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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CURTU MANUELA (c.f. ) C.F._2 con studio in
PA NE (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. DIONISI ANNA RITA (c.f. ), C.F._4 con studio in
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3562/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e LA SO hanno contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Ulà Tirso il 15 settembre 2001. Hanno un figlio, Per_1
(12 aprile 2007). La famiglia viveva a Ghilarza in via Dante 20,
[...] in abitazione di proprietà del sig. Parte_1
Il 21 novembre 2024 hanno presentato ricorso per separazione a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di , con collocazione preva- Per_2 lente presso la madre e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni libere tra padre e figlio;
3) obbligo per il padre di provvedere al mantenimento del figlio versando alla madre 400 € al mese, oltre 70% spese straordinarie. Comparsi all'udienza del 15 gennaio 2025 mediante note sostitu- tive, i coniugi hanno confermato di volersi separare alle condizioni so- pra riportate. L'accordo è equo e rispondente all'interesse del minore. L'affidamento condiviso e le frequentazioni libere sono senz'al- tro nell'interesse del minore, che così vede pienamente realizzato il suo diritto alla bigenitorialità. L'impegno del sig. a provvedere al suo mantenimento Parte_1 versando 400 €, somma di per sé considerevole, trova corrispondenza nelle condizioni economiche delle parti. Il sig. infatti, è la- Parte_1 voratore dipendente con redditi di circa 24.000 € l'anno. La sig.ra
[...]
invece, svolge attività di collaboratrice domestica con redditi Pt_2 molto più bassi: 6.200 € circa nel 2022 e meno di 8.000 € nel 2023. Ciò giustifica anche il diverso riparto delle spese straordinarie concordate tra i genitori. Dall'accordo è stato espunto l'impegno del sig. a cam- Parte_1 biare residenza, trattandosi di obbligo di legge di natura amministrativa.
È stato inoltre espunto ogni riferimento alla proprietà delle vetture dei coniugi, in quanto oggetto di un mero riconoscimento irrilevante in que- sta sede.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Parte_3
(atto 6, parte 2, serie A, anno 2001, comune di Ulà Tirso).
[...]
2. La casa familiare sita a Ghilarza in via Dante 20 è assegnata a
LA SO, che vi abiterà con il figlio minorenne Persona_3
e in cui manterranno la loro residenza. Prende atto che le parti ri-
[...] conoscono che l'immobile è di proprietà del sig. i mobili e Parte_1 gli arredi al suo interno della sig.ra SO.
3. Il minore, con residenza principale presso la madre, resta affi- dato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la re- sponsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le deci- sioni di maggiore interesse per il figlio;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità se- paratamente.
4. Le modalità e i tempi di incontro tra i genitori ed il figlio sa- ranno gestiti in autonomia dai medesimi, secondo le rispettive esigenze lavorative e scolastiche, in accordo tra le parti.
5. Dispone che il signor versi a favore della signora Parte_1
SO, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili, da rivalu- tarsi annualmente secondo gli indici Istat. 6. Per quanto attiene le spese straordinarie per il figlio Per_4
il signor si impegna a contribuire nella misura del
[...] Parte_1
70% e la signora SO nella misura del 30%. Si considerano spese straordinarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle scolasti- che ed eventualmente universitarie, di trasporto, di viaggi, medico sa- nitarie anche specialistiche, non coperte dal servizio sanitario nazio- nale. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, salva l'urgenza per le sole spese mediche sostenute da ciascun genitore nell'interesse esclusivo del figlio;
per la disciplina delle predette spese straordinarie i genitori fanno riferimento al protocollo del 29.11.2017 approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
7. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente n.
0806/000070118686 aperto presso il Banco di Sardegna di cui sono contitolari nonché a dividere al 50% il saldo presente alla chiusura. 8. Il signor si impegna a rimborsare l'intero importo Parte_1 della finanziaria che ha contratto con la Bibanca ed a versare in via
— 3 — esclusiva tutte le relative rate di importo pari a € 326,00 mensili, fino alla totale estinzione del prestito, mantenendo indenne la signora Ma- sones.
9. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —