Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 829
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento

    La tempestiva proposizione del ricorso sana ex tunc la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. Inoltre, per le notifiche a mezzo del servizio postale, non è necessaria la relata, ma solo l'avviso di ricevimento.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    L'Agenzia delle Entrate ha depositato gli avvisi di ricevimento che attestano la regolare consegna delle cartelle al domicilio del ricorrente in data 10 gennaio 2023. La mera affermazione del ricorrente non è sufficiente a superare l'efficacia probatoria di tali documenti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione triennale del tributo

    I termini di prescrizione sono stati prorogati di 24 mesi a causa della normativa emergenziale Covid-19, posticipando la scadenza al 31 dicembre 2023 per il 2018 e al 31 dicembre 2024 per il 2019. La notifica delle cartelle in data 10 gennaio 2023 è avvenuta prima di tali scadenze.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione delle cartelle di pagamento

    L'omessa impugnazione nei termini perentori di sessanta giorni determina la decadenza dal potere di ricorrere e l'irretrattabilità del credito fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 829
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 829
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo