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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2171/2024 R.G., vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Rovito Domenico Antonio del Foro di Bolzano, Parte_1
giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
contumace; CP_1
convenuto;
e
presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. – regolamentazione dell'assetto di vita dei minori a seguito di separazione di genitori non coniugati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con col-locamento e residenza anagrafica presso la medesima;
2. disporre che il padre versi alla madre, a titolo di concorso al mantenimen-to, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) mensili per ogni figlio mediante bonifico bancario
pagina 1 di 3 sul conto intestato alla sig.ra Parte_1
3. porre a carico del padre, nella misura del 50%, ogni spesa straordinaria ed eccezionale, sostenuta per i figli;
4. disporre che l'assegno unico, gli altri assegni nonché altri sussidi e contri-buti per i figli minori, comunque denominati, spetteranno unicamente alla madre;
5. con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dello Stato attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalla ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra le parti sono nati il 16.08.2017 a Merano KOFI Em-manuel Jerry
Junior e il 29.04.2019 a Merano CP_1 Persona_1
Con ordinanza di data 16.02.2022, il Tribunale per i Minorenni dichiarava il sig. decaduto CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, avendo questi sostanzialmente abbandonato i minori.
Con successiva sentenza di data 08.02.2023, il Tribunale per i Minorenni reintegrava madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, confermando il mero affidamento educativo-assistenziale dei minori al Servizio sociale di Merano.
2. In forza della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nulla va disposto in ordine all'affidamento dei figli, potendo la madre assumere ogni decisione nell'interesse di questi ultimi, senza il consenso del padre.
Il diritto di visita del padre va sospeso in considerazione del totale disinteresse da questi mostrato nei confronti dei propri figli.
3. In punto economico, si osserva che fino ad agosto 2023 la sig.ra è stata accolta Parte_1 presso il Centro di accoglienza della “Casa Arnica” di Merano, in via Roma n. 292. CP_3
Attualmente, vive in Merano, via Alpini n. 40 - Interno: 8, in un appartamento concesso in locazione dal Comune di Merano assieme ai due figli. Non ha allegato di dover sostenere spese di locazione.
La ricorrente ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa da gennaio a marzo 2024 ma non ha provveduto ad aggiornare la sua situazione in corso di causa, né a precisare se risulti beneficiaria dell'erogazione di contributi pubblici.
Nemmeno nota risulta essere l'attuale attività lavorativa svolta dal sig. che vive a Forlì, in CP_1
Galleria Mazzini n. 16, int. 10, come emerge dal certificato di residenza anagrafica allegato all'atto pagina 2 di 3 introduttivo.
Considerata l'età del resistente e l'assenza di prova circa una sua incapacità lavorativa, si ritiene congruo disporre un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre in misura di € 300,00, ciascun figlio, con decorrenza dalla domanda (22/07/2024), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli assegni pubblici di qualsiasi natura per i minori potranno essere incassati integralmente dalla madre.
4. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il resistente va dunque condannato a rifondere all'Erario le spese del procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale, ridotti della metà tenuto conto della bassa complessità della controversia, del numero esiguo di udienze tenute e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1) conferma la sentenza n. 4/2023 del Tribunale per i Minorenni di Bolzano di data 08.02.2023 con cui
è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e l'affidamento educativo assistenziale al servizio sociale, da cui deriva il potere della madre di assumere ogni decisione nell'interesse dei minori, senza il consenso del padre.
