Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1671/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1671 dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Liccardo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Lucia n. 20
- parte attrice -
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_2
Gianpiero Iannozzi e Caterina De Felice, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sita in L'Aquila, via dei Piccolomini n. Controparte_2
5
- parte convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2021 il (di Parte_1 seguito ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare la risoluzione Pt_1 CP_1 del contratto di appalto n. rep. 00335257, stipulato tra le parti il 10.06.2019, per grave inadempimento della convenuta, ed ottenere, per l'effetto, il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subìto, quantificato in euro 436.223,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In via subordinata ha invece domandato di accertare, ex art. 1218 c.c., l'inesatto adempimento di il suo dovere di provvedere alla redazione di una perizia di variante, nonchè la CP_1 fondatezza delle riserve da lei iscritte in contabilità, e di disporre, per l'effetto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 282.649,27, quale somma risultante dalle riserve iscritte in contabilità, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle lavorazioni eseguite successivamente al SAL 1, per euro 87.070,00, il tutto per complessivi euro
369.718,79.
In punto di fatto ha rappresentato:
1
- che oggetto del contratto di appalto era la sola esecuzione – sulla base di un progetto esecutivo redatto dal committente – dei lavori di consolidamento del Viadotto “Della Fede”, CP_1 sulla SS 652, entro 200 giorni consecutivi e naturali dalla data di consegna delle aree, avvenuta il 4.06.2019, per un corrispettivo, al netto del ribasso offerto in gara, di euro 692.001,10, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- che il progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante non era cantierabile, a causa della significativa situazione di degrado interessante la testata della spalla del viadotto lato Venafro su cui poggiava l'impalcato, incapace di fornire il necessario contrasto per il sollevamento del viadotto secondo le modalità previste nel progetto esecutivo;
- di avere elaborato un nuovo progetto esecutivo e di avere successivamente provveduto al suo adeguamento, secondo le modalità concordate nelle diverse riunioni tenute con Controparte_1
- che nonostante le problematiche riscontrate, la Direzione Lavori, piuttosto che proporre al RUP la redazione di una necessaria variante per consentire l'intervento, si era limitata ad inviare diversi ordini di servizio, tesi a sollecitare l'adempimento da parte dell'impresa;
- che in data 9.04.2020 era stato emesso il SAL n. 1, nel quale erano stati contabilizzati i pochi lavori eseguibili e realizzati;
- che all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità ella aveva iscritto riserva per il riconoscimento delle lavorazioni eseguite e non contabilizzate, nonché per il ristoro degli oneri economici conseguenti all'anomalo andamento dell'appalto, ed al conseguente ritardo dovuto agli errori progettuali di cui sopra, per un importo complessivo di euro 257.396,08;
- di avere proposto dinanzi al Tribunale di Campobasso un ricorso per accertamento tecnico preventivo, diretto ad accertare la irrealizzabilità del progetto, rigettato con ordinanza del
14.06.2021 per mancanza del periculum in mora.
Ha sostenuto di avere diritto, in ragione dell'inadempimento della controparte, al risarcimento dei danni per:
- € 57.315.61, a titolo di mancato utile sulla parte di lavori non eseguita, pari al 10% dell'importo, oltre interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore;
- € 39.075,04, a titolo di controvalore delle opere eseguite e pagate al netto del ribasso, oltre interessi e rivalutazione;
- € 102.055,497, in relazione ai lavori eseguiti e non contabilizzati, o contabilizzati per quantità minori delle effettive (riserve n. 1 e 2);
- € 2.699,75, a titolo di interessi di mora per la ritardata erogazione dell'anticipazione prevista
(riserva n. 3);
- € 73.050,00, a titolo di ristoro degli oneri economici conseguenti all'anomalo andamento dei lavori, imputabile alla volontà della stazione appaltante di variare il progetto, per spese generali improduttive e ritardata percezione dell'utile (riserva quattro);
- € 104.843,55 per spese generali improduttive e ritardata percezione dell'utile in relazione all'errore progettuale poi emerso, ed alla conseguente mancata adozione della perizia di variante (riserva cinque);
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- € 114.500,00 in relazione agli ulteriori interventi di manutenzione periodica o per ordini della
Committente, quali rifacimenti localizzati di asfalto, ripristini della segnaletica orizzontale e verticale, interventi di pulizia, piccole riparazioni, reinstallazione di birilli, defleco, eseguiti nel periodo dal 9 aprile 2020 al 12 agosto 2021, cioè nel periodo successivo all'emissione del SAL
1.
