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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2224/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. UNIA ANDREA P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025:
per la Curatela della liquidazione giudiziale n liquidazione Parte_1 volontaria: «Voglia l'Ill.mo Giudice Designando del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice, e quindi revocare, i pagamenti effettuati dalla Parte_1
in in favore della convenuta dal 17.01.2022 al 8.06.2022 per
[...] Parte_2 complessivi € € 43.132,80, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e pertanto IN TESI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 D. Lgs 14/2019 trattandosi di atti/pagamenti a titolo gratuito senza causale ed in assenza di effettiva controprestazione della professionista convenuta IN IPOTESI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166 lettera a) CCII in quanto, qualora la convenuta offra dimostrazione che trattasi di atti a titolo oneroso, a) le prestazioni eseguite dalla debitrice superano di ben oltre un quarto (1/4) ciò che alla fallita è stato dato e b) in quanto compiuti nell'anno anteriore al pagina 1 di 4 deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale. IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI A sensi dell'art. 165 CCII e 2901 codice civile, in quanto sia la società pagatrice che la professionista convenuta (percettrice delle somme) avevano la piena contezza e conoscenza del grave pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni dei creditori. e per l'effetto condannare L'Avv. (Codice CP_1 fiscale ), studio in Livorno Piazza XI maggio n. 10, a pagare e/o rifondere e/o C.F._1 restituire alla Liquidazione Giudiziale Servizi Soc. in liquidazione volontaria (procedura Pt_1 Pt_1
N. 16/2023 Tribunale di Livorno), la somma di € 43.132,80, oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 21 settembre 2024, il Curatore della liquidazione giudiziale citava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_3
l'avv. el foro di Livorno per domandare la revoca dei pagamenti effettuati dalla CP_1
in favore della convenuta dal 17.01.2022 al Parte_3
8.06.2022 per un importo complessivo di euro 43.132,80, trattandosi di atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 o, in subordine, ai sensi dell'art. 166 I comma lettera a) decreto legislativo citato o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2901 cc.
A sostegno della domanda, la Curatrice attrice deduceva che:
la società attrice aveva spostato la propria sede legale in Livorno Piazza XI Maggio n.10 nei localo ove esercitava la libera professionale l'Avv. del foro di Livorno;
CP_1
l'avv. era la figlia di che era stato dal 29 luglio 2015 il legale CP_1 Parte_4 rappresentante della società cooperativa e poi liquidatore;
la società cooperativa era stata sciolta e posta in liquidazione volontaria con atto del 19 maggio 2022, iscritto al Registro delle Imprese il 31 maggio 2022;
dal 17 gennaio 2022 all'8 giugno 2022 erano stati effettuati degli spostamenti di denaro dalla società cooperativa all'Avv. er un importo complessivo di euro 43.132,80; CP_1
in data 18.05.2022 l'Avvocato aveva emesso due fatture per un totale di € 38.133,72, la fattura n. 1 del
2022 di € 33.132,80 IVA inclusa con causale “Prestazioni di consulenza e assistenza come da contratto di collaborazione del 01.01.2019 – saldo” e la fattura n. 3 del 2022 di € 5.000,92 IVA inclusa con causale “Prestazioni di consulenza e assistenza per pratica di messa in liquidazione, gestione creditori e debitori, bilancio di liquidazione, gestione soci, esame libri contabili”; pagina 2 di 4 i pagamenti erano stati nei due anni anteriori alla data di deposito della domanda di liquidazione giudiziale (13.03.2023), quindi nel periodo 13.03.2021/13.03.2023 ed erano stati fatti, ad eccezione del più lontano di euro 5.000,00 con bonifico del 17 gennaio 20222, dopo la messa in liquidazione della società;
i pagamenti non erano giustificati da alcun contratto, peraltro richiesto dalla Curatela con lettera a mezzo PEC del 6 novembre 2023;
si trattava in conclusione di spostamenti di denaro senza causale che dovevano essere revocati in quanto atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14.
II. La convenuta, pur ritualmente citata con PEC in data 21 settembre 2024, non si costituiva e veniva dichiarata contumace con decreto del 13 dicembre 2024.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dall'attore e trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
III. La domanda di revoca ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 viene accolta.
Le prove presuntive offerte dimostrano che si è trattato di atti a titolo gratuito.
E' documentato che la Curatela ha domandato l'esibizione del contratto di opera intellettuale all'Avv.
e che l'avvocato non ha esibito alcuna scrittura privata. CP_1
Si tratta di un comportamento omissivo che viene interpretato nel senso della prova presuntiva della mancanza del contratto e, quindi, della mancanza dell'opera professionale.
