Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 53/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello, iscritta al nr. 53/2023 R.A.C.C., cui è stata riunita la n. 54/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Gandhi n. 1 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Castel di Sangro (AQ) C.F._1 in Corso Vittorio Emanuele n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Emilio Potena (c.f.
del Foro di Sulmona, dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura alle liti in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE nel 53/2023 r.g.
E
(p.iva e c.f. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale pro tempore – Prof. – P.IVA_1 Parte_2 con sede in L'Aquila via G. Saragat snc, loc. Campo di Pile, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Buzzelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio C.F._3 Parte Legale della medesima in L'Aquila, via G. Saragat snc, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, conferita con atto deliberativo D.G. n. 2469 del
29.12.2022;
APPELLANTE PRINCIPALE nel 54/2023 r.g. NONCHE'
in persona della Dott.ssa Controparte_2 CP_3
Commissario dell' e in qualità di Commissario
[...] CP_4 CP_2 liquidatore della gestione liquidatoria della ex (P.I. ), CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Corvatta (c.f. ) del Foro di C.F._4 Macerata ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Marco Laurenti in L'Aquila, Via XX Settembre, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA/APPELLANTE NC E
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente CP_5 C.F._5 ad NG (AN) in Via Carducci n. 5, elettivamente domiciliato in via Matteotti n. 54, CP_2 presso e nello studio dell'Marco Pacchiarotti (c.f. del Foro di C.F._6 CP_2 dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti;
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APPELLATO/APPELLANTE NC
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Strada Colle PA
Pineta n. 23 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Pescara al Corso C.F._7 Vittorio Emanuele II n. 161, presso e nello Studio dell'Avv. Marco Ciccocioppo (c.f.
) del Foro di Pescara, dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._8 procura alle liti in atti;
APPELLATO
oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa il 06.12.2022 dal Tribunale di L'Aquila, a conclusione del giudizio n. 3379/2018 R.G., pubblicata in data 13.12.2022, in materia di responsabilità medica, non notificata;
conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
14.05.205, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanzato da nei confronti di PA AR
, e ha ravvisato la responsabilità
[...] CP_2 Parte_1 CP_5 professionale di questi ultimi, condannandoli per l'effetto al pagamento in via solidale della complessiva somma di € 96.631,09, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente in conseguenza dell'errore diagnostico dagli stessi compiuto, tale da determinare un notevole ritardo nel trattamento terapeutico della condromatosi sinoviale, da cui egli era affetto sin dal 2006, nonché la protesizzazione dell'anca sinistra. Il primo giudice, in particolare, dopo aver rigettato le eccezioni pregiudiziali relative all'improcedibilità del ricorso per violazione dei termini ex art. 8 L. 24/2017 ed alla prescrizione della domanda, ha ritenuto non applicabili al caso di specie le disposizioni di cui alla Legge Gelli-Bianco, attesa la non retroattività delle stesse rispetto a fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, inquadrando il caso di specie nello schema normativo della responsabilità contrattuale. Quindi, riscontrata la conclusione del contratto di spedalità tra le parti, conseguente al ricovero del dapprima presso l'ospedale di L'Aquila CP_6
e, successivamente, in quello di Jesi, ha ravvisato un ritardo diagnostico nel caso in esame, valorizzando sul punto quanto accertato dalla CTU medico-legale espletata nel pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. Il Collegio Peritale, formato dal dr. (specialista in Per_1 ortopedia) e dal dr. (medico-legale), aveva difatti evidenziato che la diagnosi di Per_2 condromatosi sinoviale era stata ipotizzata dalla struttura sanitaria aquilana già nel maggio del 2006, ma non erano seguiti i necessari approfondimenti, neppure da parte dell'Azienda marchigiana che lo aveva avuto in cura successivamente, chiarendo che, seppure l'esame bioptico non costituisca una procedura standard per l'analisi del tessuto sinoviale, lo stesso avrebbe tuttavia potuto rappresentare lo strumento necessario ai fini di una corretta diagnosi, atteso che il quadro clinico del paziente non mostrava segni di risposta alle terapie farmacologiche allo stesso prescritte. Esclusa, poi, l'ipotesi di una condromatosi secondaria e l'esimente di cui all'art. 2236 c.c, il Tribunale imputava la responsabilità in parti uguali a tutti i soggetti resistenti, in ossequio al criterio presuntivo ex artt. 1298, co. 2, e 2055, co. 3, c.c., liquidando il danno nella misura del 18% di IP, così come accertato dalla CTU, cui aggiungeva un incremento del 34% a titolo di sofferenza soggettiva. Rigettava, infine, la richiesta di pagina 2 di 20 3
risarcimento delle ulteriori voci di danno lamentate dal ricorrente, poiché non provate, nonché la richiesta di manleva avanzata dai sanitari nei confronti delle strutture sanitarie, condannando da ultimo gli originali resistenti al rimborso delle spese di lite e di CTU.
2.
Ha proposto tempestivo appello , affidando il gravame ai seguenti motivi: Parte_1 a) Primo motivo di appello: erronea ricostruzione in fatto ed in diritto dell'ordinanza impugnata, nonché omessa valutazione delle osservazioni esposte in primo grado. A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato nel ricostruire i presupposti di fatto e di diritto della responsabilità del , fondandosi su una consulenza tecnica gravata da T_ numerose contraddizioni logiche. Quanto al primo profilo, rimarca di avere avuto in cura il paziente – la cui vicenda sanitaria è durata nel complesso oltre dieci anni – soltanto per un anno, sei mesi e quindici giorni, e che durante tale periodo la cura prescritta aveva portato giovamento al CP_6 aggiungendo che, allorquando aveva deciso di rivalutare il percorso terapeutico, poiché erano comparsi segni di controindicazioni, il paziente non aveva più dato cenni di sé. Ritiene dunque che, almeno fino all'ottobre 2007, non vi fosse la necessità di un approfondimento diagnostico, atteso che, da un lato, la cura prescritta stava dando benefici mentre, dall'altro, la biopsia, per stessa ammissione degli Ausiliari, non rientrava nelle procedure diagnostiche standard.
Aggiunge, poi, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto sia del fatto che i CTU avevano ammesso, in risposta alle osservazioni critiche dei ctp, che la causa principale della protesizzazione dell'anca non è stata la condromatosi sinoviale, bensì l'artrosi; sia della circostanza che il caso affrontato fosse di particolare difficoltà, tale da configurare l'esimente di cui all'art. 2236 c.c.. In sostanza, la colpa del mancato svolgimento della biopsia non poteva essere ascritta all'odierno appellante, anche in considerazione del fatto che né i CTU né il Tribunale hanno mai chiarito il momento esatto in cui tale accertamento diagnostico doveva essere effettuato.
Quanto al secondo profilo, evidenzia che i consulenti d'ufficio si sarebbero limitati ad una generica presunzione di responsabilità di tutti i medici coinvolti senza tentare di individuare come e quando ciascuno di essi abbia errato nel non prescrivere la biopsia, evidenziando in particolare che gli Ausiliari, pur dando atto che un precoce trattamento artroscopico della condromatosi è efficace allo scopo di ritardare la protesizzazione, non avevano tenuto conto del fatto che la terapia prevista dal dr. aveva per l'appunto permesso di ritardarla per T_ oltre sette anni. Da ultimo, evidenzia che le contraddizioni della CTU sarebbero da addebitare anche alla mancanza di specifiche competenze in materia di malattie reumatologiche in capo agli Ausiliari incaricati, tale da rendere nullo l'elaborato ai sensi dell'art. 15 L. 24/2017, di cui chiede pertanto il rinnovo. b) Secondo motivo di appello: sull'esimente di cui all'art. 2236 c.c. Sul punto lamenta che la particolare rarità della patologia del e la grave forma CP_6 di artrosi che lo affligge avrebbero dovuto portare al riconoscimento di tale esimente. c) Con il Terzo motivo di appello l'appellante impugna infine l'ordinanza in riferimento all'imputabilità della responsabilità, al quantum debeatur – ritenuto eccessivo – nonché alla richiesta di manleva nei confronti della struttura sanitaria.