Con comparsa del 31.12.2021 si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea, per avere la controparte dichiarato, in sede di gara, di essere a conoscenza delle condizioni contenute nell'affidamento dell'appalto, nonché di tutte le opere che ella avrebbe dovuto eseguire, e per aver accettato di ricevere, senza eccezioni o riserve, la consegna dei lavori di cui trattasi.
Ha quindi insistito per il rigetto della domanda, considerato che i ritardi e le difficoltà lamentati dalla controparte deriverebbero non da carenze del progetto esecutivo, ma da negligenza della stessa.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle riserve iscritte da poiché tardive. Pt_1
In via subordinata ha chiesto di ridurre la misura del risarcimento del danno lamentato dalla controparte, avendo la stessa colposamente concorso all'inadempimento del contratto, ex art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. Deve essere dichiarata la risoluzione del contratto stipulato tra il Parte_1
e per grave inadempimento di
[...] Controparte_1 Controparte_1
In punto di diritto giova rammentare che i contratti a prestazioni corrispettive sono suscettibili di risoluzione, ex artt. 1453 e 1455 c.c., ove si accerti giudizialmente la ricorrenza di un inadempimento grave, oltre che imputabile, che abbia inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, pregiudicandone irrimediabilmente l'attuazione.
Il giudizio de quo ha struttura bifasica, in quanto volto dapprima ad apprezzare la dimensione oggettiva della violazione della lex contractus - id est la sua gravità - e solo in un secondo momento il relativo profilo soggettivo, esprimentesi nella rimproverabilità della causa che ha impedito l'esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
La valutazione della gravità dell'inadempimento ha carattere obiettivo, in quanto volta ad apprezzare l'incidenza del contegno assunto dai contraenti sul profilo causale del regolamento negoziale, e, dunque, sull'economia complessiva del rapporto.
In tal senso assume importanza dirimente l'indagine globale e unitaria dell'agire delle parti, le cui condotte debbono essere apprezzate sinergicamente, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui esse ineriscono valutazioni frammentarie e settoriali.
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Come di recente osservato anche dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022).
Nel contempo, in base al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di gravità ex art. 1455 c.c. deve essere sempre commisurato all'interesse che la parte non inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del rapporto (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020).
In sostanza, l'apprezzamento della componente obiettiva del rimedio risolutorio impone di valutare l'incidenza delle condotte complessivamente considerate dei contraenti sulla funzione economico-individuale del contratto, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente obiettivizzato nell'accordo.
In particolare, “ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 15052 del 11/06/2018).
Quanto al sopra citato profilo soggettivo, deve osservarsi che l'inadempimento è causa di risoluzione del contratto se ed in quanto imputabile.
Detto altrimenti, l'alterazione del sinallagma deve essere soggettivamente riconducibile al contegno assunto dal contraente, in base a quanto si desume dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1256, 1453 c.c., così come interpretati dalla giurisprudenza.
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, deve essere peraltro presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, egli non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 8924 del 29/03/2019;
Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005).
Quanto all'ipotesi in cui vengano contestate inadempienze reciproche, si rivela indispensabile condurre una attenta comparazione del comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti.
L'inadempimento, invero, può essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato irrimediabilmente il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, svilendo la funzione economico- individuale ad esso sottesa.
In altri termini, qualora siano eccepiti reciproci inadempimenti, è compito del giudicante individuare la violazione più grave, tale da giustificare l'ablazione del vincolo contrattuale.
Come osservato anche dalla Suprema Corte, infatti, “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva
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entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017).
La valutazione della colpa dell'inadempimento ha peraltro carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto, e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14648 del 11/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 3455 del 12/02/2020).
I princìpi richiamati devono essere poi coordinati, nel caso di specie, con le previsioni normative di cui agli artt. 23 e 24 d.lgs. 50/2016, attinenti alla materia degli appalti di lavori pubblici, e ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame.
L'art. 23 stabilisce che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, e che quest'ultimo “redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.”
Il successivo art. 24 prevede, poi, che “le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46”.
I suddetti princìpi trovano poi conferma nelle previsioni di cui all'art. 33 D.P.R. 207/2010, secondo cui “il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare”.