2) sospende il diritto di visita padre-figlii;
3) dispone che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli, con effetti dalla data della domanda
(22/07/2024) l'importo di € 300,00, per ciascun figlio, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici Astat a partire da luglio 2025, con base luglio
2024;
4) dispone che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, richiamando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano;
5) dispone che gli assegni regionali/provinciali e l'assegno unico, potranno essere richiesti percepiti integralmente ed esclusivamente dalla madre con le detrazioni fiscali al 100% a favore della madre;
6) condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese del presente procedimento che CP_1 vengono liquidate in € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario in misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 10/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2171/2024 R.G., vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Rovito Domenico Antonio del Foro di Bolzano, Parte_1
giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
contumace; CP_1
convenuto;
e
presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. – regolamentazione dell'assetto di vita dei minori a seguito di separazione di genitori non coniugati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con col-locamento e residenza anagrafica presso la medesima;
2. disporre che il padre versi alla madre, a titolo di concorso al mantenimen-to, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) mensili per ogni figlio mediante bonifico bancario
pagina 1 di 3 sul conto intestato alla sig.ra Parte_1
3. porre a carico del padre, nella misura del 50%, ogni spesa straordinaria ed eccezionale, sostenuta per i figli;
4. disporre che l'assegno unico, gli altri assegni nonché altri sussidi e contri-buti per i figli minori, comunque denominati, spetteranno unicamente alla madre;
5. con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dello Stato attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalla ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra le parti sono nati il 16.08.2017 a Merano KOFI Em-manuel Jerry
Junior e il 29.04.2019 a Merano CP_1 Persona_1
Con ordinanza di data 16.02.2022, il Tribunale per i Minorenni dichiarava il sig. decaduto CP_1
dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, avendo questi sostanzialmente abbandonato i minori.
Con successiva sentenza di data 08.02.2023, il Tribunale per i Minorenni reintegrava madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, confermando il mero affidamento educativo-assistenziale dei minori al Servizio sociale di Merano.
2. In forza della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nulla va disposto in ordine all'affidamento dei figli, potendo la madre assumere ogni decisione nell'interesse di questi ultimi, senza il consenso del padre.
Il diritto di visita del padre va sospeso in considerazione del totale disinteresse da questi mostrato nei confronti dei propri figli.
3. In punto economico, si osserva che fino ad agosto 2023 la sig.ra è stata accolta Parte_1 presso il Centro di accoglienza della “Casa Arnica” di Merano, in via Roma n. 292. CP_3
Attualmente, vive in Merano, via Alpini n. 40 - Interno: 8, in un appartamento concesso in locazione dal Comune di Merano assieme ai due figli. Non ha allegato di dover sostenere spese di locazione.
La ricorrente ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa da gennaio a marzo 2024 ma non ha provveduto ad aggiornare la sua situazione in corso di causa, né a precisare se risulti beneficiaria dell'erogazione di contributi pubblici.
Nemmeno nota risulta essere l'attuale attività lavorativa svolta dal sig. che vive a Forlì, in CP_1
Galleria Mazzini n. 16, int. 10, come emerge dal certificato di residenza anagrafica allegato all'atto pagina 2 di 3 introduttivo.
Considerata l'età del resistente e l'assenza di prova circa una sua incapacità lavorativa, si ritiene congruo disporre un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre in misura di € 300,00, ciascun figlio, con decorrenza dalla domanda (22/07/2024), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli assegni pubblici di qualsiasi natura per i minori potranno essere incassati integralmente dalla madre.
4. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il resistente va dunque condannato a rifondere all'Erario le spese del procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale, ridotti della metà tenuto conto della bassa complessità della controversia, del numero esiguo di udienze tenute e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1) conferma la sentenza n. 4/2023 del Tribunale per i Minorenni di Bolzano di data 08.02.2023 con cui
è stata disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e l'affidamento educativo assistenziale al servizio sociale, da cui deriva il potere della madre di assumere ogni decisione nell'interesse dei minori, senza il consenso del padre.
2) sospende il diritto di visita padre-figlii;
3) dispone che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli, con effetti dalla data della domanda
(22/07/2024) l'importo di € 300,00, per ciascun figlio, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici Astat a partire da luglio 2025, con base luglio
2024;
4) dispone che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, richiamando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano;
5) dispone che gli assegni regionali/provinciali e l'assegno unico, potranno essere richiesti percepiti integralmente ed esclusivamente dalla madre con le detrazioni fiscali al 100% a favore della madre;
6) condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese del presente procedimento che CP_1 vengono liquidate in € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario in misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 10/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3