Conclude pertanto per la riforma del provvedimento, previo rinnovo della CTU.
2.1. Con separato atto di citazione in appello, la sopra indicata ordinanza è stata altresì impugnata dalla , affidando il proprio gravame ai seguenti motivi: Parte_4
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a) Primo motivo di appello: nullità della CTU. Si contesta l'ordinanza nella parte in cui non ha immotivatamente disposto il rinnovo delle operazioni peritali, invocato da tutte le parti resistenti, con l'integrazione di uno specialista reumatologo, in violazione dell'art. 15 L. 24/2017. b) Secondo motivo di appello: In subordine CTU errata ed incompleta. Errata valutazione dei documenti. Omessa motivazione. Si contestano le conclusioni cui è giunto il Collegio Peritale, sulle quali poggia la motivazione del provvedimento impugnato. A parere dell' , gli Ausiliari avrebbero Controparte_1 operato una ricostruzione fattuale della vicenda incompleta ed errata, non tenendo conto del fatto che l'esame RMN, eseguito il 23.06.2006 per dirimere dubbi sulla TC eseguita il precedente 29.05.2006, non confermava le ipotesi formulate dal radiologo, deponendo, al più, per una artrite reattiva cronica. Aggiunge che i CTU non hanno mai indicato linee guida o elementi dai quali desumere la necessità di eseguire l'esame bioptico o in quale fase del percorso assistenziale lo stesso andasse fatto, a nulla rilevando le pubblicazioni evidenziate dal
Collegio Peritale, inerenti la diversa diagnosi differenziale delle artriti in fase iniziale;
nega, poi, che il quadro clinico soggettivo del era ingravescente, quanto meno durante CP_6 il periodo in cui era stato seguito dal Dott. presso il PO di L'Aquila, e che il quadro T_ clinico del paziente non mostrava segni di risposta alle terapie farmacologiche, evidenziando che gli esami strumentali escludevano significative variazioni del quadro clinico;
insiste, da ultimo, nella correttezza dell'operato del proprio sanitario, avvalorato dagli esiti degli esami strumentali, che mai avevano rilevato la presenza di corpi osteocartilaginei intrarticolari (principale caratteristica sia della condromatosi primaria che di quella secondaria), deponendo di contro per la presenza di una artrite psoriasica, che aveva preceduto il manifestarsi della patologia in questione. Infine, contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 1226 c.c., che andava invece ravvisata alla luce della assoluta rarità della patologia in parola e dei molteplici aspetti clinici che avevano caratterizzato il decorso della malattia, non potendo considerare un mero esercizio di stile quanto riconosciuto sul punto dagli stessi CTU.
2.2
Gli appelli, rispettivamente iscritti a ruolo con il n. 53/2023 e il n. 54/2023, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. con provvedimento di questa Corte del 03.05.2023.
2.3
Si è costituita, in ciascuno dei giudizi così iscritti a ruolo, la
[...]
spiegando a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi: Controparte_2
a) Primo motivo appello incidentale: errata applicazione della legge Gelli-Bianco, nullità della CTU e omessa motivazione. Ritiene l'appellante incidentale che il Tribunale, in applicazione dell'art. 15 L. 24/2017, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della perizia espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nominando uno specialista in Reumatologia a supporto delle competenze medico-legali ed ortopediche già in possesso dei CTU. Lamenta, poi, che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento unicamente sull'elaborato peritale, senza tener conto delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, immotivatamente disattese.
b) Secondo motivo appello incidentale: erroneità e lacunosità della CTU, errata interpretazione dei fatti di causa, arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e omessa motivazione. Ritenendo che sia il Tribunale che i CTU abbiano operato un'analisi ex post e non ex ante in base ai soli elementi a disposizione dei sanitari all'epoca dei fatti, l'appellante incidentale pagina 4 di 20 5
lamenta, in sostanza, che l'ordinanza non tiene conto né della protratta invariabilità dei Par reperti di in un arco di tempo di 49 mesi, in assenza di immagini di incerta interpretazione che potessero indicare la necessità di ulteriori approfondimenti, né l'assenza di indizi di sospetto di diversa patologia. A parere della struttura sanitaria, detti elementi – in uno alla circostanza che i risultati delle indagini di laboratorio e strumentali eseguiti nel corso della degenza non erano tali da legittimare il sospetto di una condromatosi sinoviale primaria o secondaria e che nei referti radiologici non si fa menzione alcuna della possibilità di una condromatosi – inducevano a ritenere che non vi fossero i presupposti per dover procedere alla biopsia.
c) Terzo motivo di appello incidentale: errata interpretazione dei fatti di causa, arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie e illegittima mancata applicazione dell'esimente ex art. 2236 c.c. Parte Sul punto, la difesa denuncia che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'esimente in parola, stante la particolare difficoltà in termini di diagnosi, la assoluta rarità della patologia di condromatosi sinoviale e i “molteplici aspetti clinici caratterizzanti il decorso della malattia”, riconosciuti pure dagli stessi CTU. d) Quarto motivo di appello incidentale: errata interpretazione dei fatti di causa, arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, illegittima mancata applicazione dell'esimente ex art. 2336 c.c. e mancata valutazione del concorso colposo del CP_6 Parte Con tale motivo, la lamenta l'illegittimità e l'erroneità della quantificazione del danno, incrementato dal primo giudice sulla scorta della mera particolarità della vicenda e senza tener conto del concorso colposo del paziente, il quale dopo l'ottobre del 2009 non si era più presentato per i controlli sino al 2011.
Conclude per la riforma della sentenza e per il rinnovo della CTU.
2.4 Si è costituito altresì il quale, aderendo all'appello principale avanzato dalla ex CP_5
propone parimenti appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: CP_2
a) Primo motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 2043, 2947 c.c. e art.7 Legge
n.24/2017. Sul punto, impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda attorea, sostenendo che nel caso di specie va applicata la Legge Gelli-Bianco che, avendo carattere sostanziale e non processuale, ha valenza retroattiva.
b) Secondo motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 132 co. 4 c.p.c. e art. 111 Cost. Nell'impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la sua responsabilità sulla scorta della CTU redatta in sede di ATP, ritiene che il provvedimento gravato sarebbe affetto da motivazione apparente, avendo il primo giudice riportato acriticamente le risultanze della
CTU, tuttavia inidonee a comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante, atteso che quest'ultimo non avrebbe esplicitato le motivazioni che lo avevano portato a non tenere in considerazione le critiche avanzate dai consulenti di parte all'elaborato peritale. Riproponendo, poi, le medesime critiche alla CTU già avanzate nelle pregresse fasi del giudizio, ribadisce l'inesistenza del nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno lamentato, nonché la propria assenza di responsabilità; in sostanza, dai referti radiografici non emergeva alcun elemento a sostegno dell'ipotesi diagnostica di condromatosi sinoviale (mentre, di contro, vi erano numerosi caratteri tipici di artrite psoriasica, come riconosciuto pure dagli stessi Ausiliari), né sussistevano i presupposti per poter procedere alla biopsia, stante la stazionarietà dei reperti di risonanza magnetica nell'arco di 49 mesi.
