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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2024, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7151/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI I sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Angelo Baffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7151/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA TULLI Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti MARCO Controparte_1 C.F._2
PORCELLI e TIZIANA MARIANI CONVENUTA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ELEONORA TULLI CP_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO
( ) Controparte_3 C.F._4
) Controparte_4 C.F._5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.5.2024
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 22.10.2018, ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla Controparte_1 successione legittima al comune genitore, deceduta il 9.2.2017, nonchè Persona_1 l'accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta per aver egli attore pagato integralmente i debiti della de cuius e le spese per la gestione della massa ereditaria (euro 18.480,24) nonché, ancora, per ottenere la restituzione della somma di euro 1.235,00 pari al valore dei beni sottratti dalla germana dall'abitazione materna sita in RD, via Toce n.12. Ha esposto il che gli unici chiamati all'eredità della de cuius - divorziata da anni dall'ex Pt_1 coniuge – sono i figli, ossia l'attore unitamente alla sorella i quali hanno già, CP_2 CP_1 prima dell'instaurazione del presente giudizio, incassato somme della massa ereditaria (TFS e premi assicurativi) e, pertanto, sono eredi puri e semplici;
che oggetto dell'eredità sono i seguenti beni immobili, mobili e mobili registrati: - 50% dell'immobile sito in RD, Via Toce n. 12 (catasto NCEU del Comune di RD al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7); - 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 163 (cat. A/2, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 5); - 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 101 (cat. C/1, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 4); - 1/3 di un terreno in NO (censito al NCT al foglio 60, n.
1162, sub 9);- azioni ordinarie per la somma di euro 1.749,08; - autovettura Pt_2 [...] targata FF012BR, che all'epoca del decesso era gravata da finanziamento RCI Banque CP_5 S.A estinto dall'attore); - autovettura Vettura ND CE (targata BV832JT, rottamata dalla convenuta senza alcun consenso dell'attore); - conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al pagina 1 di 10 momento del decesso della de cuius era pari ad euro 2.433,17; - n. 2 buoni fruttiferi postali da attualizzare (di cui uno cointestato alla de cuius e alla convenuta); - mobilio dell'immobile di RD Via Toce n. 12, comprensivo di suppellettili e argenteria (peraltro, in buona parte, già oggetto di apprensione materiale da parte della convenuta). Ha dedotto, inoltre, l'attore di aver provveduto a presentare la denuncia di successione ai fini fiscali;
di essere, al pari della convenuta, entrato in possesso dell'immobile di RD;
di aver, in data 10.10.2017, denunciato la sottrazione di alcuni beni mobili dalla suddetta abitazione avvenuta senza segni di effrazione (dalle successive indagini, poi, espletate dalla Procura della Repubblica di Velletri, emergeva che la convenuta aveva asportato numerosi beni mobili dall'abitazione materna tra cui lavastoviglie, argenteria, cristalleria, ecc.,); di essersi accorto che era stata sottratta anche la vettura
UN Accent, bene relitto rottamato – senza il consenso dell'attore – dalla convenuta la quale ne ha incassato il rimborso del premio assicurativo di euro 200,00; di aver messo in sicurezza in un deposito la vettura vista la sottrazione di questi beni;
di aver provveduto, dopo il decesso Controparte_5 della madre, a saldare tutte le pendenze e i debiti della de cuius (tra cui anche il finanziamento per la vettura per la somma totale di euro 10.390,00), nonché di aver sostenuto Controparte_5 integralmente le spese di successione, le spese funerarie, le spese per le incombenze fiscali e per la manutenzione dei beni relitti senza alcuna partecipazione da parte della convenuta;
di essere quotista maggioritario dell'immobile sito in RD, Via Toce, avendogli il padre ceduto la sua quota CP_2 (50%) di proprietà in data 19.3.2018; di avere, pertanto, interesse a chiedere l'assegnazione del suddetto immobile, con liquidazione del valore della quota ereditata dalla sorella, previa consulenza tecnica. In merito agli altri immobili, l'attore, dato atto della circostanza che erano in corso con gli altri comunisti trattative per la vendita, ha chiesto l'assegnazione alla sorella a titolo di conguaglio delle quote a sé spettanti;
in difetto ha chiesto al Tribunale di voler valutare le quote di proprietà e procedere alla verifica della divisione dei beni. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE - Determinare l'esatta consistenza della massa ereditaria, ordinando alla convenuta la ricostituzione della stessa come richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art 533 c.c; - Determinare le quote ereditarie e procedere al progetto divisionale in base al valore di tutti i beni relitti, cioè beni mobili, denaro e i beni immobili siti in NO pro quota indivisa e di pertinenza dei soli eredi previa verifica della divisibilità degli stessi, dichiarando cessata la comunione ereditaria, assegnando all'attore ex art. 720 c.c. l'immobile di Via Toce n 12 in RD, censito al catasto NCEU del Comune di RD al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7 in quanto quotista maggioritario (75% di proprietà dell'immobile) e il veicolo FF012BR, determinando Controparte_5 il conguaglio pro quota (per l'immobile pari al 25% del valore del bene) da versare alla convenuta, nonché del veicolo FF012BR determinando il conguaglio pro quota da versare alla Controparte_5 convenuta in caso di eccedenza;
- Accertare il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta pari ad € 9.240,12 (pari al 50% della somma di € 18.480,24 della somma versata dall'erede per il saldo dei debiti della de cuius e per la gestione ordinaria della massa ereditaria come rappresentato nella premessa) e per l'effetto ordinare la restituzione della somma suindicata o compensare il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta con l'eventuale conguaglio della quota che il fratello germano dovrà versare alla convenuta per la liquidazione dei beni assegnati;
- Condannare la convenuta alla refusione della somma di € 1.235,00, somma pari al valore dei beni di proprietà esclusiva dell'attore ed appresi da costei;
IN SUBORDINE: accertata e determinata la massa ereditaria procedere alla divisione in quote della stessa decurtando dalla quota spettante alla convenuta il valore dei beni mobili già oggetto di apprensione materiale;
con riserva di ogni ulteriore articolazione ex art. 183 c.p.c.”). Con comparsa, depositata il 30.1.2019, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito Controparte_1 l'infondatezza delle domande attoree, contestando il contratto di mantenimento (atto a rogito notaio de pagina 2 di 10 Per_
del 19.3.2018) con cui il padre – nei confronti del quale chiedeva che venisse CP_2 integrato il contraddittorio - ha trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile di RD al figlio in quanto contratto dissimulante una donazione posta in essere in violazione della propria Pt_1 quota di legittima. Ad ogni modo, si è dichiarata disponibile a cedere al fratello la propria quota – da rideterminarsi nella misura di un terzo – di proprietà del suddetto immobile. Per quanto riguarda la vettura (acquistata il 27.7.2016, allorché la de cuius non era in grado né di guidare e Controparte_5 neanche di acquistare il bene) ha precisato che, in realtà, l'attore aveva acquistato il veicolo, intestandolo formalmente alla madre e pagandolo, mediante un finanziamento, con denaro della de cuius, come risultante dagli estratti del conto corrente. Ha chiesto, quindi, con riferimento alla CP_5 Quasquai la liquidazione della quota pari alla metà del valore del mezzo oltre alla restituzione per l'uso esclusivo fattone dall'attore per l'intero periodo. Con riferimento alla richiesta di restituzione di spese, imposte, tasse e sulla richiesta di ricostituzione della massa ereditaria ha contestato il credito vantato dall'attore, evidenziando che lo stesso era debitore nei confronti della convenuta per l'intero importo di acquisto del succitato veicolo. Sulle spese funerarie ha rilevato che l'attore – il quale gestiva il patrimonio della madre – aveva prelevato dal conto materno la somma di euro 15.000,00, somma successivamente (in seguito ai richiami della convenuta) in parte restituita (euro 10.000,00); che l'attore ha trattenuto per le spese funerarie l'importo di euro 5.000,00 e che, tuttavia, ammontando le stesse ad euro 1.600,00, ella convenuta era creditrice nei confronti del fratello della metà della somma eccedente la spesa sostenuta (euro 1.700,00). Ha precisato, altresì, con riferimento all'immobile di Via Toce di averne il compossesso unitamente all'attore; con riferimento alla rottamazione del veicolo UN, di non aver sottratto beni alla massa (non avendo il veicolo alcun valore di mercato e comportando lo stesso costi che l'attore non aveva voluto sostenere) nonché di aver sostenuto spese per la rottamazione e per il soccorso del veicolo non più marciante. Ha contestato, poi, quanto allegato dall'attore circa l'apprensione da parte sua di beni facenti parte della massa ereditaria;
con riferimento agli immobili in NO (di cui la madre era comproprietaria unitamente ai propri fratelli CP_3
e nei confronti dei quali rilevava la necessità di integrare il
[...] Controparte_4 contraddittorio), la ha chiesto la liquidazione della quota in suo favore, previa determinazione Pt_1 del valore. Ha esposto, infine, che, dopo reiterate aggressioni verbali subite dall'attore (per le quali ha sporto denuncia-querela), è stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione di Via Toce n. 12 e di aver constatato al suo ritorno la mancanza di parte dell'argenteria, del proprio corredo, di una macchina fotografica digitale, oltre a vestiti ed effetti personali della madre (una sedia a rotelle, quadri dipinti dalla madre, documentazione varia). Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in giudizio di – nato a [...]_2
ET dei Marsi (AQ) il 05.11.1947, residente a [...], C.F.