La fattura n. 1/22 del 18 maggio 2022 cita, nella descrizione della causale di emissione, lo svolgimento di prestazioni di consulenza e assistenza come da contratto di collaborazione del 1 gennaio 2019, ma tale contratto di collaborazione non è stato consegnato al Curatore.
Va osservato che l'art. 13 II comma legge 31 dicembre 2012 n.247 statuisce che il compenso spettante al professionista deve essere pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
Non è credibile che una società cooperativa, obbligata a tenere le scritture contabili ai sensi degli artt.
2421 e 2519 cc, non abbia stipulato un contratto per iscritto, recante l'indicazione del compenso, con un professionista – avvocato, con il quale collaborava abitualmente.
L'Avv. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione CP_1 delle spese di lite a favore di Controparte_2 pagina 3 di 4 in liquidazione volontaria, spese che vengono liquidate nella misura di euro 518,00 per spese ed euro
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro l'AVV. Parte_5 CP_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 gli spostamenti di denaro effettuati da n liquidazione volontaria in favore dell'AVV. Parte_1 on bonifico di euro 5.000,00 del 17 gennaio 2022, con bonifico di euro 23.132,80 CP_1 del 26 aprile 2022, con assegno n. 0193406211 di euro 5.500,00 del 10 maggio 2022, con assegno n.
0193406212 di euro 5.000,00 del 18 maggio 2022 e con assegno n. 0193406211 di euro 4.500,00 dell'8 giugno 2022 per un importo complessivo di euro 43.132,80;
condanna l'Avv. pagare alla CP_1 Parte_5
la somma di euro 43.132,80, con gli interessi legali
[...] ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dalle date sopra indicate dei singoli pagamenti al 21 settembre 2024
e con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc sulla somma di euro 43.132,80 dal 21 settembre
2024 al saldo effettivo;
condanna l'Avv. pagare a titolo di rimborso delle spese processuali alla Curatela CP_1 della liquidazione giudiziale volontaria la somma di Parte_5 euro 518,00 per spese anticipate ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2224/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. UNIA ANDREA P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025:
per la Curatela della liquidazione giudiziale n liquidazione Parte_1 volontaria: «Voglia l'Ill.mo Giudice Designando del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice, e quindi revocare, i pagamenti effettuati dalla Parte_1
in in favore della convenuta dal 17.01.2022 al 8.06.2022 per
[...] Parte_2 complessivi € € 43.132,80, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e pertanto IN TESI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 D. Lgs 14/2019 trattandosi di atti/pagamenti a titolo gratuito senza causale ed in assenza di effettiva controprestazione della professionista convenuta IN IPOTESI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166 lettera a) CCII in quanto, qualora la convenuta offra dimostrazione che trattasi di atti a titolo oneroso, a) le prestazioni eseguite dalla debitrice superano di ben oltre un quarto (1/4) ciò che alla fallita è stato dato e b) in quanto compiuti nell'anno anteriore al pagina 1 di 4 deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale. IN ULTERIORE SUBORDINATA IPOTESI A sensi dell'art. 165 CCII e 2901 codice civile, in quanto sia la società pagatrice che la professionista convenuta (percettrice delle somme) avevano la piena contezza e conoscenza del grave pregiudizio che gli atti arrecavano alle ragioni dei creditori. e per l'effetto condannare L'Avv. (Codice CP_1 fiscale ), studio in Livorno Piazza XI maggio n. 10, a pagare e/o rifondere e/o C.F._1 restituire alla Liquidazione Giudiziale Servizi Soc. in liquidazione volontaria (procedura Pt_1 Pt_1
N. 16/2023 Tribunale di Livorno), la somma di € 43.132,80, oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 21 settembre 2024, il Curatore della liquidazione giudiziale citava dinanzi al Tribunale di Livorno Parte_3
l'avv. el foro di Livorno per domandare la revoca dei pagamenti effettuati dalla CP_1
in favore della convenuta dal 17.01.2022 al Parte_3
8.06.2022 per un importo complessivo di euro 43.132,80, trattandosi di atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 o, in subordine, ai sensi dell'art. 166 I comma lettera a) decreto legislativo citato o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2901 cc.