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Sotto altro profilo, il ribadisce anche in questa sede l'eccezione di nullità e le CP_5 contestazioni in ordine ai chiarimenti depositati dai CTU, ritenuti inadeguati rispetto alle osservazioni del proprio CTP, insistendo per il rinnovo della perizia medico-legale, con la sostituzione dei CTU e la nomina di un collegio composto da uno specialista in Medicina
Legale ed uno specialista in Reumatologia.
c) Terzo motivo di appello incidentale: violazione delle norme processuali in materia di pronuncia secondo diritto ex art.113 c.p.c. e motivazione ex art.132 comma 4 c.p.c., nonché delle norme sostanziali di cui all'art. 2236 c.c. Sul punto, contesta il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c., sebbene la stessa CTU, ritenuta per il resto pienamente condivisibile dal Tribunale, avesse evidenziato la particolare difficoltà del caso affrontato. d) Quarto motivo di appello incidentale: violazione delle norme processuali in materia di pronuncia secondo diritto ex art. 113 c.p.c. e delle norme sostanziali di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lvo n° 209/2005.
Si contesta la quantificazione del danno, deducendo sul punto che le alterazioni anatomiche già presenti al momento in cui il giunse presso l'Ospedale di Jesi erano in stadio CP_6 così evoluto da rendere inevitabile la sostituzione protesica, cui comunque il paziente era destinato alla luce dell'entità del processo infiammatorio in atto sin dal 2004. Aggiunge che, al più, poteva farsi riferimento ad una “anticipazione” dell'intervento protesico, con quantificazione del danno nella misura del 7-8% di IP e conseguente applicabilità delle tabelle c.d. micro-permanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Lamenta, poi, l'erroneo incremento per sofferenza soggettiva nella misura massima del 34%, non provato dall'attore né motivato dal primo giudice e, infine, il non aver tenuto conto, nella condanna in solido dei resistenti, del limitato arco temporale in cui il era stato seguito dal CP_6 professionista, nonché l'erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria, nonostante l'applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021. e) Quinto motivo di appello: violazione degli artt. 112-113 c.p.c. e per violazione della norma sostanziale di cui all'art. 1227 commi I e II c.c. Si contesta l'omessa statuizione circa il concorso colposo del creditore nella produzione del danno, che il ritiene sussistere in quanto il non si era più presentato per i CP_5 CP_6 controlli, lasciando trascorrere un intervallo di due anni prima di decidere di sottoporsi ad ulteriori accertamenti diagnostici.
f) Sesto motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 112-113 c.p.c., nonché delle norme sostanziali di cui agli artt. 1228 c.c. e 7 comma I Legge n.24/2017.
Si contesta il rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della struttura sanitaria, che andava invece accolta alla luce del CCNL Sanità e della convenzione intercorso con l' nonché l'omessa statuizione in ordine all'azione di Controparte_8 regresso, che andava pronunciata tenendo conto delle singole condotte dei sanitari coinvolti e del limitato arco temporale in cui il paziente si era rivolto al prof. CP_5 g) Settimo motivo di appello: violazione dell'art. 91 c.p.c. Si contesta l'avvenuta condanna solidale delle spese di lite. Conclude, dunque, per l'accoglimento delle proprie conclusioni e per il rinnovo della CTU.
2.5 Da ultimo, si è costituito , eccependo preliminarmente l'inammissibilità PA di entrambi gli appello principali ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto degli stessi, con conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
pagina 6 di 20 7
2.6 Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa viene ora in decisione.
Si conferma il contenuto del provvedimento di assunzione in decisione senza concessione alle parti di ulteriori termini per conclusionali anche in applicazione dei principi espressi sul punto da Cass. nr. 3737/2003)
3.Sulla asserita inammissibilità degli atti di citazione in Appello promossi dal e dalla T_
. Parte_6 I gravami sono conformi al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
(Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un.,
16/11/2017, n.27199).
Gli atti di impugnazione risultano redatti nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
4.Sui profili di ammissibilità degli atti di appello incidentale promossi dal Dott. CP_5
e dalla CP_2
Con distinte comparse di costituzione, versate tanto nel procedimento n. RG 53/2023 quanto nel procedimento n. RG 54/2023, il Dott. e la hanno promosso CP_5 CP_2 appello incidentale tardivo avverso l'Ordinanza n. 1680/2022 resa dal Tribunale di L'Aquila, aderendo alle ragioni manifestate dagli appellanti principali ed allegando, altresì, ulteriori e diffusi motivi di gravame, in tal modo determinandosi impugnazioni del tutto autonome e distinte da quelle principali la cui proposizione, pertanto, secondo il motivo esposto dall'appellato avrebbe dovuto rispettare i termini ordinari di impugnazione di cui all'art. 702 quater all'epoca vigente. L'eccezione è infondata.
pagina 7 di 20 8
Quanto al tema dei limiti oggettivi dell'impugnazione incidentale tardiva si osserva quanto segue. La giurisprudenza della Corte di legittimità -dopo un lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire l'impugnazione incidentale tardiva, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo della sentenza investita dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da questo dipendente - a partire dagli anni ottanta del secolo scorso aveva avviato un percorso di ripensamento, consacrato dalla sentenza delle SU n. 4640 del 7/11/1989, con la quale venne affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale".
Con questa pronuncia si ritenne che: (a) la ratio dell'art. 334 c.p.c. è una finalità "transattivo-ritorsiva": la norma, infatti, ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale
(b) se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
(c) pertanto, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, "che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato". Per effetto della sentenza appena ricordata, cadde il limite all'impugnazione incidentale tardiva rappresentato dalla medesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall'impugnante principale e quello impugnato dall'impugnante incidentale. A quest'ultimo, di conseguenza, si è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche se diverso da quello investito dall'impugnazione principale (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, n. 14596 del 9/07/2020) e anche se autonomo rispetto a questo (v. (v. Cass., Sez. 3, n. 26139 del 5/09/2022).
E' importante rimarcare che questo principio è stato recepito nell'art. 96 del D.Lgs. n.
104/2010. La notoria pronuncia SSUU nr. 24627 del 27/11/2007 venne poi emessa con riferimento ad una causa avente ad oggetto un caso in cui, rimasti soccombenti due coobbligati solidali, solo uno di essi impugnò tempestivamente la sentenza, mentre l'altro l'impugnò tardivamente in via incidentale. Tutte e due le impugnazioni erano ovviamente rivolte contro il creditore comune. Chiamate a stabilire se l'impugnazione incidentale tardiva fosse in questo caso ammissibile, le Sezioni Unite dettero a tale quesito risposta affermativa, facendo leva sul concetto di "interesse" all'impugnazione e sulla necessità soddisfare l'esigenza della tutela dell'"assetto comune" dell'interesse delle parti e della conservazione dell'unitarietà del rapporto sostanziale già dedotto in giudizio in primo grado.
Nella motivazione, infatti, si affermò che sussiste un interesse all'impugnazione tardiva, meritevole di tutela, tutte le volte che l'impugnazione proposta da uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche pagina 8 di 20 9
accettate da uno qualsiasi degli altri, poiché darebbe luogo o ad una soccombenza totale, oppure ad una soccombenza più grave di quella stabilita dalla sentenza impugnata.
Con questa sentenza le Sezioni unite stabilirono, quindi, che l'impugnazione incidentale tardiva potesse essere rivolta anche contro parti diverse dall'impugnante principale
(conformandosi come "adesiva"). Peraltro, fu precisato che questa ammissibilità non è automatica e non sussiste sempre e comunque, ma esige che il giudice valuti se l'interesse all'impugnazione tardiva, nel caso concreto, possa davvero reputarsi sorto per effetto dell'impugnazione principale: dunque si tratterà di stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo. In caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.
Così ricostruito il contrasto, le Sezioni Unite del 2007 ritennero di dover sottoporre a revisione "l'orientamento dominante - secondo cui l'impugnazione principale fissa immodificabilmente l'oggetto del giudizio determinando in modo automatico l'ambito dell'eventuale impugnazione incidentale in considerazione dei limiti derivanti dalla decadenza, dall'acquiescenza e dalla mancata riproposizione delle domande e delle eccezioni non espressamente riproposte" perché messo in crisi dalla enorme casistica con la quale viene valorizzato un diverso elemento, e cioè la ricerca dell'interesse all'impugnazione.