– non potendo la decisione pronunciarsi senza la presenza di quest'ultimo, in C.F._3 quanto sostanzialmente comproprietario dell'immobile in RD, alla Via Toce n. 12 e nei confronti dei SInori e in quanto comproprietari degli immobili Controparte_3 Controparte_4 in NO citati nella richiesta attorea;
in via preliminare subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi di rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa, nei confronti del SI. , salvo gravame, sospendere il presente giudizio in attesa della CP_2 risoluzione della controversia – da instaurare in caso di rigetto della domanda di cui al punto che precede, in ordine alla simulazione del contratto di mantenimento, di cui al rogito del Notaio Per_3
, Rep. 4687 e Racc. 3201 in data 19.3.2018 - da ritenersi pregiudiziale e dalla cui definizione
[...] dipende la decisione del presente giudizio;
nel merito, fermo quanto precede e salvo gravame: previa determinazione dell'esatta consistenza della massa ereditaria, delle quote ereditarie, degli eventuali conguagli e dichiarazione di cessazione della comunione: a) rigettare la richiesta di ricostituzione a carico della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) previa adesione alla richiesta attorea di assegnazione dell'immobile sito in RD, alla Via Toce n. 12 e del veicolo Nissan
pagina 3 di 10 tg. FF012BR e, previa determinazione del valore dei beni, disporre conguaglio in favore CP_5 della SI.ra c) per i beni immobili esistenti in NO in Via Roma ai civici nn. 101 e 163 e Pt_1 per il terreno sempre in NO, censito al NCT al foglio 60, n. 1162, sub 9, previo ordine di integrazione del contraddittorio o chiamata in giudizio dei comproprietari, previa determinazione del valore dei beni, disporre conguaglio in favore della SI.ra ; d) rigettare la richiesta Controparte_1 attorea di restituzione di somme in quanto non dovute;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'atto a rogito Notaio - Rep. n. 4687, Racc. 3201, in data 19.03.2018 - lesivo della quota Per_3 Pt_3 di legittima spettante alla convenuta in quanto dissimulante una donazione in favore Controparte_1 di e/o dichiararlo nullo per mancanza di causa e/o inefficace, con ogni conseguenza di Parte_1 legge”. Autorizzata, con provvedimento del Tribunale del 18.2.2019, la chiamata in causa dei terzi, come richiesto dalla convenuta, con comparsa depositata il 14.5.2019 si è costituito in giudizio CP_2 il quale ha rilevato l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle domande della convenuta. Più in particolare, con riferimento all'immobile di via Toce in RD, il terzo ha evidenziato che della massa ereditaria faceva parte solo il 50% dell'immobile di titolarità della de cuius; che, con atto del notaio
[...]
del 19.3.2018, egli interveniente ha trasmesso al figlio la sua quota di proprietà Pt_3 Pt_1 dell'immobile; che l'atto di trasferimento è avvenuto in forza di un regolare contratto di compravendita il cui corrispettivo consiste nel mantenimento vita natural durante del padre da parte del figlio;
che da molti anni non ha rapporti con il padre nei confronti del quale ha anche sporto Controparte_1 querele;
che egli interveniente risiede, a causa delle proprie condizioni morali e materiali, a casa del figlio il quale provvede a tutte le spese. Ha eccepito, quindi, l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata del terzo proposta dalla convenuta, ha chiesto l'estromissione dal giudizio difettando in capo a sé la qualità di litisconsorte necessario, non essendo egli più comproprietario dell'immobile di via Toce. In merito alla domanda di simulazione dell'atto notarile ne ha rilevato l'inammissibilità e infondatezza precisando che sostanzialmente la domanda spiegata dalla convenuta consiste in una azione di riduzione con collazione, la quale è inammissibile in quanto esperibile solo al momento del decesso del de cuius. Ha osservato ancora che la domanda è inammissibile anche laddove CP_2 venga qualificata come domanda di simulazione finalizzata alla lesione di legittima – per la quale comunque è necessaria la qualità di erede - o come azione di simulazione “sic et simpliciter”, per difetto di interesse ad agire non essendo ancora sorto un diritto della convenuta nei confronti del padre.
Ha concluso, quindi, ritenendo del tutto legittimo il contratto di mantenimento stipulato con il figlio
In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della convenuta, il terzo ha chiesto la Pt_1 cessazione della comunione ordinaria con i figli, con assegnazione in favore del figlio della Pt_1 propria quota di proprietà o di provvedere alla vendita dell'immobile. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Al Giudice Unico del Tribunale di Velletri, ogni ulteriore istanza disattesa Voglia In via pregiudiziale dichiarare improcedibile ed inammissibile la richiesta di chiamata del terzo disposta in violazione dell'art 269 c.p.c come specificatamente indicato: In Via preliminare – estromettere il terzo convenuto dal presente giudizio in quanto assenti presupposti giuridici ex art 102 c.p.c Nel merito- dichiarare inammissibili ed infondata le domande spiegate nei confronti del terzo chiamato in causa e rigettarle;
In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del convenuto, disporre la cessazione della comunione ordinaria relativamente all'immobile di Via Toce n 12 in RD e determinare il valore monetario della quota spettante al terzo chiamato e/o in subordine provvedere alla vendita CP_2 giudiziale in assenza di manifestazione di richiesta di assegnazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa Con ulteriore riserva ex art 183 c.p.c comma VI”. I signori e non si sono costituiti in giudizio, benchè Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citati (cfr. allegati depositati il 15.3.2019 e il 9.4.2019).
pagina 4 di 10 All'udienza del 12.6.2019 il Giudice ha assegnato termine alla parte convenuta per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione anche nei confronti dei terzi chiamati rinviando la causa. All'udienza del 25.11.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il Tribunale, rigettate le prove orali articolate dalle parti, con provvedimento del 10.6.2021 ha disposto CTU estimativa;
all'udienza del 15.9.2021 il Tribunale ha conferito incarico al CTU nonché autorizzato la convenuta al deposito dei buoni fruttiferi rinvenuti, da ultimo, dalla Pt_1 Depositato l'elaborato peritale in data 3.6.2022, con provvedimento del 19.10.2022 il Tribunale ha disposto l'integrazione della CTU nonché ha concesso termine alle parti per note sulla questione sollevata d'ufficio ex art. 101 c.p.c. in ordine all'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di divisione con riferimento al bene sito in NO, Via Roma. Integrata la relazione peritale da parte del CTU, all'udienza del 6.5.2024, l'attore ha insistito nella richiesta di rinnovo della CTU;
in ogni caso, ha precisato le conclusioni chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
la vendita dell'immobile di Via Toce, così come dei cespiti siti in NO, nonché anche della auto Nissan Quasquai;
lo scioglimento delle comunione con riferimento alle azioni e alle somme giacenti sul conto corrente nonchè la divisione dei buoni fruttiferi;
ha chiesto, Pt_2 inoltre, l'accertamento dei crediti vantati dal nei confronti della convenuta;
la Parte_1 convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, contestando la modifica della domanda articolata in udienza dall'attore nonché opponendosi al rinnovo della CTU;
il terzo chiamato ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che oggetto del presente giudizio è la domanda di divisione dei beni della de cuius deceduta ab intestato in data 9.2.2017, alla quale succedono, ex art. Persona_1
566 c.c., in parti uguali i figli ed Pt_1 CP_1
E' inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda articolata in via riconvenzionale dalla convenuta, volta ad accertare che l'atto a rogito notaio del 19.3.2018, dissimuli una donazione Pt_3 in favore del fratello odierno attore, in violazione della legittima. ha disposto inter vivos CP_2 del 50% della quota proprietaria dell'immobile di via Toce n. 12, acquistata secondo il regime della separazione dei beni, avendo i coniugi (originariamente coniugati secondo il regime di comunione legale dei beni) effettuato la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale, in conformità al disposto di cui all'art. 228 della legge n. 151/1975 (cfr. art. 7 contratto di compravendita del 15 luglio 1982 (rep. 606; racc. n. 437).