A sostegno della domanda, la Curatrice attrice deduceva che:
la società attrice aveva spostato la propria sede legale in Livorno Piazza XI Maggio n.10 nei localo ove esercitava la libera professionale l'Avv. del foro di Livorno;
CP_1
l'avv. era la figlia di che era stato dal 29 luglio 2015 il legale CP_1 Parte_4 rappresentante della società cooperativa e poi liquidatore;
la società cooperativa era stata sciolta e posta in liquidazione volontaria con atto del 19 maggio 2022, iscritto al Registro delle Imprese il 31 maggio 2022;
dal 17 gennaio 2022 all'8 giugno 2022 erano stati effettuati degli spostamenti di denaro dalla società cooperativa all'Avv. er un importo complessivo di euro 43.132,80; CP_1
in data 18.05.2022 l'Avvocato aveva emesso due fatture per un totale di € 38.133,72, la fattura n. 1 del
2022 di € 33.132,80 IVA inclusa con causale “Prestazioni di consulenza e assistenza come da contratto di collaborazione del 01.01.2019 – saldo” e la fattura n. 3 del 2022 di € 5.000,92 IVA inclusa con causale “Prestazioni di consulenza e assistenza per pratica di messa in liquidazione, gestione creditori e debitori, bilancio di liquidazione, gestione soci, esame libri contabili”; pagina 2 di 4 i pagamenti erano stati nei due anni anteriori alla data di deposito della domanda di liquidazione giudiziale (13.03.2023), quindi nel periodo 13.03.2021/13.03.2023 ed erano stati fatti, ad eccezione del più lontano di euro 5.000,00 con bonifico del 17 gennaio 20222, dopo la messa in liquidazione della società;
i pagamenti non erano giustificati da alcun contratto, peraltro richiesto dalla Curatela con lettera a mezzo PEC del 6 novembre 2023;
si trattava in conclusione di spostamenti di denaro senza causale che dovevano essere revocati in quanto atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14.
II. La convenuta, pur ritualmente citata con PEC in data 21 settembre 2024, non si costituiva e veniva dichiarata contumace con decreto del 13 dicembre 2024.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dall'attore e trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre 2025.
III. La domanda di revoca ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 viene accolta.
Le prove presuntive offerte dimostrano che si è trattato di atti a titolo gratuito.
E' documentato che la Curatela ha domandato l'esibizione del contratto di opera intellettuale all'Avv.
e che l'avvocato non ha esibito alcuna scrittura privata. CP_1
Si tratta di un comportamento omissivo che viene interpretato nel senso della prova presuntiva della mancanza del contratto e, quindi, della mancanza dell'opera professionale.
La fattura n. 1/22 del 18 maggio 2022 cita, nella descrizione della causale di emissione, lo svolgimento di prestazioni di consulenza e assistenza come da contratto di collaborazione del 1 gennaio 2019, ma tale contratto di collaborazione non è stato consegnato al Curatore.
Va osservato che l'art. 13 II comma legge 31 dicembre 2012 n.247 statuisce che il compenso spettante al professionista deve essere pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
Non è credibile che una società cooperativa, obbligata a tenere le scritture contabili ai sensi degli artt.
2421 e 2519 cc, non abbia stipulato un contratto per iscritto, recante l'indicazione del compenso, con un professionista – avvocato, con il quale collaborava abitualmente.
L'Avv. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione CP_1 delle spese di lite a favore di Controparte_2 pagina 3 di 4 in liquidazione volontaria, spese che vengono liquidate nella misura di euro 518,00 per spese ed euro
4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro l'AVV. Parte_5 CP_1 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 163 I comma D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 gli spostamenti di denaro effettuati da n liquidazione volontaria in favore dell'AVV. Parte_1 on bonifico di euro 5.000,00 del 17 gennaio 2022, con bonifico di euro 23.132,80 CP_1 del 26 aprile 2022, con assegno n. 0193406211 di euro 5.500,00 del 10 maggio 2022, con assegno n.
0193406212 di euro 5.000,00 del 18 maggio 2022 e con assegno n. 0193406211 di euro 4.500,00 dell'8 giugno 2022 per un importo complessivo di euro 43.132,80;
condanna l'Avv. pagare alla CP_1 Parte_5
la somma di euro 43.132,80, con gli interessi legali
[...] ai sensi dell'art. 1284 I comma cc dalle date sopra indicate dei singoli pagamenti al 21 settembre 2024
e con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc sulla somma di euro 43.132,80 dal 21 settembre
2024 al saldo effettivo;
condanna l'Avv. pagare a titolo di rimborso delle spese processuali alla Curatela CP_1 della liquidazione giudiziale volontaria la somma di Parte_5 euro 518,00 per spese anticipate ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 7 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4