Si è poi affermato - ad es., con Cass., Sez. 3, n. 25285 dell'11/11/2020, cit. (ampiamente motivata sulla questione in oggetto) - che l'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato in solido, rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, è ammissibile anche se fondata su motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente principale, rilevandosi che "una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi d'impugnazione".
Sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione, con la stessa Cass. n. 25285 del 2020, si è, poi, osservato che "nel caso delle obbligazioni solidali l'interesse è dato dal possibile mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità, a nulla valendo la circostanza che la decisione da impugnare abbia, come nell'ipotesi, lasciato impregiudicato il profilo dei rapporti interni tra coobbligati, ovvero che, astrattamente, l'intera responsabilità, in sede di rivalsa (trattandosi di titoli differenti), potrebbe essere imputata a un solo soggetto: infatti, proprio perché il profilo in parola è impregiudicato, e proprio perché il soggetto in questione potrebbe essere o meno pregiudicato dalla rivalsa, è evidente che ha un interesse specifico che sorge dall'impugnazione del coobbligato, poiché quella vuole incidere sull'assetto regolato dalla decisione oggetto di censura e che lo coinvolge".
A questo orientamento giurisprudenziale, adesivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 24627 del 2007, se ne è contrapposto un altro secondo cui, a fronte dell'impugnazione principale, proposta da un coobbligato contro la sentenza di condanna in solido, l'altro coobbligato, pur avendo il potere di impugnare in via incidentale adesiva, non può farlo quando siano spirati i termini lungo o breve per proporre impugnazione (tra quelle massimate si richiamano Cass.,
Sez. 5, n. 1610 del 25/01/2008; Cass., Sez. 3, n. 1120 del 21/01/2014; Cass., Sez. 5, n. 20040 del
7/10/2015; Cass., Sez. 3, n. 17614 del 24/08/2020 e Cass., SU, n. 23903 del 29/10/2020). Con la recente Cassazione civile sez. un., 28/03/2024, (ud. 13/02/2024, dep. 28/03/2024), n.8486 il primo indirizzo ha trovato autorevole e definitiva conferma, con affermazione, ampiamente motivata, da cui questa Corte non ritiene allora di doversi distaccare.
5.Sulla asserita nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio dedotta da tutte le parti appellanti. Nel caso di specie, non possono trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n.
24/2017. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le norme sostanziali ivi pagina 9 di 20 10
contenute, al pari di quelle di cui alla L. 189/2012, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass.
n. 28994/2019 e da ultimo Cass. nr. 14085/24 e Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.13060). L'atto introduttivo del presente procedimento (deposito ATP) è antecedente il 17.2.2017 (data del decreto di fissazione udienza) e pertanto non è soggetto alla disciplina Gelli.
Le parti appellanti lamentano la mancata nomina, in sede di CTU, di un collegio peritale composto da un medico legale e da uno specialista reumatologo. L'espletata CTU, pur non sussistendovene, come visto, l'obbligo, è stata resa collegialmente dal Dott. (Medico Legale) e dal Dott. (Medico Persona_3 Persona_4
Ortopedico).
L'eventuale nomina di un unico consulente tecnico, anziché di un collegio peritale, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge, non determina affatto la nullità assoluta della consulenza, specie se al consulente è stata data la possibilità di avvalersi dell'ausilio di uno specialista della materia ( Cass. nr. 14085/24 cit.).
Né risulta concludente l'evocazione dell'art. 191 c.p.c., che prevede la 'possibilità' di nomina di più consulenti ("soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone") senza affermare (diversamente da quanto stabilito, per la materia della responsabilità sanitaria, dal sopravvenuto art. 15 L. n. 24/2017) un obbligo dalla cui violazione possa farsi discendere la nullità della consulenza.
Nello specifico oltretutto la nomina collegiale vi era stata mediante indicazione, come visto, di un medico legale e di un ortopedico. La nomina del consulente tecnico d'ufficio è poi compiuta tenendo conto principalmente delle competenze specialistiche.
Evidentemente tenendo conto di tale assunto, il giudice della procedura di ATP procedeva ad individuare nei dottori (Medico Legale) e (Medico Persona_3 Persona_4
Ortopedico) i componenti del collegio. Non risulta che al momento del conferimento dell'incarico le parti avessero sollevato questioni in ordine alla professionalità dei componenti del collegio, tenuto conto delle loro conosciute specializzazioni. D'altra parte, dalla documentazione medica acquisita al fascicolo, si evince come nel corso dell'evolversi dello stato patologico da cui è affetto l'appellato, risultino avere interloquito numerosi professionisti ortopedici (dr. nonché, da ultimo, lo stesso CP_9 prestigioso di Bologna, che all'esito del proprio intervento aveva Controparte_10 dimesso l'appellato con una diagnosi di “condromatosi sinoviale con aspetti di infiltrazione del piano osseo”; patologia certamente non estranea alle competenze di un ortopedico. Diagnosi che peraltro, come si vedrà, venne correttamente intuita per la prima volta, addirittura da un radiologo e nel corso del ricovero del 2006 presso la struttura ove operava il convenuto , antecedente il ricovero presso la struttura di Jesi ove T_ operava il convenuto e che pertanto pareva alla portata non solo strettamente del CP_5 reumatologo (sotto tale profilo si può sin da subito escludere la sussumibilità della fattispecie de qua al paradigma di cui all'art. 2236 cc). Il Prof. infine, nel corso della sua brillante ed esaustiva relazione, che si andrà a breve Per_1 ad illustrare, ha dato ampia prova di approfondita conoscenza della materia, pure mediante richiami e compiuta illustrazione delle fonti del proprio convincimento.
6.Premessa metodologia.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve pagina 10 di 20 11
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n.
33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144.
Giurisprudenza consolidata della Corte (per tutte, da ultimo, Cass. n. 10222 del 2009) precisa che non incorre in vizio di motivazione il Giudice del merito che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della consulenza tecnica d'ufficio (18618/2011). Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020).
In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n.
33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito.
7.Esame della fattispecie sostanziale. All'esito di precedenti esami, accertamenti e ricoveri per lamentata coxalgia sinistra, in relazione ai quali si rimanda alla CTU in atti, l'appellato veniva ricoverato il 29/05/06 presso la U.O. Medicina Generale delI'OspedaIe “S. Salvatore” di L'AquiIa per effettuare ulteriori approfondimenti diagnostici. La TC dell'anca sinistra – si noti subito-, oltre al già noto pagina 11 di 20 12
rimaneggiamento osseo delle contrapposte superfici ossee, evidenziava distensione della capsula articolare e, per la prima volta, la presenza di un incluso calcifico di piccole dimensioni: le immagini risultavano di non univoca interpretazione per cui il radiologo refertatore suggeriva come ipotesi diagnostica un'iniziale condromatosi o l'artrite di EI.
In data 21/08/2006 il Dott. , Direttore della U.O. Medicina Interna e sezione di Parte_1 Reumatologia del Presidio Ospedaliero “S. formulava a Controparte_11 Pt_7 carico dell'appellato diagnosi di “spondiloartrite cronica sieronegatifi/a prr il fattore reumatoide (verosimilmente psoriasica in soggetto can fenotipo HLA suggestivo per psoriasi) e ad impegno assile e periferico (prevalente coxite bilaterale)” e prescriveva terapia medica con e Persona_5 Per_6
In data 23/10/2007 il paziente eseguiva esame istoloeico di una losanga cutanea della regione sottoscapolare destra che evidenziava “Processo ipercheratosico suggestivo di psoriasi. Dato l'aspetto morfologico non patognomonico, è indispensabile un follow-up clinico con eventuale ripetizione del prelievo”. In data 09/12/2007 il paziente si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata” di Colle DeII'Ara (CH) per la comparsa di una tumefazione persistente agli arti inferiori, ove eseguiva consulenza di chirurgia vascolare e dermatologica.