Emerge dunque chiaramente dalle norme appena richiamate che della predisposizione del progetto esecutivo è onerata la stazione appaltante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., e che in particolare è norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera, sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori (cfr. Cass. n. 18644 del 12/08/2010).
Ebbene, è altresì pacifico che “l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente
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"cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera” (cfr. Cass. n. 28799/2018; Cass. n.
8779/2012; Cass. n. 18644 /2010).
I suindicati princìpi devono essere a questo punto applicati al caso di specie.
È documentalmente provato che, a seguito di procedura negoziata, con contratto n. rep. 335227 del 10.06.2019 l' ha affidato alla l'esecuzione dei lavori di CP_1 Pt_1 consolidamento del viadotto “Della Fede” al km 3+470 della s.s. 652, da concludersi entro 200 giorni consecutivi e naturali dalla data di consegna delle aree per un corrispettivo, al netto del ribasso offerto in gara, di euro 692.001,10, comprensivo di oneri per la sicurezza.
Risulta altresì dalla documentazione in atti che i lavori sono stati realizzati solo parzialmente
(nella misura di circa il 29%, come rilevato dal CTU) e con forti ritardi rispetto a quanto pattuito dalle parti.
Risulta poi essere stato dimostrato in giudizio che il ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e la loro solo parziale realizzazione sono causalmente riconducibili alla condizione di degrado delle spalle del viadotto, che avrebbe reso necessaria la redazione e approvazione di una variante che ne tenesse conto.
Emerge altresì che, in ragione della precarietà delle condizioni del viadotto, l'impresa ha ritenuto estremamente rischioso effettuare le operazioni di sollevamento a traffico aperto, così come richiesto da ed ha preteso invece la sospensione del traffico veicolare. CP_1
Ciò posto, particolare rilievo assumono le valutazioni di carattere tecnico contenute nella CTU in atti, che meritano di essere in questa sede condivise, in quanto esse sono il frutto di una approfondita indagine e di una compiuta analisi, posta in essere sia sui luoghi di causa, sia sulla base dell'esame di tutta la documentazione in atti.
Ebbene, l'assunto di parte attrice secondo cui il progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante non era immediatamente cantierabile, siccome non corrispondente allo stato dei luoghi, trova conferma nelle risultanze espresse in seno all'acquisita CTU, laddove si evidenzia che il progetto originario non era adeguato per l'esecuzione delle lavorazioni, in quanto “le spalle necessitavano di un consolidamento vero e proprio anche di parziale ricostruzione in quanto nello stato di degrado in cui si trovavano non erano idonee a reggere le sollecitazioni esercitate dai martinetti durante il sollevamento” (p. 20, CTU), sicché “la problematica che ha comportato l'interruzione dei lavori è stata causata dallo stato di degrado degli elementi di sostegno del ponte che non avrebbero dato alcuna sicurezza qualora non si fosse intervenuti con opere di consolidamento o con opere strutturali vere e proprie in grado di sopportare le sollecitazioni dei martinetti idraulici nella fase di sollevamento” (p. 5, integrazione alla CTU).
Il CTU ha concluso, quindi, nel senso della non cantierabilità del progetto esecutivo, evidenziando che, sebbene la progettazione risultasse dettagliata dal punto di vista architettonico e impiantistico, dal punto di vista strutturale appariva “carente nella modalità atta a raggiungere la soluzione e quindi carente in aspetti essenziali”.
Emerge dunque con evidenza il grave inadempimento di rispetto agli obblighi CP_1 nascenti ex lege del contratto di appalto stipulato con l'affidataria, non avendo essa predisposto, in qualità di stazione appaltante, un progetto delle lavorazioni da eseguire concretamente
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esecutivo, in quanto quello predisposto era evidentemente bisognoso di ulteriori specificazioni relative alla rappresentazione strutturale dell'opera. ha dunque posto l'affidataria nell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei CP_1 lavori, alterando definitivamente l'equilibrio contrattuale.
L'inadempimento è a lei imputabile, in difetto di elementi dai quali poter desumere il contrario.
Né è possibile concludere diversamente sostenendo che l'affidataria era gravata dall'obbligo di predisporre il cd. progetto costruttivo, considerato che, alla luce dei richiamati princìpi normativi e giurisprudenziali, l'attività di “cantierizzazione”, certamente gravante sull'appaltatore, non può consistere nel completamento del progetto esecutivo, né implicare attività volte a colmare le lacune in esso presenti, risolvendosi piuttosto nella traduzione delle indicazioni e delle scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi.