dunque, non può dolersi di alcuna violazione della lesione di legittima in relazione Controparte_1 all'eredità della de cuius, atteso che non ha disposto di beni acquistati per diritto CP_2 successorio di in quanto gli effetti del matrimonio sono stati dichiarati Persona_1 cessati con sentenza del tribunale di Roma, pronunciata in data 23.02.1996, nell'ambito del procedimento r.g. 29189/1995, con la conseguenza che, alla data della morte della de cuius, l'ex coniuge è escluso dalla delazione dell'eredità. L'eventuale interesse a far valere la simulazione dell'atto, non potrà che sorgere solo quando si realizzerà l'apertura della successione di non essendo tutelata dall'ordinamento la mera CP_2 aspettativa di fatto, qual è quella dei parenti prossimi ai quali per legge è riservata una quota del patrimonio, prima che si verifichino i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva mortis causa. In altri termini, l'esercizio del diritto dell'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) non potrà che sorgere dalla data di apertura della successione del sig. (cfr. Cass. n. 4201/2007). CP_2 Quanto all'accertamento della massa ereditaria, tenuto conto dei documenti prodotti dalle parti e delle rispettive allegazioni, è emerso che, al momento del decesso, residuavano i seguenti beni immobili, mobili registrati e mobili:
pagina 5 di 10 A. 50% dell'immobile sito in RD, Via Toce n. 12 (catasto NCEU del Comune di RD al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7); B. 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 163 (cat. A/2, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 5); C. 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 101 (cat. C/1, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 4);
D. 1/3 di un terreno in NO (censito al NCT al foglio 60, n. 1162, sub 9); E. azioni ordinarie per la somma di euro 1.749,08 (oltre ai premi assicurativi e al TFS che Pt_2 sono stati già liquidati); F. autovettura (targata FF012BR, che all'epoca del decesso era gravata da Controparte_5 finanziamento RCI Banque S.A., estinto dall'attore); G. autovettura Vettura ND CE (targata BV832JT, rottamata dalla convenuta senza alcun consenso dell'attore); H. conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al momento della morte della de CP_6 cuius era pari ad euro 2.433,17;
I. n. 2 buoni fruttiferi postali (di cui uno intestato alla de cuius unitamente alla convenuta); L. mobilio dell'immobile di RD Via Toce n. 12; La consulenza tecnica d'ufficio, così come successivamente integrata - che il Tribunale condivide in quanto metodologicamente corretta ed immune da vizi logici (il consulente ha espresso esaustivo riferimento in ordine ai metodi di stima adoperati, conformi alla letteratura scientifica di riferimento, cfr. metodo diretto e metodo per confronti – cfr. integrazione CTU p. 3, nonché avuto riguardo all'accertamento della superficie degli immobili, cfr. risposta alle osservazioni critiche di parte attrice;
d'altronde le censure dell'attrice tese a dimostrare l'illogicità e l'inadeguatezza dei metodi di stima adoperati dal consulente relativamente all'immobile di via Toce, non risultano in alcun modo convincenti, trattandosi della medesima metodologia adottata dal CTU per la valutazione dell'immobile sito in NO, in relazione al quale il nulla ha ritenuto di osservare;
) e al cui Parte_1 contenuto integralmente rinvia- ha così stimato i beni immobili: A. immobile sito in RD Via Toce n. 12 euro 279.909,25 (come da integrazione dell'elaborato peritale del 4.12.2022);
B e C immobili siti in NO Via Roma n. 163 euro 187.546,76 (come da integrazione dell'elaborato peritale del 4.12.2022); D. Terreno in NO superficie di 2.635 mq euro 24.347,40 (come da perizia del CTU del 20.4.2022.
Il valore della quota di proprietà ereditata con riferimento ai predetti immobili ammonta quindi a euro
210.586,00 (euro 279.909,25/2= 139.954,62; euro 187.546,76/3= 62.515,58; 24.347,40/3= 8.115,80). Si osserva che con riferimento all'immobile sito in RD (immobili suindicato al punto A) il CTU ha accertato “Dal confronto tra la planimetria catastale (v. allegato 5.1), questo titolo abilitativo e il rilievo dei luoghi rappresentato nell'allegato “rappresentazione grafica immobile in RD” si evince la sostanziale conformità urbanistica dell'immobile al titolo rilasciato”; con riferimento agli immobili siti in NO (immobili suindicati ai punti B e C) il CTU ha accertato “Dal confronto tra questo ultimo titolo edilizio assentito, planimetria catastale (v. allegato 5.3) e rilievo dello stato dei luoghi emergono delle forti difformità, evidenziate anche graficamente nell'allegato “Rappresentazione grafica immobile in NO”. In sostanza lo stato dei luoghi differisce sia dai titoli abilitativi che dalle planimetrie catastali. In particolare attraverso la chiusura dei due terrazzini al piano terra e primo, nonché l'esecuzione di una copertura a tetto in legno al piano secondo, si sono realizzate delle cubature illegittime e non sanabili che rendono il bene in parte abusivo. Inoltre al piano terra parte dell'immobile è stato illecitamente frazionato ed eseguito un cambio di destinazione d'uso a negozio, come riportato nelle planimetrie e visure catastali, rimanendo però urbanisticamente ancora residenziale e facente parte dell'unità immobiliare primaria” (cfr. CTU p. 5); con riferimento al pagina 6 di 10 terreno sito in NO (immobile indicato al punto D) “L'immobile come descritto nel quesito precedente non è recintato per cui i confini andrebbero picchettati, ma si può affermare la sostanziale aderenza alla planimetria catastale” (cfr. pagg. 4 e 5 della perizia del 3.6.2022).
In proposito, si osserva che la conformità catastale oggettiva assume rilevanza dirimente in relazione al disposto dell'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985. L'art. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". Tale disposizione, nel suo primo periodo, reca il riferimento alla cd. conformità catastale oggettiva intesa quale corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo. L'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985 impone un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo. L'assenza della c.d. conformità catastale oggettiva (acclara in sede di CTU) si ripercuote nel giudizio di divisione, posto che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale.
Osserva il Tribunale, dunque, che la cd. conformità catastale oggettiva, costituisce una condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica;
la sua carenza, quindi, determina il rigetto della domanda. Pertanto, la domanda con riferimento agli immobili siti in NO di cui ai puti B e C dell'elencazione che precede deve essere rigettata. E' da evidenziarsi, inoltre, che, dalle relazioni notarili in atti non risultano formalità pregiudizievoli fatta eccezione per il terreno sito in NO, su cui è stata costituita in data 31.7.1969 una servitù di elettrodotto in favore di Ente Nazionale dell'Energia Elettrica (cfr. doc. 38 bis depositato il 25.2.2020 in allegato alle memorie 183 c.p.c. n. 2 dell'attore; doc. 1 allegato alle memorie 183 c.p.c. n. 2 della convenuta).
Con riferimento ai beni mobili – gli eredi hanno già ottenuto entrambi in parti uguali la liquidazione del
TFS e di una polizza assicurativa – e ai mobili registrati, risultano i seguenti valori:
E azioni ordinarie euro 1.749,98; Pt_2
F autovettura targata FF012BR) euro 14.500,00 (come da valutazione allegata Controparte_5 alle memorie 183 n. 2 cpc dell'attore); G autovettura Vettura ND CE (targata BV832JT), rottamata dalla convenuta e che non può essere computato nel presente giudizio, attesa la giuridica inesistenza del bene e l'impossibilità di provvedere alla relativa stima, anche in termini di credito della massa ereditaria;
H conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al momento della morte era pari CP_6 ad euro 2.433,17;
I buoni fruttiferi postali da attualizzare (cfr. buoni depositati dalla convenuta in data 6.10.2021; in particolare n. 1 buono fruttifero ordinario n. 5222012 emesso il 27.4.1998 di lire 1.000.000 intestato alla de cuius e alla convenuta;
n. 1 buono fruttifero ordinario n. 55, emesso il 26.2.1991 di lire 2.000.000 intestato alla de cuius);
pagina 7 di 10 L quanto al mobilio, l'attore si è limitato a produrre in giudizio talune riproduzione fotografiche, (di per sé inidonee a garantire la corretta effettuazione di una stima), nulla attestando in ordine al relativo valore;
l'omesso rinvenimento di tali beni, non consente di comprendere la relativa stima nel valore dell'asse ereditario;
peraltro, anche la convenuta ha contestato l'illegittima apprensione di taluni beni mobili da parte dell'attore (cfr. dichiarazioni querele in atti), mentre entrambi i procedimenti penali instaurati dalle reciproche querele risultano oggetto di archiviazione. L'attore ha, poi, allegato e documentato di aver sostenuto le seguenti spese: euro 10.390,00 per l'estinzione del finanziamento della i proprietà della de cuius (all. 10 dell'atto Controparte_5 di citazione); euro 50,00 per la ricerca titolo presso (all. 11 dell'atto di citazione); euro 38,82 di CP_6 valori bollati (all. 11); euro 100,00 per la redazione del Mod. unico della de cuius relativo all'anno
2016 (all. 12); onorari per la successione fiscale euro 634,00 (all. 13); euro 1.600,00 per servizi funerari ed (all. 14), euro 1.815,35 per il pagamento degli oneri fiscali relativi alla successione (all. 15); euro 100,00 per la redazione del Mod. Unico della de cuius relativo all'anno 2017 (all. 16); euro 384,30 per compenso le volture catastali a seguito della successione (all. 17); euro 71,00 ed euro 142,00 versate all'agenzia delle entrate per le relative imposte di bollo per volture catastali (all. 18); versamento Tari anno 2016 per 121,00 e versamento Tari per l'anno 2017 per Euro 183,00 (all. 19); euro 149,96 per la fornitura idrica (all. 21 e 27); pagamento fornitura elettrica euro 147,49 (all. 22); spese per utenze del gas euro 141,03 (all. 23); spese per utenze fissa telefono TIM per euro 70,41 (all.ti 24 e 25); non devono essere computati gli esborsi sostenuti per il pagamento sanzioni amministrative (per euro
241,32) relative al veicolo della de cuius, posto che esse si estinguono per effetto del decesso del proprietario (cfr. ex multis, (all. 26); euro 847,57 somma restituita all'INPS a titolo di prestazione non spettante (all. 28); per un totale di euro 15.170,58. Tali spese costituiscono oneri a carico dell'eredità e, pertanto, devono essere ripartite tra gli eredi nella misura del 50%.
