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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
così composta:
1) Dott. ssa Silvia Di Matteo Presidente
2) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
3) Dott. Pasquale Cabato Giudice aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1670/2023 R.G. posto in decisione all'udienza del 8.01.2025, e vertente tra
C.F. – P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._1
in virtù di procura in atti. APPELLANTE
e
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma, Viale Europa n. 190, e rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Febbo (C.F ), in virtù di C.F._2
procura in atti. APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13571/2022, del Tribunale di Roma, pubblicata in data 17.07.2018 in materia di titoli di credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio , chiedendone la condanna al risarcimento del danno (per Controparte_1 complessivi € 6.039,65) asseritamente subìto a causa della negoziazione di 4 assegni non trasferibili, emessi dall'attrice in favore di altrettanti soggetti a titolo di liquidazione di indennizzi, ma tutti incassati da soggetti diversi, presentatisi presso alcuni uffici postali come
1 i destinatari dei titoli, previa contraffazione dei titoli stessi, nella parte relativa all'indicazione del nominativo dei destinatari.
Si costituiva nel precedente grado di giudizio la quale contestava i fatti Controparte_1 dedotti dall'attrice e comunque negava la propria responsabilità, sostenendo di aver usato la dovuta diligenza nella negoziazione degli assegni;
in subordine, chiedeva accertarsi il concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c., per aver spedito gli assegni tramite posta ordinaria, in tal modo agevolandone la sottrazione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice rigettava le domande formulate da parte attrice, condannando quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta e liquidate in euro 2.738,00. Affermava il Giudice che non sussisteva alcuna responsabilità di
, atteso che gli assegni contestati erano stati contraffatti mediante un CP_1 procedimento di cancellatura (forse anche con l'ausilio di agenti chimici) e successiva stampa del nuovo nominativo, e che la suddetta contraffazione non fosse evidente ictu oculi, motivo per il quale la banca trattaria non aveva alcuna possibilità di rendersi conto della mancata corrispondenza dei soggetti destinatari del risarcimento (e, quindi, dei relativi assegni) e quelli risultanti come (nuovi) destinatari dei titoli stessi.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la quale impugnava la sentenza Parte_1
per non essersi il Giudice pronunciato sulla richiesta di CTU formulata in atti e per avere posto in essere delle valutazioni erronee in merito alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui
è causa ribadendo altresì, solo nelle conclusioni, le richieste già formulate in primo grado.
Con l'ordinanza del 21/09/2023, la Corte si pronunciava sulle richieste istruttorie formulate dall'appellante, rigettando sia l'istanza di esibizione dei titoli ex art. 210 c.p.c. che l'istanza di CTU poiché entrambi i mezzi istruttori non sono stati considerati necessari ai fini della definizione della presente controversia.
Si costituiva successivamente la quale domandava in via preliminare di Controparte_1 dichiarare inammissibile l'appello proposto da e, nel merito, di rigettare l'appello Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8/01/2025, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha proposto un unico motivo di appello, rubricato “Omessa pronuncia da parte del Giudicante in ordine alla ctu richiesta e erronea valutazione in merito alle contraffazioni presenti sugli assegni per cui è causa”.
2 A sostegno del suddetto motivo, sosteneva l'appellante che il Giudice non ammettendo tale richiesta istruttoria avrebbe leso concretamente il diritto di difesa della in quanto la Parte_1
CTU in questo caso, per la finalità per la quale era stata richiesta, non si palesava affatto come meramente esplorativa ma era invece l'unico mezzo di prova atto a dirimere la controversia.
