responsabilità dei convenuti, aditi entrambi in via diretta ai fini del risarcimento del danno.
La rilevata inammissibilità non è sanata dalla costituzione delle convenute, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. Civ., sez. II, n. 15082/2006; sez. III, n. 4601/2000; sez. lav., n. 2203/1996).
*****
L'appellante, soccombente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle convenute nel presente grado di giudizio (dunque, anche di quelle di litisconsorte necessario non citato ma intervenuto Controparte_2
spontaneamente), che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuna, in complessivi €7.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.500,00 per la
5 fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
In conseguenza del rilievo di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
"in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
668/2023, del 02 ottobre 2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di
Trapani nell'ambito del procedimento n. 1487/2020 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
6 - condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2
liquidano, per ciascuna, in complessivi €7.300,00 per compensi, oltre
CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) Francesca Bellafiore Consigliere, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis, u.c., c.p.c., la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 580/2024 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Cannizzo, C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Partinico, Via
Principe Umberto n. 39 (indirizzo pec del difensore indicato in atti), appellante,
e
con sede in Trapani, Via Libica 50 (p. i.v.a. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro tempore,
1 rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Castelli e Carlo Castelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Trapani, Via Virgilio
37/A (indirizzi pec dei difensori indicati in atti), convenuta,
Società incorporante Controparte_2 Controparte_3
corrente in Mogliano Veneto (Trieste), nella via Marocchesa 14, (p. i.v.a.
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Stefano Paolo Genco, domiciliata presso lo studio del procuratore in Trapani, via Osorio n° 15 (indirizzo pec del difensore indicato in atti), convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate il 28, il 30 ed il
31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2024 a Controparte_1 Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 668/2023, del 02 ottobre
[...]
2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 1487/2020 R.G..
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la tardività e Controparte_1
l'infondatezza dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva, pur non evocata in giudizio, anche che Controparte_2
denunciava la tardività dell'appello.
2 Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata, secondo il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 04 aprile
2025, all'esito della quale veniva posta in decisione.
La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
*****
Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, come anche eccepito dalle difese di e Controparte_1
(in ogni caso, sulla rilevabilità anche d'ufficio della tardività Controparte_2
dell'appello, ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 6829/2015: la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione).
La sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata all'appellante, tramite il suo procuratore nel giudizio di primo grado, in data 21 marzo 2024, ad opera della Controparte_2
L'appello è stato proposto mediante atto di citazione notificato alla sola il 02 ottobre 2023, allorchè era interamente trascorso il termine di CP_1
trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 325, comma 1, c.p.c..
Non coglie nel segno il rilievo, formulato dalla difesa dell'appellante, secondo cui nella fattispecie, a seguito della declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo a non si sarebbe in presenza di cause inscindibili e, CP_2
dunque, di un litisconsorzio necessario, per cui non opererebbe la regola della unitarietà dell'atto di impugnazione.
Tale assunto è infondato.
ha agito direttamente nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
chiedendo la condanna di entrambe, in solido, al risarcimento dei danni
[...]
patiti a causa dei difetti che affliggevano i materiali a lui venduti dalla CP_1
3 Quest'ultima spiegava a sua volta domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
La nelle sue difese, contestava anche nel merito la pretesa Controparte_2
dell'attore.
Ricorrono, dunque, nel caso in esame, tutti gli elementi per configurare un litisconsorzio necessario, in presenza del quale opera la regola della unitarietà del termine per proporre impugnazione, secondo cui la notifica della sentenza eseguita da una sola delle parti determina il decorso del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti coinvolte (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
I, n. 3926/2024: “Nel caso di litisconsorzio necessario o processuale, si applica la regola dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione. La notifica della sentenza eseguita da una sola delle parti segna l'inizio del termine breve per l'impugnazione contro tutte le altre parti coinvolte. Pertanto, se scade il termine e avviene la decadenza dall'impugnazione, questa si estende non solo alla parte che ha notificato la sentenza, ma anche a tutte le altre parti coinvolte”; cfr. anche sez. II, n. 3490/2024; sez. III, n. 14722/2018).
Come affermato, infatti, “Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello
l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbiacontestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attorenon abbia presentato domande verso il chiamato”, circostanze, queste ultime, invece, come anticipato, entrambe ricorrenti nella fattispecie (Cass. Civ., sez. VI, n.
21366/2020; sez. II, n. 24574/2018).
Ancora, si è detto che “Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino
a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al
4 rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 12174/2020).
A fronte dei citati principi, non rileva l'esito concreto del giudizio di primo grado, con l'esclusione della legittimazione passiva della compagnia assicurativa, statuizione in astratto suscettibile di impugnazione che non influisce sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti.
Tali assorbenti considerazioni esimono dal verificare la sussistenza dell'ulteriore, possibile, profilo di applicabilità della regola della unitarietà del termine per proporre impugnazione, connesso alla configurabilità di un litisconsorzio processuale, cd. “unitario o quasi necessario”, ove si dovesse individuare, secondo la prospettazione dell'attore, nei vizi della merce venduta l'unico fatto generatore della responsabilità dei convenuti, aditi entrambi in via diretta ai fini del risarcimento del danno.
La rilevata inammissibilità non è sanata dalla costituzione delle convenute, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. Civ., sez. II, n. 15082/2006; sez. III, n. 4601/2000; sez. lav., n. 2203/1996).
*****
L'appellante, soccombente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle convenute nel presente grado di giudizio (dunque, anche di quelle di litisconsorte necessario non citato ma intervenuto Controparte_2
spontaneamente), che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuna, in complessivi €7.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.500,00 per la
5 fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€2.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
In conseguenza del rilievo di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
"in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
668/2023, del 02 ottobre 2023, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di
Trapani nell'ambito del procedimento n. 1487/2020 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
6 - condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_2
liquidano, per ciascuna, in complessivi €7.300,00 per compensi, oltre
CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7