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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033501076000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033501076000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso numero 427/2025 del Ruolo Generale, depositato in data 17 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249033501076000, notificata in data 22 novembre 2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.042,80.
Tale pretesa traeva origine da due cartelle di pagamento, la n. 29320210146237963000 per la tassa automobilistica dell'anno 2018 e la n. 29320220047633581000 per la tassa automobilistica dell'anno 2019, che l'atto impugnato indicava come notificate in data 10 gennaio 2023.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva i seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento per assenza di sottoscrizione nella relata da parte del soggetto notificatore;
2) mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) illegittimità delle cartelle per intervenuta prescrizione triennale del tributo, maturata, per l'annualità 2018, in data 31 dicembre 2021 e, per l'annualità 2019, in data 31 dicembre 2022, e quindi prima della presunta notifica delle cartelle stesse.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione cautelare della sua efficacia.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - SC (di seguito, AdER) sia la Regione Siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso.
AdER eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa e, nel merito, sosteneva la ritualità della notifica dell'intimazione, sanata in ogni caso dal raggiungimento dello scopo con la proposizione del ricorso. Deduceva, inoltre, la definitività delle cartelle presupposte, ritualmente notificate in data 10 gennaio 2023 e non impugnate nei termini, con conseguente inammissibilità delle censure relative alla prescrizione del credito. Contestava, infine, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine decennale e, in subordine, la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale Covid-19.
La Regione Siciliana eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi di notifica delle cartelle, di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Sosteneva di aver tempestivamente formato e consegnato i ruoli ad AdER e che, per la tassa automobilistica, non fosse necessaria la notifica di un previo avviso di accertamento. In merito alla prescrizione, evidenziava l'efficacia della proroga di 24 mesi dei termini disposta dalla legislazione emergenziale, in virtù della quale la notifica delle cartelle era da ritenersi tempestiva.
Con ordinanza del 26 marzo 2025, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione cautelare e rinviava la causa per la discussione nel merito. La causa veniva quindi decisa in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inesistenza o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento per assenza di sottoscrizione nella relata, è infondato. Il ricorrente ha impugnato l'atto con ricorso tempestivo, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza e di essere stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
La tempestiva proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Tale principio di sanatoria si applica anche agli atti di natura sostanziale, quale la cartella di pagamento e, per estensione, l'intimazione che ne consegue, ove vi sia un richiamo alle norme del processo civile nella disciplina tributaria. Inoltre, per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è necessaria la stesura di alcuna relata di notifica, in quanto è l'avviso di ricevimento a costituire il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna e la sua data. L'eventuale vizio della relata contenuta nella copia dell'atto consegnata al destinatario è, pertanto, irrilevante ai fini della validità della notifica. La censura va, di conseguenza, respinta.
Anche i motivi relativi alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e all'intervenuta prescrizione del credito sono infondati.
AdER ha depositato in giudizio gli avvisi di ricevimento relativi alle due cartelle di pagamento presupposte dai quali risulta che entrambe sono state regolarmente consegnate al domicilio del ricorrente in data 10 gennaio 2023. L'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità del ricevente. A fronte di tale prova, la mera affermazione del ricorrente di non aver mai ricevuto gli atti è inidonea a superare l'efficacia fidefaciente di tali documenti, per contestare la quale sarebbe stato necessario esperire querela di falso. Deve, pertanto, ritenersi provato che le cartelle sono state notificate in data 10 gennaio 2023.
Ciò posto, occorre valutare l'eccezione di prescrizione. Il credito per la tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, il termine di prescrizione per la tassa relativa all'anno 2018 scadeva il 31 dicembre
2021, mentre quello per la tassa relativa all'anno 2019 scadeva il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, i predetti termini sono stati prorogati per effetto della normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e successive modifiche hanno disposto, tra l'altro, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie. Tale sospensione è cumulabile con quella feriale e determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per effetto di tale proroga, il termine di prescrizione per il credito del 2018 è stato differito al 31 dicembre
2023, mentre quello per il credito del 2019 è stato differito al 31 dicembre 2024.
La notifica delle cartelle, avvenuta in data 10 gennaio 2023, è dunque intervenuta ampiamente prima della scadenza dei nuovi termini prescrizionali, interrompendo così il loro corso. L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
Infine, si osserva che, essendo state le cartelle di pagamento ritualmente notificate al contribuente e non essendo state da questi impugnate nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 546 del 1992, le stesse sono divenute definitive. L'omessa impugnazione di un atto ritualmente notificato determina la decadenza dal potere di ricorrere e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito fiscale. Di conseguenza, è preclusa al contribuente la possibilità di far valere, in sede di impugnazione dell'atto successivo, vizi che attengono al merito della pretesa contenuta nell'atto presupposto non impugnato, come l'eccezione di prescrizione maturata precedentemente alla notifica di tale atto.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - SC e della Regione Siciliana, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Catania, 28 gennaio 2026
Il Giudice
FL RA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033501076000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INT.PAGAMENTO n. 29320249033501076000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso numero 427/2025 del Ruolo Generale, depositato in data 17 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249033501076000, notificata in data 22 novembre 2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.042,80.