Aggiungeva poi l'appellante che la sentenza di primo grado era priva di qualsivoglia statuizione circa le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Si deve in primo luogo constatare come il Giudice si sia pronunciato sulla richiesta di CTU formulata dall'allora attrice ed odierna appellante con l'ordinanza del 28/09/2020, affermando quanto segue: “è evidente che una simile richiesta non sia ammissibile, dal momento che la consulenza non verte su rilievi o valutazioni di carattere tecnico-scientifico (quale, ad esempio, avrebbe potuto essere una CTU grafologica sull'accertamento della contraffazione delle firme o dei titoli), bensì su valutazioni in fatto, e persino giuridiche, che sono di esclusiva competenza del giudice”.
La domanda è stata reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, ed è stata ritenuta dal Giudice assorbita dalla sentenza pronunciata nella parte in cui afferma “ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata”.
Dalle conclusioni pronunciate dal Giudice, che appaiono tra l'altro condivisibili anche in questa sede, si deduce chiaramente la superfluità dell'espletamento dei mezzi istruttori richiesti.
Secondo il Giudice, difatti, gli assegni erano stati contraffatti presumibilmente mediante un procedimento di cancellatura e successiva stampa del nuovo nominativo, e non presentavano alterazioni tali da far dubitare che non vi fosse corrispondenza tra i soggetti realmente destinatari dell'assegno e i soggetti indicati come destinatari sul titolo.
Il Giudice, difatti, nel rigettare la domanda proposta da ha ritenuto non sussistente una Pt_2
responsabilità in capo alla banca negoziatrice, avendo la stessa correttamente provveduto ad identificare i prenditori in conformità alle disposizioni di legge.
Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la
3 falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (Cfr. Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018).
Ebbene, la CTU richiesta da parte appellante, avrebbe avuto l'esclusivo fine di verificare se, mediante l'utilizzo di strumenti non in dotazione dei funzionari di poste e comunque non richiesti dalla legge, fosse possibile per i funzionari rendersi conto delle contraffazioni degli assegni ricevuti, circostanza che evidenzia di per sé che la contraffazione dei titoli non era ictu oculi ravvisabile.
Siffatta richiesta risulta dunque non ammissibile atteso che, come già correttamente affermato dal Giudice, le contraffazioni dei titoli non appaiono evidenti ictu oculi e i funzionari delle
Poste hanno validamente identificato i portatori dei titoli mediante validi documenti di identità, che non presentavano alcuna anomalia.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Parte appellante, nelle proprie conclusioni, ha inoltre reiterato le domande già proposte in primo grado.
Siffatte domande sono inammissibili.
Si deve constatare, difatti, che l'unico motivo di appello sollevato da parte appellante riguarda la mancata ammissione di CTU. Relativamente alle rimanenti domande formulate nelle conclusioni, non sono stati formulati degli specifici motivi di appello, né è stata indicata la parte di sentenza che si richiede di censurare.
Sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (cristallizzato nella fondamentale sentenza
Cass. Sez. Un. n. 16/2000), i motivi di appello devono rispettare il principio di specificità stabilito nell'art. 342 c.p.c., traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinare il fondamento logico – giuridico.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda (o dell'eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado) poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte;
Cass., sez, un., 16/2000 cit.; Cass. n. 7849/2001; Cass. n.
10401/2001; Cass. n. 15558/2005; Cass. n. 6630/2006; e post riforma Cass. civ. [ord.], sez.
III, 05-10-2018; Cass. civ., sez. un., 16-11-2017, n. 27199).
Considerato il costante e univoco orientamento giurisprudenziale di cui sopra, un'impugnazione, per essere ammissibile, deve esporre il punto della sentenza del giudice di
4 primo grado sottoposta a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica.
Non sussistendo nel caso di specie i requisiti richiesti dalla legge, tutte le ulteriori domande formulate dall'appellante devono essere dichiarate inammissibili.
Complessivamente, dunque, l'appello deve essere rigettato.
In ragione dell'esito della lite, che vede la soccombenza dell'appellante, le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 13571 dell'anno 2022, così decide:
- rigetta l'appello;
- Condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_3
delle spese processuali del presente grado di appello che liquida in complessivi € 3.966,00 determinati come in motivazione, oltre al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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