Del resto, la convenuta non ha contestato specificamente né le causali né l'ammontare delle spese, limitandosi ad eccepire di essere creditrice nei confronti del fratello della somma spesa per l'acquisto dell'autovettura (bene acquistato solo formalmente dalla madre e pagato con denaro della CP_5 stessa, ma utilizzato esclusivamente dal fratello) nonché dell'importo di euro 1.700,00, derivante dall'eccedenza tra la spesa sostenuta dall'attore per i servizi funerari (euro 1.600,00) e l'importo di euro 5.000,00 trattenuto dal dal conto corrente materno (euro 5.000,00 – 1.600= 3.400,00/2= Pt_1
1.700,00) (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale in cui la convenuta, ribadendo le difese già esposte in comparsa di costituzione, replica testualmente: “non vi è alcun credito dell'attore, nei confronti della convenuta, per i debiti ereditari essendo vero il contrario. È il SI. , in realtà, a essere Parte_1 debitore nei confronti della sorella per l'intero importo del valore di acquisto del veicolo CP_1
acquistato nomine alieno per esclusive esigenze del primo, con denaro della madre e Controparte_5 utilizzato esclusivamente dallo stesso…Lo stesso dicasi per il finanziamento del predetto veicolo che è stato estinto con denaro appreso dall'attore dalle sostanze della de cuius, atteso che il SI. Pt_1 ha eseguito un bonifico, dal conto della de cuius e in suo favore, per € 15.000,00 e, dopo i
[...] rimbrotti della convenuta, ha restituito € 10.000,00 trattenendosi la somma di € 5.000,00 per le spese funerarie per la de cuius SI.ra che, a ogni buon conto, non ammontano a € Persona_1 5.000,00 ma a € 1.600,00. Anche in tal caso, non è la convenuta a essere debitrice, essendo dimostrato il contrario anche per tabulas e residuando un credito, in favore della SI.ra , per Controparte_1
€1.700,00 (5.000,00 – 1.600,00= 3.400,00:2= 1.700,00). Si osserva, inoltre, che dal conto corrente materno risultano effettuati in data 16.1.2017 n. 2 bonifici, dell'importo di euro 11.000,00 ciascuno, in favore di e un altro in pari data in favore di Parte_1
(cfr. all. 40 alle memorie 183 n. 2 c.p.c. dell'attore). Controparte_1
Pertanto, considerato che le passività dell'eredità risultano ammontanti ad euro 15.170,58 e che le stesse costituiscono oneri da dividere in ragione del 50% tra i coeredi ai sensi e per gli effetti degli artt.
754 c.c. e 1299 c.c. (euro 15.170,58/2= 7.585,29), tenuto conto, altresì, che è pacifico che l'attore pagina 8 di 10 abbia trattenuto dal conto materno la somma di euro 5.000,00, che avrebbero dovuto confluire nella massa, mentre le spese funerarie erano limitate ad Euro 1.600,00 (con indebito trattenimento dell'importo di Euro 3.400,00) e che la convenuta ha incassato il rimborso del premio CA residuo relativo alla autovettura UN (rottamata dalla convenuta) per euro 200,00, risulta che la convenuta debba corrispondere all'attore la somma di euro 5.885,29 (pari alla minor somma tra il debito dovuto per il pagamento dei debiti ereditari - Euro 7.585,29- e il credito maturato per il 50% dell'importo indebitamente trattenuto dall'attore – Euro 1.700,00; il credito derivante dall'incasso del premio deve compensarsi con gli esborsi sostenuti per la rottamazione e il soccorso).
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, in ragione della domanda di vendita formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni (e quindi in assenza di istanze di assegnazione), deve procedersi alla vendita dell'immobile sito in RD (di cui al punto A dell'elencazione che precede, per come stimata dal CTU in sede di integrazione) nonché alla vendita della autovettura (n. A275002RM16, targata FF012BR) al prezzo stima del Controparte_5 listino in atti (cfr. doc. 43 memoria istruttoria parte attrice). La quota proprietaria della de cuius caduta in successione, andrà liquidata in favore degli eredi (parte attrice e parte convenuta) secondo il disposto di cui all'art. 566 c.c.. Non può, invece, procedersi alla vendita degli immobili siti in NO (immobili B e C), in considerazione della riscontrata difformità urbanistica riscontrata dal CTU.
I beni mobili possono essere divisi tra gli eredi in ragione del 50% ciascuno.
La domanda di risarcimento illegittima apprensione beni personali va accolta, in quanto fondata su prova documentale (cfr. doc. all. 34) e non specificamente contestata in sede di comparsa di costituzione. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono integralmente compensarsi tra le parti attrice e convenuta.
Quanto al rapporto giuridico processuale tra e le spese di lite, stante Parte_1 Controparte_1 la prevalente soccombenza della convenuta devono compensarsi per la metà, mentre per l'ulteriore metà vanno poste a carico della convenuta Controparte_1
Quanto al rapporto giuridico tra e le spese di lite vanno poste a carico CP_2 Controparte_1 della convenuta soccombente Controparte_1
Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, atteso il basso grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_4
- dichiara aperta la successione legittima di nata ad [...] il [...] e Persona_1 deceduta ad Aprilia il 9.02.2017;
- accerta e dichiara, in capo a ed la qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
[...]
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa derivante dalla successione ereditaria di nata a [...] il [...] e deceduta in Aprilia il 9.2.2017; Persona_1
- dichiara improcedibile la domanda di divisione con riguardo ai beni sub B e C descritti nell'elenco della parte motiva;
- dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti con riferimento ai beni immobili sub A
e sub D nonché al bene mobile registrato, autovettura (n. A275002RM16, Controparte_5 targata FF012BR mediante operazioni di vendita (cfr. artt. 787 c.c. e 788 c.c.), come delegate in separata ordinanza contenente la nomina del professionista delegato, le specifiche modalità di vendita, le indicazioni per la distribuzione del ricavato e della vendita secondo le quote ex art. 566 c.c. in pagina 9 di 10 relazione alla quota proprietaria della de cuius caduta in successione (con riferimento al bene sub D, dovrà essere liquidato l'importo di 2/6 ciascuno a carico dei terzi chiamati contumaci) come indicate in parte motiva;
- dispone lo scioglimento della comunione dei beni mobili della de cuius (azioni , deposito Pt_2 titoli n. 527306, cfr. doc. all. 8, conto corrente postale n. 9461842 (cfr. doc. all. cit. n. 7), n. 1 buono fruttifero postale ordinario n. 55 emesso il 26.02.1991, per Lire 2.000.000,00; n. 1 buono postale fruttifero ordinario n. 5222012, di L. 1.000.000,00, emesso il 27.04.1998, cointestato alla de cuius, cfr. all. 7 bis cit.) mediante liquidazione dell'importo a ciascuno degli eredi nella misura del 50% ciascuno avuto riguardo alla quota proprietaria della de cuius (la mancata attualizzazione del valore dei buoni non è affatto ostativo alla divisione, atteso che il credito liquido è tale anche ove l'ammontare derivi da un semplice calcolo aritmetico);
- accerta che, all'esito della compensazione tra i debiti e i crediti da conguaglio, il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta a titolo di pagamento delle spese e dei debiti ereditari ammonta ad euro 5.885,29 e per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 5.885,29, oltre interessi legali sino al soddisfo. Parte_1
- Condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice, in relazione ai beni personali illegittimamente sottratti che determina in Euro 1.235,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
- compensa le spese di CTU tra l'attore e la convenuta, liquidate con separato decreto.