Se infatti è vero che l'appaltatore non è un nudus minister, ma un esecutore qualificato e dotato di adeguate cognizioni tecniche, che gli consentono di interpretare correttamente le indicazioni progettuali e, al limite, di sopperire alle eventuali mancanze del progetto esecutivo, deve trattarsi pur sempre di attività marginali di adattamento, e tali certamente non sono le integrazioni del progetto esecutivo, poiché attinenti ai profili strutturali dell'opera da realizzare.
Lo stesso CTU ha difatti riferito sul punto che l'impresa affidataria avrebbe potuto porre rimedio alle riscontrate carenze progettuali soltanto mediante “un'importante integrazione con rivisitazione dei costi;
praticamente un progetto di variante” (p. 22 CTU).
Ciò posto, occorre parimenti rilevare che nel verbale di consegna dei lavori i rappresentanti del consorzio esecutore hanno dichiarato: “di non avere difficoltà né dubbio alcuno e di essere perfettamente edotti su tutti i loro obblighi e su quanto occorre per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nonché accetta di ricevere, perciò, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori di che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve”.
Quanto al valore da ascrivere alla citata dichiarazione occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, per cui la dichiarazione dell'impresa di aver esaminato la situazione dei luoghi e i suoi riflessi nell'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile, si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera. Essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio (cfr.
Cass. n. 3932/2008; n. 13734 del 18/09/2003; n. 22113 del 11/09/2018).
Ebbene, la dichiarazione resa da nel caso di specie, tesa ad accettare la consegna dei Pt_1 lavori senza eccezioni o riserva alcuna, sia pure determinante un ampliamento del rischio esecutivo del contratto, non incide in alcun modo sulle valutazioni sinora effettuate in merito al grave inadempimento della stazione appaltante, che rimane il fattore determinante ai fini dell'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del contratto, che ne ha pregiudicato irrimediabilmente l'attuazione.
Si è infatti visto che in materia di opere pubbliche la progettazione dei lavori costituisce la prestazione principale della committente, sicchè le deficienze e le incongruenze esecutive del progetto ricadono necessariamente sulla stazione appaltante, non potendo essere trasferite in capo
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all'appaltatore: non ha dunque importanza, ai fini che qui occupano, che l'impresa abbia preso cognizione del progetto dando atto dell'esecutività dello stesso, in quanto tale dichiarazione ha unicamente valore di scienza, ed è inidonea a escludere la responsabilità della stazione appaltante per inadempimento degli obblighi di progettazione.
In altri termini, se pure si volesse qualificare la scelta di di accettare la consegna dei Pt_1 lavori senza riserve come un inadempimento rispetto ad un generico dovere di diligenza
(interpretazione adombrata dalla parte convenuta), comunque tale comportamento non potrebbe essere individuato come violazione più grave rispetto a quella posta in essere da CP_1
Si osserva infatti che, anche laddove avesse accettato la consegna con riserva, le Pt_1 riscontrate carenze progettuali avrebbero comunque pregiudicato irrimediabilmente l'esecuzione dei lavori.
Non può condividersi dunque, sul punto, la valutazione effettuata dal CTU, che nella sua relazione afferma che i forti rallentamenti nell'esecuzione dei lavori sarebbero “attribuibili alle parti in responsabilità solidale”, in quanto l'impresa “poteva emettere delle riserve a monte della firma del contratto in relazione alla difficoltà relativa al sollevamento del ponte a causa del degrado delle spalle e dell'ausilio probabile di strutture di supporto”, considerato che “il degrado delle spalle era prevedibile anche se comprovato solo successivamente con l'inizio delle lavorazioni”, sebbene “d'altro canto sarebbe stato opportuno che tali sondaggi fossero stati fatti preliminarmente da alla redazione del progetto definitivo/esecutivo”. CP_1
Si ritiene peraltro, sul punto, che il CTU abbia fatto riferimento in maniera atecnica ed inconferente al concetto di “responsabilità solidale”, in quanto tecnicamente tale espressione si riferisce al caso (diverso da quello di specie), in cui due parti siano obbligate a una medesima prestazione, in modo tale che ciascuna può essere costretta all'adempimento per la totalità e l'adempimento di una libera l'altra (art. 1292 c.c.).