In data 13/12/2007 il Sig. veniva sottoposto a visita reumatologica dal Dott. CP_6
presso l'Ospedale "San Salvatore" di L'Aquila che attestava quanto segue sul paziente T_
“cui già era stata diagnosticata una Spondiloartrite psoriasica (sine psoriasi) in soggetto HLA B27 positivo. Era stata assunta la decisione, da circa un anno, di trattarlo con farmaci anti-
TNF (Adalimumab) associato a . AI momento attuale è stata notata la comparsa di Persona_5 psoriasi cutanea a carattere eruttivo ed eritrodermico con manifestazioni anche palmo- plantari. Tutto ciò, a mio giudizio, può essere interpretato come una riprova diagnostica della malattia di base, anche se vi sono alcune segnalazioni di comparsa di psoriasi favorita dall'impiego di un anti-TFN. Eventualmente procederemo ad uno "shift” su un a/tro anti-
TFN, ma Io giudicherei prematuro auspicando che, viceversa, si assista in tempi brevi alla stabilizzazione del quadro stesso. Sintomaticamente è stato prescritto un antistaminico tradizionale f7r/- meton} e un antagonista anti H2 (Ranitidina) con discreto beneficio e che continuerei per qualche giorno. Sospenderei anche, precauzionalmente, la , per Persona_5 poi associare del a basso dosaggio, ma in seguito“. Parte_8
In data 18/01/2008, presso il Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” di Colle DeIl'Ara (CH), veniva posta diagnosi di “Dermoipodermite arti inferiori in paziente con psoriasi in trattamento con e gli veniva prescritta terapia medica con “Elazor 100 mg 1 cp Per_6 ogni 12 ore, Dermon cort 2 cpp/Reazioni al giorno, Ciproxin 500 mg 1 cp ogni 12 ore”.
In data 01/02/2008 la terapia medica veniva modificata con “Targosid 1 fl 2 volte al giorno, Ciproxin 500 mg 1 cp 2 volte al giorno, Flubason emulsione 2 volte al giorno” e venivano prescritti esami ematochimici (“VES, TAS, PcR, emocromo COn/orme/a”) ed emocoltura. In data 20/08/2008 il paziente, per la presenza di “dolore di grado medio, a carattere confine o, a livello dell'anca sinistra, con limitazione della deambulazione”, veniva ricoverato presso il Reparto di Reumatologia deII'OspedaIe di Jesi (AN), Controparte_12
L'esame obiettivo dell'anca sinistra, effettuato al momento del ricovero,
[...] evidenziava “limitazione funzionale nel movimento di abduzione, limitazione funzionale e dolorabilità di grado medio alla flessione ed intra rotazione a sinistra. Non segni di flogosi articolare e/o tendinea nei restanti distretti esplorati”, mentre quello delle mucose e della cute evidenziava “lesioni eritematoso-desquamative alla superficie estensoria della gamba sinistra, ai palmi delle mani e piante dei piedi bilateralmente”. Nel corso del ricovero il paziente pagina 12 di 20 13
eseguiva un esame radiografico del torace (negativo) e del bacino (“A livello della coxofemorale sx si apprezza riduzione della rima articolare con testa femorale discretamente risalita e ovalizzata, Presenza inoltre di disomogeneità osteo-strutturale della testa femorale specie nel versante me- diale”], RM del bacino (“[...] confrontato con un precedente controllo eseguito in altra sede in data 09-03-2005 rispetto al quale non si apprezzano significative variazioni del quadro descritto a carico dell'articolazione coxofemorale sx. Da questo lato si conferma la presenza di abbondante versamento articolare ed anche dell'area di riassorbimento osseo in sede sottocorticale a livello del profilo articolare mediale della testa femorale. La rima articolare coxo-femorale appare ridotta di ampiezza, la testa femorale mode stamente risalita e discretamente ovalizzata"), esami ematochimici (PCR 0,78, test reumatoide < 20, VES 17, sostanzialmente nella norma tutti gli altri esami) ed esame delle urine (nella norma).
In data 23/08/2008 iniziava il trattamento con e lo stesso giorno veniva dimesso Parte_8 con diagnosi di “artrite psoriasica” e la prescrizione di “ f 15 mg una fl im ogni Parte_8 sette giorni \...] Lederfolih C r 7.5 mg due compresse il giorno suC- cessivo all'assunzione del
LO 150 mg (...] Token unguento una applicazione ogni due giorno”, non Parte_8 ritenendo “opportuno, al momento, ripristinare una terapia con farmaco biologico (che avevo determinato, precedentemente, una riacerbazione dell'impegno cutaneo)”. Veniva, inoltre, programmato un controllo ambulatoriale in data 26/01/2009 con nuovi esami ematochimici ed esame delle urine.
In data 26/01/2009 il paziente effettuava la visita reumatologia prescritta riferendo
“dolore e limitazione funzionale di grado medio a livello della coxofemorale sinistra. Assenza di segni di flogosi negli altri distretti”; gli veniva sostanzialmente confermata la terapia con fl 15 mg, OL cp 7.5 mg e CE 200 mg cp e veniva programmato un Parte_8 nuovo controllo ambulatoriale dopo 6-8 mesi.
In data 13/10/2011 il paziente eseguiva RM bacino e in data 29/10/2011 TC bacino, per la progressiva comparsa di tumefazione in corrispondenza dell'anca sinistra e dell'incremento della sintomatologia algica, da cui era risultato: la presenza di una voluminosa formazione espansiva sia intra che extra-articolare di circa 10 cm, che veniva interpretata come sinovite villonodulare, e calcificazioni nelle parti molli periarticolari con diffusa infiltrazione delle strutture muscolari circostanti, aree osteolitiche deII'acetaboIo e della testa del femore e versamento intra-articolare.
Dopo una prima visita, in data 11/01/2012 il paziente veniva ricoverato in regime di Day Surgery presso l'istituto di Bologna. L'esame obiettivo dell'anca sinistra, Controparte_10 effettuato al momento del ricovero, evidenziava: “[...] dolore ai movimenti di rotazione e di flessione ai massimi gradi [...]”. Nel corso del ricovero il paziente eseguiva esami ematochimici
(PCR 0.16, VES 13, sostanzialmente nella norma tutti gli altri esami), TC baCino con tecnica
HIPOP ([...fenomeni verosimilmente di tipo infiammatorio dell'anca di sinistra con rimaneggiamento strutturale della lamina quadrilatera del cotile e deII'epifisi prossimale femorale e versamento endoarticolore. L'aspetto TC è molto suggestivo per sinovite viIIonoduIare”ì ed agobiopsia eco-guidata (“Aspetto morfologico riferibile a condromatosi sinoviaIe”).
In data 24/01/2012 il paziente veniva ricoverato nuovamente presso l'istituto Ortopedico di Bologna durante il quale eseguiva agobiopsia TC-guidata e veniva dimesso il giorno CP_10 successivo. In data 22/02/2012 il paziente veniva ricoverato presso l'istituto di Bologna. Controparte_10
Durante il ricovero eseguiva esami ematochimici (PCR 0.16, VES 15, sostanzialmente nella norma tutti gli altri esami), radiografia del bacino ([...] lesione osteolitica del collo e deII'epifisi femorale sinistra con ampia tumefazione dei tessuti molli periarticolari nel cui contesto sono pagina 13 di 20 14
evidenziabili delle tenui calcificazioni (...]”), ecodoppler arterioso e venoso (nella norma), TC anca con m.d.c. (“[...] Voluminosa neoformazione parenchimatosa grossolanamente ovalare che interessa l'articolazione coxo-femorale di sinistra, che a partire daII'articoIazione si estende al muscolo ileop- soas e al pettineo anteriormente, al muscolo piccolo gluteo posteriormente e in sede mediale aII'otturatore esterno. La lesione è caratterizzata da un modesto enhancement contrastografico e dalla presenza di sottili ossicalcificazioni con componente ipodensa verosimilmente necrotidisomogeneamente estesa. Essa determina numerose lacune erosive a livello del fondo acetabolare e delle sue pareti, e soprattutto a livello deII'epifisi e del collo femorale. Essa misura circa 10x 9,S x 11 cm”|.