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano CP_2 in Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
-compensa per la metà le spese di lite tra ed e, per l'ulteriore metà, Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento in favore di dell'importo di Euro 280,00 per Controparte_1 Parte_1 esborsi ed Euro 1.904,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi. Velletri, lì 21.11.2024
Il Giudice
Angelo Baffa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI I sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Angelo Baffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7151/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA TULLI Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti MARCO Controparte_1 C.F._2
PORCELLI e TIZIANA MARIANI CONVENUTA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ELEONORA TULLI CP_2 C.F._3
TERZO CHIAMATO
( ) Controparte_3 C.F._4
) Controparte_4 C.F._5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.5.2024
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 22.10.2018, ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla Controparte_1 successione legittima al comune genitore, deceduta il 9.2.2017, nonchè Persona_1 l'accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta per aver egli attore pagato integralmente i debiti della de cuius e le spese per la gestione della massa ereditaria (euro 18.480,24) nonché, ancora, per ottenere la restituzione della somma di euro 1.235,00 pari al valore dei beni sottratti dalla germana dall'abitazione materna sita in RD, via Toce n.12. Ha esposto il che gli unici chiamati all'eredità della de cuius - divorziata da anni dall'ex Pt_1 coniuge – sono i figli, ossia l'attore unitamente alla sorella i quali hanno già, CP_2 CP_1 prima dell'instaurazione del presente giudizio, incassato somme della massa ereditaria (TFS e premi assicurativi) e, pertanto, sono eredi puri e semplici;
che oggetto dell'eredità sono i seguenti beni immobili, mobili e mobili registrati: - 50% dell'immobile sito in RD, Via Toce n. 12 (catasto NCEU del Comune di RD al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7); - 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 163 (cat. A/2, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 5); - 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 101 (cat. C/1, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 4); - 1/3 di un terreno in NO (censito al NCT al foglio 60, n.
1162, sub 9);- azioni ordinarie per la somma di euro 1.749,08; - autovettura Pt_2 [...] targata FF012BR, che all'epoca del decesso era gravata da finanziamento RCI Banque CP_5 S.A estinto dall'attore); - autovettura Vettura ND CE (targata BV832JT, rottamata dalla convenuta senza alcun consenso dell'attore); - conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al pagina 1 di 10 momento del decesso della de cuius era pari ad euro 2.433,17; - n. 2 buoni fruttiferi postali da attualizzare (di cui uno cointestato alla de cuius e alla convenuta); - mobilio dell'immobile di RD Via Toce n. 12, comprensivo di suppellettili e argenteria (peraltro, in buona parte, già oggetto di apprensione materiale da parte della convenuta). Ha dedotto, inoltre, l'attore di aver provveduto a presentare la denuncia di successione ai fini fiscali;
di essere, al pari della convenuta, entrato in possesso dell'immobile di RD;
di aver, in data 10.10.2017, denunciato la sottrazione di alcuni beni mobili dalla suddetta abitazione avvenuta senza segni di effrazione (dalle successive indagini, poi, espletate dalla Procura della Repubblica di Velletri, emergeva che la convenuta aveva asportato numerosi beni mobili dall'abitazione materna tra cui lavastoviglie, argenteria, cristalleria, ecc.,); di essersi accorto che era stata sottratta anche la vettura
UN Accent, bene relitto rottamato – senza il consenso dell'attore – dalla convenuta la quale ne ha incassato il rimborso del premio assicurativo di euro 200,00; di aver messo in sicurezza in un deposito la vettura vista la sottrazione di questi beni;
di aver provveduto, dopo il decesso Controparte_5 della madre, a saldare tutte le pendenze e i debiti della de cuius (tra cui anche il finanziamento per la vettura per la somma totale di euro 10.390,00), nonché di aver sostenuto Controparte_5 integralmente le spese di successione, le spese funerarie, le spese per le incombenze fiscali e per la manutenzione dei beni relitti senza alcuna partecipazione da parte della convenuta;
di essere quotista maggioritario dell'immobile sito in RD, Via Toce, avendogli il padre ceduto la sua quota CP_2 (50%) di proprietà in data 19.3.2018; di avere, pertanto, interesse a chiedere l'assegnazione del suddetto immobile, con liquidazione del valore della quota ereditata dalla sorella, previa consulenza tecnica. In merito agli altri immobili, l'attore, dato atto della circostanza che erano in corso con gli altri comunisti trattative per la vendita, ha chiesto l'assegnazione alla sorella a titolo di conguaglio delle quote a sé spettanti;
in difetto ha chiesto al Tribunale di voler valutare le quote di proprietà e procedere alla verifica della divisione dei beni. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE - Determinare l'esatta consistenza della massa ereditaria, ordinando alla convenuta la ricostituzione della stessa come richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art 533 c.c; - Determinare le quote ereditarie e procedere al progetto divisionale in base al valore di tutti i beni relitti, cioè beni mobili, denaro e i beni immobili siti in NO pro quota indivisa e di pertinenza dei soli eredi previa verifica della divisibilità degli stessi, dichiarando cessata la comunione ereditaria, assegnando all'attore ex art. 720 c.c. l'immobile di Via Toce n 12 in RD, censito al catasto NCEU del Comune di RD al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7 in quanto quotista maggioritario (75% di proprietà dell'immobile) e il veicolo FF012BR, determinando Controparte_5 il conguaglio pro quota (per l'immobile pari al 25% del valore del bene) da versare alla convenuta, nonché del veicolo FF012BR determinando il conguaglio pro quota da versare alla Controparte_5 convenuta in caso di eccedenza;
- Accertare il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta pari ad € 9.240,12 (pari al 50% della somma di € 18.480,24 della somma versata dall'erede per il saldo dei debiti della de cuius e per la gestione ordinaria della massa ereditaria come rappresentato nella premessa) e per l'effetto ordinare la restituzione della somma suindicata o compensare il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta con l'eventuale conguaglio della quota che il fratello germano dovrà versare alla convenuta per la liquidazione dei beni assegnati;
- Condannare la convenuta alla refusione della somma di € 1.235,00, somma pari al valore dei beni di proprietà esclusiva dell'attore ed appresi da costei;
IN SUBORDINE: accertata e determinata la massa ereditaria procedere alla divisione in quote della stessa decurtando dalla quota spettante alla convenuta il valore dei beni mobili già oggetto di apprensione materiale;
con riserva di ogni ulteriore articolazione ex art. 183 c.p.c.”). Con comparsa, depositata il 30.1.2019, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito Controparte_1 l'infondatezza delle domande attoree, contestando il contratto di mantenimento (atto a rogito notaio de pagina 2 di 10 Per_
del 19.3.2018) con cui il padre – nei confronti del quale chiedeva che venisse CP_2 integrato il contraddittorio - ha trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile di RD al figlio in quanto contratto dissimulante una donazione posta in essere in violazione della propria Pt_1 quota di legittima. Ad ogni modo, si è dichiarata disponibile a cedere al fratello la propria quota – da rideterminarsi nella misura di un terzo – di proprietà del suddetto immobile. Per quanto riguarda la vettura (acquistata il 27.7.2016, allorché la de cuius non era in grado né di guidare e Controparte_5 neanche di acquistare il bene) ha precisato che, in realtà, l'attore aveva acquistato il veicolo, intestandolo formalmente alla madre e pagandolo, mediante un finanziamento, con denaro della de cuius, come risultante dagli estratti del conto corrente. Ha chiesto, quindi, con riferimento alla CP_5 Quasquai la liquidazione della quota pari alla metà del valore del mezzo oltre alla restituzione per l'uso esclusivo fattone dall'attore per l'intero periodo. Con riferimento alla richiesta di restituzione di spese, imposte, tasse e sulla richiesta di ricostituzione della massa ereditaria ha contestato il credito vantato dall'attore, evidenziando che lo stesso era debitore nei confronti della convenuta per l'intero importo di acquisto del succitato veicolo. Sulle spese funerarie ha rilevato che l'attore – il quale gestiva il patrimonio della madre – aveva prelevato dal conto materno la somma di euro 15.000,00, somma successivamente (in seguito ai richiami della convenuta) in parte restituita (euro 10.000,00); che l'attore ha trattenuto per le spese funerarie l'importo di euro 5.000,00 e che, tuttavia, ammontando le stesse ad euro 1.600,00, ella convenuta era creditrice nei confronti del fratello della metà della somma eccedente la spesa sostenuta (euro 1.700,00). Ha precisato, altresì, con riferimento all'immobile di Via Toce di averne il compossesso unitamente all'attore; con riferimento alla rottamazione del veicolo UN, di non aver sottratto beni alla massa (non avendo il veicolo alcun valore di mercato e comportando lo stesso costi che l'attore non aveva voluto sostenere) nonché di aver sostenuto spese per la rottamazione e per il soccorso del veicolo non più marciante. Ha contestato, poi, quanto allegato dall'attore circa l'apprensione da parte sua di beni facenti parte della massa ereditaria;
con riferimento agli immobili in NO (di cui la madre era comproprietaria unitamente ai propri fratelli CP_3
e nei confronti dei quali rilevava la necessità di integrare il
[...] Controparte_4 contraddittorio), la ha chiesto la liquidazione della quota in suo favore, previa determinazione Pt_1 del valore. Ha esposto, infine, che, dopo reiterate aggressioni verbali subite dall'attore (per le quali ha sporto denuncia-querela), è stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione di Via Toce n. 12 e di aver constatato al suo ritorno la mancanza di parte dell'argenteria, del proprio corredo, di una macchina fotografica digitale, oltre a vestiti ed effetti personali della madre (una sedia a rotelle, quadri dipinti dalla madre, documentazione varia). Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in giudizio di – nato a [...]_2
ET dei Marsi (AQ) il 05.11.1947, residente a [...], C.F.
