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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
RO IA AN CU Presidente rel.
IA RM CO Di GE CE
Eleonora Guarnera CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2830 /2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carmelo C.F._1
Tomaselli,
e
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iannino, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe indicati, i quali avevano contratto matrimonio in
LA (CT) in data 05/09/2015, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio..
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], e la omologa alle condizioni Parte_2 indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LA (CT) (atto n.69 parte II serie A anno 2015).
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente rel.
RO IA AN CU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
RO IA AN CU Presidente rel.
IA RM CO Di GE CE
Eleonora Guarnera CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2830 /2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carmelo C.F._1
Tomaselli,
e
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iannino, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni: Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe indicati, i quali avevano contratto matrimonio in
LA (CT) in data 05/09/2015, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
In mancanza di una parte soccombente, infine, vanno compensate le spese del giudizio..
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], e la omologa alle condizioni Parte_2 indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LA (CT) (atto n.69 parte II serie A anno 2015).
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente rel.
RO IA AN CU