In data 28/02/2012 veniva sottoposto ad intervento chirurgico (“[...] Aperta la capsula a T. Si asporta la componente condromatosica anteriore, mediale e laterale ...) si reperta come lesione giunge a contatto della branca ileo-pubica sino alla regione adduttoria. Per visualizzare meglio la componente adduttoria è necessario legare la safena ...\ si asporta la componente adduttoria e quella inferiore alla branca ileo-pubica. Si perfeziona l'asportazione della lesione Iungo la borsa dello psoas e sul collo, dove si repertano importanti difetti ossei [...]”). L'esame istologico del materiale asportato confermava la diagnosi di “condromatosi sinoviale”. Veniva, quindi, dimesso in data 02/03/'2012 con l'opportuna terapia medica ed appuntamento per il controllo ambulatoriale dopo 35 giorni.
In data 10/07/2013 il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione completa della massa condromatosica ed impianto di artroprotesi anca sinistra (“[...] si espone la capsula anteriore che viene asportato completamente. Passando tra ileo-psoas, disinserito parzialmente, si espone e si asporta la condromatosi mediale adduttoria. Si asporta la condromatosi anteriore e laterale. Resezione della testa e asportazione completa della lesione posteriore.
Preparazione del cotile e impianto di cotile 54 Continum claster a press-fit e addizionato di due viti (40 e 30 mm). Inserto in ceramica. Preparazione del femore e impianto di stelo CLS
n° 8 Zimmer press- yit, previa valutazione della lunghezza e delle rotazioni con la protesi di prova. Testina ceramica 36 mm + 3.S e riduzione della protesi .,.]”\
L'esame istologico del materiale asportato durante l'intervento chirurgico confermava la diagnosi di “condromatosi sinoviale con aspetti di infiltrazione del piano osseo”.
Solo pertanto nel novembre 2011, all'esito delle visite mediche presso l' di Controparte_13
Bologna, venivano effettuate due biopsie della tumefazione in regione inguinale e veniva posta la diagnosi di “Condromatosi sinoviale all'anca Sn”. All'esito di tale diagnosi Il veniva sottoposto ad intervento chirurgico nel febbraio CP_6
2012 per l'asportazione parziale della neoformazione e nel luglio 2013 veniva sottoposto ancora nel presidio felsineo a nuovo intervento chirurgico per l'asportazione della residua porzione della neoformazione e contestualmente l'impianto di artroprotesi dell'anca Sn
Nel corso del ricovero del 2006 presso l'ospedale S.Salvatore dell'Aquila, come visto inizialmente, era allora stata già evidenziata distensione della capsula articolare e, per la prima volta, la presenza di un incluso calcifico di piccole dimensioni: le immagini risultavano di non univoca interpretazione per cui il radiologo refertatore suggeriva come ipotesi diagnostica un'iniziale condromatosi o l'artrite di EI.
Ad agosto 2006 il Dott. , Direttore della U.O. Medicina Interna e Reumatologia Per_7 deII'OspedaIe “S. Salvatore” di L'Aquila, sulla base delle indagini strumentali sopra citate, poneva diagnosi di spondiloartrite cronica sieronegativa per il fattore reumatoide verosimilmente di origine psoriasica in paziente con fenotipo HLA B27+, anche in assenza delle caratteristiche lesioni cutanee della psoriasi, per cui prescriveva terapia medica con e Persona_5 Per_6
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Ancora nel dicembre 2007 il Dott. , che interpretava la nel frattempo comparsa della T_ manifestazione cutanea della psoriasi come una conferma della correttezza della precedente diagnosi di artrite psoriasica, riconoscendo tuttavia che in letteratura erano riportati casi di psoriasi indotti direttamente dal farmaco prescritto ed assunto, si limitava a modificare Per_6 la terapia sospendendo la Sulfasalazina, riservandosi di sostituire in un secondo tempo il farmaco anti- TFN con il Methotrexate. Il 20/08/08 il paziente, per la persistenza sostanzialmente invariata di coxalgia sinistra di grado medio e limitazione funzionale, veniva ricoverato presso il Reparto di Reumatologia deII'OspedaIe di Jesi. Alla dimissione veniva, quindi, confermata la diagnosi di artrite psoriasica e prescritta terapia medica con poi confermata al controllo ambulatoriale del Parte_8 gennaio 2009 sebbene il quadro clinico risultasse sostanzialmente invariato.
Come ben spiegato dal Collegio, la diagnosi di “Condromatosi sinoviale” non è sempre agevole, specie nelle fasi iniziali, e deve pertanto essere comparata con altre patologie articolari dell'anca di origine infiammatoria, autoimmunitaria, degenerativa o neoplastica, che nel corso della protratta storia clinica del paziente sono state, come visto, di volta in volta considerate: artrosi, artrite psoriasica, sindrome di EI, sinovite villonodulare e condromatosi sinoviale. Dopo avere illustrato sommariamente ma efficacemente tali patologie, il Collegio si è soffermato su quella da cui risultava affetto l'appellato. La condromatosi sinoviale (detta anche osteocondromatosi sinoviale o condromatosi articolare) è una rara artropatia di tipo displastico o neoplastico benigno che interessa la membrana sinoviale portando alla formazione di corpi liberi osteocartilaginei nella cavità articolare. L'eziologia è ignota ma la formazione dei corpi liberi, caratteristica principale della malattia, è stata ipotizzata essere la risposta in senso displastico della membrana sinoviale ad un processo infiammatorio cronico. I noduli si accrescono progressivamente adesi alla membrana sinoviale fino a distaccarsene e liberarsi nello spazio intra-articolare dove possono ulteriormente accrescersi e calcifìcarsi interamente od in parte. La presenza dei corpi liberi è uno stimolo irritativo continuo per le articolazioni e possono determinare un danno meccanico al mantello cartilagineo fino a determinare, nel tempo, la sua completa degenerazione.
L'esordio clinico è del tutto aspecifico e sovrapponibile a quello dell'artrosi mentre, nelle fasi più avanzate, il quadro clinico e radiografico sono del tutto sovrapponibili a quello della sinovite villonodulare. La diagnosi differenziale si basa sul riscontro dei corpi liberi intra-articolari: nelle fasi iniziali della malattia, quando ì corpi liberi sono ancora cartilaginei, l'esame radiografico è pressoché negativo (solamente nelle fasi avanzate della malattia i corpi liberi si calcificano e diventano visibili alla radiologia tradizionale), quindi riveste un ruolo fondamentale la RM e la TC.
Tuttavia, solamente l'esame istologico, con l'evidenziazione della metaplasia sinoviale, consente una diagnosi di certezza. All'interno di tale quadro è allora discutibile l'ipotesi diagnostica di artrite psoriasica posta inizialmente nell'agosto 20O6, senza alcuna considerazione differenziale. Nel corso del ricovero presso l'Ospedale “San Salvatore” di L'AquiIa del 29 maggio 2006 fu, come visto, invece già ipotizzata dal Radiologo che effettuò la TC anche la diagnosi di condromatosi sinoviale, diagnosi che allora avrebbe meritato di essere indagata maggiormente.
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Già pertanto all'esito di tale TC fu adombrata la possibilità di una diagnosi di condromatosi sinoviale, ma solo dal radiologo e senza che l'appellante avesse indagato e T_ approfondito tale profilo.