– non potendo la decisione pronunciarsi senza la presenza di quest'ultimo, in C.F._3 quanto sostanzialmente comproprietario dell'immobile in RD, alla Via Toce n. 12 e nei confronti dei SInori e in quanto comproprietari degli immobili Controparte_3 Controparte_4 in NO citati nella richiesta attorea;
in via preliminare subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi di rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa, nei confronti del SI. , salvo gravame, sospendere il presente giudizio in attesa della CP_2 risoluzione della controversia – da instaurare in caso di rigetto della domanda di cui al punto che precede, in ordine alla simulazione del contratto di mantenimento, di cui al rogito del Notaio Per_3
, Rep. 4687 e Racc. 3201 in data 19.3.2018 - da ritenersi pregiudiziale e dalla cui definizione
[...] dipende la decisione del presente giudizio;
nel merito, fermo quanto precede e salvo gravame: previa determinazione dell'esatta consistenza della massa ereditaria, delle quote ereditarie, degli eventuali conguagli e dichiarazione di cessazione della comunione: a) rigettare la richiesta di ricostituzione a carico della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) previa adesione alla richiesta attorea di assegnazione dell'immobile sito in RD, alla Via Toce n. 12 e del veicolo Nissan
pagina 3 di 10 tg. FF012BR e, previa determinazione del valore dei beni, disporre conguaglio in favore CP_5 della SI.ra c) per i beni immobili esistenti in NO in Via Roma ai civici nn. 101 e 163 e Pt_1 per il terreno sempre in NO, censito al NCT al foglio 60, n. 1162, sub 9, previo ordine di integrazione del contraddittorio o chiamata in giudizio dei comproprietari, previa determinazione del valore dei beni, disporre conguaglio in favore della SI.ra ; d) rigettare la richiesta Controparte_1 attorea di restituzione di somme in quanto non dovute;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'atto a rogito Notaio - Rep. n. 4687, Racc. 3201, in data 19.03.2018 - lesivo della quota Per_3 Pt_3 di legittima spettante alla convenuta in quanto dissimulante una donazione in favore Controparte_1 di e/o dichiararlo nullo per mancanza di causa e/o inefficace, con ogni conseguenza di Parte_1 legge”. Autorizzata, con provvedimento del Tribunale del 18.2.2019, la chiamata in causa dei terzi, come richiesto dalla convenuta, con comparsa depositata il 14.5.2019 si è costituito in giudizio CP_2 il quale ha rilevato l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle domande della convenuta. Più in particolare, con riferimento all'immobile di via Toce in RD, il terzo ha evidenziato che della massa ereditaria faceva parte solo il 50% dell'immobile di titolarità della de cuius; che, con atto del notaio
[...]
del 19.3.2018, egli interveniente ha trasmesso al figlio la sua quota di proprietà Pt_3 Pt_1 dell'immobile; che l'atto di trasferimento è avvenuto in forza di un regolare contratto di compravendita il cui corrispettivo consiste nel mantenimento vita natural durante del padre da parte del figlio;
che da molti anni non ha rapporti con il padre nei confronti del quale ha anche sporto Controparte_1 querele;
che egli interveniente risiede, a causa delle proprie condizioni morali e materiali, a casa del figlio il quale provvede a tutte le spese. Ha eccepito, quindi, l'inammissibilità e l'improcedibilità della chiamata del terzo proposta dalla convenuta, ha chiesto l'estromissione dal giudizio difettando in capo a sé la qualità di litisconsorte necessario, non essendo egli più comproprietario dell'immobile di via Toce. In merito alla domanda di simulazione dell'atto notarile ne ha rilevato l'inammissibilità e infondatezza precisando che sostanzialmente la domanda spiegata dalla convenuta consiste in una azione di riduzione con collazione, la quale è inammissibile in quanto esperibile solo al momento del decesso del de cuius. Ha osservato ancora che la domanda è inammissibile anche laddove CP_2 venga qualificata come domanda di simulazione finalizzata alla lesione di legittima – per la quale comunque è necessaria la qualità di erede - o come azione di simulazione “sic et simpliciter”, per difetto di interesse ad agire non essendo ancora sorto un diritto della convenuta nei confronti del padre.
Ha concluso, quindi, ritenendo del tutto legittimo il contratto di mantenimento stipulato con il figlio
In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della convenuta, il terzo ha chiesto la Pt_1 cessazione della comunione ordinaria con i figli, con assegnazione in favore del figlio della Pt_1 propria quota di proprietà o di provvedere alla vendita dell'immobile. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Al Giudice Unico del Tribunale di Velletri, ogni ulteriore istanza disattesa Voglia In via pregiudiziale dichiarare improcedibile ed inammissibile la richiesta di chiamata del terzo disposta in violazione dell'art 269 c.p.c come specificatamente indicato: In Via preliminare – estromettere il terzo convenuto dal presente giudizio in quanto assenti presupposti giuridici ex art 102 c.p.c Nel merito- dichiarare inammissibili ed infondata le domande spiegate nei confronti del terzo chiamato in causa e rigettarle;
In via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del convenuto, disporre la cessazione della comunione ordinaria relativamente all'immobile di Via Toce n 12 in RD e determinare il valore monetario della quota spettante al terzo chiamato e/o in subordine provvedere alla vendita CP_2 giudiziale in assenza di manifestazione di richiesta di assegnazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa Con ulteriore riserva ex art 183 c.p.c comma VI”. I signori e non si sono costituiti in giudizio, benchè Controparte_3 Controparte_4 ritualmente citati (cfr. allegati depositati il 15.3.2019 e il 9.4.2019).
pagina 4 di 10 All'udienza del 12.6.2019 il Giudice ha assegnato termine alla parte convenuta per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione anche nei confronti dei terzi chiamati rinviando la causa. All'udienza del 25.11.2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Il Tribunale, rigettate le prove orali articolate dalle parti, con provvedimento del 10.6.2021 ha disposto CTU estimativa;
all'udienza del 15.9.2021 il Tribunale ha conferito incarico al CTU nonché autorizzato la convenuta al deposito dei buoni fruttiferi rinvenuti, da ultimo, dalla Pt_1 Depositato l'elaborato peritale in data 3.6.2022, con provvedimento del 19.10.2022 il Tribunale ha disposto l'integrazione della CTU nonché ha concesso termine alle parti per note sulla questione sollevata d'ufficio ex art. 101 c.p.c. in ordine all'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di divisione con riferimento al bene sito in NO, Via Roma. Integrata la relazione peritale da parte del CTU, all'udienza del 6.5.2024, l'attore ha insistito nella richiesta di rinnovo della CTU;
in ogni caso, ha precisato le conclusioni chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
la vendita dell'immobile di Via Toce, così come dei cespiti siti in NO, nonché anche della auto Nissan Quasquai;
lo scioglimento delle comunione con riferimento alle azioni e alle somme giacenti sul conto corrente nonchè la divisione dei buoni fruttiferi;
ha chiesto, Pt_2 inoltre, l'accertamento dei crediti vantati dal nei confronti della convenuta;
la Parte_1 convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, contestando la modifica della domanda articolata in udienza dall'attore nonché opponendosi al rinnovo della CTU;
il terzo chiamato ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che oggetto del presente giudizio è la domanda di divisione dei beni della de cuius deceduta ab intestato in data 9.2.2017, alla quale succedono, ex art. Persona_1
566 c.c., in parti uguali i figli ed Pt_1 CP_1
E' inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda articolata in via riconvenzionale dalla convenuta, volta ad accertare che l'atto a rogito notaio del 19.3.2018, dissimuli una donazione Pt_3 in favore del fratello odierno attore, in violazione della legittima. ha disposto inter vivos CP_2 del 50% della quota proprietaria dell'immobile di via Toce n. 12, acquistata secondo il regime della separazione dei beni, avendo i coniugi (originariamente coniugati secondo il regime di comunione legale dei beni) effettuato la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale, in conformità al disposto di cui all'art. 228 della legge n. 151/1975 (cfr. art. 7 contratto di compravendita del 15 luglio 1982 (rep. 606; racc. n. 437).
