TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 1668/2024
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di affido e mantenimento del figlio minore, proposta da nato a [...] il [...], CF Parte_1
, residente in [...]C.F._1
PA IT (AT) rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Veronesi come da procura in atti;
ricorrente contro
, nata a [...], il [...] (c. f.: Controparte_1
), residente in [...], CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Emanuele Carta,
( ), come da procura in atti;
C.F._3
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Per le parti ricorrente e resistente congiuntamente:
1. Il nuovo regolamento degli incontri tra il padre e il figlio durante l'anno saranno i seguenti: Prima settimana (con weekend con il padre) Il padre preleva il figlio il lunedì all'orario di uscita da scuola (allo stato è previsto per le 16.30) lo trattiene a casa propria anche per la notte e lo accompagna a scuola martedì mattina all'orario di ingresso a scuola. Il padre preleva il figlio il mercoledì all'orario di uscita da scuola, lo trattiene a casa propria anche per la notte e lo accompagna a scuola giovedì mattina all'orario di ingresso. La mamma accompagna il figlio sabato mattina, indicativamente alle ore 9, presso l'abitazione del padre, il quale lo trattiene a casa propria il sabato e la domenica e lo conduce a scuola il lunedì mattina. Seconda settimana (con weekend presso la madre) La madre preleva il figlio da scuola il lunedì all'ora di uscita e lo tiene con sé fino al mercoledì mattina allorché lo conduce a scuola all'ora di ingresso. Il padre preleva il figlio il mercoledì all'orario di uscita da scuola, lo trattiene a casa propria anche per la notte, lo accompagna a scuola il giovedì mattina all'orario di ingresso, lo riprende lostesso giorno all'orario di uscita, lo trattiene a casa propria per il pernottamento e lo riporta il venerdì mattina a scuola all'orario di ingresso. La madre preleva il figlio da scuola il venerdì pomeriggio all'ora di uscita e lo trattiene con sé fino al lunedì mattina allorché lo conduce a scuola all'ora di ingresso.
2. Postilla sul regolamento degli incontri.
Si precisa che dette modalità e gli orari di prelievo e riconsegna varranno anche nei periodi extrascolastici del minore. Di volta in volta sarà onere del genitore che ha con sé accompagnarlo presso l'abitazione dell'altro Per_1
genitore ovvero accompagnarlo presso il luogo concordato.
Con obbligo di reperibilità tra i genitori e di congruo preavviso in caso di ritardo e di impedimento nelle modalità e orario di visita e frequentazione.
3. Il nuovo regolamento degli incontri tra i genitori e il figlio durante le vacanze natalizie. Nell'anno in corso (2025) la madre terrà con sé il figlio per l'intera settimana in cui cade il giorno di Natale ossia da giorno 22 dicembre,
pagina 2 di 6 indicativamente dalle ore 9.00, al giorno 28 dicembre, indicativamente fino alle ore 21.00. Nell'anno in corso (2025) il padre terrà con sé il figlio nella settimana in cui cade il giorno di Capodanno ossia dal 29 dicembre 2025, indicativamente dalle ore 9.00, al 4 gennaio 2026, indicativamente fino alle ore
21.00. Negli anni successivi vi sarà un'alternanza di siffatto regime per cui, nel dicembre 2026/gennaio 2027, il padre terrà con sé il figlio nella settimana di
Natale e la madre nella settimana di Capodanno, (e così via, con la medesima alternanza e turnazione di giorni che precede, negli anni successivi).
4. Il regolamento degli incontri tra i genitori e il figlio durante le vacanze pasquali e il giorno del compleanno.
Di anno in anno, il genitore che non ha trascorso la settimana di Natale col figlio, trascorrerà con lui i giorni di Pasqua e UE (dal giorno di Pasqua,
indicativamente dalle ore 9.00, al giorno di UE, indicativamente fino alle ore 21.00).
Il giorno del compleanno di sarà trascorso ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore, dandosi atto che il minore ha trascorso il 5 maggio del 2025 con il padre.
5. Il regolamento degli incontri tra i genitori e il figlio durante le vacanze estive.
I genitori concordano che al termine del periodo scolastico, frequenti Per_1
un centro estivo, con finalità educative, ricreative, sportive e ludiche, scelto tenendo in considerazione trascorrerà un periodo di due settimane Parte_2
anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo estivo, in periodo da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
I genitori concordano che possa trascorrere durante il periodo estivo Per_1
due settimane di vacanza sia con i nonni materni che paterni.
6. Il regolamento dell'assegno di mantenimento in favore della madre per i bisogni del figlio. Rimane, per concorde decisione dei genitori, a fronte del regime di frequentazione previsto nei paragrafi che precedono, l'obbligo del padre di versare in favore della madre, entro il giorno 11 di ogni mese la pagina 3 di 6 somma di € 300,00 prevista con il decreto di omologa del 27/08/2020, con rivalutazione ex indici ISTAT di anno in anno dalla pronuncia del provvedimento.
