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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 900/2023 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dagli avv.ti Roberto Cenni e Alessandro Spezzano, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Volpiano, via C. Botta, n. 14/a appellanti contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Marco Pascale, elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore, in Bovalino, via Taranto, n. 13 appellato
Conclusioni
e hanno precisato queste conclusioni: Parte_1 Parte_2
«Voglia la Corte Ecc.ma,
1 in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.
485/2023 del 30/05/2023, resa dal Tribunale di Ivrea,
Rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti dei sig.ri CP_1
e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA, come per legge».
ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1
Torino, contrariis reiectis:
- Rigettare, perché infondato in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti,
l'appello promosso dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- Confermare, per lo effetto, in ogni suo punto e parte, la sentenza 485/2023 (Repert.
n. 935/2023 del 30/05/2023) resa dal Tribunale di Ivrea, in persona del G.U. Dr. Andrea
Ghio, in data 30.05.2023, pronunciata a definizione del giudizio n. 2459/2021 RGACC, notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 01.06.2023;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite da distrarsi, ex art. 93
c.p.c., in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto e , in CP_1 Parte_1 Parte_2 proprio e in quanto eredi di , innanzi al Tribunale di Ivrea, Persona_1 assumendo l'intervenuta inefficacia definitiva del contratto preliminare di compravendita del 23 febbraio 2010, in ragione del mancato mutamento della destinazione dei terreni in esso dedotti, da agricola a edificabile, quale condizione sospensiva.
L'attore aveva dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre agli interessi, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, composta da quella da lui versata, pari ad euro 50.000,00, e da quella versata da
[...]
del medesimo importo, alla cui posizione contrattuale, di promissaria acquirente, Pt_3 erano succeduti prima e poi lui. CP_2
L'attore aveva anche chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 40.264,97, o di altra somma da accertarsi nel processo, a titolo di risarcimento del maggior danno, cagionato della protratta indisponibilità della somma corrispondente alla caparra confirmatoria.
2 2. e si erano costituiti in giudizio, Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell'attore al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità aggravata.
3. Con sentenza n. 485/2023 del 30 maggio 2023, il Tribunale di Ivrea ha accolto la domanda di restituzione della caparra confirmatoria in parte, per mancanza della prova dell'acquisto del credito originariamente di condannando i convenuti a pagare Parte_3 la somma di euro 50.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato la domanda risarcitoria e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello sulla base di due motivi e hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie.
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato l'accertamento del diritto dell'appellato alla restituzione della somma di euro 50.000,00, oltre agli interessi, versata a titolo di caparra confirmatoria, e la conseguente condanna al pagamento.
Il motivo non è fondato.
Il motivo è composto di tre parti, che vanno esaminate partitamente.
La prima parte verte sulla qualificazione del contratto stipulato il 23 febbraio 2010, se preliminare di compravendita (immobiliare), come sostenuto dall'appellato e ritenuto dal giudice di primo grado, o opzione di compravendita, come sostenuto dagli appellanti.
Gli appellanti hanno anzitutto lamentato che «il Tribunale ha dato […] rilievo ad altri elementi che non appaiono determinanti quali: || i. il titolo utilizzato dalle parti;
|| ii. il contenuto di alcune dichiarazioni rese dalle parti negli art. 2, 3 e 17; || iii. i riferimenti al
“rogito notarile” oppure “contratto definitivo”. || I rilievi effettuati dal Giudice non appaiono coerenti con il dato testuale del contratto né con la normativa dettata dagli artt. 1362 ss.
c.c. in merito all'interpretazione del contratto» (p. 4 cit. app.).
Quest'ultima deduzione non è argomentata.
Anzi, gli indici annoverati dagli appellanti sono esattamente recuperati dal testo del contratto (doc. n. 3 fasc. primo grado appellato).
3 Il nomen contractus – “Contratto preliminare di compravendita con esplicita clausola risolutiva” – e i termini utilizzati per sintetizzare la posizione (giuridica) di ciascuna parte
– “parte promittente venditrice” (già in epigrafe, p. 1 contr.), “parte promissaria acquirente”
(già in epigrafe, p. 2 contr.) – sono i primi dati che l'interprete deve considerare per ricostruire la volontà negoziale comune delle parti.
Il criterio letterale è difatti, più in generale, il punto di partenza obbligato, quando si deve comprendere il significato di un atto giuridico (normativo, art. 12, co. 1, disp. prel.
c.c., e non normativo, art. 1362, co. 1, c.c.).
Tendenzialmente non è dato assegnare alle parole un significato diverso da quello oggettivo, altrimenti sarebbe frustrata la possibilità di reciproca comprensione e quindi di ragionevole affidamento.
Non ricorrono adeguati elementi per ritenere che a quelle espressioni, evocative della volontà di regolare i propri interessi mediante un preliminare di vendita, le parti abbiano inteso attribuire un altro significato.
Ricorrono invece, in chiave sistematica (art. 1363 c.c.), elementi che suffragano in modo evidente quella volontà, ed in particolare: la previsione dell'impegno delle parti di stipulare un contratto definitivo [v. clausola n. 10 «la parte promittente venditrice si obbliga a vendere ed in piena proprietà trasferire, alla parte promissaria acquirente, o a persona, società od ente dalla stessa designata da indicarsi all'atto pubblico. L'atto notarile di trasferimento della proprietà del terreno dovrà essere a rogito del Notaio prescelto dalla parte promissaria acquirente (…)»], anche denominato “rogito” (tra le altre, v. clausola n. 5,
a mente della quale il saldo dovrà essere corrisposto «dalla parte promissaria acquirente al momento del rogito», clausola n. 8, a mente della quale «La parte promittente venditrice si obbliga a consegnare al Notaio designato i documenti necessari al fine di predisporre, nel termine stabilito, il rogito»), “rogito notarile” (clausola n. 6, a mente della quale «Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente», cfr. anche la clausola n. 9 sul trasferimento del possesso “al momento del rogito notarile”), “atto definitivo di compravendita” [clausola n. 7, a mente della quale «La parte promittente venditrice garantisce che il terreno oggetto del presente contratto, alla firma della presente ed al momento dell'atto definitivo di compravendita, si manterrà libero da evizioni (…)»], e l'assegnazione del termine di caparra confirmatoria alle prime due frazioni di prezzo da versarsi anticipatamente dalla promissaria acquirente (v. clausola n. 5).
4 L'obbligo di stipulare il contratto definitivo, gravante su entrambe le parti (art. 1351
c.c.), esclude in radice la fattispecie del contratto di opzione, per la cui conclusione basta l'accettazione del destinatario della proposta, considerata irrevocabile, formulata dall'altra parte (art. 1331 c.c.).