dunque, non può dolersi di alcuna violazione della lesione di legittima in relazione Controparte_1 all'eredità della de cuius, atteso che non ha disposto di beni acquistati per diritto CP_2 successorio di in quanto gli effetti del matrimonio sono stati dichiarati Persona_1 cessati con sentenza del tribunale di Roma, pronunciata in data 23.02.1996, nell'ambito del procedimento r.g. 29189/1995, con la conseguenza che, alla data della morte della de cuius, l'ex coniuge è escluso dalla delazione dell'eredità. L'eventuale interesse a far valere la simulazione dell'atto, non potrà che sorgere solo quando si realizzerà l'apertura della successione di non essendo tutelata dall'ordinamento la mera CP_2 aspettativa di fatto, qual è quella dei parenti prossimi ai quali per legge è riservata una quota del patrimonio, prima che si verifichino i presupposti costitutivi della fattispecie acquisitiva mortis causa. In altri termini, l'esercizio del diritto dell'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) non potrà che sorgere dalla data di apertura della successione del sig. (cfr. Cass. n. 4201/2007). CP_2 Quanto all'accertamento della massa ereditaria, tenuto conto dei documenti prodotti dalle parti e delle rispettive allegazioni, è emerso che, al momento del decesso, residuavano i seguenti beni immobili, mobili registrati e mobili:
pagina 5 di 10 A. 50% dell'immobile sito in RD, Via Toce n. 12 (catasto NCEU del Comune di RD al foglio n 53, particella n 1114sub 2 e part 4066 graffata cat A/7); B. 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 163 (cat. A/2, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 5); C. 1/3 dell'immobile sito in NO, Via Roma n. 101 (cat. C/1, censito al NCEU fabbricati al foglio 23, part. 26, sub 4);
D. 1/3 di un terreno in NO (censito al NCT al foglio 60, n. 1162, sub 9); E. azioni ordinarie per la somma di euro 1.749,08 (oltre ai premi assicurativi e al TFS che Pt_2 sono stati già liquidati); F. autovettura (targata FF012BR, che all'epoca del decesso era gravata da Controparte_5 finanziamento RCI Banque S.A., estinto dall'attore); G. autovettura Vettura ND CE (targata BV832JT, rottamata dalla convenuta senza alcun consenso dell'attore); H. conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al momento della morte della de CP_6 cuius era pari ad euro 2.433,17;
I. n. 2 buoni fruttiferi postali (di cui uno intestato alla de cuius unitamente alla convenuta); L. mobilio dell'immobile di RD Via Toce n. 12; La consulenza tecnica d'ufficio, così come successivamente integrata - che il Tribunale condivide in quanto metodologicamente corretta ed immune da vizi logici (il consulente ha espresso esaustivo riferimento in ordine ai metodi di stima adoperati, conformi alla letteratura scientifica di riferimento, cfr. metodo diretto e metodo per confronti – cfr. integrazione CTU p. 3, nonché avuto riguardo all'accertamento della superficie degli immobili, cfr. risposta alle osservazioni critiche di parte attrice;
d'altronde le censure dell'attrice tese a dimostrare l'illogicità e l'inadeguatezza dei metodi di stima adoperati dal consulente relativamente all'immobile di via Toce, non risultano in alcun modo convincenti, trattandosi della medesima metodologia adottata dal CTU per la valutazione dell'immobile sito in NO, in relazione al quale il nulla ha ritenuto di osservare;
) e al cui Parte_1 contenuto integralmente rinvia- ha così stimato i beni immobili: A. immobile sito in RD Via Toce n. 12 euro 279.909,25 (come da integrazione dell'elaborato peritale del 4.12.2022);
B e C immobili siti in NO Via Roma n. 163 euro 187.546,76 (come da integrazione dell'elaborato peritale del 4.12.2022); D. Terreno in NO superficie di 2.635 mq euro 24.347,40 (come da perizia del CTU del 20.4.2022.
Il valore della quota di proprietà ereditata con riferimento ai predetti immobili ammonta quindi a euro
210.586,00 (euro 279.909,25/2= 139.954,62; euro 187.546,76/3= 62.515,58; 24.347,40/3= 8.115,80). Si osserva che con riferimento all'immobile sito in RD (immobili suindicato al punto A) il CTU ha accertato “Dal confronto tra la planimetria catastale (v. allegato 5.1), questo titolo abilitativo e il rilievo dei luoghi rappresentato nell'allegato “rappresentazione grafica immobile in RD” si evince la sostanziale conformità urbanistica dell'immobile al titolo rilasciato”; con riferimento agli immobili siti in NO (immobili suindicati ai punti B e C) il CTU ha accertato “Dal confronto tra questo ultimo titolo edilizio assentito, planimetria catastale (v. allegato 5.3) e rilievo dello stato dei luoghi emergono delle forti difformità, evidenziate anche graficamente nell'allegato “Rappresentazione grafica immobile in NO”. In sostanza lo stato dei luoghi differisce sia dai titoli abilitativi che dalle planimetrie catastali. In particolare attraverso la chiusura dei due terrazzini al piano terra e primo, nonché l'esecuzione di una copertura a tetto in legno al piano secondo, si sono realizzate delle cubature illegittime e non sanabili che rendono il bene in parte abusivo. Inoltre al piano terra parte dell'immobile è stato illecitamente frazionato ed eseguito un cambio di destinazione d'uso a negozio, come riportato nelle planimetrie e visure catastali, rimanendo però urbanisticamente ancora residenziale e facente parte dell'unità immobiliare primaria” (cfr. CTU p. 5); con riferimento al pagina 6 di 10 terreno sito in NO (immobile indicato al punto D) “L'immobile come descritto nel quesito precedente non è recintato per cui i confini andrebbero picchettati, ma si può affermare la sostanziale aderenza alla planimetria catastale” (cfr. pagg. 4 e 5 della perizia del 3.6.2022).
In proposito, si osserva che la conformità catastale oggettiva assume rilevanza dirimente in relazione al disposto dell'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985. L'art. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari". Tale disposizione, nel suo primo periodo, reca il riferimento alla cd. conformità catastale oggettiva intesa quale corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo. L'art. 29 co. 1 bis l. 52/1985 impone un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo. L'assenza della c.d. conformità catastale oggettiva (acclara in sede di CTU) si ripercuote nel giudizio di divisione, posto che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale.
Osserva il Tribunale, dunque, che la cd. conformità catastale oggettiva, costituisce una condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica;
la sua carenza, quindi, determina il rigetto della domanda. Pertanto, la domanda con riferimento agli immobili siti in NO di cui ai puti B e C dell'elencazione che precede deve essere rigettata. E' da evidenziarsi, inoltre, che, dalle relazioni notarili in atti non risultano formalità pregiudizievoli fatta eccezione per il terreno sito in NO, su cui è stata costituita in data 31.7.1969 una servitù di elettrodotto in favore di Ente Nazionale dell'Energia Elettrica (cfr. doc. 38 bis depositato il 25.2.2020 in allegato alle memorie 183 c.p.c. n. 2 dell'attore; doc. 1 allegato alle memorie 183 c.p.c. n. 2 della convenuta).
Con riferimento ai beni mobili – gli eredi hanno già ottenuto entrambi in parti uguali la liquidazione del
TFS e di una polizza assicurativa – e ai mobili registrati, risultano i seguenti valori:
E azioni ordinarie euro 1.749,98; Pt_2
F autovettura targata FF012BR) euro 14.500,00 (come da valutazione allegata Controparte_5 alle memorie 183 n. 2 cpc dell'attore); G autovettura Vettura ND CE (targata BV832JT), rottamata dalla convenuta e che non può essere computato nel presente giudizio, attesa la giuridica inesistenza del bene e l'impossibilità di provvedere alla relativa stima, anche in termini di credito della massa ereditaria;
H conto corrente postale n. 9461842 la cui consistenza al momento della morte era pari CP_6 ad euro 2.433,17;
I buoni fruttiferi postali da attualizzare (cfr. buoni depositati dalla convenuta in data 6.10.2021; in particolare n. 1 buono fruttifero ordinario n. 5222012 emesso il 27.4.1998 di lire 1.000.000 intestato alla de cuius e alla convenuta;
n. 1 buono fruttifero ordinario n. 55, emesso il 26.2.1991 di lire 2.000.000 intestato alla de cuius);
pagina 7 di 10 L quanto al mobilio, l'attore si è limitato a produrre in giudizio talune riproduzione fotografiche, (di per sé inidonee a garantire la corretta effettuazione di una stima), nulla attestando in ordine al relativo valore;
l'omesso rinvenimento di tali beni, non consente di comprendere la relativa stima nel valore dell'asse ereditario;
peraltro, anche la convenuta ha contestato l'illegittima apprensione di taluni beni mobili da parte dell'attore (cfr. dichiarazioni querele in atti), mentre entrambi i procedimenti penali instaurati dalle reciproche querele risultano oggetto di archiviazione. L'attore ha, poi, allegato e documentato di aver sostenuto le seguenti spese: euro 10.390,00 per l'estinzione del finanziamento della i proprietà della de cuius (all. 10 dell'atto Controparte_5 di citazione); euro 50,00 per la ricerca titolo presso (all. 11 dell'atto di citazione); euro 38,82 di CP_6 valori bollati (all. 11); euro 100,00 per la redazione del Mod. unico della de cuius relativo all'anno
2016 (all. 12); onorari per la successione fiscale euro 634,00 (all. 13); euro 1.600,00 per servizi funerari ed (all. 14), euro 1.815,35 per il pagamento degli oneri fiscali relativi alla successione (all. 15); euro 100,00 per la redazione del Mod. Unico della de cuius relativo all'anno 2017 (all. 16); euro 384,30 per compenso le volture catastali a seguito della successione (all. 17); euro 71,00 ed euro 142,00 versate all'agenzia delle entrate per le relative imposte di bollo per volture catastali (all. 18); versamento Tari anno 2016 per 121,00 e versamento Tari per l'anno 2017 per Euro 183,00 (all. 19); euro 149,96 per la fornitura idrica (all. 21 e 27); pagamento fornitura elettrica euro 147,49 (all. 22); spese per utenze del gas euro 141,03 (all. 23); spese per utenze fissa telefono TIM per euro 70,41 (all.ti 24 e 25); non devono essere computati gli esborsi sostenuti per il pagamento sanzioni amministrative (per euro
241,32) relative al veicolo della de cuius, posto che esse si estinguono per effetto del decesso del proprietario (cfr. ex multis, (all. 26); euro 847,57 somma restituita all'INPS a titolo di prestazione non spettante (all. 28); per un totale di euro 15.170,58. Tali spese costituiscono oneri a carico dell'eredità e, pertanto, devono essere ripartite tra gli eredi nella misura del 50%.