La signora rinuncia alla domanda di corresponsione delle somme CP_1
finora non versate a titolo di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento statuita nel decreto di omologa del 27/08/2020.
7. Quanto alle altre previsioni omologate con sentenza del 27/08/2020.
Ogni altra previsione rimane inalterata e pertanto regolamentata nei seguenti termini. Il minore viene affidato in modo condiviso ai Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Rimane a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Asti del 7/07/2017.
L'assegno unico continuerà a essere integralmente percepito dalla madre e il padre dichiara di prestare il proprio assenso e si obbliga a sottoscrivere la documentazione/modulistica necessaria per l'erogazione di detto contributo in favore della madre.
I genitori si rilasciano fin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio.
8. Spese di giudizio.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Per il P.M.
Nessuna conclusione depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica della regolamentazione dei rapporti con i figli minori nati da genitori non coniugati ex artt. 337 bis e quinquies c.c. – 473 bis e segg. c.p.c. del 02.08.2024, il sig. chiedeva la modifica del decreto ex Pt_1
art 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 25.08.2020,
pagina 4 di 6 n. cronol. 6961/2020 R.G. n. 1119/2020, in punto modalità di visita e mantenimento del figlio minore nato il [...]. Per_1
Si costituiva la sig.ra con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 CP_1
c.p.c., contestando le richieste avversarie.
All'udienza del 24.06.2025, le parti chiedevano accogliersi le conclusioni congiunte di cui alla memoria depositata in data 19.6.2025, dando altresì atto di essersi già accordate con riferimento alla estate 2025 e rinunciando altresì ai termini di cui all'art 473 bis. 28 c.p.c. .
Il Giudice Relatore riservava di riferire al Collegio.
***
Le conclusioni concordate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con decreto del Tribunale di Asti del 25.08.2020, appaiono congrue e conformi all'interesse del minore.
In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso del minore ed è da ritenersi conforme all'interesse dello stesso, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario.
Del tutto congrua all'interesse del minore risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Le conclusioni congiunte e l'accordo in essere inducono a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 6961/2020, R.G. 1119/2020 emesso da questo Tribunale in data 25.8.2020, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe.
dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 25 giugno 2025
Il Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli PRESIDENTE
Elga Bulgarelli GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 1668/2024
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di affido e mantenimento del figlio minore, proposta da nato a [...] il [...], CF Parte_1
, residente in [...]C.F._1
PA IT (AT) rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Veronesi come da procura in atti;
ricorrente contro
, nata a [...], il [...] (c. f.: Controparte_1
), residente in [...], CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Emanuele Carta,
( ), come da procura in atti;
C.F._3
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Per le parti ricorrente e resistente congiuntamente:
1. Il nuovo regolamento degli incontri tra il padre e il figlio durante l'anno saranno i seguenti: Prima settimana (con weekend con il padre) Il padre preleva il figlio il lunedì all'orario di uscita da scuola (allo stato è previsto per le 16.30) lo trattiene a casa propria anche per la notte e lo accompagna a scuola martedì mattina all'orario di ingresso a scuola. Il padre preleva il figlio il mercoledì all'orario di uscita da scuola, lo trattiene a casa propria anche per la notte e lo accompagna a scuola giovedì mattina all'orario di ingresso. La mamma accompagna il figlio sabato mattina, indicativamente alle ore 9, presso l'abitazione del padre, il quale lo trattiene a casa propria il sabato e la domenica e lo conduce a scuola il lunedì mattina. Seconda settimana (con weekend presso la madre) La madre preleva il figlio da scuola il lunedì all'ora di uscita e lo tiene con sé fino al mercoledì mattina allorché lo conduce a scuola all'ora di ingresso. Il padre preleva il figlio il mercoledì all'orario di uscita da scuola, lo trattiene a casa propria anche per la notte, lo accompagna a scuola il giovedì mattina all'orario di ingresso, lo riprende lostesso giorno all'orario di uscita, lo trattiene a casa propria per il pernottamento e lo riporta il venerdì mattina a scuola all'orario di ingresso. La madre preleva il figlio da scuola il venerdì pomeriggio all'ora di uscita e lo trattiene con sé fino al lunedì mattina allorché lo conduce a scuola all'ora di ingresso.
2. Postilla sul regolamento degli incontri.
Si precisa che dette modalità e gli orari di prelievo e riconsegna varranno anche nei periodi extrascolastici del minore. Di volta in volta sarà onere del genitore che ha con sé accompagnarlo presso l'abitazione dell'altro Per_1
genitore ovvero accompagnarlo presso il luogo concordato.
Con obbligo di reperibilità tra i genitori e di congruo preavviso in caso di ritardo e di impedimento nelle modalità e orario di visita e frequentazione.
3. Il nuovo regolamento degli incontri tra i genitori e il figlio durante le vacanze natalizie. Nell'anno in corso (2025) la madre terrà con sé il figlio per l'intera settimana in cui cade il giorno di Natale ossia da giorno 22 dicembre,
pagina 2 di 6 indicativamente dalle ore 9.00, al giorno 28 dicembre, indicativamente fino alle ore 21.00. Nell'anno in corso (2025) il padre terrà con sé il figlio nella settimana in cui cade il giorno di Capodanno ossia dal 29 dicembre 2025, indicativamente dalle ore 9.00, al 4 gennaio 2026, indicativamente fino alle ore
21.00. Negli anni successivi vi sarà un'alternanza di siffatto regime per cui, nel dicembre 2026/gennaio 2027, il padre terrà con sé il figlio nella settimana di
Natale e la madre nella settimana di Capodanno, (e così via, con la medesima alternanza e turnazione di giorni che precede, negli anni successivi).
4. Il regolamento degli incontri tra i genitori e il figlio durante le vacanze pasquali e il giorno del compleanno.
Di anno in anno, il genitore che non ha trascorso la settimana di Natale col figlio, trascorrerà con lui i giorni di Pasqua e UE (dal giorno di Pasqua,
indicativamente dalle ore 9.00, al giorno di UE, indicativamente fino alle ore 21.00).
Il giorno del compleanno di sarà trascorso ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore, dandosi atto che il minore ha trascorso il 5 maggio del 2025 con il padre.
5. Il regolamento degli incontri tra i genitori e il figlio durante le vacanze estive.
I genitori concordano che al termine del periodo scolastico, frequenti Per_1
un centro estivo, con finalità educative, ricreative, sportive e ludiche, scelto tenendo in considerazione trascorrerà un periodo di due settimane Parte_2
anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo estivo, in periodo da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
I genitori concordano che possa trascorrere durante il periodo estivo Per_1
due settimane di vacanza sia con i nonni materni che paterni.
6. Il regolamento dell'assegno di mantenimento in favore della madre per i bisogni del figlio. Rimane, per concorde decisione dei genitori, a fronte del regime di frequentazione previsto nei paragrafi che precedono, l'obbligo del padre di versare in favore della madre, entro il giorno 11 di ogni mese la pagina 3 di 6 somma di € 300,00 prevista con il decreto di omologa del 27/08/2020, con rivalutazione ex indici ISTAT di anno in anno dalla pronuncia del provvedimento.
La signora rinuncia alla domanda di corresponsione delle somme CP_1
finora non versate a titolo di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento statuita nel decreto di omologa del 27/08/2020.
7. Quanto alle altre previsioni omologate con sentenza del 27/08/2020.
Ogni altra previsione rimane inalterata e pertanto regolamentata nei seguenti termini. Il minore viene affidato in modo condiviso ai Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Rimane a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo del Tribunale di Asti del 7/07/2017.
L'assegno unico continuerà a essere integralmente percepito dalla madre e il padre dichiara di prestare il proprio assenso e si obbliga a sottoscrivere la documentazione/modulistica necessaria per l'erogazione di detto contributo in favore della madre.
I genitori si rilasciano fin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio.
8. Spese di giudizio.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Per il P.M.
Nessuna conclusione depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica della regolamentazione dei rapporti con i figli minori nati da genitori non coniugati ex artt. 337 bis e quinquies c.c. – 473 bis e segg. c.p.c. del 02.08.2024, il sig. chiedeva la modifica del decreto ex Pt_1
art 337 bis e ss c.c. e 737 c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 25.08.2020,
pagina 4 di 6 n. cronol. 6961/2020 R.G. n. 1119/2020, in punto modalità di visita e mantenimento del figlio minore nato il [...]. Per_1
Si costituiva la sig.ra con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 CP_1
c.p.c., contestando le richieste avversarie.
All'udienza del 24.06.2025, le parti chiedevano accogliersi le conclusioni congiunte di cui alla memoria depositata in data 19.6.2025, dando altresì atto di essersi già accordate con riferimento alla estate 2025 e rinunciando altresì ai termini di cui all'art 473 bis. 28 c.p.c. .
Il Giudice Relatore riservava di riferire al Collegio.
***
Le conclusioni concordate dalle parti, consistenti nella parziale modifica delle statuizioni assunte con decreto del Tribunale di Asti del 25.08.2020, appaiono congrue e conformi all'interesse del minore.
In particolare risulta rispettato il principio cardine dell'affido condiviso del minore ed è da ritenersi conforme all'interesse dello stesso, oltre che rispettoso del principio di bigenitorialità, il regime di collocazione e visita del genitore non collocatario.
Del tutto congrua all'interesse del minore risulta altresì la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Le conclusioni congiunte e l'accordo in essere inducono a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 6961/2020, R.G. 1119/2020 emesso da questo Tribunale in data 25.8.2020, statuisce in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate come in epigrafe.
dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
pagina 5 di 6 Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 25 giugno 2025
Il Giudice relatore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 6 di 6