Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLIC9582 /01 IN NOM DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 17858/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 22184 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RI PP, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BAINSIZZA 3 presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BARCELLONA D'AFFLITTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente avverso la sentenza n. 16789/98 del Tribunale di ROMA, 1659 -1- depositata il 24/09/98 R.G.N. 12255/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BARCELLONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal Ministero del Tesoro avverso la decisione del Pretore di Roma che aveva rigettato l'opposizione proposta dal Ministero stesso avverso il decreto ingiuntivo del 22.7.89 con cui gli era stato intimato di pagare lire 28.793.337 al dr.PE CC in qualità di medico convenzionato con l'ENPAS. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione depositata dal Ministero, cui era stato già ordinato a produrre copie adeguatamente leggibili dei mandati di pagamento -che a tanto non aveva provveduto- non era utilizzabile per provare l'avvenuta estinzione del credito del dr.CC, non essendo neanche leggibile la somma indicata in lettere. A ciò doveva aggiungersi che neppure sufficiente risultava l'imputazione di pagamento ivi contenuta mancando qualsiasi specifico riferimento al credito vantato. Il Ministero del Tesoro chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. Il dr. CC resiste con controricorso;
egli ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione che sussisterebbe non potendo la documentazione esser al tempo stesso illeggibile e generica che presuppone, invece, la intelligibilità del documento prodotto. La censura è infondata. Non esiste infatti alcuna contraddittorietà nella sentenza impugnata. Ed infatti la ragione, di per sé autonoma, che ha fatto ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta dal Ministero è la illeggibilità della somma indicata in lettere, a ciò si aggiunge, anche essa come autonoma ragione di non idoneità della stessa a provare il fatto estintivo allegato dal Ministero e la sua genericità e la conseguente non ricollegabilità al credito fatto valere. Trattasi, come è evidente, di autonome ragioni entrambe concorrenti a determinare l'inadeguatezza della documentazione stessa a provare il fatto estintivo. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2797 cc. Ad avviso del ricorrente il giudice d'appello non riconoscendo valore probatorio alla documentazione prodotta ha implicitamente fatto gravare sul debitore opponente l'onere di provare che il pagamento effettuato fosse rivolto ad estinguere proprio quel credito fatto valere in via monitoria. Ciò comporta la violazione della norma predetta giacchè a fronte dell'assolvimento a da aprte del Ministero opponente dell'onere di provare il fatto estintivo della pretesa di credito fatta valere in via monitoria non risulta che il 'opposto abbia adeguatamente provato il diritto fatto valere essendosi limitato, in risposta dell'eccezione, a contestare la genericità dell'imputazione di pagamento senza dimostrare che il pagamento effettuato dall'amministrazione dovesse essere imputato ad un titolo diverso da quello dedotto in giudizio. 2 La censura è inammissibile perché introduce in sede di legittimità una questione nuova che presuppone una diversa realtà fattuale - rispetto a quella trattata nei gradi - di merito relativa, esclusivamente, alla idoneità della documentazione prodotta dal debitore a provare l'estinzione di un debito,da lui non contestato, e non anche alla imputazione del pagamento mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio che presupporrebbe la riconosciuta idoneità della documentazione a provare il fatto estintivo. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di questo girdif is in 18.000, oltre lire 4.000.000 per onorari. Roma 6 aprile 2001 Il Consigliere es. Corrado Sughe Il PresidenteMerino Bono jauni I D A IL CANCELLIERE 3 , S 3 0 S O 1 5 Depositato in Cancefferia , L A . L T A . T S O 14 LUG. 2001 E R N B P A I S ' EMA 3 oggi, D L I E 7 R L - N A ANGELIL CANCELLIERE P E 8 U G T - S D E S T O 1 I R O 1 S A O P C N D M E E I E S G A L O G R A D E T L E S O I T T G N A T E I E L R S R L I E E D D O