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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3355/2024 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pesce ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Maratea, alla via Campo n. 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianluca Fava ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Cosenza, alla via Nicola Serra n. 96, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
1 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 19.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202400007909000, notificata, a mezzo posta, in data 17.10.2024 relativa all'avviso di avviso di addebito n.
39220240000225411000, presuntivamente notificato il 30.04.2024, dell'importo di € 1.206,71, deducendo: 1) l'illegittimità e/o nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202400007909000 impugnata per inesistenza della notifica degli atti presupposti e, nella specie, dell'avviso di addebito ad essa sotteso;
2) la nullità dell'avviso di addebito e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202400007909000 per mancanza di compilazione della relata di notifica e, dunque, per difetto della relata;
3) la nullità e/o annullabilità dei provvedimenti per violazione della L.
241/90.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, nei confronti dell' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09280202400007909000, notificata a mezzo posta, in data 17.10.2024, nonché dichiarare nei confronti di sede di Potenza, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, l'illegittimità del relativo avviso di addebito n.
39220240000225411000, presuntivamente notificato il 30/04/2024, dell'importo di € 1.206,71 e, conseguentemente, dichiarare la revoca e/o la nullità e/o l'annullabilità dello stesso per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa. Con vittoria di spese e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge.
Si costituiva l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., e domandava, respinta la richiesta di sospensione per
2 carenza di requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, di rigettare la domanda dell'opponente, nei confronti dell' in quanto infondata, tenendo CP_4
indenne l'ente di riscossione da qualsiasi conseguenza giuridica possa derivare dall'eventuale accoglimento delle eccezioni riferibili al solo ente creditore. Con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_2 dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso per i motivi evidenziati in premessa;
di accertare e dichiarare la cristallizzazione del credito riportato nell'avviso di addebito e di dichiarare la debenza della contribuzione ivi riportata in favore dell' , condannando parte ricorrente al relativo pagamento;
con CP_2
vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Sul piano normativo si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. 46/1999, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615,
3 comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.) e non soggiace a termini perentori;
c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione, legittimato passivo è l'Ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto.
La conferma che avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442
e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“alle entrate indicate nel comma 1- anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).
Ne consegue, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, che il debitore, il quale intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella di pagamento (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella di pagamento, dalla notificazione della stessa.
4 Tanto premesso sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente domanda l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202400007909000, allegando a fondamento vizi formali della stessa e dell'avviso di addebito n. 39220240000225411000 ad essa sotteso e, in particolare, la carenza di motivazione e la illegittimità della notifica dell'atto opposto nonché la omessa notifica dell'avviso di addebito.
Il ricorso, in parte qua, da sussumere nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e ritualmente proposto nei confronti dell' , quale concessionario del servizio di riscossione, e Controparte_3 dell'Ente impositore, per quanto attiene alle doglianze relative all'avviso di addebito, deve ritenersi inammissibile per tardività, atteso che risulta depositato il 19.11.2024 e quindi ben oltre i venti giorni decorrenti dalla notifica della comunicazione preventiva impugnata (17.10.2024).
Peraltro, si osserva che dalla documentazione in atti prodotta dalle parti resistenti si evince che l'avviso di addebito posto a fondamento della comunicazione preventiva in questa sede impugnata risulta ritualmente notificato tramite PEC il
30.04.2024 e mai opposto, e, quindi, anche sotto tale profilo la censura deve essere respinta.
Pe le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, coma aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 19.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida
5 complessivamente in € 1.000,00 (€ 500,00 in favore di ciascuna parte resistente), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge se dovuti.
Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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