E' probabile che il CTU abbia voluto far riferimento piuttosto alla sussistenza di un concorso colposo di valutabile ex art. 1227 c.c. al fine della diminuzione (comma 1) o della Pt_1 esclusione (comma 2) del risarcimento dei danni. Sul punto si tornerà infra (par. III).
II. L'imputabilità della risoluzione contrattuale al grave inadempimento di CP_1 comporta il sorgere dell'obbligo, a carico di quest'ultima, di risarcire i danni subiti dall'attrice.
In merito giova rammentare che, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica, infatti, l'onere della prova, che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 27/07/2022, n. 23512; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 5960 del
18/03/2005).
II.I. Quanto al danno corrispondente al mancato utile sulla parte dei lavori non eseguiti, si osserva che è incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il corrispettivo dell'appalto era pari ad euro 692.001,10, e che l'importo corrisposto all'impresa, risultante dal SAL 1, era pari ad euro 118.845,00.
Ebbene, l'importo richiesto a tale titolo da parte attrice, pari ad euro 57.315,61, può essere riconosciuto, in quanto trattasi dell'importo che si ottiene sottraendo dal corrispettivo
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dell'appalto (692.001,10) l'importo già corrisposto all'impresa, risultante dal SAL 1 (euro
118.845,00), ed applicando alla somma risultante, pari ad euro 573.156,10, la percentuale del
10%.
Si reputa infatti equo applicare il criterio di calcolo desumibile dall'art. 345 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, che così dispone: “E' facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”.
Il citato criterio indennitario stabilito per il recesso della P.A. viene infatti tradizionalmente applicato analogicamente dalla giurisprudenza anche a fattispecie diverse dal recesso, verificantisi a titolo di responsabilità sempre nell'ambito dell'appalto di opere pubbliche, e dunque anche all'ipotesi della risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile a condotta della stazione appaltante (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 01/02/1995; Cass. 8765/2024).
II.II. Non è invece suscettibile di ristoro il preteso danno corrispondente al controvalore delle opere eseguite e pagate al netto del ribasso, pari ad € 39.075,04.
Sul punto parte attrice si limita genericamente ad asserire di avere diritto alla differenza tra il prezzo pieno delle opere eseguite, pari ad euro 157.920,04, e l'acconto ricevuto, pari ad euro
118.845,00, in quanto il ribasso pattuito sarebbe travolto dal venir meno del contratto, a seguito della risoluzione dello stesso.
L'assunto non merita condivisione, atteso che l'unico parametro al quale poter ancorare in questa sede il calcolo di tutti gli importi dovuti in via risarcitoria è proprio l'importo complessivo dell'affidamento, pari ad euro 692.001,10, che è a sua volta stato calcolato al netto del ribasso di gara, ragion per cui la pretesa risarcitoria di parte attrice non appare fondata, e non può trovare accoglimento in parte qua.
II.III. Premesso che, conformemente a quanto previsto dall'art. 10.1 del contratto di appalto in atti, le riserve sono state iscritte da nel primo atto contabile idoneo a riceverle Pt_1 successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate (il primo SAL), è priva di pregio l'eccezione di tardività della loro iscrizione formulata dalla parte convenuta.
Occorre poi precisare, relativamente alle riserve, che sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo ribadito nella pronuncia n. 8765/2024), in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (Cass., n. 22036 del
2014; Cass. n. 19531 del 2014; Cass. n. 1217 del 2000; Cass., n. 1728 del 1982), ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22275).
Si farà dunque in questa sede riferimento alle somme richieste da parte attrice nelle riserve iscritte solo per finalità descrittive, precisando che la prospettiva sulla base della quale tali somme saranno (in parte) riconosciute è esclusivamente risarcitoria, essendo stata nel caso di specie già dichiarata la risoluzione del contratto di appalto.
Orbene, sono parzialmente ristorabili le somme risultanti dalle riserve emesse dall'impresa, per i titoli indicati nelle stesse, nei limiti di quanto riconosciuto nella CTU in atti, sulla base di
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valutazioni che meritano di essere del tutto condivise, in quanto particolarmente analitiche e sorrette da adeguata motivazione di carattere tecnico.