La presenza intra-articolare di tessuto esuberante iperplastico con incluso calcifico, le lesioni erosive ossee e l'edema intraspongioso avrebbero dovuto far includere la condromatosi sinoviale e, probabilmente, anche la sinovite villonodulare nella diagnosi differenziale e pertanto sarebbe stato consigliabile effettuare un prelievo bioptico per eseguire l'esame istologico che avrebbe con ogni probabilità consentito di porre la diagnosi corretta.
A ciò si andava ad aggiungere la persistenza della sintomatologia e del mancato beneficio della terapia medica assunta per circa un anno e mezzo, cui peraltro nel 2007 avrebbe potuto più ragionevolmente attribuirsi, quale complicanza, l'esordio delle manifestazioni cliniche tipiche della psoriasi.
Ad agosto 2008 il Sig. per il perdurare invariato della coxalgia sinistra e della CP_6 limitazione funzionale, fu ricoverato presso il reparto di Reumatologia deII'Ospedale di Jesi
(AN). Al paziente, come visto, venne quindi confermata la diagnosi di artrite psoriasica e dimesso con la prescrizione di Anche in questo caso valgono le medesime Parte_8 considerazioni fatte in precedenza per il ricovero effettuato presso I'Ospedale di L'Aquila: la persistenza invariata della sintomatologia algica e disfunzionale, nonostante la protratta terapia farmacologica, e gli ulteriori accertamenti strumentali e laboratoristici sopra evidenziati avrebbero dovuto suggerire una rivalutazione complessiva del quadro clinico e l'esecuzione di un prelievo bioptico al fine di consentire una diagnosi di certezza. Anche i sanitari del presidio di Jesi, tra cui il convenuto prof. non potevano d'altra parte non essere a conoscenza Per_8 della circostanza, evidentemente evincibile dalla storia clinica del paziente, che nel corso del ricovero presso l'Ospedale “San Salvatore” di L'AquiIa del 29 maggio 2006 era stata, come visto, già ipotizzata dal Radiologo che effettuò la TC anche, come possibile scenario, la diagnosi di condromatosi sinoviale. Il collegio peritale ha quindi ben evidenziato che, sul decorso della patologia da cui è risultato affetto l'appellato ha inciso il mancato approfondimento diagnostico che il quadro clinico del paziente presentava, da parte di entrambe le strutture sanitarie (soprattutto in ragione del fatto che già nel 2006 il radiologo aveva ipotizzato tale scenario) e che ha comportato, di conseguenza, un peggioramento della patologia e l'inevitabilità dell'intervento di applicazione della protesi.
Un tale approfondimento è stato in particolare individuato dal collegio peritale nella biopsia.
Soprattutto allora nelle risposte alle osservazioni dei tecnici di parte, il collegio peritale ha chiarito che diversamente da quanto questi affermano, in Letteratura la biopsia è descritta per lo studio della membrana sinoviale in caso di artriti (specie delle grandi articolazioni quali il ginocchio, l'anca e la spalla) ed anzi alcuni Autori ne consigliano proprio il ricorso per la diagnosi precoce e per verificare l'efficacia nel tempo della terapia somministrata. Sebbene allora il ricorso alla biopsia sinoviale non rientri effettivamente nella routine del percorso diagnostico-terapeutico, questa può avere un ruolo risolutivo nelle artriti oligoarticolari e può avere, come detto, un ruolo nella diagnosi precoce (in fase “very early”), specialmente nelle artriti indifferenziate e per valutare l'efficacia nel tempo della terapia. Le tecniche di agobiopsia a cielo chiuso o sotto controllo artroscopico, peraltro sicure e ben tollerate, consentono di prelevare campioni di tessuto sinoviale nelle fasi precoci della sinovite.
Quindi, le fonti scientifiche indicate nella relazione sottolineano l'importanza dell'esame istologico ai fini de quibus. Più oltre il collegio precisa ancora che non ha inteso sostenere che l'esame bioptico del tessuto sinoviale sia una procedura standard in caso di artrite psoriasica accertata ma piuttosto uno pagina 16 di 20 17
strumento in più per lo studio della membrana sinoviale articolare per consentire una diagnosi di certezza in casi selezionati come quello del Sig. nel quale il quadro CP_6 clinico soggettivo era ingravescente, quello obiettivo non era con certezza suggestivo di artrite psoriasica e quello strumentale peggiorava progressivamente (gli esami radiologici evidenziano una costante progressione della degenerazione articolare, come si può notare nei referti del 26.04.2004, 02.08.2004, 17.12.2004, 29.05.2006, 20.08.2008), nonostante la terapia farmacologica assunta. In più, come visto, già il radiologo nel maggio 2006 aveva prospettato formalmente come possibile tale scenario.
Nelle fasi iniziali della condromatosi sinoviale, non è inconsueto riscontrare esclusivamente le alterazioni caratteristiche della membrana sinoviale in assenza di corpi mobili intraarticolari, risultando così inefficace la diagnostica strumentale con la radiografia classica e la RM. Sarebbe stato opportuno pertanto indagare ulteriormente l'origine dell'artrite con un approfondimento diagnostico che può allora essere identificato nell'esame bioptico (comunque poi effettuato) della membrana sinoviale dell'anca sinistra che, a sua volta, avrebbe potuto consentire la diagnosi differenziale tra una spondiloartrite sieronegativa ed una patologia sinoviale di diversa origine (come per esempio la condromatosi sinoviale); la sua mancata esecuzione ha contribuito al ritardo diagnostico e conseguentemente della terapia mirata.
Certamente, dunque, e sotto tale aspetto, deve ravvisarsi un ritardo diagnostico nel caso in esame. Nella relazione si legge, infatti, che “in caso di diagnosi precoce, ovvero prima che il tessuto patologico determinasse alterazioni involutive del tessuto osseo e soprattutto cartilagineo dell'articolazione ed avesse superato la barriera della capsula articolare, si sarebbe potuto, molto probabilmente, procedere con un trattamento meno invasivo, quale l'artroscopia, per la sua asportazione, preservando, con ogni probabilità, l'integrità dell'articolazione e, in definitiva, scongiurare la necessità di una sostituzione protesica della stessa. Le responsabilità delle strutture sanitarie possono essere ragionevolmente addebitate in egual misura all' e all' per non aver proceduto ad un Controparte_14 Controparte_15 approfondimento di indagine con prelievo bioptico”. E' infatti ben riportato in Letteratura come un trattamento precoce artroscopico o a cielo aperto di questa patologia, con asportazione dei corpi mobili ed eventuale sinoviectomia, abbia una relativamente bassa incidenza di recidive ma soprattutto un'ottima prognosi per quanto riguarda la funzionalità dell'articolazione a medio e lungo termine. Né, al riguardo, può dirsi avvalorata l'ipotesi di una condromatosi secondaria, così come eccepito dai C.T.P., in quanto il collegio incaricato, sul punto, ha chiarito che “nella documentazione sanitaria esaminata, tuttavia, non vi è alcun riscontro né radiologico né istologico con le caratteristiche distintive delle forme secondarie”.
Infine, è stato accertato che, la tardività della diagnosi di cui si discute, abbia avuto un'incidenza considerevole anche in relazione all'intervento protesico cui è stato sottoposto successivamente il sig. in quanto, la tempestività dell'accertamento della CP_6 sopramenzionata patologia, avrebbe consentito di scongiurare o, al limite, posticipare un impianto di artroprotesi.
In conclusione, pertanto, in punto di diritto, deve essere dichiarata la responsabilità professionale sia dei sanitari e che delle strutture convenute per non aver gli stessi proceduto ad un approfondimento diagnostico, attraverso un esame bioptico, della corretta diagnosi oggetto di causa ed avendo anzi vieppiù del tutto ignorato l'ipotesi – dimostratasi poi corretta
– formulata dal radiologo del presidio aquilano nel 2006.