La bilateralità dell'obbligo esclude anche la possibilità di ravvisare un preliminare unilaterale, quale schema menzionato in questo grado dagli appellanti, per la verità, solo in modo incidentale nel richiamare una massima giurisprudenziale (p. 7 cit. app.).
Non risulta invero una difesa supportata da una parte argomentativa.
Anche la qualificazione come caparra confirmatoria degli anticipi previsti a carico della promissaria acquirente è insuperabile.
Non ricorrono elementi testuali che permettano di intravedere in realtà il premio o il prezzo di un'opzione; anche l'imputazione al prezzo della compravendita richiama una delle sorti della caparra confirmatoria, in caso di adempimento (art. 1385, co. 1, c.c.).
Fondamentalmente è soltanto uno l'argomento che gli appellanti hanno adoperato al fine di scalfire la ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, vale a dire la previsione di cui alla prima clausola del contratto del (mero) interesse dell'appellato (e di Parte_3 ad acquistare, anziché del (più pregnante) impegno ad acquistare.
Così si sono più precisamente espressi gli appellanti: «Il contratto del 23.02.2010, si ribadisce, non prevede in capo alla parte, definita “promissaria acquirente”, l'obbligo di acquistare i terreni individuati all'art.
3. L'art. 2 infatti stabilisce espressamente che i sig.ri
e si sono impegnati a vendere al sig. e alla società Parte_1 Parte_2 CP_1
i terreni sopra indicati. Non è stato invece previsto in capo al sig. e alla Parte_3 CP_1 società alcun obbligo di acquistare gli immobili: nell'art. 1 infatti la promissaria Parte_3 acquirente dichiara espressamente che “[…] ha interesse ad acquistare […]” ma non si obbliga ad acquistare» (pp. 4 s. cit. app.).
La deduzione non è convincente per tre ragioni, anche non in concorso tra loro.
Anzitutto, l'argomento è contraddetto dalla clausola n. 17 del contratto, secondo cui la parte promissaria acquirente “s'impegna all'acquisto” di un altro immobile, identificato in catasto al foglio 18, particella 280, confinante con gli immobili oggetto del contratto e di proprietà della parte promittente venditrice «allo stesso prezzo unitario e secondo le modalità convenute per il resto del terreno entro i termini di cui al presente contratto».
È irragionevole, nella prospettiva dell'operazione negoziale complessiva (art. 1366
c.c.), ritenere che l'appellato si fosse vincolato all'acquisto della proprietà dell'immobile
5 “secondario”, mentre avesse manifestato un (mero) interesse all'acquisto di quella degli immobili “principali”, menzionati nella seconda clausola.
Inoltre, l'argomento è del tutto isolato rispetto ai molteplici e chiari indici richiamati dal tribunale che convergono sulla qualificazione come preliminare, segnatamente, quello della conformazione dell'impegno a stipulare il contratto definitivo.
Infine, l'argomento è inconcludente in parte qua, se rettamente inteso.
La clausola n. 1 non attiene direttamente al piano delle obbligazioni assunte dalle parti, bensì ai motivi sottesi all'operazione negoziale.
La clausola è infatti denominata “Definizione della motivazione dell'acquisto” e allora l'utilizzo dell'espressione “interesse di acquistare” è coerente con il fine sintetizzato nella rubrica: la clausola spiega perché l'appellato intendeva acquistare.
Questa clausola ha in realtà significativo rilievo nella soluzione della questione posta dagli appellanti nella seconda parte del motivo, se il contratto – cioè l'impegno alla stipula del definitivo di compravendita – fosse condizionato (sospensivamente) all'immutazione della destinazione dei terreni in esso dedotti, da agricola a edificabile, come sostenuto dall'appellato e ritenuto dal giudice di primo grado, o non lo fosse, come sostenuto dagli appellanti.
Gli appellanti hanno ripreso le clausole utilizzate dal giudice di primo grado come indici della natura condizionata del contratto: la clausola n. 1, nel prevedere «soltanto che
i promissari acquirenti compiono il negozio “al fine di realizzare l'edificazione di immobili sull'area attraverso il cambio della destinazione d'uso od il trasferimento di cubatura in ragione di quanto previsto dal PRGC del Comune di Leinì”» (p. 7 cit. app.), esplicita il motivo dell'interesse all'acquisto e non una condizione;
la clausola n. 7, nel prevedere che
«la promittente venditrice si è impegnata a “non impedire e non diminuire il libero ed incondizionato sfruttamento e godimento [dei terreni] da parte della promissaria acquirente […]”» (ibidem), è compatibile anche con la vendita di terreni a destinazione agricola;
la clausola n. 10, secondo cui «la stipula del contratto definitivo […] doveva avvenire nel termine di due anni oppure entro il rilascio del primo permesso di costruire, se antecedente ai due anni» (p. 8 cit. app.), prevede come termine finale quello di due anni e non il rilascio del primo permesso di costruire, come ritenuto dal giudice di primo grado,
e non contiene una condizione;
la clausola n. 5 «prevede espressamente la facoltà per il sig. e per la società di acquistare l'immobile nello stato agricolo: tale CP_1 Parte_3 previsione consente proprio di escludere che l'ottenimento del trasferimento della capacità
6 edificatoria sui terreni individuati all'art. 3 condizionasse sospensivamente il contratto» (p.
8 cit. app.).
Come rilevato dagli appellanti, nella prima clausola del contratto è stato esplicitato il motivo dell'acquisto: «La parte promissaria acquirente ha l'interesse di acquistare il terreno come individuato al successivo punto 2 al fine di realizzare l'edificazione di immobili sull'area attraverso il cambio della destinazione d'uso od il trasferimento di cubatura in ragione di quanto previsto dal PRGC del Comune di Leinì».
Come anticipato, il dato è d'indubbio rilievo.
La condizione volontaria (art. 1353 c.c.) assolve proprio la funzione di dare rilevanza al motivo (o ai motivi) di una o entrambe le parti che le hanno determinate a concludere l'operazione economica sottesa al negozio.
La promissaria acquirente aveva interesse ad acquistare la proprietà dei terreni degli appellanti, solo in caso di mutamento della loro natura, evento necessario per “realizzare
l'edificazione di immobili”.
L'interesse spiega infatti l'impegno della promissaria acquirente di adoperarsi per il trasferimento della potenzialità edificatoria necessaria, in modo «da permettere l'intervento edificatorio previsto» (clausola 4 contr.).