Nello specifico, quanto alle riserve n. 1 e 2, relative a lavori eseguiti e non contabilizzati, o contabilizzati per quantità minori delle effettive, il CTU ha analizzato ciascuna voce indicata dall'impresa, e ne ha stabilito l'ammissibilità o meno sulla base della presenza, in atti, di documentazione ufficiale a supporto. Ha dunque escluso tutte le somme non attestate negli atti contabili ufficiali, e comunque gli esborsi ritenuti frutto di scelte autonome dell'impresa, in disaccordo con quanto previsto nel computo metrico, nonché quelli già computati negli oneri per la sicurezza. Ne è risultato che:
- la riserva n. 1 è ammissibile per euro 7.458,50;
- la riserva n. 2 è inammissibile.
Anche relativamente agli interessi di mora per la ritardata erogazione dell'anticipazione prevista
(riserva n. 3) si condividono le valutazioni effettuate dal CTU.
Sul punto si richiama l'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), sulla base del quale sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
E' incontestato tra le parti che tale anticipazione fu erogata in ritardo all'impresa, solo in data 20/12/2019, e dunque ben oltre il termine di giorni 15 dall'inizio dei lavori (6/09/2019). Per il periodo dal 21/09/2019 (e dunque dalla scadenza del predetto termine di giorni 15), al 20/12/2019
(data del pagamento) sono dunque dovuti gli interessi moratori ex art. 4 d.lgs 231/2002, con la conseguenza per cui deve essere riconosciuta a tale titolo la somma di euro 2.699,75, come calcolata dal CTU.
Quanto al ristoro degli oneri economici conseguenti all'anomalo andamento dei lavori (riserve n. 4 e 5), si osserva quanto segue.
Con la riserva n. 4 l'impresa ha lamentato di aver subito dei danni (per spese generali infruttifere e mancato utile) per il fermo lavori pari a n. 108 giorni, nel periodo che va dalla consegna dei lavori del 4/06/2019 alla comunicazione da parte di ell'avvenuto deposito sismico, CP_1 in data 11/10/2020.
Sul punto si osserva che il buon esito di qualsiasi pubblico appalto dipende anche dalla prontezza con cui l'Amministrazione presta la propria cooperazione, sia redigendo a monte un valido progetto esecutivo, completo, definitivo e concretamente eseguibile, sia rimuovendo tempestivamente, in corso di esecuzione, tutte quelle eventuali inadeguatezze progettuali in grado di ostacolare il programma esecutivo dell'appaltatore.
Come già sopra osservato, la stazione appaltante, non avendo provveduto in tal senso, ha di fatto imposto un illegittimo fermo lavori ad non consentendogli di realizzare il risultato cui Pt_1 era preordinato il rapporto obbligatorio.
Il riconosciuto inadempimento della stazione appaltante comporta il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni che assume di aver patito, nei limiti che seguono.
Sul punto correttamente il CTU ha richiamato il disposto dell'art. 25 D.M. 145/00 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), che prevede che le sospensioni totali
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o parziali dei lavori, disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24, sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti, precisando poi che, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., il danno derivante dalla sospensione illegittimamente disposta deve essere quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione (…).
Il CTU ha dunque fatto applicazione dei suindicati criteri, ed ha correttamente provveduto a determinare l'importo dovuto all'impresa per spese generali infruttifere totali (€ 19.540,20) e per mancato utile (€ 2.887,52), per un totale di € 22.427,72.
Con la riserva n. 5 l'impresa ha lamentato di aver subito dei danni (per spese generali infruttifere e mancato utile) per il fermo lavori per il periodo che va dal 6/11/2019, data di comunicazione da parte dell'Impresa dello stato di degrado delle spalle e di non poter procedere alle lavorazioni a meno di una progettazione di variante, al 9/04/2020, data di emissione del primo SAL, ossia primo atto contabile dove poter apporre le riserve.
Sulla base dei medesimi criteri utilizzati in merito alla riserva n. 4 e considerando un periodo di sospensione di n. 155 giorni, come indicato dall'impresa, il CTU ha provveduto, anche in questo caso, a determinare l'importo dovuto all'impresa per spese generali infruttifere totali (€
28.044,15) e per mancato utile (€ 4.144,12), per un totale di € 32.188,27.
Di conseguenza, il quantum contabilizzato nelle richiamate riserve è complessivamente risarcibile nella misura di € 64.774,24.