Tale pretesa traeva origine da due cartelle di pagamento, la n. 29320210146237963000 per la tassa automobilistica dell'anno 2018 e la n. 29320220047633581000 per la tassa automobilistica dell'anno 2019, che l'atto impugnato indicava come notificate in data 10 gennaio 2023.
A sostegno del ricorso, il contribuente deduceva i seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento per assenza di sottoscrizione nella relata da parte del soggetto notificatore;
2) mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
3) illegittimità delle cartelle per intervenuta prescrizione triennale del tributo, maturata, per l'annualità 2018, in data 31 dicembre 2021 e, per l'annualità 2019, in data 31 dicembre 2022, e quindi prima della presunta notifica delle cartelle stesse.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione cautelare della sua efficacia.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - SC (di seguito, AdER) sia la Regione Siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso.
AdER eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa e, nel merito, sosteneva la ritualità della notifica dell'intimazione, sanata in ogni caso dal raggiungimento dello scopo con la proposizione del ricorso. Deduceva, inoltre, la definitività delle cartelle presupposte, ritualmente notificate in data 10 gennaio 2023 e non impugnate nei termini, con conseguente inammissibilità delle censure relative alla prescrizione del credito. Contestava, infine, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine decennale e, in subordine, la sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale Covid-19.
La Regione Siciliana eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi di notifica delle cartelle, di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Sosteneva di aver tempestivamente formato e consegnato i ruoli ad AdER e che, per la tassa automobilistica, non fosse necessaria la notifica di un previo avviso di accertamento. In merito alla prescrizione, evidenziava l'efficacia della proroga di 24 mesi dei termini disposta dalla legislazione emergenziale, in virtù della quale la notifica delle cartelle era da ritenersi tempestiva.
Con ordinanza del 26 marzo 2025, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione cautelare e rinviava la causa per la discussione nel merito. La causa veniva quindi decisa in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inesistenza o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento per assenza di sottoscrizione nella relata, è infondato. Il ricorrente ha impugnato l'atto con ricorso tempestivo, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza e di essere stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
La tempestiva proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Tale principio di sanatoria si applica anche agli atti di natura sostanziale, quale la cartella di pagamento e, per estensione, l'intimazione che ne consegue, ove vi sia un richiamo alle norme del processo civile nella disciplina tributaria. Inoltre, per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è necessaria la stesura di alcuna relata di notifica, in quanto è l'avviso di ricevimento a costituire il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegna e la sua data. L'eventuale vizio della relata contenuta nella copia dell'atto consegnata al destinatario è, pertanto, irrilevante ai fini della validità della notifica. La censura va, di conseguenza, respinta.
Anche i motivi relativi alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e all'intervenuta prescrizione del credito sono infondati.
AdER ha depositato in giudizio gli avvisi di ricevimento relativi alle due cartelle di pagamento presupposte dai quali risulta che entrambe sono state regolarmente consegnate al domicilio del ricorrente in data 10 gennaio 2023. L'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità del ricevente. A fronte di tale prova, la mera affermazione del ricorrente di non aver mai ricevuto gli atti è inidonea a superare l'efficacia fidefaciente di tali documenti, per contestare la quale sarebbe stato necessario esperire querela di falso. Deve, pertanto, ritenersi provato che le cartelle sono state notificate in data 10 gennaio 2023.
Ciò posto, occorre valutare l'eccezione di prescrizione. Il credito per la tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, il termine di prescrizione per la tassa relativa all'anno 2018 scadeva il 31 dicembre
2021, mentre quello per la tassa relativa all'anno 2019 scadeva il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, i predetti termini sono stati prorogati per effetto della normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e successive modifiche hanno disposto, tra l'altro, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie. Tale sospensione è cumulabile con quella feriale e determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Per effetto di tale proroga, il termine di prescrizione per il credito del 2018 è stato differito al 31 dicembre
2023, mentre quello per il credito del 2019 è stato differito al 31 dicembre 2024.
La notifica delle cartelle, avvenuta in data 10 gennaio 2023, è dunque intervenuta ampiamente prima della scadenza dei nuovi termini prescrizionali, interrompendo così il loro corso. L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata.
Infine, si osserva che, essendo state le cartelle di pagamento ritualmente notificate al contribuente e non essendo state da questi impugnate nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs.
n. 546 del 1992, le stesse sono divenute definitive. L'omessa impugnazione di un atto ritualmente notificato determina la decadenza dal potere di ricorrere e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito fiscale. Di conseguenza, è preclusa al contribuente la possibilità di far valere, in sede di impugnazione dell'atto successivo, vizi che attengono al merito della pretesa contenuta nell'atto presupposto non impugnato, come l'eccezione di prescrizione maturata precedentemente alla notifica di tale atto.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - SC e della Regione Siciliana, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Catania, 28 gennaio 2026
Il Giudice
FL RA