Con riguardo alla clausola n. 7, parte appellante non ha riportato l'intero testo: «non impedire e non diminuire il libero ed incondizionato sfruttamento e godimento da parte della promissaria acquirente per le proprie finalità che sono state specificate ai punti precedenti».
Le finalità richiamate sono evidentemente quelle di cui alla clausola n. 1, incidenti anche sulla disciplina ulteriore (v., appunto, la clausola n. 4); quindi, l'edificabilità degli immobili degli appellanti è stata nuovamente, anche se indirettamente, evidenziata.
Alle finalità in discorso fa anche richiamo la clausola n. 9, comma 2, secondo cui, dopo la stipulazione del contratto definitivo, parte promissaria acquirente (rectius parte promittente venditrice) avrebbe potuto continuare ad utilizzare il terreno per un periodo di tre anni a condizione che l'attività non limitasse o non impedisse gli scopi di cui alla clausola n. 1.
Anche la costituzione di una servitù di passaggio, al momento della stipulazione del definitivo, sarebbe dovuta avvenire «senza danneggiare l'intervento edificatorio di cui al punto 1)» (clausola 12 contr.).
Ancora, la clausola n. 13 presupponeva l'edificabilità dei terreni: «Parte promissaria acquirente prende atto che sulla quota appartenente al sig. potrà Parte_2
7 dover essere emessa fattura, al momento del rogito, con IVA al 20% trattandosi di cessione di area fabbricabile da parte di imprenditore agricolo».
L'interpretazione della clausola n. 10 proposta dagli appellanti non convince.
Giova trascrivere la parte utile del comma secondo: «Le parti convengono che il rogito dovrà essere effettuato entro 2 anni dalla firma della presente, salvo proroga, in ogni caso entro il ritiro del primo permesso di costruire».
Soltanto se considerata la disposizione nella sua integralità, si comprende l'assunto del tribunale, secondo cui «il mutamento della destinazione agricola del terreno doveva precedere la conclusione del definitivo, non potendo essere rilasciato un permesso di costruire per “edificazione di immobili” (art. 1 contratto) su un terreno a uso agricolo» (p. 7 sent.).
L'inciso “in ogni caso” evoca una condizione necessaria: la stipulazione del contratto definitivo, nel termine previsto salva proroga, rimaneva subordinata pur sempre al ritiro
(rectius alla concretizzazione della possibilità del ritiro) del primo permesso di costruire.
Detto altrimenti, la stipulazione del contratto definitivo era “in ogni caso” legata alla possibilità del ritiro del primo permesso di costruire, la quale presupponeva a sua volta l'edificabilità del fondo che avrebbe dovuto ospitare la costruzione.
Questa lettura è coerente con le pregresse clausole menzionate, le quali prese nel loro insieme rivelano che l'acquisto della proprietà dei terreni era stato programmato per il caso della sopravvenuta acquisizione della capacità edificatoria.
Invero, il regolamento degli interessi era strumentale a siffatta acquisizione (clausola
4 contr.) o la presupponeva (clausole 7, 9, 10, 12, 13 contr.).
La conclusione non è comunque contraddetta dall'interpretazione della clausola n.
10 proposta dagli appellanti, secondo cui «[t]ale previsione trova la sua ratio nel fatto che i promissari acquirenti si sono riservati la facoltà di obbligare i sig.ri e Parte_1 Parte_2
a stipulare il contratto definitivo prima dello scadere dei due anni, qualora avessero
[...] ottenuto il permesso di costruire» (p. 8 cit. app.).
Questa difesa descrive la disciplina del termine per l'adempimento, ma non risolve la questione della natura condizionata del vincolo, in quanto neutra in argomento.
A prescindere dal momento della stipulazione del contratto definitivo, ciò che conta
è che l'obbligo a provvedervi fosse, non solo sorto, ma anche vigente.
Per la conclusione cui si è pervenuti, l'esame della clausola n. 5 non è dirimente per la soluzione della questione.
8 È sufficiente osservare che l'acquisto della proprietà dei terreni come agricoli non era un'alternativa equipollente a quello della proprietà dei terreni come edificabili, per la quale la promissaria acquirente fosse libera di optare, dal momento che il primo risultava subordinato all'impossibilità anche parziale di rivalutazione dei fondi.
Quest'ultima costituisce semmai un ulteriore indice che suffraga l'esito della lettura complessiva appena riferito.
Gli appellanti hanno altresì dedotto che, siccome il contratto preliminare è stato in parte eseguito, non può ritenersi la sua efficacia sospensivamente condizionata.
La deduzione non convince.
Le parti possono condizionare gli effetti di un intero contratto, ma anche quelli di un singolo patto o di più patti (artt. 1353, 1354, co. 3, c.c): si parla di condizione parziale.
In questo caso, è stata condizionata l'efficacia del vincolo a concludere il definitivo.
Affinché si verifichi l'evento dedotto in condizione, può essere necessaria l'iniziativa delle parti.
Di qui l'assunzione di obblighi strumentali immediatamente vigenti.
In questo caso, l'edificabilità dei fondi dipendeva dalle determinazioni di un soggetto terzo, che richiedeva, però, l'impulso delle parti.
Ne costituisce un esempio la clausola n. 4, che impegnava la promissaria acquirente ad ottenere il trasferimento della potenzialità edificatoria, «acquistandola nell'ambito del territorio comunale di Leinì o proponendo opportune modifiche all'attuale PRGC tali da permettere l'intervento edificatorio previsto».
Questa clausola, per la natura strumentale alla verificazione della condizione, non poteva non essere immediatamente vigente.
Il pagamento delle caparre non è di per sé significativo, non essendo incompatibile con vincoli negoziali condizionati;
anche un impegno condizionato è pur sempre negoziale e pertanto va assunto con serietà, a maggior ragione se relativo ad un'operazione di valore economico di grande importanza.
Nella terza parte del motivo, gli appellanti hanno invocato la clausola n. 6 al fine di negare il diritto dell'appellato alla restituzione della caparra.
A mente della clausola, denominata “Clausola risolutiva espressa”, in caso di omessa stipulazione del “rogito notarile” entro ventiquattro mesi dalla conclusione del preliminare, il contratto si sarebbe risolto di diritto, «con la rinuncia della parte promissaria acquirente degli importi versati a qualsiasi titolo a promittente venditrice».
9 Il giudice di primo grado ha assunto che «con tale pattuizione le parti hanno regolato le conseguenze in caso di inadempimento dell'attore all'obbligo di concludere il definitivo entro un dato termine, come risulta inequivocabilmente dalla rubrica dell'articolo in questione (“clausola risolutiva espressa”) e dall'espresso riferimento all'art. 1456 c.c.: tuttavia, in ragione di quanto sopra esposto, non vi è stato alcun inadempimento di CP_1
, posto [che] il contratto definitivo non è stato concluso perché non si è verificata –
[...] per causa non imputabile all'attore – la condizione sospensiva dell'approvazione di variante del PRGC del Comune di Leinì» (p. 8 sent.).
Per gli appellanti, «[l]a parte definita “promissaria acquirente” non si era vincolata ad acquistare e dunque non avrebbe mai potuto essere inadempiente. […] L'art. 6 del contratto, nella interpretazione corretta e coordinata con il testo contrattuale, ha la funzione di escludere che la parte promittente venditrice, che ha assunto l'impegno di vendere, potesse essere costretta a restituire le somme ricevute, qualora l'atto notarile non fosse stato stipulato entro i due anni. || La rinuncia contenuta nell'art. 6 ha quindi la funzione di bilanciare la posizione delle parti: in particolare la parte promittente venditrice, in forza del contratto del 23.02.2010, ha dovuto effettuare la rivalutazione dei terreni di cui all'art. 3 sostenendo una spesa di notevole entità» (p. 9 cit. app.).
La deduzione è infondata.
Con riguardo al primo enunciato, si è esposto che la parte promissaria acquirente si era vincolata all'acquisto (altra è la natura condizionata del vincolo).
L'interpretazione della clausola proposta dagli appellanti contrasta con il chiaro dato letterale: la rubrica, la specificazione dell'effetto in termini di “risoluzione” e il richiamo all'art. 1456 c.c. sono plurimi indici che evocano la funzione della clausola di gestione delle conseguenze di un inadempimento.
A questo proposito, la previsione della rinuncia alla restituzione di quanto versato – indice ulteriore del fatto che un vincolo all'acquisto era sorto a carico dell'appellato, anche se non vigente (chi ha un mero interesse all'acquisto non deve dimostrare la serietà di chi si impegna all'acquisto) – ricorda la sorte della caparra confirmatoria, per il caso in cui la parte che l'ha pagata è inadempiente, secondo la disciplina legale, a mente della quale «l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra» (art. 1385, co. 2, parte prima, c.c.).
10 Considerato anche che non si è verificato l'evento dedotto in condizione e che quindi
è rimasto inefficace il vincolo della stipulazione il contratto definitivo, è prematuro parlare di inadempimento del vincolo e quindi è prematuro invocare l'operatività della clausola.
In negativo, non ricorre alcun dato testuale, in base al quale ritenere valido quanto sostenuto dagli appellanti, vale a dire che la rinuncia alla restituzione è stata prevista in funzione dei loro esborsi fatti nelle more della conclusione del definitivo.
Si osserva ancora che la prima caparra, quella versata dall'appellato al momento del preliminare, era comunque del tutto svincolata dalla rivalutazione fatta dai promittenti venditori (cfr. clausola n. 5 contr.).
Incidentalmente, si rileva infine che l'operazione economica non poteva ritenersi a tutto vantaggio degli acquirenti, viste, tra altre previsioni, la determinazione di un prezzo
(verosimilmente) coerente all'importanza dell'operazione medesima, la conservazione del possesso dei terreni nelle more della stipulazione del contratto definitivo, la possibilità di goderne per tre anni nel periodo successivo, la possibilità di contenere le spese fiscali sulla plusvalenza, attraverso la rivalutazione dei terreni.
Come in ogni operazione negoziale, le parti si sono assunte i rischi dell'insuccesso; spetta poi loro accertare se vi siano strumenti per rimediare agli eventuali inutili sacrifici.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
Gli appellanti hanno censurato la condanna al rimborso integrale delle spese di lite, visti l'accoglimento solo parziale della domanda di restituzione della caparra e il rigetto della domanda risarcitoria.
Il motivo è fondato.
All'esito del processo, la pretesa principale dell'appellato è stata contenuta in euro
50.000,00, quanto a somma capitale, a fronte dell'importo atteso di euro 100.000,00, e quella accessoria di risarcimento del danno, liquidato in euro 40.264,97, è stata ritenuta infondata.
Si tratta di due circostanze che rivelano l'erronea applicazione del criterio adoperato dal giudice di primo grado, secondo cui “Le spese seguono la soccombenza” (p. 9 sent).
Difatti, in applicazione di questo criterio, espressione del principio di causalità (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.), si doveva ravvisare la (ancorché parziale) reciprocità della soccombenza, per il rigetto della domanda risarcitoria, nonché un'altra analoga grave ed
11 eccezionale ragione (Corte cost., sent. 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77), di cui alla riduzione della pretesa principale, al fine di disporre la compensazione delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Detto altrimenti, non si può ritenere che la resistenza degli appellanti sia stata la causa esclusiva del contenzioso, per come declinato dall'appellato, sicché i primi non meritano l'addebito delle spese processuali in misura integrale.
Tenuto conto che per la domanda principale, la quale ha all'evidenza impegnato le parti nelle loro difese, l'appellato è vittorioso per la metà dell'importo preteso, e che per la domanda accessoria, di impatto modesto sull'economia del processo, l'appellato ha perso, le spese processuali del primo grado, per come liquidate in sentenza («€ 6.713,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, € 606,00 per esposti, oltre spese successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. Marco Pascale dichiaratosi antistatario», p.9) devono essere compensate nella misura della metà e per la restante parte sono poste a carico degli appellanti.
Il motivo è accolto.
3. La regolamentazione delle spese processuali del grado segue lo stesso criterio di quella delle spese della prima fase.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è dato dalla somma di denaro conseguita dall'appellato.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano quelli minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, cfr. Cass. civ., sez. II^, ord.
27 ottobre 2023, n. 29857).
Non è dovuto l'aumento dei compensi richiesto dall'appellato ex art. 4, co. 8, d.m. n.
55/2014, poiché la manifesta fondatezza delle sue difese è sconfessata dall'accoglimento del secondo motivo d'appello (v. nota spese appellato).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi
(euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale;
v. nota spese appellato, vincolante nei termini dell'art. 112 c.p.c.), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e sono distratte in favore del difensore dell'appellato, quale antistatario (art. 93, co. 1, c.p.c.).
12
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 485/2023, emessa dal Tribunale di Ivrea il 30 maggio 2023: compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura della metà e condanna e al rimborso a favore Parte_1 Parte_2 di delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero CP_1 nella somma di euro 6.713,00 per compensi, euro 606,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco
Pascale ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c.; conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna e al rimborso a favore Parte_1 Parte_2 di delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero CP_1 nella somma di euro 8.469,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Pascale ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 900/2023 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dagli avv.ti Roberto Cenni e Alessandro Spezzano, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Volpiano, via C. Botta, n. 14/a appellanti contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Marco Pascale, elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore, in Bovalino, via Taranto, n. 13 appellato
Conclusioni
e hanno precisato queste conclusioni: Parte_1 Parte_2
«Voglia la Corte Ecc.ma,
1 in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.
485/2023 del 30/05/2023, resa dal Tribunale di Ivrea,
Rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti dei sig.ri CP_1
e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA, come per legge».
ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_1
Torino, contrariis reiectis:
- Rigettare, perché infondato in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti,
l'appello promosso dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- Confermare, per lo effetto, in ogni suo punto e parte, la sentenza 485/2023 (Repert.
n. 935/2023 del 30/05/2023) resa dal Tribunale di Ivrea, in persona del G.U. Dr. Andrea
Ghio, in data 30.05.2023, pronunciata a definizione del giudizio n. 2459/2021 RGACC, notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 01.06.2023;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite da distrarsi, ex art. 93
c.p.c., in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto e , in CP_1 Parte_1 Parte_2 proprio e in quanto eredi di , innanzi al Tribunale di Ivrea, Persona_1 assumendo l'intervenuta inefficacia definitiva del contratto preliminare di compravendita del 23 febbraio 2010, in ragione del mancato mutamento della destinazione dei terreni in esso dedotti, da agricola a edificabile, quale condizione sospensiva.
L'attore aveva dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre agli interessi, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, composta da quella da lui versata, pari ad euro 50.000,00, e da quella versata da
[...]
del medesimo importo, alla cui posizione contrattuale, di promissaria acquirente, Pt_3 erano succeduti prima e poi lui. CP_2
L'attore aveva anche chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 40.264,97, o di altra somma da accertarsi nel processo, a titolo di risarcimento del maggior danno, cagionato della protratta indisponibilità della somma corrispondente alla caparra confirmatoria.
2 2. e si erano costituiti in giudizio, Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell'attore al pagamento di una somma, equitativamente determinata, a titolo di responsabilità aggravata.
3. Con sentenza n. 485/2023 del 30 maggio 2023, il Tribunale di Ivrea ha accolto la domanda di restituzione della caparra confirmatoria in parte, per mancanza della prova dell'acquisto del credito originariamente di condannando i convenuti a pagare Parte_3 la somma di euro 50.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato la domanda risarcitoria e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello sulla base di due motivi e hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie.
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato l'accertamento del diritto dell'appellato alla restituzione della somma di euro 50.000,00, oltre agli interessi, versata a titolo di caparra confirmatoria, e la conseguente condanna al pagamento.
Il motivo non è fondato.
Il motivo è composto di tre parti, che vanno esaminate partitamente.
La prima parte verte sulla qualificazione del contratto stipulato il 23 febbraio 2010, se preliminare di compravendita (immobiliare), come sostenuto dall'appellato e ritenuto dal giudice di primo grado, o opzione di compravendita, come sostenuto dagli appellanti.
Gli appellanti hanno anzitutto lamentato che «il Tribunale ha dato […] rilievo ad altri elementi che non appaiono determinanti quali: || i. il titolo utilizzato dalle parti;
|| ii. il contenuto di alcune dichiarazioni rese dalle parti negli art. 2, 3 e 17; || iii. i riferimenti al
“rogito notarile” oppure “contratto definitivo”. || I rilievi effettuati dal Giudice non appaiono coerenti con il dato testuale del contratto né con la normativa dettata dagli artt. 1362 ss.
c.c. in merito all'interpretazione del contratto» (p. 4 cit. app.).
Quest'ultima deduzione non è argomentata.
Anzi, gli indici annoverati dagli appellanti sono esattamente recuperati dal testo del contratto (doc. n. 3 fasc. primo grado appellato).
3 Il nomen contractus – “Contratto preliminare di compravendita con esplicita clausola risolutiva” – e i termini utilizzati per sintetizzare la posizione (giuridica) di ciascuna parte
– “parte promittente venditrice” (già in epigrafe, p. 1 contr.), “parte promissaria acquirente”
(già in epigrafe, p. 2 contr.) – sono i primi dati che l'interprete deve considerare per ricostruire la volontà negoziale comune delle parti.
Il criterio letterale è difatti, più in generale, il punto di partenza obbligato, quando si deve comprendere il significato di un atto giuridico (normativo, art. 12, co. 1, disp. prel.
c.c., e non normativo, art. 1362, co. 1, c.c.).
Tendenzialmente non è dato assegnare alle parole un significato diverso da quello oggettivo, altrimenti sarebbe frustrata la possibilità di reciproca comprensione e quindi di ragionevole affidamento.
Non ricorrono adeguati elementi per ritenere che a quelle espressioni, evocative della volontà di regolare i propri interessi mediante un preliminare di vendita, le parti abbiano inteso attribuire un altro significato.
Ricorrono invece, in chiave sistematica (art. 1363 c.c.), elementi che suffragano in modo evidente quella volontà, ed in particolare: la previsione dell'impegno delle parti di stipulare un contratto definitivo [v. clausola n. 10 «la parte promittente venditrice si obbliga a vendere ed in piena proprietà trasferire, alla parte promissaria acquirente, o a persona, società od ente dalla stessa designata da indicarsi all'atto pubblico. L'atto notarile di trasferimento della proprietà del terreno dovrà essere a rogito del Notaio prescelto dalla parte promissaria acquirente (…)»], anche denominato “rogito” (tra le altre, v. clausola n. 5,
a mente della quale il saldo dovrà essere corrisposto «dalla parte promissaria acquirente al momento del rogito», clausola n. 8, a mente della quale «La parte promittente venditrice si obbliga a consegnare al Notaio designato i documenti necessari al fine di predisporre, nel termine stabilito, il rogito»), “rogito notarile” (clausola n. 6, a mente della quale «Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente», cfr. anche la clausola n. 9 sul trasferimento del possesso “al momento del rogito notarile”), “atto definitivo di compravendita” [clausola n. 7, a mente della quale «La parte promittente venditrice garantisce che il terreno oggetto del presente contratto, alla firma della presente ed al momento dell'atto definitivo di compravendita, si manterrà libero da evizioni (…)»], e l'assegnazione del termine di caparra confirmatoria alle prime due frazioni di prezzo da versarsi anticipatamente dalla promissaria acquirente (v. clausola n. 5).
4 L'obbligo di stipulare il contratto definitivo, gravante su entrambe le parti (art. 1351
c.c.), esclude in radice la fattispecie del contratto di opzione, per la cui conclusione basta l'accettazione del destinatario della proposta, considerata irrevocabile, formulata dall'altra parte (art. 1331 c.c.).
La bilateralità dell'obbligo esclude anche la possibilità di ravvisare un preliminare unilaterale, quale schema menzionato in questo grado dagli appellanti, per la verità, solo in modo incidentale nel richiamare una massima giurisprudenziale (p. 7 cit. app.).
Non risulta invero una difesa supportata da una parte argomentativa.
Anche la qualificazione come caparra confirmatoria degli anticipi previsti a carico della promissaria acquirente è insuperabile.
Non ricorrono elementi testuali che permettano di intravedere in realtà il premio o il prezzo di un'opzione; anche l'imputazione al prezzo della compravendita richiama una delle sorti della caparra confirmatoria, in caso di adempimento (art. 1385, co. 1, c.c.).
Fondamentalmente è soltanto uno l'argomento che gli appellanti hanno adoperato al fine di scalfire la ricostruzione accolta dal giudice di primo grado, vale a dire la previsione di cui alla prima clausola del contratto del (mero) interesse dell'appellato (e di Parte_3 ad acquistare, anziché del (più pregnante) impegno ad acquistare.
Così si sono più precisamente espressi gli appellanti: «Il contratto del 23.02.2010, si ribadisce, non prevede in capo alla parte, definita “promissaria acquirente”, l'obbligo di acquistare i terreni individuati all'art.
3. L'art. 2 infatti stabilisce espressamente che i sig.ri
e si sono impegnati a vendere al sig. e alla società Parte_1 Parte_2 CP_1
i terreni sopra indicati. Non è stato invece previsto in capo al sig. e alla Parte_3 CP_1 società alcun obbligo di acquistare gli immobili: nell'art. 1 infatti la promissaria Parte_3 acquirente dichiara espressamente che “[…] ha interesse ad acquistare […]” ma non si obbliga ad acquistare» (pp. 4 s. cit. app.).
La deduzione non è convincente per tre ragioni, anche non in concorso tra loro.
Anzitutto, l'argomento è contraddetto dalla clausola n. 17 del contratto, secondo cui la parte promissaria acquirente “s'impegna all'acquisto” di un altro immobile, identificato in catasto al foglio 18, particella 280, confinante con gli immobili oggetto del contratto e di proprietà della parte promittente venditrice «allo stesso prezzo unitario e secondo le modalità convenute per il resto del terreno entro i termini di cui al presente contratto».
È irragionevole, nella prospettiva dell'operazione negoziale complessiva (art. 1366
c.c.), ritenere che l'appellato si fosse vincolato all'acquisto della proprietà dell'immobile
5 “secondario”, mentre avesse manifestato un (mero) interesse all'acquisto di quella degli immobili “principali”, menzionati nella seconda clausola.
Inoltre, l'argomento è del tutto isolato rispetto ai molteplici e chiari indici richiamati dal tribunale che convergono sulla qualificazione come preliminare, segnatamente, quello della conformazione dell'impegno a stipulare il contratto definitivo.
Infine, l'argomento è inconcludente in parte qua, se rettamente inteso.
La clausola n. 1 non attiene direttamente al piano delle obbligazioni assunte dalle parti, bensì ai motivi sottesi all'operazione negoziale.
La clausola è infatti denominata “Definizione della motivazione dell'acquisto” e allora l'utilizzo dell'espressione “interesse di acquistare” è coerente con il fine sintetizzato nella rubrica: la clausola spiega perché l'appellato intendeva acquistare.
Questa clausola ha in realtà significativo rilievo nella soluzione della questione posta dagli appellanti nella seconda parte del motivo, se il contratto – cioè l'impegno alla stipula del definitivo di compravendita – fosse condizionato (sospensivamente) all'immutazione della destinazione dei terreni in esso dedotti, da agricola a edificabile, come sostenuto dall'appellato e ritenuto dal giudice di primo grado, o non lo fosse, come sostenuto dagli appellanti.
Gli appellanti hanno ripreso le clausole utilizzate dal giudice di primo grado come indici della natura condizionata del contratto: la clausola n. 1, nel prevedere «soltanto che
i promissari acquirenti compiono il negozio “al fine di realizzare l'edificazione di immobili sull'area attraverso il cambio della destinazione d'uso od il trasferimento di cubatura in ragione di quanto previsto dal PRGC del Comune di Leinì”» (p. 7 cit. app.), esplicita il motivo dell'interesse all'acquisto e non una condizione;
la clausola n. 7, nel prevedere che
«la promittente venditrice si è impegnata a “non impedire e non diminuire il libero ed incondizionato sfruttamento e godimento [dei terreni] da parte della promissaria acquirente […]”» (ibidem), è compatibile anche con la vendita di terreni a destinazione agricola;
la clausola n. 10, secondo cui «la stipula del contratto definitivo […] doveva avvenire nel termine di due anni oppure entro il rilascio del primo permesso di costruire, se antecedente ai due anni» (p. 8 cit. app.), prevede come termine finale quello di due anni e non il rilascio del primo permesso di costruire, come ritenuto dal giudice di primo grado,
e non contiene una condizione;
la clausola n. 5 «prevede espressamente la facoltà per il sig. e per la società di acquistare l'immobile nello stato agricolo: tale CP_1 Parte_3 previsione consente proprio di escludere che l'ottenimento del trasferimento della capacità
6 edificatoria sui terreni individuati all'art. 3 condizionasse sospensivamente il contratto» (p.
8 cit. app.).
Come rilevato dagli appellanti, nella prima clausola del contratto è stato esplicitato il motivo dell'acquisto: «La parte promissaria acquirente ha l'interesse di acquistare il terreno come individuato al successivo punto 2 al fine di realizzare l'edificazione di immobili sull'area attraverso il cambio della destinazione d'uso od il trasferimento di cubatura in ragione di quanto previsto dal PRGC del Comune di Leinì».
Come anticipato, il dato è d'indubbio rilievo.
La condizione volontaria (art. 1353 c.c.) assolve proprio la funzione di dare rilevanza al motivo (o ai motivi) di una o entrambe le parti che le hanno determinate a concludere l'operazione economica sottesa al negozio.
La promissaria acquirente aveva interesse ad acquistare la proprietà dei terreni degli appellanti, solo in caso di mutamento della loro natura, evento necessario per “realizzare
l'edificazione di immobili”.
L'interesse spiega infatti l'impegno della promissaria acquirente di adoperarsi per il trasferimento della potenzialità edificatoria necessaria, in modo «da permettere l'intervento edificatorio previsto» (clausola 4 contr.).
Con riguardo alla clausola n. 7, parte appellante non ha riportato l'intero testo: «non impedire e non diminuire il libero ed incondizionato sfruttamento e godimento da parte della promissaria acquirente per le proprie finalità che sono state specificate ai punti precedenti».
Le finalità richiamate sono evidentemente quelle di cui alla clausola n. 1, incidenti anche sulla disciplina ulteriore (v., appunto, la clausola n. 4); quindi, l'edificabilità degli immobili degli appellanti è stata nuovamente, anche se indirettamente, evidenziata.
Alle finalità in discorso fa anche richiamo la clausola n. 9, comma 2, secondo cui, dopo la stipulazione del contratto definitivo, parte promissaria acquirente (rectius parte promittente venditrice) avrebbe potuto continuare ad utilizzare il terreno per un periodo di tre anni a condizione che l'attività non limitasse o non impedisse gli scopi di cui alla clausola n. 1.
Anche la costituzione di una servitù di passaggio, al momento della stipulazione del definitivo, sarebbe dovuta avvenire «senza danneggiare l'intervento edificatorio di cui al punto 1)» (clausola 12 contr.).
Ancora, la clausola n. 13 presupponeva l'edificabilità dei terreni: «Parte promissaria acquirente prende atto che sulla quota appartenente al sig. potrà Parte_2
7 dover essere emessa fattura, al momento del rogito, con IVA al 20% trattandosi di cessione di area fabbricabile da parte di imprenditore agricolo».
L'interpretazione della clausola n. 10 proposta dagli appellanti non convince.
Giova trascrivere la parte utile del comma secondo: «Le parti convengono che il rogito dovrà essere effettuato entro 2 anni dalla firma della presente, salvo proroga, in ogni caso entro il ritiro del primo permesso di costruire».
Soltanto se considerata la disposizione nella sua integralità, si comprende l'assunto del tribunale, secondo cui «il mutamento della destinazione agricola del terreno doveva precedere la conclusione del definitivo, non potendo essere rilasciato un permesso di costruire per “edificazione di immobili” (art. 1 contratto) su un terreno a uso agricolo» (p. 7 sent.).
L'inciso “in ogni caso” evoca una condizione necessaria: la stipulazione del contratto definitivo, nel termine previsto salva proroga, rimaneva subordinata pur sempre al ritiro
(rectius alla concretizzazione della possibilità del ritiro) del primo permesso di costruire.
Detto altrimenti, la stipulazione del contratto definitivo era “in ogni caso” legata alla possibilità del ritiro del primo permesso di costruire, la quale presupponeva a sua volta l'edificabilità del fondo che avrebbe dovuto ospitare la costruzione.
Questa lettura è coerente con le pregresse clausole menzionate, le quali prese nel loro insieme rivelano che l'acquisto della proprietà dei terreni era stato programmato per il caso della sopravvenuta acquisizione della capacità edificatoria.
Invero, il regolamento degli interessi era strumentale a siffatta acquisizione (clausola
4 contr.) o la presupponeva (clausole 7, 9, 10, 12, 13 contr.).
La conclusione non è comunque contraddetta dall'interpretazione della clausola n.
10 proposta dagli appellanti, secondo cui «[t]ale previsione trova la sua ratio nel fatto che i promissari acquirenti si sono riservati la facoltà di obbligare i sig.ri e Parte_1 Parte_2
a stipulare il contratto definitivo prima dello scadere dei due anni, qualora avessero
[...] ottenuto il permesso di costruire» (p. 8 cit. app.).
Questa difesa descrive la disciplina del termine per l'adempimento, ma non risolve la questione della natura condizionata del vincolo, in quanto neutra in argomento.
A prescindere dal momento della stipulazione del contratto definitivo, ciò che conta
è che l'obbligo a provvedervi fosse, non solo sorto, ma anche vigente.
Per la conclusione cui si è pervenuti, l'esame della clausola n. 5 non è dirimente per la soluzione della questione.
8 È sufficiente osservare che l'acquisto della proprietà dei terreni come agricoli non era un'alternativa equipollente a quello della proprietà dei terreni come edificabili, per la quale la promissaria acquirente fosse libera di optare, dal momento che il primo risultava subordinato all'impossibilità anche parziale di rivalutazione dei fondi.
Quest'ultima costituisce semmai un ulteriore indice che suffraga l'esito della lettura complessiva appena riferito.
Gli appellanti hanno altresì dedotto che, siccome il contratto preliminare è stato in parte eseguito, non può ritenersi la sua efficacia sospensivamente condizionata.
La deduzione non convince.
Le parti possono condizionare gli effetti di un intero contratto, ma anche quelli di un singolo patto o di più patti (artt. 1353, 1354, co. 3, c.c): si parla di condizione parziale.
In questo caso, è stata condizionata l'efficacia del vincolo a concludere il definitivo.
Affinché si verifichi l'evento dedotto in condizione, può essere necessaria l'iniziativa delle parti.
Di qui l'assunzione di obblighi strumentali immediatamente vigenti.
In questo caso, l'edificabilità dei fondi dipendeva dalle determinazioni di un soggetto terzo, che richiedeva, però, l'impulso delle parti.
Ne costituisce un esempio la clausola n. 4, che impegnava la promissaria acquirente ad ottenere il trasferimento della potenzialità edificatoria, «acquistandola nell'ambito del territorio comunale di Leinì o proponendo opportune modifiche all'attuale PRGC tali da permettere l'intervento edificatorio previsto».
Questa clausola, per la natura strumentale alla verificazione della condizione, non poteva non essere immediatamente vigente.
Il pagamento delle caparre non è di per sé significativo, non essendo incompatibile con vincoli negoziali condizionati;
anche un impegno condizionato è pur sempre negoziale e pertanto va assunto con serietà, a maggior ragione se relativo ad un'operazione di valore economico di grande importanza.
Nella terza parte del motivo, gli appellanti hanno invocato la clausola n. 6 al fine di negare il diritto dell'appellato alla restituzione della caparra.
A mente della clausola, denominata “Clausola risolutiva espressa”, in caso di omessa stipulazione del “rogito notarile” entro ventiquattro mesi dalla conclusione del preliminare, il contratto si sarebbe risolto di diritto, «con la rinuncia della parte promissaria acquirente degli importi versati a qualsiasi titolo a promittente venditrice».
9 Il giudice di primo grado ha assunto che «con tale pattuizione le parti hanno regolato le conseguenze in caso di inadempimento dell'attore all'obbligo di concludere il definitivo entro un dato termine, come risulta inequivocabilmente dalla rubrica dell'articolo in questione (“clausola risolutiva espressa”) e dall'espresso riferimento all'art. 1456 c.c.: tuttavia, in ragione di quanto sopra esposto, non vi è stato alcun inadempimento di CP_1
, posto [che] il contratto definitivo non è stato concluso perché non si è verificata –
[...] per causa non imputabile all'attore – la condizione sospensiva dell'approvazione di variante del PRGC del Comune di Leinì» (p. 8 sent.).
Per gli appellanti, «[l]a parte definita “promissaria acquirente” non si era vincolata ad acquistare e dunque non avrebbe mai potuto essere inadempiente. […] L'art. 6 del contratto, nella interpretazione corretta e coordinata con il testo contrattuale, ha la funzione di escludere che la parte promittente venditrice, che ha assunto l'impegno di vendere, potesse essere costretta a restituire le somme ricevute, qualora l'atto notarile non fosse stato stipulato entro i due anni. || La rinuncia contenuta nell'art. 6 ha quindi la funzione di bilanciare la posizione delle parti: in particolare la parte promittente venditrice, in forza del contratto del 23.02.2010, ha dovuto effettuare la rivalutazione dei terreni di cui all'art. 3 sostenendo una spesa di notevole entità» (p. 9 cit. app.).
La deduzione è infondata.
Con riguardo al primo enunciato, si è esposto che la parte promissaria acquirente si era vincolata all'acquisto (altra è la natura condizionata del vincolo).
L'interpretazione della clausola proposta dagli appellanti contrasta con il chiaro dato letterale: la rubrica, la specificazione dell'effetto in termini di “risoluzione” e il richiamo all'art. 1456 c.c. sono plurimi indici che evocano la funzione della clausola di gestione delle conseguenze di un inadempimento.
A questo proposito, la previsione della rinuncia alla restituzione di quanto versato – indice ulteriore del fatto che un vincolo all'acquisto era sorto a carico dell'appellato, anche se non vigente (chi ha un mero interesse all'acquisto non deve dimostrare la serietà di chi si impegna all'acquisto) – ricorda la sorte della caparra confirmatoria, per il caso in cui la parte che l'ha pagata è inadempiente, secondo la disciplina legale, a mente della quale «l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra» (art. 1385, co. 2, parte prima, c.c.).
10 Considerato anche che non si è verificato l'evento dedotto in condizione e che quindi
è rimasto inefficace il vincolo della stipulazione il contratto definitivo, è prematuro parlare di inadempimento del vincolo e quindi è prematuro invocare l'operatività della clausola.
In negativo, non ricorre alcun dato testuale, in base al quale ritenere valido quanto sostenuto dagli appellanti, vale a dire che la rinuncia alla restituzione è stata prevista in funzione dei loro esborsi fatti nelle more della conclusione del definitivo.
Si osserva ancora che la prima caparra, quella versata dall'appellato al momento del preliminare, era comunque del tutto svincolata dalla rivalutazione fatta dai promittenti venditori (cfr. clausola n. 5 contr.).
Incidentalmente, si rileva infine che l'operazione economica non poteva ritenersi a tutto vantaggio degli acquirenti, viste, tra altre previsioni, la determinazione di un prezzo
(verosimilmente) coerente all'importanza dell'operazione medesima, la conservazione del possesso dei terreni nelle more della stipulazione del contratto definitivo, la possibilità di goderne per tre anni nel periodo successivo, la possibilità di contenere le spese fiscali sulla plusvalenza, attraverso la rivalutazione dei terreni.
Come in ogni operazione negoziale, le parti si sono assunte i rischi dell'insuccesso; spetta poi loro accertare se vi siano strumenti per rimediare agli eventuali inutili sacrifici.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
Gli appellanti hanno censurato la condanna al rimborso integrale delle spese di lite, visti l'accoglimento solo parziale della domanda di restituzione della caparra e il rigetto della domanda risarcitoria.
Il motivo è fondato.
All'esito del processo, la pretesa principale dell'appellato è stata contenuta in euro
50.000,00, quanto a somma capitale, a fronte dell'importo atteso di euro 100.000,00, e quella accessoria di risarcimento del danno, liquidato in euro 40.264,97, è stata ritenuta infondata.
Si tratta di due circostanze che rivelano l'erronea applicazione del criterio adoperato dal giudice di primo grado, secondo cui “Le spese seguono la soccombenza” (p. 9 sent).
Difatti, in applicazione di questo criterio, espressione del principio di causalità (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.), si doveva ravvisare la (ancorché parziale) reciprocità della soccombenza, per il rigetto della domanda risarcitoria, nonché un'altra analoga grave ed
11 eccezionale ragione (Corte cost., sent. 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77), di cui alla riduzione della pretesa principale, al fine di disporre la compensazione delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Detto altrimenti, non si può ritenere che la resistenza degli appellanti sia stata la causa esclusiva del contenzioso, per come declinato dall'appellato, sicché i primi non meritano l'addebito delle spese processuali in misura integrale.
Tenuto conto che per la domanda principale, la quale ha all'evidenza impegnato le parti nelle loro difese, l'appellato è vittorioso per la metà dell'importo preteso, e che per la domanda accessoria, di impatto modesto sull'economia del processo, l'appellato ha perso, le spese processuali del primo grado, per come liquidate in sentenza («€ 6.713,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, € 606,00 per esposti, oltre spese successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. Marco Pascale dichiaratosi antistatario», p.9) devono essere compensate nella misura della metà e per la restante parte sono poste a carico degli appellanti.
Il motivo è accolto.
3. La regolamentazione delle spese processuali del grado segue lo stesso criterio di quella delle spese della prima fase.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è dato dalla somma di denaro conseguita dall'appellato.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano quelli minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, cfr. Cass. civ., sez. II^, ord.
27 ottobre 2023, n. 29857).
Non è dovuto l'aumento dei compensi richiesto dall'appellato ex art. 4, co. 8, d.m. n.
55/2014, poiché la manifesta fondatezza delle sue difese è sconfessata dall'accoglimento del secondo motivo d'appello (v. nota spese appellato).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi
(euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale;
v. nota spese appellato, vincolante nei termini dell'art. 112 c.p.c.), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e sono distratte in favore del difensore dell'appellato, quale antistatario (art. 93, co. 1, c.p.c.).
12
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 485/2023, emessa dal Tribunale di Ivrea il 30 maggio 2023: compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura della metà e condanna e al rimborso a favore Parte_1 Parte_2 di delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero CP_1 nella somma di euro 6.713,00 per compensi, euro 606,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco
Pascale ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c.; conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna e al rimborso a favore Parte_1 Parte_2 di delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero CP_1 nella somma di euro 8.469,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Pascale ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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