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7.1Sotto tale profilo appare pertanto anche inapplicabile il disposto di cui all'art. 2236 cc, che, come noto, incide solo sulla valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario (Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, n.22222).
Secondo gli appellanti, proprio la particolare condizione dell'appellato, la rarità della patologia, l'invasività dell'esame neanche previsto come ordinario per la formulazione di tale diagnosi imporrebbero il ricorso a tale fattispecie escludente la responsabilità. L'assunto non può essere condiviso, in quanto vi è agli atti, come visto, la prova positiva che già il 29 maggio 2006 era stata ipotizzata dal Radiologo che effettuò la TC anche, come possibile scenario, la diagnosi di condromatosi sinoviale, poi definitivamente diagnosticata nel
2011 della struttura bolognese.
8.Il terzo motivo di appello formulato dalla difesa del , così si esprime “si ripropongono T_
i motivi difensivi già espressi in primo grado circa la corretta ripetizione delle responsabilità fra i medici coinvolti e le aziende sanitarie nonché circa la (palesemente eccessiva) determinazione del quantum debeatur. 24. Per l'effetto si impugnano espressamente, con riserva di approfondire il tema nelle successive produzioni, i capi dell'ordinanza contraddistinti con i numeri “3. L'imputabilità della responsabilità” (pagg. 14, 15 e 16); “4. Il quantum debeatur” (pagg. 16 e 17) e “5. La richiesta di manleva dei sanitari nei confronti delle strutture sanitarie” (pagg. 17 e 18). In ragione di quanto precede si impugna altresì la ripartizione delle spese così come decisa dal Giudice di prime cure in quanto evidentemente superficiale ed erronea.”. Tal laconici e generici richiami non consentono alla Corte di scrutinare il relativo motivo
9-Sugli specifi motivi di appello formulati dal DOTT. PROF. CP_5 9.1Sull'eccezione di prescrizione. Assume la parte appellante l'applicazione retroattiva delle disposizioni ex legge Bianco sulla qualificazione della natura extracontrattuale della responsabilità del professionista, con conseguente applicazione del termine quinquennale, asseritamente decorso. L'assunto è giuridicamente inconsistente. Attraverso l'intervento normativo de quo infatti non viene ad operare alcuna successione di leggi nel tempo;
ciò che viene messo in atto è una “qualificazione, da parte del legislatore di una classe di fatti e la loro sussunzione in una fattispecie legale, già presente nell'ordinamento”. Interrogandosi sul rapporto che intercorre tra la qualificazione del rapporto giuridico operata in sede legislativa e il potere qualificatorio spettante al giudice, la stessa Corte di Cassazione rileva che un'applicazione retroattiva della prima verrebbe a violare le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario: ciò in quanto “un siffatto intervento legislativo verrebbe a interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppure indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura 'contrattuale' della responsabilità del sanitario (…) applicate in base al diritto vivente”. Le norme della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), relative alla qualificazione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria non hanno pertanto efficacia retroattiva (CASS., CIV., III sez., 11 novembre 2019, n. 28994).
9.2Motivo di appello relativo al quantum. Si impugna in relazione a tale motivo la quantificazione del danno, in quanto il giudice a quo non avrebbe in alcun modo considerato che l'entità del processo infiammatorio e le pagina 18 di 20 19
alterazioni anatomiche dell'articolazione e della testa femorale, che risultavano palesemente conclamate già alla RM del 2004, candidavano di fatto il paziente, fin da allora e oltre ogni ragionevole dubbio, a un intervento di artroprotesi. Se si volesse indicare un quid di danno, dovrebbe, al più, farsi eventualmente riferimento ad una “anticipazione” dell'intervento protesico, con ragionevole quantificazione del danno relativo in quota molto più bassa di quanto operato nella CTU. Il motivo è infondato.
Come si evince dalla lettura della ordinanza impugnata e della relazione infatti, la tardività della diagnosi ha comportato l'inevitabilità dell'intervento di protesizzazione dell'anca sinistra, che peraltro ha così assunto altra caratteristica incidente anche sul risultato complessivo. È infatti ben riportato in letteratura – spiega il collegio peritale e si ripete in questa sezione - come un trattamento precoce artroscopico o a cielo aperto di questa patologia con asportazione dei corpi mobili ed eventuale sinoviectomia abbia una relativamente bassa incidenza di recidive ma soprattutto un'ottima prognosi per quanto riguarda la funzionalità dell'articolazione a medio e lungo termine. Pertanto, indipendentemente dalla tecnica chirurgica utilizzata, tutti gli Autori concordano nell'affermare che è fondamentale porre la diagnosi quanto più precocemente possibile proprio per evitare che con il progredire della patologia si verifichi la degenerazione articolare con un franco quadro di artrosi secondaria che comunque, nelle fasi intermedie, può giovarsi ancora di un trattamento chirurgico meno invasivo (artroscopico o a cielo aperto) ed in grado di posticipare anche di molti anni l'intervento di sostituzione protesica dell'articolazione. Lo studio della citata letteratura evidenzia che la necessità di reintervento per impianto protesico si presenta allora solo in una ridotta percentuale dei pazienti trattati precocemente per condromatosi sinoviale dell'anca. Ciò significa che la l'impianto protesico avrebbe proprio potuto essere evitato e che comunque avrebbe potuto essere adottato a notevole distanza di tempo rispetto al momento in cui è stato adottato.
Tale quadro allora non può minimamente incidere, anche in ragione della giovane età del paziente, sulle percentuali di invalidità riscontrate.
9.3Nel condannare il prof. in solido con le altre parti convenute, non si sarebbe tenuto CP_5 conto neppure del limitato arco temporale in cui il ricorrente si è rivolto a tale professionista.
Il motivo non merita approfondimento. L'arco temporale è stato sufficiente a determinare in capo al professionista l'obbligo di formulazione di un corretta diagnosi, nella specie evidentemente violato.
9.4 Si impugna “l'ordinanza de quo” (de qua ndr) nella parte in cui omette qualsiasi statuizione in ordine al concorso colposo del creditore nella produzione del danno per omessa pronuncia su una parte della domanda. Il paziente non si è più presentato dal prof. né CP_5 risulta più aver effettuato controlli sino al 2011. Anche tale motivo non merita approfondimento particolare.
Non avendo quel sanitario risolto la propria situazione, comprensibilmente il paziente si è rivolto altrove e tale condotta incredibilmente allora si sussume nella ipotesi del concorso di colpa.
9.5 Si impugna l'ordinanza in quanto non avrebbe adottato pronunce di manleva nel Parte rapporto sanitario – . Fin dalla costituzione in giudizio il prof. ha rappresentato e CP_5 documentato che l' ora , è tenuta a CP_2 Controparte_2
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garantire la copertura assicurativa in virtù del CCNL Sanità e della convenzione intercorsa con l' prodotta in giudizio (cfr. Doc.n.2 fascicolo primo Controparte_8 grado . Sul punto in sede di comparsa quella difesa aveva assunto che “In ogni caso, si CP_5 evidenzia che l' è tenuta a garantire la copertura assicurativa in virtù del CCNL CP_2 Sanità e del Protocollo d'intesa intercorso con l' Controparte_8 (Doc.n.2).” La domanda assolutamente generica non consentiva alcun minimo approfondimento.
Non veniva e non viene ancora oggi indicata quale sarebbe la specifica disposizione normativa ovvero del protocollo o della contrattazione collettiva che imporrebbe l'assunzione dell'obbligo di manleva. L'allegazione fattuale pertanto non consentiva e non consente il relativo approfondimento di riscontro.
10.Gli appelli devono essere pertanto tutti rigettati e l'ordinanza qui gravata deve essere quindi integralmente confermata.
10.1 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, applicato l'aumento per la pluralità delle parti. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti principali ed incidentali in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 17.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli appelli principali ed incidentali
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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