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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1193/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1193/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BOCCACCI FEDERICA
e
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
BOCCACCI FEDERICA
Con intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e alle Per_1 Per_2 condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, (c.f. , nato a [...] il [...] e Persona_3 C.F._3
(c.f. ), nato a [...] il [...], alle Parte_2 C.F._4 condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 04/04/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) L' affidamento dei minori è condiviso da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella residenza di quest'ultima in Via Parte_1 della Posta n.47, Livorno;
2) Il Sig. contribuirà con un assegno di mantenimento di €300,00 mensili CP_1 che verrà versato sul c/c intestato alla sig.ra tutto l'Assegno unico e Pt_1 universale verrà percepito dalla madre ed al 50% delle SS secondo il protocollo CNF;
3) Il Sig terrà con sé i due minori due pomeriggi a settimana con il pernotto CP_1 dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando si occuperà di riportarli a scuola oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina. La settimana in cui non terrà i bambini con sé il fine settimana i pomeriggi saranno tre con il pernotto. I bambini staranno con i genitori tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22/05/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1193/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BOCCACCI FEDERICA
e
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
BOCCACCI FEDERICA
Con intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e alle Per_1 Per_2 condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, (c.f. , nato a [...] il [...] e Persona_3 C.F._3
(c.f. ), nato a [...] il [...], alle Parte_2 C.F._4 condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 04/04/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. E invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) L' affidamento dei minori è condiviso da entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella residenza di quest'ultima in Via Parte_1 della Posta n.47, Livorno;
2) Il Sig. contribuirà con un assegno di mantenimento di €300,00 mensili CP_1 che verrà versato sul c/c intestato alla sig.ra tutto l'Assegno unico e Pt_1 universale verrà percepito dalla madre ed al 50% delle SS secondo il protocollo CNF;
3) Il Sig terrà con sé i due minori due pomeriggi a settimana con il pernotto CP_1 dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando si occuperà di riportarli a scuola oltre ad un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina. La settimana in cui non terrà i bambini con sé il fine settimana i pomeriggi saranno tre con il pernotto. I bambini staranno con i genitori tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da comunicarsi entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22/05/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra