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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Mirco Lombardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 152/2025, promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Merate con il patrocinio dell'avv. BONANOMI VERONICA
e
C.F. , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_2 C.F._2 residente a [...]con il patrocinio dell'avv. BONANOMI VERONICA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito concordatario in Merate (LC) il Parte_3
27.7.1996 regolarmente trascritto nel registro dell'anzidetto Comune– anno 1996 – numero 26 – parte 2– serie A Ufficio Stato Civile, ordinando alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, il tutto alle seguenti condizioni:
1. I divorziandi sono economicamente indipendenti e dunque nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile;
2. In ragione del fatto che il figlio nato a [...] il [...] è maggiorenne Persona_1 ma economicamente non indipendente, e vive con la madre, il sig. si impegna a versare, Pt_2 quale contributo al mantenimento ordinario dello stesso, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 100%, da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Parte_1 mesi, mediante bonifico bancario, alle note coordinate;
3. Le spese straordinarie relative al figlio verranno sopportate nella misura del 50% ciascuno Per_1 tra i genitori, secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale da considerarsi quivi ritrascritto e ribadito;
4. Gli importi di cui ai punti 2 e 3 che precedono, verranno corrisposti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
Per_1
5. Le visite tra e il padre avverranno secondo il calendario liberamente concordato tra le Per_1 parti, attesa la maggiore età del figlio;
6. L'assegno unico relativo al figlio sarà integralmente percepito dalla sig.ra Persona_1
Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio Parte_1 Parte_4 con rito concordatario il 27/07/1996 a Merate e dalla loro unione sono nati i figli: nato Persona_2 in data 08/05/1998, maggiorenne, e nato in data [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente indipendente.
Il giorno 11/12/2019 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 23/12/2019 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
03/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito concordatario in Merate (LC) il 27.7.1996 Parte_3 regolarmente trascritto nel registro dell'anzidetto Comune– anno 1996 – numero 26 – parte 2– serie
A Ufficio Stato Civile, ordinando alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, il tutto alle seguenti condizioni:
1. I divorziandi sono economicamente indipendenti e dunque nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile;
2. In ragione del fatto che il figlio nato a [...] il [...] è maggiorenne Persona_1 ma economicamente non indipendente, e vive con la madre, il sig. si impegna a versare, quale Pt_2 contributo al mantenimento ordinario dello stesso, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 100%, da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mesi, mediante bonifico Parte_1 bancario, alle note coordinate;
3. Le spese straordinarie relative al figlio verranno sopportate nella misura del 50% ciascuno Per_1 tra i genitori, secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale da considerarsi quivi ritrascritto e ribadito;
4. Gli importi di cui ai punti 2 e 3 che precedono, verranno corrisposti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
Per_1
5. Le visite tra e il padre avverranno secondo il calendario liberamente concordato tra le parti, Per_1 attesa la maggiore età del figlio;
6. L'assegno unico relativo al figlio sarà integralmente percepito dalla sig.ra Persona_1
Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Merate il 27/07/1996 tra e iscritto nei registri Parte_1 Parte_4 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte 2, serie A, numero
26;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Merate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 07/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Mirco Lombardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 152/2025, promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Merate con il patrocinio dell'avv. BONANOMI VERONICA
e
C.F. , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_2 C.F._2 residente a [...]con il patrocinio dell'avv. BONANOMI VERONICA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito concordatario in Merate (LC) il Parte_3
27.7.1996 regolarmente trascritto nel registro dell'anzidetto Comune– anno 1996 – numero 26 – parte 2– serie A Ufficio Stato Civile, ordinando alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, il tutto alle seguenti condizioni:
1. I divorziandi sono economicamente indipendenti e dunque nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile;
2. In ragione del fatto che il figlio nato a [...] il [...] è maggiorenne Persona_1 ma economicamente non indipendente, e vive con la madre, il sig. si impegna a versare, Pt_2 quale contributo al mantenimento ordinario dello stesso, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 100%, da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Parte_1 mesi, mediante bonifico bancario, alle note coordinate;
3. Le spese straordinarie relative al figlio verranno sopportate nella misura del 50% ciascuno Per_1 tra i genitori, secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale da considerarsi quivi ritrascritto e ribadito;
4. Gli importi di cui ai punti 2 e 3 che precedono, verranno corrisposti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
Per_1
5. Le visite tra e il padre avverranno secondo il calendario liberamente concordato tra le Per_1 parti, attesa la maggiore età del figlio;
6. L'assegno unico relativo al figlio sarà integralmente percepito dalla sig.ra Persona_1
Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi anno contratto matrimonio Parte_1 Parte_4 con rito concordatario il 27/07/1996 a Merate e dalla loro unione sono nati i figli: nato Persona_2 in data 08/05/1998, maggiorenne, e nato in data [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente indipendente.
Il giorno 11/12/2019 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 23/12/2019 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
03/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
matrimonio celebrato con rito concordatario in Merate (LC) il 27.7.1996 Parte_3 regolarmente trascritto nel registro dell'anzidetto Comune– anno 1996 – numero 26 – parte 2– serie
A Ufficio Stato Civile, ordinando alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merate affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, il tutto alle seguenti condizioni:
1. I divorziandi sono economicamente indipendenti e dunque nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile;
2. In ragione del fatto che il figlio nato a [...] il [...] è maggiorenne Persona_1 ma economicamente non indipendente, e vive con la madre, il sig. si impegna a versare, quale Pt_2 contributo al mantenimento ordinario dello stesso, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 100%, da corrispondersi in via anticipata alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mesi, mediante bonifico Parte_1 bancario, alle note coordinate;
3. Le spese straordinarie relative al figlio verranno sopportate nella misura del 50% ciascuno Per_1 tra i genitori, secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale da considerarsi quivi ritrascritto e ribadito;
4. Gli importi di cui ai punti 2 e 3 che precedono, verranno corrisposti sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
Per_1
5. Le visite tra e il padre avverranno secondo il calendario liberamente concordato tra le parti, Per_1 attesa la maggiore età del figlio;
6. L'assegno unico relativo al figlio sarà integralmente percepito dalla sig.ra Persona_1
Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Merate il 27/07/1996 tra e iscritto nei registri Parte_1 Parte_4 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1996, parte 2, serie A, numero
26;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Merate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 07/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada