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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1428/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico MANITTA, presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico MANITTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del
1 ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti ai figli minorenni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 21/03/2025, e Parte_1
, avendo intrattenuto dall'anno 2022 una convivenza more uxorio, poi cessata, Parte_2
dalla quale sono nati, a Catania, i figli (il 15/07/2022) e (il Persona_1 Persona_2
28/02/2024), entrambi minorenni, hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti ai figli minorenni alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi disgiuntamente sugli affari di ordinaria amministrazione e congiuntamente sulle questioni di maggiore interesse degli stessi. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I figli verranno collocati prevalentemente presso la madre e continueranno a vivere con la stessa presso la casa familiare sita in Catania, Via Dittaino n. 53;
2) Il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento in favore Parte_1 Parte_1
dei figli, l'importo di € 350,00 per ciascun figlio (€ 700,00 per entrambi), importo questo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, con decorrenza dalla presentazione della domanda. Detto importo verrò corrisposto direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli da individuarsi sulla scorta delle Linee Guida del Tribunale di Catania del 25/07/2018; Tutte le spese sostenute dalla madre per i figli dovranno essere documentate e saranno rimborsate alla madre nelle misure convenute in epigrafe entro e non oltre il mese successivo della consegna della relativa documentazione fiscale. Eventuali rimborsi erogati dallo stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
3) Il Sig. Assennato sempre a titolo di integrazione del mantenimento dei propri Parte_1
figli, per i futuri studi e per l'avvio alla professione, si impegna a trasferire ed in favore degli stessi,
in misura del 50% per ciascun figlio, la nuda proprietà dei seguenti cespiti immobiliari, riservando a sé stesso e ai propri congiunti l'usufrutto:
2 • unità immobiliare sita in Catania, via Dittaino n. 37 p. T., censito al N.C.E.U. di detto
Comune al Foglio 101, Part. 303, Sub. 1, Cat. A/2, Cl. 2;
• unità immobiliare sita in Catania, via Dittaino n. 37 p. T., censito al N.C.E.U. di detto
Comune al Foglio 101, Part. 303, Sub. 1, Cat. A/10, Cl. 1;
4) Il Sig. si impegna a sostenere tutti i costi notarili necessari ad eseguire Parte_1
i trasferimenti immobiliari di cui in epigrafe;
5) Il Sig. Assennato potrà tenere i figli con sé secondo modalità che verranno Parte_1
concordate di volta in volta tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze e delle esigenze dei figli, e comunque, in difetto di accordo, a settimane alterne dall'uscita di scuola del mercoledì fino alla mattina del giorno successivo, con accompagnamento a scuola (durante la sospensione del periodo scolastico, fino alle ore 10:00 del giovedì). La settimana successiva, dal venerdì all'uscita di scuola dei figli minori (durante la sospensione del periodo scolastico, dalle ore 10:00 del venerdì) sino alle ore 20:00 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre. Il
Padre avrà l'obbligo di andare a prendere i figli nei luoghi indicati dalla madre e di riaccompagnarla la mattina a scuola o presso l'abitazione della madre e/o nei luoghi dalla stessa indicati. Per comprovati motivi i superiori giorni ed orari potranno essere suscettibili di variazioni nel caso di esigenze di uno dei coniugi, con comunicazione da far pervenire con congruo avviso all'altro genitore e con l'assenso di quest'ultimo. Durante le vacanze di Natale il padre avrà diritto di avere con sé i figli dalle ore 9:00 del 20 Dicembre alle ore 10:00 del 25 Dicembre e dalle ore
9:00 del 28 Dicembre sino alle ore 11:00 del 01 Gennaio. L'anno successivo, il padre avrà diritto di avere con sé i figli dalle ore 10:00 del 25 Dicembre sino alle ore 9:00 del 28 Dicembre e dalle ore 11:00 del 01 Gennaio sino alle ore 9:00 del 05 Gennaio, salvo diversi accordi che i genitori potranno eventualmente liberamente convenire di anno in anno. Durante le vacanze di Pasqua il padre avrà diritto di avere con se i figli per 3 giorni consecutivi, alternando il primo anno il periodo dal Giovedì Santo sino alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo. Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di avere con sè i figli per 20
giorni, di cui 10 nel periodo Giugno/Luglio e gli ulteriori 10 consecutivi nel mese di Agosto. Tali
giorni dovranno essere concordati tra i genitori di anno in anno entro e non oltre il mese di Maggio.
Ogni anno i figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del medesimo genitore dalle
3 ore 09,00 alle ore 09,00 del giorno seguente, mentre trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima. I genitori avranno entrambi cura di trascorrere e festeggiare insieme fra loro, con modalità da concordarsi di anno in anno, il giorno del compleanno di entrambi i figli;
6) Entrambi i genitori potranno, inoltre, comunicare telefonicamente con i figli liberamente e, per i casi di malattia o degenza dei figli, potranno fare loro visita vicendevolmente presso le loro abitazioni, previo avviso e accordo.”.
Premesso il carattere meramente obbligatorio delle condizioni di cui ai punti 3) e 4), l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, sicché va statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1428/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti ai minori , nata a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni integralmente riportate in parte Persona_2
motiva, in quanto conformi all'interesse dei predetti minori.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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