II.IV. Non può trovare accoglimento, invece, la pretesa risarcitoria corrispondente al valore degli interventi di manutenzione periodica o per ordini della Committente (quali rifacimenti localizzati di asfalto, ripristini della segnaletica orizzontale e verticale, interventi di pulizia, piccole riparazioni, reinstallazione di birilli, defleco) eseguiti successivamente all'emissione del SAL 1, nel periodo intercorrente tra il 9.04.2020 e il 12.08.2021, per complessivi € 114.500,00.
Infatti, come rilevato dal CTU, rispondendo al quesito n. 6, dallo stato di consistenza dei lavori a tutto il 31/07/2020, in atti, risulta che l'importo totale dei lavori eseguiti dall'impresa, al netto del ribasso, è pari ad € 211.773,60, e che è stata pagata all'impresa la somma di € 138.400,22 a titolo di anticipazione, nonché la somma di € 118.845,00 in sede di primo SAL, per un totale di
€ 257.245,22.
Ne deriva che l'impresa non ha diritto a percepire ulteriori somme per i lavori eseguiti, in quanto risulta, al contrario, un debito della stessa (credito negativo) nei confronti della stazione appaltante, pari ad € 45.471,62.
III. Non è meritevole di accoglimento l'eccezione formulata da tesa ad ottenere la CP_1 riduzione del quantum risarcitorio, fondata sull'assunto concorso colposo di Pt_1 nell'andamento anomalo dell'appalto.
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In tema di concorso colposo del creditore il primo comma dell'art. 1227 c.c. stabilisce che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, mentre il secondo comma prevede che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Si rileva che, come osservato anche dalla Suprema Corte, costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., primo comma) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., secondo comma) (Cass. Sez. 3, sentenza n. 564 del
13/01/2005).
Ebbene, nel caso di specie on ha né formulato adeguatamente l'eccezione spiegata CP_1
- non provvedendo nemmeno a specificare se ella intendesse invocare il disposto del comma 1 della norma o quello del comma 2 - né soddisfatto il relativo onere probatorio, non avendo offerto alcuna prova relativa alla riconducibilità (anche solo parziale) del danno al comportamento del danneggiato, o alla circostanza per cui tale comportamento avrebbe ulteriormente aggravato il danno stesso.
a infatti circoscritto le proprie difese al rilievo per cui l'affidataria aveva accettato CP_1 la consegna dei lavori senza riserve, omettendo di dimostrare se e in che misura l'apposizione delle stesse avrebbe inciso sull'andamento dei lavori appaltati e, dunque, sulla consistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati.
Ne deriva che l'eccezione non può trovare accoglimento, siccome non provata.
IV. Alla luce di tutte le considerazioni sinora sviluppate, la domanda risarcitoria proposta da risulta meritevole di accoglimento nella misura complessiva di euro 122.089,85 Pt_1
(57.315,61 + 64.774,24), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati sull'importo rivalutato, dalla domanda al soddisfo (Cass. n. 12698/2014).
V. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi del corrispondente scaglione
(calcolato sulla base dell'importo del decisum), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e riconoscendo tutte le fasi.
Ciò posto, si osserva che è stata pronunciata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, per grave inadempimento di e che è stata parzialmente accolta la domanda CP_1 risarcitoria dell'attore, tesa al ristoro del danno patrimoniale.
Si ritiene dunque di regolamentare le spese di lite alla luce del criterio della soccombenza per i
2/3, mentre appare equo compensarle per la restante quota di 1/3, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria dell'attore.
Con riguardo alle spese di CTU, si dispone che le stesse siano poste definitivamente a carico di per i 2/3 e di er la restante quota di 1/3. CP_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
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- DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto n. rep. 00335257, stipulato il
10.06.2019 dal con per grave Parte_1 CP_1 inadempimento di quest'ultima;
- CONDANNA al pagamento della somma di euro 122.089,85 in favore del CP_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1 legali, calcolati sull'importo rivalutato, dalla domanda al soddisfo;
- CONDANNA al pagamento in favore del CP_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 9.402,00 per
[...] compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- COMPENSA la restante quota di 1/3 delle spese di lite tra le parti;
- PONE definitivamente a carico di il pagamento dei 2/3 delle spese di CTU, CP_1 ed a carico del il pagamento della restante quota Parte_1 di 1/3.
Così deciso in Campobasso, in data 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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