Del resto, la convenuta non ha contestato specificamente né le causali né l'ammontare delle spese, limitandosi ad eccepire di essere creditrice nei confronti del fratello della somma spesa per l'acquisto dell'autovettura (bene acquistato solo formalmente dalla madre e pagato con denaro della CP_5 stessa, ma utilizzato esclusivamente dal fratello) nonché dell'importo di euro 1.700,00, derivante dall'eccedenza tra la spesa sostenuta dall'attore per i servizi funerari (euro 1.600,00) e l'importo di euro 5.000,00 trattenuto dal dal conto corrente materno (euro 5.000,00 – 1.600= 3.400,00/2= Pt_1
1.700,00) (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale in cui la convenuta, ribadendo le difese già esposte in comparsa di costituzione, replica testualmente: “non vi è alcun credito dell'attore, nei confronti della convenuta, per i debiti ereditari essendo vero il contrario. È il SI. , in realtà, a essere Parte_1 debitore nei confronti della sorella per l'intero importo del valore di acquisto del veicolo CP_1
acquistato nomine alieno per esclusive esigenze del primo, con denaro della madre e Controparte_5 utilizzato esclusivamente dallo stesso…Lo stesso dicasi per il finanziamento del predetto veicolo che è stato estinto con denaro appreso dall'attore dalle sostanze della de cuius, atteso che il SI. Pt_1 ha eseguito un bonifico, dal conto della de cuius e in suo favore, per € 15.000,00 e, dopo i
[...] rimbrotti della convenuta, ha restituito € 10.000,00 trattenendosi la somma di € 5.000,00 per le spese funerarie per la de cuius SI.ra che, a ogni buon conto, non ammontano a € Persona_1 5.000,00 ma a € 1.600,00. Anche in tal caso, non è la convenuta a essere debitrice, essendo dimostrato il contrario anche per tabulas e residuando un credito, in favore della SI.ra , per Controparte_1
€1.700,00 (5.000,00 – 1.600,00= 3.400,00:2= 1.700,00). Si osserva, inoltre, che dal conto corrente materno risultano effettuati in data 16.1.2017 n. 2 bonifici, dell'importo di euro 11.000,00 ciascuno, in favore di e un altro in pari data in favore di Parte_1
(cfr. all. 40 alle memorie 183 n. 2 c.p.c. dell'attore). Controparte_1
Pertanto, considerato che le passività dell'eredità risultano ammontanti ad euro 15.170,58 e che le stesse costituiscono oneri da dividere in ragione del 50% tra i coeredi ai sensi e per gli effetti degli artt.
754 c.c. e 1299 c.c. (euro 15.170,58/2= 7.585,29), tenuto conto, altresì, che è pacifico che l'attore pagina 8 di 10 abbia trattenuto dal conto materno la somma di euro 5.000,00, che avrebbero dovuto confluire nella massa, mentre le spese funerarie erano limitate ad Euro 1.600,00 (con indebito trattenimento dell'importo di Euro 3.400,00) e che la convenuta ha incassato il rimborso del premio CA residuo relativo alla autovettura UN (rottamata dalla convenuta) per euro 200,00, risulta che la convenuta debba corrispondere all'attore la somma di euro 5.885,29 (pari alla minor somma tra il debito dovuto per il pagamento dei debiti ereditari - Euro 7.585,29- e il credito maturato per il 50% dell'importo indebitamente trattenuto dall'attore – Euro 1.700,00; il credito derivante dall'incasso del premio deve compensarsi con gli esborsi sostenuti per la rottamazione e il soccorso).
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, in ragione della domanda di vendita formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni (e quindi in assenza di istanze di assegnazione), deve procedersi alla vendita dell'immobile sito in RD (di cui al punto A dell'elencazione che precede, per come stimata dal CTU in sede di integrazione) nonché alla vendita della autovettura (n. A275002RM16, targata FF012BR) al prezzo stima del Controparte_5 listino in atti (cfr. doc. 43 memoria istruttoria parte attrice). La quota proprietaria della de cuius caduta in successione, andrà liquidata in favore degli eredi (parte attrice e parte convenuta) secondo il disposto di cui all'art. 566 c.c.. Non può, invece, procedersi alla vendita degli immobili siti in NO (immobili B e C), in considerazione della riscontrata difformità urbanistica riscontrata dal CTU.
I beni mobili possono essere divisi tra gli eredi in ragione del 50% ciascuno.
La domanda di risarcimento illegittima apprensione beni personali va accolta, in quanto fondata su prova documentale (cfr. doc. all. 34) e non specificamente contestata in sede di comparsa di costituzione. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono integralmente compensarsi tra le parti attrice e convenuta.
Quanto al rapporto giuridico processuale tra e le spese di lite, stante Parte_1 Controparte_1 la prevalente soccombenza della convenuta devono compensarsi per la metà, mentre per l'ulteriore metà vanno poste a carico della convenuta Controparte_1
Quanto al rapporto giuridico tra e le spese di lite vanno poste a carico CP_2 Controparte_1 della convenuta soccombente Controparte_1
Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, atteso il basso grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_4
- dichiara aperta la successione legittima di nata ad [...] il [...] e Persona_1 deceduta ad Aprilia il 9.02.2017;
- accerta e dichiara, in capo a ed la qualità di eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
[...]
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa derivante dalla successione ereditaria di nata a [...] il [...] e deceduta in Aprilia il 9.2.2017; Persona_1
- dichiara improcedibile la domanda di divisione con riguardo ai beni sub B e C descritti nell'elenco della parte motiva;
- dispone lo scioglimento della comunione esistente tre le parti con riferimento ai beni immobili sub A
e sub D nonché al bene mobile registrato, autovettura (n. A275002RM16, Controparte_5 targata FF012BR mediante operazioni di vendita (cfr. artt. 787 c.c. e 788 c.c.), come delegate in separata ordinanza contenente la nomina del professionista delegato, le specifiche modalità di vendita, le indicazioni per la distribuzione del ricavato e della vendita secondo le quote ex art. 566 c.c. in pagina 9 di 10 relazione alla quota proprietaria della de cuius caduta in successione (con riferimento al bene sub D, dovrà essere liquidato l'importo di 2/6 ciascuno a carico dei terzi chiamati contumaci) come indicate in parte motiva;
- dispone lo scioglimento della comunione dei beni mobili della de cuius (azioni , deposito Pt_2 titoli n. 527306, cfr. doc. all. 8, conto corrente postale n. 9461842 (cfr. doc. all. cit. n. 7), n. 1 buono fruttifero postale ordinario n. 55 emesso il 26.02.1991, per Lire 2.000.000,00; n. 1 buono postale fruttifero ordinario n. 5222012, di L. 1.000.000,00, emesso il 27.04.1998, cointestato alla de cuius, cfr. all. 7 bis cit.) mediante liquidazione dell'importo a ciascuno degli eredi nella misura del 50% ciascuno avuto riguardo alla quota proprietaria della de cuius (la mancata attualizzazione del valore dei buoni non è affatto ostativo alla divisione, atteso che il credito liquido è tale anche ove l'ammontare derivi da un semplice calcolo aritmetico);
- accerta che, all'esito della compensazione tra i debiti e i crediti da conguaglio, il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta a titolo di pagamento delle spese e dei debiti ereditari ammonta ad euro 5.885,29 e per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 5.885,29, oltre interessi legali sino al soddisfo. Parte_1
- Condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice, in relazione ai beni personali illegittimamente sottratti che determina in Euro 1.235,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
- compensa le spese di CTU tra l'attore e la convenuta, liquidate con separato decreto.
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano CP_2 in Euro 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
-compensa per la metà le spese di lite tra ed e, per l'ulteriore metà, Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento in favore di dell'importo di Euro 280,00 per Controparte_1 Parte_1 esborsi ed Euro 1.904,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi. Velletri, lì 21.11.2024
Il Giudice
Angelo Baffa
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